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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DELL'8 OTTOBRE 2025
Il GOP lette le note di trattazione scritta in atti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il GOP all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE di L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pomante del foro di Pescara ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura ad litem estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ope legis dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S.
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila.
Convenuto
NONCHE'
LICEO ARTISTICO “MISTICONI BELLISARIO” di Pescara, in persona del dirigente scolastico, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico,
Via Buccio Di Ranallo s.n.c.,
Convenuta
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] dell'Avv. Marco Laurenti sito in L'Aquila (AQ), Via XX Settembre n.79, rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del presente atto dall'Avv. Angelo Pariani del foro di Milano.
Chiamata in garanzia dal CP_1
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 1218 c.c. .
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parti convenute: di cui in atti
parte chiamata in garanzia: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Controparte_1
, nonché il , al fine di ottenere l'accertamento della loro
[...] Controparte_4 responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dalla medesima subiti in occasione di un infortunio, avvenuto durante l'espletamento del progetto sportivo dello sci, organizzato dalla scuola.
In particolare, esponeva che in data 8.02.2019, mentre partecipava all'attività sciistica organizzata dalla scuola, all'interno del comprensorio sciistico di Passo Lanciano, nell'effettuare una discesa sulla pista
“Panoramica”, perdeva l'equilibrio ed andava a sbattere contro un albero che si trovava lungo il margine della pista, in tal modo riportando le lesioni ed i conseguenti pregiudizi, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Rilevava che l'eventus damni si era verificato a causa della inidoneità della pista e della omessa vigilanza degli insegnanti, i quali non erano presenti durante l'attività sportiva, né le avevano prestato tempestivo soccorso in seguito all'incidente.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il , in primis, chiedeva la chiamata in Controparte_1 garanzia della compagnia assicurativa da cui essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, CP_3 chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando come l'infortuno verificatosi nell'ambito del progetto dell'attività sciistica di gruppo, organizzata dalla scuola, era da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attrice.
Costituitasi la compagnia assicurativa insisteva per il rigetto della domanda. CP_3
In primis, osserva il giudicante che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati da eterolesioni o autolesioni ad alunni della scuola pubblica, il è l'unico soggetto Controparte_5 dotato di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, la parte attrice ha instaurato erroneamente il contraddittorio anche nei confronti dell'istituto scolastico, convenuto in giudizio insieme al soggetto passivamente legittimato, indicato dall'art. 61 della legge n. 312 del 1980 nel , già Controparte_6 [...]
, in guisa che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7 [...]
, ed il giudizio deve proseguire nei confronti del Controparte_4 [...]
. Controparte_1
Tanto esposto, osserva il giudicante che la domanda proposta in questa sede dall'attrice deve essere qualificata ai sensi dell'art. 1218 c.c., atteso che viene evidenziata la responsabilità dell'insegnante in ordine ad autolesioni, ovvero a lesioni non provocate dal fatto illecito di un terzo.
Infatti, non appare configurabile, nel caso di specie, la speciale responsabilità ai sensi dell'art. 2048 comma
2° c.c., atteso che l'evento lesivo non è imputabile ad un terzo, ed è in discussione una culpa in vigilando dell'insegnante, per il fatto commesso su se stesso dall'allievo, sulla presunzione di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, vincibile con la prova di aver esercitato la vigilanza e la protezione del minore, mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate in relazione all'età ed al grado di maturazione dei giovani e comunque secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2°, riferita all'agente modello del settore di riferimento.
Sul punto, la giurisprudenza ha ampliato l'area della responsabilità dell'insegnante invertendo a suo carico l'onus probandi, anche nelle controversie in cui l'allievo, ovvero i suoi rappresentanti se minore, abbiano chiesto il risarcimento dei danni da lui patiti durante l'orario di lezione.
Invero, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile in siffatte ipotesi la responsabilità da contatto sociale, coniata con riferimento alla responsabilità del sanitario, sostenendo che tra l'allievo e l'insegnante sorge un rapporto di contenuto analogo a quello di un contratto, in guisa da ritenere applicabile l'art. 1218 c.c..
Applicando il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., il creditore può allegare l'altrui inadempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001), mentre la colpa si presume, in guisa che deve dimostrare soltanto la esistenza del contratto e del danno giuridicamente rilevante;
sarà il convenuto che se vuole andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non è dipeso da propria colpa.
