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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5681/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4065/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020154791000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/6/2023 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180020154791000, emessa dall'agente della riscossione, limitatamente all'importo di
€ 286,99, a titolo di tassa auto 2014. Eccepiva: prescrizione, inesistente notifica della cartella di pagamento, omessa notifica dell'avviso presupposto, omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi,
“omessa firma digitale del ruolo”, omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva IS Sicilia eccependo difetto di legittimazione passiva, chiedendo la chiamata in causa dell'ente impositore, ed assumendo la regolarità della procedura di riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso va rigettato.
La ricorrente eccepisce una serie di vizi della cartella esattoriale, e sul contenuto della cartella fonda le proprie argomentazioni. Tuttavia, peraltro in violazione della disciplina di cui all'art. 22 c. 4 d.Lv. 546/92, omette di depositare copia della cartella impugnata, dal momento che si limita a versare in atti solo il frontespizio della cartella (pagina 1 di 16), impedendo qualsiasi valutazione in ordine al contenuto della stessa e financo qualsiasi valutazione in ordine alla natura, epoca ed importo del tributo contestato.
L'impossibilità di formulare qualsiasi valutazione, importa il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo alle ragioni del rigetto e dell'importo asseritamente contestato, le spese di lite vanno compensate tra le parti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 29 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Illogica motivazione circa il rigetto integrale del ricorso. La Corte di I Grado Sezione 7, è incorsa in un macroscopico errore, in quanto non presenta chiarezza e rigore metodologico di esposizione. Dal frontespizio versato in atti si evince chiaramente che trattasi di “Tasse automobilistiche anno 2014” dell'importo di €
“286,99”. L'avere depositato il solo frontespizio della cartella (pagina 1 di 16) appalesa la circostanza che il contribuente ha depositato ciò che gli è pervenuto, non potendo depositare ciò di cui non era in possesso.
Si consideri, altresì che, nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata, ove il destinatario contesti il contenuto della medesima, è onere del mittente provarlo. Principio cristallizzato nella giurisprudenza di merito e legittimità, cui il Giudice di prime cure non si è attenuto. A ciò si aggiunga che, al punto 2) del ricorso di I° grado si è rilevata l'inesistenza della notifica per omessa compilazione della relata di notifica, richiamando copiosa e granitica giurisprudenza. Prescrizione. Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita maturata prescrizione biennale/triennale della tassa auto 2014. Omessa compilazione relata di notifica. Nullità insanabile. Nel caso di specie la busta pervenuta all'indirizzo del ricorrente non reca alcun timbro postale, nessuna data che possa attestare la ricezione del plico. La notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi inesistente allorquando la relata di notifica sia completamente in bianco e non sia perciò possibile conoscere il luogo ove il messo notificatore o chi per esso abbia (non) attestato di aver consegnato l'atto, dove si sia recato e non abbia rinvenuto il vero destinatario, se abbia affisso alla porta l'avviso e se abbia depositato l'atto al Comune, trattandosi di vizi che rendono inesistente la notificazione per difformità del procedimento notificatorio rispetto al modello legale che non è sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo, in quanto si verte nell'ipotesi di vera e propria inesistenza della notificazione e non già di sua semplice nullità. Infatti, l'omessa indicazione della data nella copia dell'atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Senza recesso dalle superiori argomentazioni, si contesta, altresì, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità; si ritiene che tale omissione rende nulla la cartella esattoriale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4065/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 7 e depositata il 15
Dicembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate – IS, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 24 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria illustrative.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni per carenza di mandato, l'appellante deduce che la procura notarile conferita al funzionario Nominativo_1, prodotta dall'Agenzia delle Entrate – IS, attribuirebbe allo stesso mandato solo “per gli atti introduttivi del giudizio”, mentre le controdeduzioni costituirebbero atto successivo del giudizio e, pertanto, sarebbero prive di valido potere rappresentativo;
il che comporterebbe l'invalidità della costituzione in giudizio dell'ente e delle relative difese. L'eccezione non
è fondata. Dalla lettura sistematica della documentazione prodotta emerge che: la procura conferita al funzionario dell'ente riscossore è espressamente finalizzata alla rappresentanza in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
il riferimento agli “atti introduttivi del giudizio” non può essere interpretato in senso meramente letterale e restrittivo, dovendosi ricostruire la volontà del dominus mandati nel senso di attribuire un potere di rappresentanza funzionale all'intero svolgimento del processo, comprensivo degli atti successivi e difensivi (controdeduzioni, memorie, istanze, ecc. ); in ogni caso, anche volendo ritenere che la procura sia riferita, in via testuale, alla sola fase introduttiva, la costituzione in giudizio dell'ente e la partecipazione al processo da parte del funzionario munito di detto atto sostanziano una ratifica implicita da parte dell'Amministrazione, idonea a sanare eventuali vizi formali di estensione del mandato, non essendovi alcuna allegazione – né prova – di un concreto dissenso dell'ente rispetto alla difesa svolta. Ne consegue che le controdeduzioni e le difese dell'Agenzia delle Entrate – IS devono ritenersi ritualmente proposte e pienamente efficaci ai fini del presente giudizio, non potendo accogliersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante.
