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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4576 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 21. 6. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pisistrato n. 25 – C.F. elettivamente domiciliato in C.F._1
Roma, Via Alessandria n. 174, presso lo studio degli Avv.ti Piero Celere (C.F.: pec: ) e C.F._2 Email_1
Claudio Gatta (C.F.: pec: C.F._3
), che lo rappresentano e difendono, Email_2 anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale a margine del presente atto e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti numeri di fax: e indirizzo di P.IVA_1 posta elettronica certificata: , giusta Email_1 procura speciale ai sensi degli articoli 83, 3° comma c.p.c. e 18 DM 44/2011 APPELLANTE
E
– già Controparte_1 Controparte_2
giusta delibera di trasformazione e
[...] variazione della denominazione sociale del 26.11.2016 a rogito del Notaio
Rep.45534/13940, iscritta presso il Registro delle Imprese di Persona_1
Modena il 28/11/2016 (quale incorporante per fusione della
[...]
per atto del Notaio Controparte_3 Per_1 di Modena, in data 16 maggio 2013, rep. n. 41764/12988, registrato a
[...]
Modena in data 17 maggio 2013 al n. 6191, serie IT, esatti Euro 3.642,00, iscritto al Registro delle Imprese di in data 17 maggio 2013, CP_3 presso il Registro delle Imprese di Chieti in data 17 maggio 2013, presso il r.g. n. 1 Registro delle Imprese di Latina in data 23 maggio 2013 e presso il
Registro delle Imprese di Modena in data 27 maggio 2013, cfr doc. 1), società controllante e Capogruppo “ , con sede in Controparte_1
Modena, via San Carlo n. 8/20, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 18823 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, Dott. Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
Antonella Carnevali ( – pec. CodiceFiscale_4
, fax 06/86398042, la quale Email_3 dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di legge al predetto indirizzo di posta elettronica certificata) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, e dagli Avv.ti Prof. Francesco Astone, Prof. Andrea Zoppini, Massimiliano Vento, Maurizio Cervellino, giusta procura allegata APPELLATA
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n.
10380/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sezione XIII civile, il 22. 5. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 21. 6. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'odierno appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma.
Il Tribunale a fronte della domanda introdotta dall'odierno appellante, volta ad accertare la condotta colposa addebitabile alla per CP_1
inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 2 L. n. 197/91, e successivamente, a decorrere dal 29. 12. 2007, dell'obbligo di cui agli artt. 15,
18, 19, 20 e 23 del D. L. vo n. 231/2007, ed alla conseguente condanna della al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c. c., patrimoniali patiti, aveva CP_1
così statuito:
a) Rigetta la domanda svolta da;
Parte_1
b) Condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1
favore di che liquida in € 7.795,00 per compensi oltre Controparte_5
accessori come per legge.
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
r.g. n. 2 Con atto ritualmente notificato il ha impugnato detta sentenza Pt_1
per chiederne la sua integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
"Piaccia alla Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previ i necessari accertamenti e declaratorie, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di appello:
A) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
B) nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo le domande formulate dalla parte attrice odierna appellante e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
[...]
Modena, Via S. Carlo, 8/20, a corrispondere al Sig. l'importo Parte_1
di Euro 150.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria come per legge ed agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno nella misura e con le modalità previste in relazione al conto di deposito denominato “Rendimax” della
[...]
ovvero, in subordine, nella misura del saggio legale, o la maggiore CP_6
o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per le ragioni di cui narrativa;
C) nel caso di rigetto, in tutto o in parte, della istanza di inibitoria cui alla lettera “A” che precede, e di accoglimento, in tutto o in parte, del presente atto di appello, condannare alla restituzione degli importi corrisposti dagli appellanti in ragione della perdurante esecutività della impugnata sentenza comprensivi degli interessi di mora come per legge;
D) con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con ogni più ampia salvezza.
Con provvedimento in data 11. 7. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva la per chiedere il rigetto, in via preliminare, CP_1
dell'istanza di sospensione, dell'esecutività della sentenza impugnata, e nel r.g. n. 3 merito il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari del grado.
Con ordinanza in data 14. 6. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 21. 6. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca appellata ex art. 342 c. p. c.
L' eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Gli altri profili di inammissibilità (prospettazione dei fatti diversa da quella cristallizzata in primo grado, basata sulla mancata chiusura dei conti, che, in base al principio iura novit curia sarebbe da ritenersi già di per sé inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ed omessa indicazione, quale specifico motivo di impugnazione, della mancata valutazione della prova da r.g. n. 4 parte del giudice di prime cure ai sensi dell'art. 116 c.p.c., con riguardo alle censure mosse al di BA d'IT) vengono esaminati nell'ambito Pt_2
dell'esame dei profili di merito.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto cinque motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale secondo cui non sarebbe stato provato l'accredito delle somme bonificate dal Sig. per l'acquisto delle obbligazioni MA sul conto Pt_1
corrente n. 151905 acceso presso la BA CA.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che nel giudizio di primo grado sarebbe stata fornita ampia e circostanziata prova documentale rispetto al fatto che le somme corrisposte per l'acquisto delle obbligazioni MA erano state versate sul conto n. 151905, intestato alla società emittente , presso la filiale della CA, sita in Controparte_7
Corso Vittorio Emanuele, Roma, come si evincerebbe dalla Relazione della
BA d'IT in data 6 aprile 2011 in cui, all'esito di apposito accertamento ispettivo, era stato riscontrato che: “è stato accertato che: “ Controparte_7
[...
era titolare di due conti correnti domiciliati presso lo stesso indirizzo della IM. La società non è censita come impresa d'investimento comunitaria con succursale. Il conto n. 151905, aperto nell'ottobre del 2008, è alimentato con un primo versamento di titoli di credito per Euro 950.000,00, ed è caratterizzato da numerose operazioni, sovente di importo elevato (cfr. pag.
3).
Dalla lettura di tale Relazione (cfr. pagg. 3-5) si evincerebbe che: (a) il predetto conto era stato aperto soltanto nel 2008 e su di esso erano state rinvenute movimentazioni per oltre 30 milioni di euro;
(b) “i bonifici domestici arrivano tutti da privati” “per sottoscrizioni di titoli”. Sarebbe, pertanto, stata documentalmente provata l'esistenza, presso la BA CA del conto corrente n. 151905 intestato alla;
ed in tale Controparte_7
r.g. n. 5 contesto, sin dalla instaurazione del primo grado del presente giudizio il Sig. avrebbe specificamente allegato di aver effettuato i bonifici per Pt_1
l'acquisto delle obbligazioni MA proprio sul richiamato conto corrente n.
151905.
L'appellante ha richiamato testualmente l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (pag. 1, paragrafo 1.1.) per dimostrare le circostanze e le modalità relative ai pagamenti per cui è causa (sub docc.ti nn. 4 e 5 in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado), ed ha richiamato le attestazioni di esecuzione dei suindicati bonifici rilasciate dalla FinecoBank
s.p.a. che indicherebbero, in entrambi i casi, le coordinate IBAN del conto n.
151905 e dell'intestatario del predetto conto ( ). Controparte_7
A fronte delle allegazioni specifiche, provate documentalmente, dei predetti pagamenti la banca appellata non avrebbe contestato specificamente tali allegazioni e produzioni documentali, e quindi dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie il principio di cui all'articolo 115 c.p.c. secondo cui: “il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il Tribunale in base alla specifica allegazione ed alla puntuale prova documentale fornite da parte attrice e tenuto conto del difetto di specifica contestazione di parte convenuta avrebbe dovuto considerare provate tali circostanze, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, anche avendo riguardo al principio della “vicinanza della prova”, secondo cui la distribuzione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova in virtù del quale l'onere probatorio viene posto a carico della parte prossima alla fonte di prova perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive imporrebbe di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o r.g. n. 6 troppo difficile l'esercizio.
Nel caso di specie, essendo la banca il soggetto più prossimo alla “fonte” di prova perché depositaria del conto corrente n. 151905, avrebbe potuto dimostrare l'insussistenza delle circostanze predette, essendo onerata della prova contraria, mediante la produzione della documentazione relativa alla movimentazione dei conti intestati alla presso la Controparte_7
CA dimostrando che i bonifici eseguiti dalla odierna parte appellante non sarebbero stati effettivamente accreditati.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale secondo cui la parte attrice non avrebbe allegato e provato la perdita del proprio investimento.
