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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa TR EC, all'udienza del 17/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ucraina, il 2.11.1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Giompaolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Follonica (Gr), Via Manzoni n
24, giusto mandato in atti telematici
OPPONENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
AP e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di
Grosseto in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis in via principale: revocare e/o annullare e dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto n
87/2025 del 09.04.2025 emesso dal Giudice di Lavoro del Tribunale di Grosseto per i motivi di cui in narrativa e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra
[...]
e per l'effetto rigettare le domande dell'opposta Il tutto con Parte_2 CP_1 vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato in data 27.05.2025 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la Sig.ra si opponeva, chiedendone la Parte_1 revoca, al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 87/2025 del
09.04.2025 emesso da Tribunale di Grosseto Sez. Lav. e notificato contestualmente atto di intimazione a precetto di € 10.060,30 per asseriti debiti contratti dal de cuius relativi a mancati contributi obbligatori nella gestione
Esercenti Attività Commerciali.
Deduceva la ricorrente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, con atto Pubblico del 10.10.2023 n Rep 49870 registrato a Grosseto il 04.10.2023 n
6975 serie IT davanti al Notaio aveva rinunciato all'eredità del Sig. Per_1
deceduto in data 17.09.2023, circostanza già conosciuta all' Persona_2 CP_1 in quanto l'atto di rinuncia era stato prodotto al momento della domanda presentata per beneficiare dell'assegno di reversibilità.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 15.07.2025, il Giudice sospendeva
Pag. 2 di 5 l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l' il quale prendeva atto della rinuncia all'eredità CP_1
prodotta e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, rilevando, all'uopo, di non aver ricevuto l'atto di rinuncia che avrebbe evitato di promuovere il contenzioso.
All'udienza odierna la causa, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, veniva decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Riferisce l'opponente che in data 27.05.2025 quale erede del Sig. Per_2
, riceveva la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
87/2025 del 9.04.2025 emesso da Tribunale di Grosseto Sez. Lav. e contestuale atto di precetto per complessivi € 10.060,30 per debiti contratti dal de cuius relativi a mancati contributi obbligatori nella gestione Esercenti Attività
Commerciali.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che la Sig.ra
[...]
in data 3.10.2023 con atto n. Rep 49870 registrato ed iscritto nel Parte_1 registro delle successioni a Grosseto il 4.10.2023 n 6975 serie IT davanti al
Notaio aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del Sig. Per_1 Persona_2
deceduto in data 17.09.2023.
La circostanza oltre che pacifica risulta non contestata dall'istituto il quale tuttavia ha dedotto nella sua memoria di costituzione che, prima di richiedere il decreto ingiuntivo, aveva inviato alla ricorrente una diffida, mai dalla stessa ritirata e quindi notificata per compiuta giacenza, nella quale, oltre a richiedere la somma dovuta dal de cuius, richiedeva anche di far pervenire eventuali atti di rinuncia all'eredità; non essendo pervenuta alcuna comunicazione, l' aveva CP_1
Pag. 3 di 5 richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di recuperare delle somme.
Ciò detto l' nel proprio atto di costituzione, prendendo atto della rinuncia, CP_1
chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione del fatto che, se l'opponente avesse inviato all' , CP_1
quanto richiesto, il presente contenzioso poteva essere evitato.
A questo punto non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere non avendo le parti precisato le stesse conclusioni, rilevato tuttavia che non vi è contrasto nel merito, rilevata la carenza di legittimazione passiva della ricorrente stante la rinuncia all'eredità, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annullato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse non possono che essere poste a carico dell' ; va detto infatti come già enunciato, che l'opponente ha CP_1
fornito la prova di aver trasmesso all'Istituto la dichiarazione di rinuncia all'eredità in occasione della richiesta di liquidazione della pensione di reversibilità tramite il patronato nel 2023; si aggiunga inoltre che sarebbe stato comunque onere dell' verificare l'accettazione dell'eredità da parte degli CP_1
eredi evitando così il contenzioso.