In particolare, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione della allievo a scuola determina a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e da ciò sorge l'obbligo da parte dell'istituto scolastico di predisporre gli accorgimenti necessari al fine di prevenire tutte quelle situazioni potenzialmente pericolose, che possano quindi procurare danni all'allievo.
Il dovrà, pertanto, dimostrare che in concreto le lesioni sono state generate da una sequenza CP_1 causale ad esso non imputabile e di aver adottato, in via preventiva, quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, favorevoli all'insorgere di serie causali sfociante nella produzione del danno.
Ciò detto in punto di diritto, in fatto si osserva che all'esito della compiuta istruttoria, in particolare, delle prove testimoniali e della documentazione versata ritualmente in atti, è emerso che l'attrice, all'epoca dei fatti di anni 16, mentre partecipava all'attività sportiva dello sci, organizzata dal Liceo Scientifico “Misticoni-
Bellisario” di Pescara, dalla medesima frequentato, nella struttura sciistica di Passo Lanciano, nell'effettuare una discesa perdeva il controllo degli sci ed andava ad impattare contro un albero, che si trovava posizionato lungo il margine della pista, a monte rispetto alla stessa.
Nello specifico, il testimone , il quale si trovava in compagnia dell'attrice, ha dichiarato Testimone_1 che unitamente a quest'ultima si era fermato a bordo pista, in quanto aveva un problema con lo sci.
Ha precisato che la pista era facile, aveva una forma concava, in quanto era piatta al centro, mentre lungo i margini saliva verso l'alto ed ivi erano posizionati gli alberi.
Pt_ Il giorno del sinistro, si era fermato in quanto uno degli sci si era sganciato ed anche si era fermata per aiutarlo, ma i professori non si erano fermati ed avevano continuato la discesa insieme agli altri ragazzi del gruppo, di cui anche loro facevano parte.
Ha precisato che dopo avere sistemato lo sci, sia lui che l'attrice, avevano continuato la discesa, ma ad un Pt_ certo punto aveva visto al centro della pista acquistare velocità ed andare a finire “contro la collinetta di lato e poi facendo una specie di sterzata si è lanciata contro la pianta, volando”.
Il testimone ha dichiarato che il giorno del sinistro aveva visto l'attrice sciare sulla pista Testimone_2 denominata “Panoramica”, unitamente agli altri ragazzi del gruppo dei principianti.
Ha precisato che sulla pista da sci erano presenti anche gli insegnanti e , la Persona_1 Persona_2 quale ultima si trovava alla fine del gruppo dei principianti.
Pt_ Ad un certo punto aveva visto ferma al bordo della pista, per cui le aveva chiesto il motivo di tale scelta e lei si era giustificata dicendo che era stanca;
dunque, l'aveva invitata a fermarsi ed attendere l'arrivo dell'altro insegnante che l'avrebbe guidata nella discesa.
Tutti i testimoni escussi hanno riferito che la pista da sci, utilizzata nell'occasione dall'attrice, denominata pista “Panoramica”, era una pista facile, piatta e destinata agli sciatori principianti e che l'attrice faceva parte di tale gruppo.
E' acclarato che tutti i ragazzi avevano ricevuto le istruzioni e le direttive necessarie per sciare in sicurezza, sia a scuola che sulla pista da sci, tanto che il primo giorno avevano utilizzato l'area esterna posta a ridosso dell'albergo proprio per acquistare dimestichezza con gli sci e gli scarponi.
In quella occasione, ed anche il giorno del sinistro, l'attrice era stata richiamata dagli insegnanti in quanto non aveva indossato il casco di protezione.
Orbene, è certo che tutti i professori si trovavano sulla pista da sci in compagnia dei ragazzi, tanto che sciavano insieme a loro, ed avevano formato un gruppo di ragazzi principianti, i quali salivano e scendevano lungo la pista “Panoramica”, in particolare il giorno dell'incidente sulla pista, erano presenti i docenti Tes_2
e Per_1 Per_2
L'attrice, si era fermata lungo il bordo della pista, ma uno degli insegnanti le aveva detto di aspettare l'arrivo del gruppo successivo.
Senonché, l'attrice disattendendo le raccomandazioni dell'insegnante aveva deciso di riprendere la discesa ed aveva subito l'incidente.