Sul disconoscimento ex art.2719 c. c. della copia della relata di notifica, l'appellante ha formalmente disconosciuto, con memoria depositata nel giudizio di primo grado, la sottoscrizione apposta nella copia della relata di notifica prodotta dall'ente impositore, deducendo che la firma risulterebbe ictu oculi diversa rispetto a quella apposta nella procura alle liti;
assume, inoltre, che l'ente non avrebbe successivamente prodotto l'originale, con conseguente inutilizzabilità del documento e mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla notifica della cartella. L'assunto non merita accoglimento. In primo luogo, l'art.2719
c. c. disciplina l'efficacia probatoria delle copie fotografiche o fotostatiche, prevedendo che esse fanno piena prova come gli originali, se la loro conformità non è disconosciuta dalla parte contro la quale sono prodotte.
Nel processo tributario, tuttavia, tale disposizione deve essere coordinata con il regime proprio della prova documentale e con i poteri officiosi del giudice, nonché con il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Nel caso di specie: il disconoscimento formulato dalla parte appellante ha carattere meramente assertivo e generico, fondandosi su una asserita difformità grafica “ictu oculi”, senza alcun supporto tecnico o istanza istruttoria (ad esempio, richiesta di comparazione grafologica) che consenta di verificare in concreto la non conformità della copia all'originale; il documento prodotto dall'ente reca, comunque, tutti i dati identificativi della notifica (destinatario, indirizzo, numero di raccomandata, estremi dell'atto notificato), consentendo di ricollegare in modo univoco la relata alla cartella in contestazione;
la notificazione della cartella risulta, inoltre, coerente con i dati emergenti dalle ricevute di spedizione e di consegna, nonché con il comportamento processuale della stessa appellante, che ha tempestivamente impugnato l'atto, senza allegare elementi concreti atti a dimostrare di non averne avuto conoscenza. In tale contesto, il mero disconoscimento ex art.2719 c.c., privo di specificazione puntuale degli aspetti di non conformità e non seguito da alcuna attività volta a sollecitare un accertamento tecnico, non è sufficiente a far ritenere non provata la notifica, soprattutto a fronte di un complesso probatorio documentale che, nel suo insieme, depone per l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte della contribuente. Deve pertanto ritenersi che l'Agenzia delle Entrate – IS abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio in ordine alla regolare notificazione della cartella impugnata.
Sulla dedotta inesistenza/nullità insanabile della notifica per vizi della relata, l'appellante insiste nel dedurre l'inesistenza o la nullità insanabile della notifica della cartella, sul presupposto: dell'omessa o incompleta compilazione della relata di notifica;
dell'assenza di indicazione della data e/o del timbro postale utili a individuare il dies a quo di decorrenza dei termini per impugnare;
dell'impossibilità di ricostruire il procedimento notificatorio in conformità al modello legale. Anche tale motivo di gravame non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: la nullità della notifica può derivare da irregolarità formali della relata, ma è sanata, ai sensi dell'art.156 c. p. c. , per raggiungimento dello scopo, allorché l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario, come dimostrato, nel caso di specie, dalla tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella;
la inesistenza della notifica, al contrario, ricorre solo in presenza di una totale mancanza dell'attività notificatoria o di una deviazione così radicale dal modello legale da escludere qualsiasi riconducibilità dell'atto al relativo procedimento;
situazione che non si verifica quando la relata, pur eventualmente incompleta sotto il profilo formale, consente di individuare l'atto, il destinatario e la modalità di consegna o spedizione. Nel caso in esame: la cartella è stata effettivamente impugnata dalla contribuente, la quale, pertanto, non può dirsi ignara dell'esistenza e del contenuto dell'atto; gli elementi documentalmente acquisiti (relata, ricevute di spedizione e di consegna, dati identificativi della cartella) permettono di ritenere che l'atto sia stato portato a conoscenza della destinataria, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione;
eventuali carenze formali della relata (mancanza di specifiche annotazioni, incompletezze descrittive, difformità non sostanziali) integrano, al più, una nullità sanabile, non già una inesistenza. Pertanto, deve ritenersi valida, ai fini del presente giudizio, la notifica della cartella, con conseguente rigetto delle doglianze relative all'asserita inesistenza/nullità insanabile del procedimento notificatorio.