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55 ad eccezione della fase di trattazione non svolta, da distrarsi in favore dell'erario essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2025 emesso dal Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro - in data 9.04.2025;
Pag. 4 di 5 - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi nei confronti CP_1 dell'Erario che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa TR EC
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa TR EC, all'udienza del 17/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ucraina, il 2.11.1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Giompaolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Follonica (Gr), Via Manzoni n
24, giusto mandato in atti telematici
OPPONENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
AP e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di
Grosseto in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis in via principale: revocare e/o annullare e dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto n
87/2025 del 09.04.2025 emesso dal Giudice di Lavoro del Tribunale di Grosseto per i motivi di cui in narrativa e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra
[...]
e per l'effetto rigettare le domande dell'opposta Il tutto con Parte_2 CP_1 vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato in data 27.05.2025 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la Sig.ra si opponeva, chiedendone la Parte_1 revoca, al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 87/2025 del
09.04.2025 emesso da Tribunale di Grosseto Sez. Lav. e notificato contestualmente atto di intimazione a precetto di € 10.060,30 per asseriti debiti contratti dal de cuius relativi a mancati contributi obbligatori nella gestione
Esercenti Attività Commerciali.
Deduceva la ricorrente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, con atto Pubblico del 10.10.2023 n Rep 49870 registrato a Grosseto il 04.10.2023 n
6975 serie IT davanti al Notaio aveva rinunciato all'eredità del Sig. Per_1
deceduto in data 17.09.2023, circostanza già conosciuta all' Persona_2 CP_1 in quanto l'atto di rinuncia era stato prodotto al momento della domanda presentata per beneficiare dell'assegno di reversibilità.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 15.07.2025, il Giudice sospendeva
Pag. 2 di 5 l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l' il quale prendeva atto della rinuncia all'eredità CP_1
prodotta e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, rilevando, all'uopo, di non aver ricevuto l'atto di rinuncia che avrebbe evitato di promuovere il contenzioso.
All'udienza odierna la causa, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, veniva decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Riferisce l'opponente che in data 27.05.2025 quale erede del Sig. Per_2
, riceveva la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
87/2025 del 9.04.2025 emesso da Tribunale di Grosseto Sez. Lav. e contestuale atto di precetto per complessivi € 10.060,30 per debiti contratti dal de cuius relativi a mancati contributi obbligatori nella gestione Esercenti Attività
Commerciali.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che la Sig.ra
[...]
in data 3.10.2023 con atto n. Rep 49870 registrato ed iscritto nel Parte_1 registro delle successioni a Grosseto il 4.10.2023 n 6975 serie IT davanti al
Notaio aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del Sig. Per_1 Persona_2
deceduto in data 17.09.2023.
La circostanza oltre che pacifica risulta non contestata dall'istituto il quale tuttavia ha dedotto nella sua memoria di costituzione che, prima di richiedere il decreto ingiuntivo, aveva inviato alla ricorrente una diffida, mai dalla stessa ritirata e quindi notificata per compiuta giacenza, nella quale, oltre a richiedere la somma dovuta dal de cuius, richiedeva anche di far pervenire eventuali atti di rinuncia all'eredità; non essendo pervenuta alcuna comunicazione, l' aveva CP_1
Pag. 3 di 5 richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di recuperare delle somme.
Ciò detto l' nel proprio atto di costituzione, prendendo atto della rinuncia, CP_1
chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione del fatto che, se l'opponente avesse inviato all' , CP_1
quanto richiesto, il presente contenzioso poteva essere evitato.
A questo punto non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere non avendo le parti precisato le stesse conclusioni, rilevato tuttavia che non vi è contrasto nel merito, rilevata la carenza di legittimazione passiva della ricorrente stante la rinuncia all'eredità, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annullato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse non possono che essere poste a carico dell' ; va detto infatti come già enunciato, che l'opponente ha CP_1
fornito la prova di aver trasmesso all'Istituto la dichiarazione di rinuncia all'eredità in occasione della richiesta di liquidazione della pensione di reversibilità tramite il patronato nel 2023; si aggiunga inoltre che sarebbe stato comunque onere dell' verificare l'accettazione dell'eredità da parte degli CP_1
eredi evitando così il contenzioso.
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55 ad eccezione della fase di trattazione non svolta, da distrarsi in favore dell'erario essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2025 emesso dal Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro - in data 9.04.2025;
Pag. 4 di 5 - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi nei confronti CP_1 dell'Erario che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa TR EC
Pag. 5 di 5