Nello specifico, è emerso che la docente veva visto l'attrice ferma sulla pista e le aveva raccomandato Tes_2 di aspettare l'altro gruppo, in quanto già stava accompagnando un altro studente a valle;
quindi, mentre la professoressa si trovava ancora sulla pista, non avendo ancora completato la discesa, quest'ultima Tes_2 era stata avvertita telefonicamente dell'incidente occorso all'attrice. Orbene, è certo che la pista utilizzata dall'attrice era una pista facile, come riferito da tutti i testimoni escussi,
i quali hanno precisato che era piatta al centro ed era delimitata da colline di neve, che la separavano dall'area fuori pista, situata a monte e dove si trovano le piante.
Soltanto, il testimone ha dichiarato che in alcune zone della pista la neve si presentava non compatta, Tes_1 tanto che a volte gli sci si erano bloccati, ma la dinamica dei fatti come dal medesimo descritta, dimostra che almeno nel tratto di pista utilizzato dall'attrice la neve era compatta, altrimenti non avrebbe acquistato velocità, ciò come provato dalle massime di comune esperienza.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria risulta verosimile che l'attrice abbia perso il controllo degli sci in quanto era stanca, per cui l'eventus damni non si sarebbe verificato se lei avesse rispettato le direttive dell'insegnante e non avesse effettuato la discesa in autonomia.
Invero, con riferimento alle attività ginniche la responsabilità dell'insegnante e conseguentemente del
è configurabile laddove si sia verificata la violazione del dovere di vigilanza, ovvero nel caso di lesioni CP_8 conseguenti ad attività violente che sono state autorizzate dall'insegnante o, comunque, dallo stesso non impedite, nonché in tutti i casi in cui sia stato consentito agli alunni di utilizzare attrezzature inidonee ed intrinsecamente pericolose e, comunque, comportanti un fattore di rischio superiore a quello normalmente prevenibile attraverso l'attività di controllo dell'insegnante.
Nel caso in esame, dal contesto probatorio si evince, in primis, che l'incidente si è verificato in quanto l'attrice ha deciso di intraprendere la discesa, disattendendo le indicazioni dell'insegnante, la quale le aveva detto di attendere l'arrivo dell'altro gruppo, in quanto lei era impegnata con un altro studente.
Inoltre, l'eventus damni non è eziologicamente riconducibile al contegno omissivo o commissivo degli insegnanti, i quali nel caso di specie, non hanno violato le regole della disciplina sportiva cagionando in tal modo l'infortunio dell'attrice; né, comunque, è emerso che siano state violate le regole di diligenza e di prudenza, posto che l'attività sciistica del gruppo dei principianti, di cui faceva parte l'attrice, veniva eseguita sulla pista facile, alla presenza dei professori e dei maestri di sci, tanto che la professoressa vedendo Tes_2
l'attrice in posizione di quiete lungo il margine della pista, le aveva detto di fermarsi ed attendere l'altro gruppo.
Anche il testimone , il quale si trovava in compagnia dell'attrice, ha dichiarato di avere visto gli Tes_1 insegnanti sulla pista, precisando che essi non si erano fermati, ma avevano continuato la discesa.
Dunque, gli insegnanti non sono responsabili sotto il profilo della omessa sorveglianza degli studenti, in quanto, come già esposto in narrativa, le prove hanno dimostrato che si trovavano tutti all'interno della pista a vigilare sui ragazzi;
quindi, avevano visto l'attrice ferma lungo il margine della pista e successivamente all'incidente l'avevano prontamente soccorsa.
Infatti, non è emerso che la scolaresca fosse stata lasciata priva di sorveglianza all'interno della pista, né che i ragazzi avessero assunto delle condotte violente e scorrette durante l'attività sciistica che avrebbero imposto la sospensione della stessa, in guisa che, nel caso di specie, alcuna responsabilità può essere ascritta al docente, il quale in base alle circostanze concrete non poteva prevenire il sinistro;
dunque, successivamente all'incidente l'attrice era stata immediatamente soccorsa dall'insegnante e gli CP_9 altri insegnanti l'avevano assistita sino all'arrivo dell'ambulanza.
Del pari non è affatto emerso che sia stata utilizzata una struttura non idonea, non essendo a tal fine sufficiente la prova che alcuni tratti della pista presentavano neve non compatta, circostanza questa che, in ogni caso, come già detto, non ha inciso sulla produzione dell'eventus damni;
né che lungo il margine della stessa non fosse stata sistemata una rete di recinzione, posto che la situazione di fatto come rappresentata dai testimoni escussi (nessuna delle parti ha prodotto materiale fotografico), prova che la pista era protetta da rialzi naturali, colline di neve, e che soltanto nella parte soprastante, ovvero nella zona a monte c.d. fuori pista, erano presenti degli alberi.