Sulla lamentata illogicità della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al deposito della cartella,
l'appellante censura la sentenza di prime cure per avere affermato che la contribuente non avrebbe depositato copia della cartella impugnata, avendo prodotto solo il frontespizio, e che ciò avrebbe impedito ogni valutazione sul contenuto della stessa. La censura non coglie nel segno. È vero che il frontespizio della cartella, come prodotto in atti, consente di individuare: la natura del tributo (tassa automobilistica); l'annualità di riferimento (2014); l'importo richiesto (euro 286,99). Tuttavia, la mancata produzione dell'intero corpo della cartella comporta l'assenza, nel fascicolo processuale, di quelle parti in cui sono normalmente indicati: lo scomponimento delle somme iscritte a ruolo (imposta, sanzioni, interessi, accessori); le modalità di calcolo delle stesse;
i richiami normativi e le istruzioni dettagliate al contribuente. Laddove le censure abbiano ad oggetto profili intrinseci del contenuto motivazionale dell'atto (es. carenza di indicazioni sugli interessi, difetti di motivazione specifica, etc. ), l'onere di allegazione grava sul contribuente che impugna, il quale deve mettere il giudice in condizione di verificare, sulla base del testo dell'atto, la fondatezza delle doglianze. Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha rilevato che la produzione del solo frontespizio non consentiva di effettuare una compiuta valutazione su tutti i profili dedotti, non già per negare la natura o l'esistenza della cartella, ma per evidenziare il limite oggettivo di quanto versato in atti. Tale rilievo, lungi dall'essere illogico, appare coerente con i principi processuali in tema di onere della prova e di autosufficienza delle censure.
Ne deriva che il motivo di appello sul punto deve essere respinto.
Sull'eccezione di prescrizione del credito per tassa automobilistica 2014, con il secondo motivo di appello, la contribuente lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccepita prescrizione del credito per tassa automobilistica 2014, sostenendo che, in materia di tasse automobilistiche, la cartella successiva alla notifica dell'accertamento debba essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett. c), D. P. R.602/1973, con esclusione del termine decennale di cui all'art.2953 c. c. L'eccezione non può essere accolta. In primo luogo,
l'appellante non ha fornito una puntuale ricostruzione cronologica: della data di insorgenza dell'obbligazione tributaria;
dell'eventuale avviso di accertamento e relativa definitività; della data di iscrizione a ruolo e della notifica della cartella impugnata;
di eventuali atti interruttivi successivi. In assenza di tale scansione temporale, il giudice di appello non è posto nelle condizioni di verificare, in concreto, il decorso del termine di prescrizione allegato. In secondo luogo, la censura appare formulata in termini meramente astratti, facendo leva su un inquadramento normativo e giurisprudenziale generale, senza dimostrare: né che, nel caso specifico, la cartella sia stata emessa e notificata oltre i termini previsti per la riscossione coattiva;
né che, dalla data dell'eventuale notifica fino alla proposizione del ricorso, sia decorso integralmente il termine prescrizionale applicabile, senza atti idonei ad interromperlo. Va inoltre rammentato che, in giurisprudenza, la disciplina dei termini di riscossione e prescrizione in materia di tassa automobilistica ha dato luogo a orientamenti non univoci, ma, comunque, l'onere di allegazione e prova del decorso del termine rimane integralmente in capo al contribuente che eccepisce la prescrizione. Nel caso di specie, a fronte di allegazioni generiche e non supportate da puntuali riscontri documentali sulle date degli atti, deve ritenersi che l'appellante non abbia assolto tale onere, sicché l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Sulla dedotta nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, l'appellante deduce che la cartella di pagamento sarebbe nulla, nella parte relativa agli interessi, per difetto di motivazione: non risulterebbero indicati il tasso applicato, il periodo di riferimento e il metodo di calcolo;
ciò impedirebbe al contribuente di verificare la correttezza della pretesa, determinando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della quota interessi. Il motivo non è fondato. In via preliminare, va osservato che: la cartella di pagamento rappresenta l'atto con cui l'ente della riscossione, sulla base del ruolo formatosi in capo all'ente impositore, richiede il pagamento di quanto dovuto;