Infatti, la conformazione della pista, come descritta dai testimoni, rendeva inutile la delimitazione della stessa con una rete di recinzione, posto che i margini della pista erano protetti da collinette di neve, per cui non avrebbe evitato all'attrice di assumere la condotta descritta dal testimone , ovvero “ è andata contro Tes_1 la collinetta di lato e poi facendo una specie di sterzata si è lanciata contro la pianta, volando” e, quindi,
l'eventus damni.
Pertanto, il sinistro si è verificato “ more probably that not” in quanto l'attrice ha perso il controllo degli sci, verosimilmente perché era stanca, per cui l'eventus damni non si sarebbe verificato se ella avesse aspettato l'arrivo dell'altro professore e, quindi, rispettato le prescrizioni dell'insegnante Tes_2
In conclusione, la parte convenuta ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., -ovvero, che nella specie, alcun inadempimento si è configurato, oppure che questo non ad essa imputabile, in quanto alla stregua del parametro dell'agente modello, un debitore diligente nelle medesime circostanze di tempo e di luogo non avrebbe potuto adempiere, id est proteggere il minore ed evitare l'eventus damni, che si sarebbe, comunque, verificato anche nel rispetto della regola cautelare che deve improntare l'esecuzione della prestazione – ragion per cui l'eventus damni è ascrivibile all'attrice ai sensi dell'art. 1227 comma 1° c.c. .
In ragione di quanto esposto in narrativa la domanda deve essere respinta.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza della parte attrice e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_2 confronti del , nonché LICEO ARTISTICO “MISTICONI Controparte_6
BELLISARIO” di Pescara, e , ogni Controparte_3 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Liceo Artistico “Misticoni- Bellisario” di Pescara”.
2. Respinge la domanda;
3. Condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta ed alla parte chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 ciascuno, oltre accessori per legge dovuti.
L'Aquila 8 ottobre 2025 Dr.ssa Antonella CAMILLI
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DELL'8 OTTOBRE 2025
Il GOP lette le note di trattazione scritta in atti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il GOP all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE di L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pomante del foro di Pescara ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura ad litem estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ope legis dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S.
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila.
Convenuto
NONCHE'
LICEO ARTISTICO “MISTICONI BELLISARIO” di Pescara, in persona del dirigente scolastico, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico,
Via Buccio Di Ranallo s.n.c.,
Convenuta
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] dell'Avv. Marco Laurenti sito in L'Aquila (AQ), Via XX Settembre n.79, rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del presente atto dall'Avv. Angelo Pariani del foro di Milano.
Chiamata in garanzia dal CP_1
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 1218 c.c. .
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parti convenute: di cui in atti
parte chiamata in garanzia: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Controparte_1
, nonché il , al fine di ottenere l'accertamento della loro
[...] Controparte_4 responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dalla medesima subiti in occasione di un infortunio, avvenuto durante l'espletamento del progetto sportivo dello sci, organizzato dalla scuola.
In particolare, esponeva che in data 8.02.2019, mentre partecipava all'attività sciistica organizzata dalla scuola, all'interno del comprensorio sciistico di Passo Lanciano, nell'effettuare una discesa sulla pista
“Panoramica”, perdeva l'equilibrio ed andava a sbattere contro un albero che si trovava lungo il margine della pista, in tal modo riportando le lesioni ed i conseguenti pregiudizi, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Rilevava che l'eventus damni si era verificato a causa della inidoneità della pista e della omessa vigilanza degli insegnanti, i quali non erano presenti durante l'attività sportiva, né le avevano prestato tempestivo soccorso in seguito all'incidente.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il , in primis, chiedeva la chiamata in Controparte_1 garanzia della compagnia assicurativa da cui essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, CP_3 chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando come l'infortuno verificatosi nell'ambito del progetto dell'attività sciistica di gruppo, organizzata dalla scuola, era da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attrice.