la funzione motivazionale della cartella deve essere valutata in relazione alla complessiva conoscenza che il contribuente ha della pretesa tributaria, anche mediante il richiamo agli atti presupposti (es.: avviso di accertamento o liquidazione), ove regolarmente notificati. Nel caso di specie, l'appellante: non ha prodotto l'intero testo della cartella, ma solo la pagina di frontespizio, impedendo a questa Corte di verificare compiutamente l'effettivo contenuto delle voci relative agli interessi;
non ha allegato né provato di non essere stata posta in grado, attraverso gli atti presupposti e/o l'ordinaria conoscibilità delle aliquote e dei tassi legali applicabili, di ricostruire i criteri di calcolo degli interessi. La giurisprudenza, anche di merito, che richiede un adeguato grado di specificità nella indicazione degli interessi in cartella, va letta in modo coerente con il principio di effettività della tutela, ma non può essere intesa nel senso di imporre una analiticità estrema e sempre necessaria, specie quando: l'importo degli interessi è di modesta entità; le aliquote o i tassi applicati derivano direttamente da norme di legge facilmente conoscibili;
il contribuente non ha neppure allegato un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, limitandosi ad una contestazione meramente formale. Nel caso di specie, l'ammontare complessivo della cartella (euro 286,99)
è modesto;
non risultano in atti elementi idonei a dimostrare che la quota interessi sia stata determinata in modo arbitrario o imprevedibile;
l'appellante non ha allegato alcun calcolo alternativo o contestazione numerica specifica, ma solo una censura di carattere astratto. Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità della cartella – neppure limitatamente alla parte relativa agli interessi – per difetto di motivazione, dovendosi piuttosto ritenere che l'atto sia, nel suo complesso, idoneo a consentire al contribuente la comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'avvenuta impugnazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5681/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4065/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020154791000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/6/2023 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180020154791000, emessa dall'agente della riscossione, limitatamente all'importo di
€ 286,99, a titolo di tassa auto 2014. Eccepiva: prescrizione, inesistente notifica della cartella di pagamento, omessa notifica dell'avviso presupposto, omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi,
“omessa firma digitale del ruolo”, omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva IS Sicilia eccependo difetto di legittimazione passiva, chiedendo la chiamata in causa dell'ente impositore, ed assumendo la regolarità della procedura di riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso va rigettato.
La ricorrente eccepisce una serie di vizi della cartella esattoriale, e sul contenuto della cartella fonda le proprie argomentazioni. Tuttavia, peraltro in violazione della disciplina di cui all'art. 22 c. 4 d.Lv. 546/92, omette di depositare copia della cartella impugnata, dal momento che si limita a versare in atti solo il frontespizio della cartella (pagina 1 di 16), impedendo qualsiasi valutazione in ordine al contenuto della stessa e financo qualsiasi valutazione in ordine alla natura, epoca ed importo del tributo contestato.
L'impossibilità di formulare qualsiasi valutazione, importa il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo alle ragioni del rigetto e dell'importo asseritamente contestato, le spese di lite vanno compensate tra le parti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 29 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Illogica motivazione circa il rigetto integrale del ricorso. La Corte di I Grado Sezione 7, è incorsa in un macroscopico errore, in quanto non presenta chiarezza e rigore metodologico di esposizione. Dal frontespizio versato in atti si evince chiaramente che trattasi di “Tasse automobilistiche anno 2014” dell'importo di €
“286,99”. L'avere depositato il solo frontespizio della cartella (pagina 1 di 16) appalesa la circostanza che il contribuente ha depositato ciò che gli è pervenuto, non potendo depositare ciò di cui non era in possesso.
Si consideri, altresì che, nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata, ove il destinatario contesti il contenuto della medesima, è onere del mittente provarlo. Principio cristallizzato nella giurisprudenza di merito e legittimità, cui il Giudice di prime cure non si è attenuto. A ciò si aggiunga che, al punto 2) del ricorso di I° grado si è rilevata l'inesistenza della notifica per omessa compilazione della relata di notifica, richiamando copiosa e granitica giurisprudenza. Prescrizione. Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita maturata prescrizione biennale/triennale della tassa auto 2014. Omessa compilazione relata di notifica. Nullità insanabile. Nel caso di specie la busta pervenuta all'indirizzo del ricorrente non reca alcun timbro postale, nessuna data che possa attestare la ricezione del plico. La notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi inesistente allorquando la relata di notifica sia completamente in bianco e non sia perciò possibile conoscere il luogo ove il messo notificatore o chi per esso abbia (non) attestato di aver consegnato l'atto, dove si sia recato e non abbia rinvenuto il vero destinatario, se abbia affisso alla porta l'avviso e se abbia depositato l'atto al Comune, trattandosi di vizi che rendono inesistente la notificazione per difformità del procedimento notificatorio rispetto al modello legale che non è sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo, in quanto si verte nell'ipotesi di vera e propria inesistenza della notificazione e non già di sua semplice nullità. Infatti, l'omessa indicazione della data nella copia dell'atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Senza recesso dalle superiori argomentazioni, si contesta, altresì, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità; si ritiene che tale omissione rende nulla la cartella esattoriale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4065/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 7 e depositata il 15
Dicembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate – IS, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 24 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria illustrative.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni per carenza di mandato, l'appellante deduce che la procura notarile conferita al funzionario Nominativo_1, prodotta dall'Agenzia delle Entrate – IS, attribuirebbe allo stesso mandato solo “per gli atti introduttivi del giudizio”, mentre le controdeduzioni costituirebbero atto successivo del giudizio e, pertanto, sarebbero prive di valido potere rappresentativo;
il che comporterebbe l'invalidità della costituzione in giudizio dell'ente e delle relative difese. L'eccezione non
è fondata. Dalla lettura sistematica della documentazione prodotta emerge che: la procura conferita al funzionario dell'ente riscossore è espressamente finalizzata alla rappresentanza in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
il riferimento agli “atti introduttivi del giudizio” non può essere interpretato in senso meramente letterale e restrittivo, dovendosi ricostruire la volontà del dominus mandati nel senso di attribuire un potere di rappresentanza funzionale all'intero svolgimento del processo, comprensivo degli atti successivi e difensivi (controdeduzioni, memorie, istanze, ecc. ); in ogni caso, anche volendo ritenere che la procura sia riferita, in via testuale, alla sola fase introduttiva, la costituzione in giudizio dell'ente e la partecipazione al processo da parte del funzionario munito di detto atto sostanziano una ratifica implicita da parte dell'Amministrazione, idonea a sanare eventuali vizi formali di estensione del mandato, non essendovi alcuna allegazione – né prova – di un concreto dissenso dell'ente rispetto alla difesa svolta. Ne consegue che le controdeduzioni e le difese dell'Agenzia delle Entrate – IS devono ritenersi ritualmente proposte e pienamente efficaci ai fini del presente giudizio, non potendo accogliersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante.
Sul disconoscimento ex art.2719 c. c. della copia della relata di notifica, l'appellante ha formalmente disconosciuto, con memoria depositata nel giudizio di primo grado, la sottoscrizione apposta nella copia della relata di notifica prodotta dall'ente impositore, deducendo che la firma risulterebbe ictu oculi diversa rispetto a quella apposta nella procura alle liti;
assume, inoltre, che l'ente non avrebbe successivamente prodotto l'originale, con conseguente inutilizzabilità del documento e mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla notifica della cartella. L'assunto non merita accoglimento. In primo luogo, l'art.2719
c. c. disciplina l'efficacia probatoria delle copie fotografiche o fotostatiche, prevedendo che esse fanno piena prova come gli originali, se la loro conformità non è disconosciuta dalla parte contro la quale sono prodotte.