Costituitasi la compagnia assicurativa insisteva per il rigetto della domanda. CP_3
In primis, osserva il giudicante che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati da eterolesioni o autolesioni ad alunni della scuola pubblica, il è l'unico soggetto Controparte_5 dotato di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, la parte attrice ha instaurato erroneamente il contraddittorio anche nei confronti dell'istituto scolastico, convenuto in giudizio insieme al soggetto passivamente legittimato, indicato dall'art. 61 della legge n. 312 del 1980 nel , già Controparte_6 [...]
, in guisa che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7 [...]
, ed il giudizio deve proseguire nei confronti del Controparte_4 [...]
. Controparte_1
Tanto esposto, osserva il giudicante che la domanda proposta in questa sede dall'attrice deve essere qualificata ai sensi dell'art. 1218 c.c., atteso che viene evidenziata la responsabilità dell'insegnante in ordine ad autolesioni, ovvero a lesioni non provocate dal fatto illecito di un terzo.
Infatti, non appare configurabile, nel caso di specie, la speciale responsabilità ai sensi dell'art. 2048 comma
2° c.c., atteso che l'evento lesivo non è imputabile ad un terzo, ed è in discussione una culpa in vigilando dell'insegnante, per il fatto commesso su se stesso dall'allievo, sulla presunzione di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, vincibile con la prova di aver esercitato la vigilanza e la protezione del minore, mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate in relazione all'età ed al grado di maturazione dei giovani e comunque secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2°, riferita all'agente modello del settore di riferimento.
Sul punto, la giurisprudenza ha ampliato l'area della responsabilità dell'insegnante invertendo a suo carico l'onus probandi, anche nelle controversie in cui l'allievo, ovvero i suoi rappresentanti se minore, abbiano chiesto il risarcimento dei danni da lui patiti durante l'orario di lezione.
Invero, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile in siffatte ipotesi la responsabilità da contatto sociale, coniata con riferimento alla responsabilità del sanitario, sostenendo che tra l'allievo e l'insegnante sorge un rapporto di contenuto analogo a quello di un contratto, in guisa da ritenere applicabile l'art. 1218 c.c..
Applicando il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., il creditore può allegare l'altrui inadempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001), mentre la colpa si presume, in guisa che deve dimostrare soltanto la esistenza del contratto e del danno giuridicamente rilevante;
sarà il convenuto che se vuole andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non è dipeso da propria colpa.
In particolare, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione della allievo a scuola determina a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e da ciò sorge l'obbligo da parte dell'istituto scolastico di predisporre gli accorgimenti necessari al fine di prevenire tutte quelle situazioni potenzialmente pericolose, che possano quindi procurare danni all'allievo.
Il dovrà, pertanto, dimostrare che in concreto le lesioni sono state generate da una sequenza CP_1 causale ad esso non imputabile e di aver adottato, in via preventiva, quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, favorevoli all'insorgere di serie causali sfociante nella produzione del danno.
Ciò detto in punto di diritto, in fatto si osserva che all'esito della compiuta istruttoria, in particolare, delle prove testimoniali e della documentazione versata ritualmente in atti, è emerso che l'attrice, all'epoca dei fatti di anni 16, mentre partecipava all'attività sportiva dello sci, organizzata dal Liceo Scientifico “Misticoni-
Bellisario” di Pescara, dalla medesima frequentato, nella struttura sciistica di Passo Lanciano, nell'effettuare una discesa perdeva il controllo degli sci ed andava ad impattare contro un albero, che si trovava posizionato lungo il margine della pista, a monte rispetto alla stessa.
Nello specifico, il testimone , il quale si trovava in compagnia dell'attrice, ha dichiarato Testimone_1 che unitamente a quest'ultima si era fermato a bordo pista, in quanto aveva un problema con lo sci.
Ha precisato che la pista era facile, aveva una forma concava, in quanto era piatta al centro, mentre lungo i margini saliva verso l'alto ed ivi erano posizionati gli alberi.
Pt_ Il giorno del sinistro, si era fermato in quanto uno degli sci si era sganciato ed anche si era fermata per aiutarlo, ma i professori non si erano fermati ed avevano continuato la discesa insieme agli altri ragazzi del gruppo, di cui anche loro facevano parte.
Ha precisato che dopo avere sistemato lo sci, sia lui che l'attrice, avevano continuato la discesa, ma ad un Pt_ certo punto aveva visto al centro della pista acquistare velocità ed andare a finire “contro la collinetta di lato e poi facendo una specie di sterzata si è lanciata contro la pianta, volando”.
Il testimone ha dichiarato che il giorno del sinistro aveva visto l'attrice sciare sulla pista Testimone_2 denominata “Panoramica”, unitamente agli altri ragazzi del gruppo dei principianti.
Ha precisato che sulla pista da sci erano presenti anche gli insegnanti e , la Persona_1 Persona_2 quale ultima si trovava alla fine del gruppo dei principianti.
Pt_ Ad un certo punto aveva visto ferma al bordo della pista, per cui le aveva chiesto il motivo di tale scelta e lei si era giustificata dicendo che era stanca;
dunque, l'aveva invitata a fermarsi ed attendere l'arrivo dell'altro insegnante che l'avrebbe guidata nella discesa.
Tutti i testimoni escussi hanno riferito che la pista da sci, utilizzata nell'occasione dall'attrice, denominata pista “Panoramica”, era una pista facile, piatta e destinata agli sciatori principianti e che l'attrice faceva parte di tale gruppo.
E' acclarato che tutti i ragazzi avevano ricevuto le istruzioni e le direttive necessarie per sciare in sicurezza, sia a scuola che sulla pista da sci, tanto che il primo giorno avevano utilizzato l'area esterna posta a ridosso dell'albergo proprio per acquistare dimestichezza con gli sci e gli scarponi.
In quella occasione, ed anche il giorno del sinistro, l'attrice era stata richiamata dagli insegnanti in quanto non aveva indossato il casco di protezione.
Orbene, è certo che tutti i professori si trovavano sulla pista da sci in compagnia dei ragazzi, tanto che sciavano insieme a loro, ed avevano formato un gruppo di ragazzi principianti, i quali salivano e scendevano lungo la pista “Panoramica”, in particolare il giorno dell'incidente sulla pista, erano presenti i docenti Tes_2
e Per_1 Per_2
L'attrice, si era fermata lungo il bordo della pista, ma uno degli insegnanti le aveva detto di aspettare l'arrivo del gruppo successivo.
Senonché, l'attrice disattendendo le raccomandazioni dell'insegnante aveva deciso di riprendere la discesa ed aveva subito l'incidente.
Nello specifico, è emerso che la docente veva visto l'attrice ferma sulla pista e le aveva raccomandato Tes_2 di aspettare l'altro gruppo, in quanto già stava accompagnando un altro studente a valle;
quindi, mentre la professoressa si trovava ancora sulla pista, non avendo ancora completato la discesa, quest'ultima Tes_2 era stata avvertita telefonicamente dell'incidente occorso all'attrice. Orbene, è certo che la pista utilizzata dall'attrice era una pista facile, come riferito da tutti i testimoni escussi,
i quali hanno precisato che era piatta al centro ed era delimitata da colline di neve, che la separavano dall'area fuori pista, situata a monte e dove si trovano le piante.
Soltanto, il testimone ha dichiarato che in alcune zone della pista la neve si presentava non compatta, Tes_1 tanto che a volte gli sci si erano bloccati, ma la dinamica dei fatti come dal medesimo descritta, dimostra che almeno nel tratto di pista utilizzato dall'attrice la neve era compatta, altrimenti non avrebbe acquistato velocità, ciò come provato dalle massime di comune esperienza.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria risulta verosimile che l'attrice abbia perso il controllo degli sci in quanto era stanca, per cui l'eventus damni non si sarebbe verificato se lei avesse rispettato le direttive dell'insegnante e non avesse effettuato la discesa in autonomia.
Invero, con riferimento alle attività ginniche la responsabilità dell'insegnante e conseguentemente del
è configurabile laddove si sia verificata la violazione del dovere di vigilanza, ovvero nel caso di lesioni CP_8 conseguenti ad attività violente che sono state autorizzate dall'insegnante o, comunque, dallo stesso non impedite, nonché in tutti i casi in cui sia stato consentito agli alunni di utilizzare attrezzature inidonee ed intrinsecamente pericolose e, comunque, comportanti un fattore di rischio superiore a quello normalmente prevenibile attraverso l'attività di controllo dell'insegnante.
Nel caso in esame, dal contesto probatorio si evince, in primis, che l'incidente si è verificato in quanto l'attrice ha deciso di intraprendere la discesa, disattendendo le indicazioni dell'insegnante, la quale le aveva detto di attendere l'arrivo dell'altro gruppo, in quanto lei era impegnata con un altro studente.