Nel processo tributario, tuttavia, tale disposizione deve essere coordinata con il regime proprio della prova documentale e con i poteri officiosi del giudice, nonché con il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Nel caso di specie: il disconoscimento formulato dalla parte appellante ha carattere meramente assertivo e generico, fondandosi su una asserita difformità grafica “ictu oculi”, senza alcun supporto tecnico o istanza istruttoria (ad esempio, richiesta di comparazione grafologica) che consenta di verificare in concreto la non conformità della copia all'originale; il documento prodotto dall'ente reca, comunque, tutti i dati identificativi della notifica (destinatario, indirizzo, numero di raccomandata, estremi dell'atto notificato), consentendo di ricollegare in modo univoco la relata alla cartella in contestazione;
la notificazione della cartella risulta, inoltre, coerente con i dati emergenti dalle ricevute di spedizione e di consegna, nonché con il comportamento processuale della stessa appellante, che ha tempestivamente impugnato l'atto, senza allegare elementi concreti atti a dimostrare di non averne avuto conoscenza. In tale contesto, il mero disconoscimento ex art.2719 c.c., privo di specificazione puntuale degli aspetti di non conformità e non seguito da alcuna attività volta a sollecitare un accertamento tecnico, non è sufficiente a far ritenere non provata la notifica, soprattutto a fronte di un complesso probatorio documentale che, nel suo insieme, depone per l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte della contribuente. Deve pertanto ritenersi che l'Agenzia delle Entrate – IS abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio in ordine alla regolare notificazione della cartella impugnata.
Sulla dedotta inesistenza/nullità insanabile della notifica per vizi della relata, l'appellante insiste nel dedurre l'inesistenza o la nullità insanabile della notifica della cartella, sul presupposto: dell'omessa o incompleta compilazione della relata di notifica;
dell'assenza di indicazione della data e/o del timbro postale utili a individuare il dies a quo di decorrenza dei termini per impugnare;
dell'impossibilità di ricostruire il procedimento notificatorio in conformità al modello legale. Anche tale motivo di gravame non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: la nullità della notifica può derivare da irregolarità formali della relata, ma è sanata, ai sensi dell'art.156 c. p. c. , per raggiungimento dello scopo, allorché l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario, come dimostrato, nel caso di specie, dalla tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella;
la inesistenza della notifica, al contrario, ricorre solo in presenza di una totale mancanza dell'attività notificatoria o di una deviazione così radicale dal modello legale da escludere qualsiasi riconducibilità dell'atto al relativo procedimento;
situazione che non si verifica quando la relata, pur eventualmente incompleta sotto il profilo formale, consente di individuare l'atto, il destinatario e la modalità di consegna o spedizione. Nel caso in esame: la cartella è stata effettivamente impugnata dalla contribuente, la quale, pertanto, non può dirsi ignara dell'esistenza e del contenuto dell'atto; gli elementi documentalmente acquisiti (relata, ricevute di spedizione e di consegna, dati identificativi della cartella) permettono di ritenere che l'atto sia stato portato a conoscenza della destinataria, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione;
eventuali carenze formali della relata (mancanza di specifiche annotazioni, incompletezze descrittive, difformità non sostanziali) integrano, al più, una nullità sanabile, non già una inesistenza. Pertanto, deve ritenersi valida, ai fini del presente giudizio, la notifica della cartella, con conseguente rigetto delle doglianze relative all'asserita inesistenza/nullità insanabile del procedimento notificatorio.
Sulla lamentata illogicità della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al deposito della cartella,
l'appellante censura la sentenza di prime cure per avere affermato che la contribuente non avrebbe depositato copia della cartella impugnata, avendo prodotto solo il frontespizio, e che ciò avrebbe impedito ogni valutazione sul contenuto della stessa. La censura non coglie nel segno. È vero che il frontespizio della cartella, come prodotto in atti, consente di individuare: la natura del tributo (tassa automobilistica); l'annualità di riferimento (2014); l'importo richiesto (euro 286,99). Tuttavia, la mancata produzione dell'intero corpo della cartella comporta l'assenza, nel fascicolo processuale, di quelle parti in cui sono normalmente indicati: lo scomponimento delle somme iscritte a ruolo (imposta, sanzioni, interessi, accessori); le modalità di calcolo delle stesse;
i richiami normativi e le istruzioni dettagliate al contribuente. Laddove le censure abbiano ad oggetto profili intrinseci del contenuto motivazionale dell'atto (es. carenza di indicazioni sugli interessi, difetti di motivazione specifica, etc. ), l'onere di allegazione grava sul contribuente che impugna, il quale deve mettere il giudice in condizione di verificare, sulla base del testo dell'atto, la fondatezza delle doglianze. Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha rilevato che la produzione del solo frontespizio non consentiva di effettuare una compiuta valutazione su tutti i profili dedotti, non già per negare la natura o l'esistenza della cartella, ma per evidenziare il limite oggettivo di quanto versato in atti. Tale rilievo, lungi dall'essere illogico, appare coerente con i principi processuali in tema di onere della prova e di autosufficienza delle censure.