Inoltre, l'eventus damni non è eziologicamente riconducibile al contegno omissivo o commissivo degli insegnanti, i quali nel caso di specie, non hanno violato le regole della disciplina sportiva cagionando in tal modo l'infortunio dell'attrice; né, comunque, è emerso che siano state violate le regole di diligenza e di prudenza, posto che l'attività sciistica del gruppo dei principianti, di cui faceva parte l'attrice, veniva eseguita sulla pista facile, alla presenza dei professori e dei maestri di sci, tanto che la professoressa vedendo Tes_2
l'attrice in posizione di quiete lungo il margine della pista, le aveva detto di fermarsi ed attendere l'altro gruppo.
Anche il testimone , il quale si trovava in compagnia dell'attrice, ha dichiarato di avere visto gli Tes_1 insegnanti sulla pista, precisando che essi non si erano fermati, ma avevano continuato la discesa.
Dunque, gli insegnanti non sono responsabili sotto il profilo della omessa sorveglianza degli studenti, in quanto, come già esposto in narrativa, le prove hanno dimostrato che si trovavano tutti all'interno della pista a vigilare sui ragazzi;
quindi, avevano visto l'attrice ferma lungo il margine della pista e successivamente all'incidente l'avevano prontamente soccorsa.
Infatti, non è emerso che la scolaresca fosse stata lasciata priva di sorveglianza all'interno della pista, né che i ragazzi avessero assunto delle condotte violente e scorrette durante l'attività sciistica che avrebbero imposto la sospensione della stessa, in guisa che, nel caso di specie, alcuna responsabilità può essere ascritta al docente, il quale in base alle circostanze concrete non poteva prevenire il sinistro;
dunque, successivamente all'incidente l'attrice era stata immediatamente soccorsa dall'insegnante e gli CP_9 altri insegnanti l'avevano assistita sino all'arrivo dell'ambulanza.
Del pari non è affatto emerso che sia stata utilizzata una struttura non idonea, non essendo a tal fine sufficiente la prova che alcuni tratti della pista presentavano neve non compatta, circostanza questa che, in ogni caso, come già detto, non ha inciso sulla produzione dell'eventus damni;
né che lungo il margine della stessa non fosse stata sistemata una rete di recinzione, posto che la situazione di fatto come rappresentata dai testimoni escussi (nessuna delle parti ha prodotto materiale fotografico), prova che la pista era protetta da rialzi naturali, colline di neve, e che soltanto nella parte soprastante, ovvero nella zona a monte c.d. fuori pista, erano presenti degli alberi.
Infatti, la conformazione della pista, come descritta dai testimoni, rendeva inutile la delimitazione della stessa con una rete di recinzione, posto che i margini della pista erano protetti da collinette di neve, per cui non avrebbe evitato all'attrice di assumere la condotta descritta dal testimone , ovvero “ è andata contro Tes_1 la collinetta di lato e poi facendo una specie di sterzata si è lanciata contro la pianta, volando” e, quindi,
l'eventus damni.
Pertanto, il sinistro si è verificato “ more probably that not” in quanto l'attrice ha perso il controllo degli sci, verosimilmente perché era stanca, per cui l'eventus damni non si sarebbe verificato se ella avesse aspettato l'arrivo dell'altro professore e, quindi, rispettato le prescrizioni dell'insegnante Tes_2
In conclusione, la parte convenuta ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., -ovvero, che nella specie, alcun inadempimento si è configurato, oppure che questo non ad essa imputabile, in quanto alla stregua del parametro dell'agente modello, un debitore diligente nelle medesime circostanze di tempo e di luogo non avrebbe potuto adempiere, id est proteggere il minore ed evitare l'eventus damni, che si sarebbe, comunque, verificato anche nel rispetto della regola cautelare che deve improntare l'esecuzione della prestazione – ragion per cui l'eventus damni è ascrivibile all'attrice ai sensi dell'art. 1227 comma 1° c.c. .
In ragione di quanto esposto in narrativa la domanda deve essere respinta.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza della parte attrice e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_2 confronti del , nonché LICEO ARTISTICO “MISTICONI Controparte_6
BELLISARIO” di Pescara, e , ogni Controparte_3 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Liceo Artistico “Misticoni- Bellisario” di Pescara”.
2. Respinge la domanda;
3. Condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta ed alla parte chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 ciascuno, oltre accessori per legge dovuti.
L'Aquila 8 ottobre 2025 Dr.ssa Antonella CAMILLI