Ne deriva che il motivo di appello sul punto deve essere respinto.
Sull'eccezione di prescrizione del credito per tassa automobilistica 2014, con il secondo motivo di appello, la contribuente lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccepita prescrizione del credito per tassa automobilistica 2014, sostenendo che, in materia di tasse automobilistiche, la cartella successiva alla notifica dell'accertamento debba essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett. c), D. P. R.602/1973, con esclusione del termine decennale di cui all'art.2953 c. c. L'eccezione non può essere accolta. In primo luogo,
l'appellante non ha fornito una puntuale ricostruzione cronologica: della data di insorgenza dell'obbligazione tributaria;
dell'eventuale avviso di accertamento e relativa definitività; della data di iscrizione a ruolo e della notifica della cartella impugnata;
di eventuali atti interruttivi successivi. In assenza di tale scansione temporale, il giudice di appello non è posto nelle condizioni di verificare, in concreto, il decorso del termine di prescrizione allegato. In secondo luogo, la censura appare formulata in termini meramente astratti, facendo leva su un inquadramento normativo e giurisprudenziale generale, senza dimostrare: né che, nel caso specifico, la cartella sia stata emessa e notificata oltre i termini previsti per la riscossione coattiva;
né che, dalla data dell'eventuale notifica fino alla proposizione del ricorso, sia decorso integralmente il termine prescrizionale applicabile, senza atti idonei ad interromperlo. Va inoltre rammentato che, in giurisprudenza, la disciplina dei termini di riscossione e prescrizione in materia di tassa automobilistica ha dato luogo a orientamenti non univoci, ma, comunque, l'onere di allegazione e prova del decorso del termine rimane integralmente in capo al contribuente che eccepisce la prescrizione. Nel caso di specie, a fronte di allegazioni generiche e non supportate da puntuali riscontri documentali sulle date degli atti, deve ritenersi che l'appellante non abbia assolto tale onere, sicché l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Sulla dedotta nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, l'appellante deduce che la cartella di pagamento sarebbe nulla, nella parte relativa agli interessi, per difetto di motivazione: non risulterebbero indicati il tasso applicato, il periodo di riferimento e il metodo di calcolo;
ciò impedirebbe al contribuente di verificare la correttezza della pretesa, determinando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della quota interessi. Il motivo non è fondato. In via preliminare, va osservato che: la cartella di pagamento rappresenta l'atto con cui l'ente della riscossione, sulla base del ruolo formatosi in capo all'ente impositore, richiede il pagamento di quanto dovuto;
la funzione motivazionale della cartella deve essere valutata in relazione alla complessiva conoscenza che il contribuente ha della pretesa tributaria, anche mediante il richiamo agli atti presupposti (es.: avviso di accertamento o liquidazione), ove regolarmente notificati. Nel caso di specie, l'appellante: non ha prodotto l'intero testo della cartella, ma solo la pagina di frontespizio, impedendo a questa Corte di verificare compiutamente l'effettivo contenuto delle voci relative agli interessi;
non ha allegato né provato di non essere stata posta in grado, attraverso gli atti presupposti e/o l'ordinaria conoscibilità delle aliquote e dei tassi legali applicabili, di ricostruire i criteri di calcolo degli interessi. La giurisprudenza, anche di merito, che richiede un adeguato grado di specificità nella indicazione degli interessi in cartella, va letta in modo coerente con il principio di effettività della tutela, ma non può essere intesa nel senso di imporre una analiticità estrema e sempre necessaria, specie quando: l'importo degli interessi è di modesta entità; le aliquote o i tassi applicati derivano direttamente da norme di legge facilmente conoscibili;
il contribuente non ha neppure allegato un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, limitandosi ad una contestazione meramente formale. Nel caso di specie, l'ammontare complessivo della cartella (euro 286,99)
è modesto;
non risultano in atti elementi idonei a dimostrare che la quota interessi sia stata determinata in modo arbitrario o imprevedibile;
l'appellante non ha allegato alcun calcolo alternativo o contestazione numerica specifica, ma solo una censura di carattere astratto. Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità della cartella – neppure limitatamente alla parte relativa agli interessi – per difetto di motivazione, dovendosi piuttosto ritenere che l'atto sia, nel suo complesso, idoneo a consentire al contribuente la comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'avvenuta impugnazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)