L'appellante ha censurato il passaggio della motivazione della sentenza laddove si legge che (cfr. pag. 4): “Va, peraltro, considerato in primo luogo che entrambi i bonifici risultano effettuati nel marzo e maggio 2010 ossia in data antecedente ai primi rilievi della BA D'IT (ispezione del 2011) e della ON (nota del Dicembre 2010) ed in secondo luogo che dalla documentazione versata in atti risultano emesse a fronte di tali versamenti
“short term strategies TI MA IN SA” al prezzo di sottoscrizione di 100/100. L'attrice non ha nemmeno allegato, né tanto provato, che l'investimento sia andato perduto e che non abbia ricevuto alcun pagamento a fronte di tale “investimento”. Né è possibile desumere tali circostanze dalla enorme mole di documentazione prodotta e relativa alla posizione di e atteso che CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
in nessuna parte della documentazione attinente ai procedimenti penali a loro carico viene fatto il nome dell'attrice. In altre parole, la semplice circostanza che la società attrice abbia effettuato dei versamenti alla Controparte_7
società coinvolta nei reati di abusiva attività finanziaria, truffa ed altri reati contro il patrimonio non appare a questo Giudice sufficiente a far ritenere provato che l'attrice abbia risentito un pregiudizio al suo patrimonio in
r.g. n. 7 conseguenza dell'attività illecita della del e dei suoi sodali. CP_12 CP_13
Va, peraltro, rilevato che pur avendo l'attrice depositato “conto di gestione” della procedura fallimentare relativa a nemmeno da tale Controparte_7
documento emerge in alcun modo il nome dell'attrice tra i creditori né privilegiati né chirografi ammessi al passivo”.
La prospettazione del Tribunale sarebbe priva di fondamento, perché nel giudizio di primo grado il avrebbe allegato e dimostrato Pt_1
documentalmente che: (a) il Sig. aveva acquistato e deteneva le Pt_1
obbligazioni emesse dalla;
(b) la , Controparte_7 Controparte_7
ossia il soggetto che aveva emesso le predette obbligazioni, era stata dichiarata fallita con sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 11 novembre 2011 all'esito del procedimento RG n. 589/11 (cfr. doc. 9 prodotto in allegato alla seconda memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 c.p.c.)”;
(c) nell'ambito della predetta procedura fallimentare il Curatore in sede di rendimento del conto ai creditori aveva dichiarato di aver predisposto un inventario negativo non potendo essere compiuta alcuna attività di liquidazione “per inesistenza dell'attivo” (cfr. doc. 10 prodotto in allegato alla seconda memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 c.p.c.)”.
In tale contesto non potrebbe assumere alcun rilievo il fatto che dal documento in questione non “emerga il nome dell'attrice tra i creditori”, come affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, perché essendo il privo di attivo sarebbe pacifico che tutti i creditori della società Parte_3
fallita (tempestivi o meno, chirografari o privilegiati ed anche a prescindere dalla formale insinuazione nello stato passivo) non avrebbero potuto mai beneficiare di alcun riparto.
Il Tribunale avrebbe dimostrato di non aver compreso i connotati della truffa perpetrata in danno degli investitori, e non sarebbe dato comprendere quale ulteriore elemento l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare per dimostrare la perdita del proprio investimento, dal momento che il soggetto r.g. n. 8 che aveva emesso le obbligazioni acquistate dal Sig. era stato Pt_1
dichiarato fallito senza lasciare cespiti attivi di alcun genere, e quindi non solo l'odierno appellante, ma tutti i soggetti che avevano investito i propri denari acquistando i titoli obbligazionari predetti, avevano definitivamente perduto il proprio investimento;
e tale esito sarebbe stato prevedibile a seguito dell'accertamento intervenuto in sede penale sulla portata della truffa perpetrata dal Sig. (Presidente del CDA della CP_13 Controparte_7
unitamente ai propri collaboratori e sodali.
Già nell'atto di citazione (v. pagg. 4 -5) la parte attrice aveva chiarito che la truffa in proprio danno era consistita nell'aver acquistato obbligazioni da una società che già all'atto della relativa emissione era “ampiamente insolvente” e, quindi, non era in grado di provvedere al relativo rimborso
(come poi avvenuto); quindi, non sarebbe condivisibile la carenza di allegazione prospettata dal Tribunale in ordine al fatto che il Sig. non Pt_1
avesse dato prova della perdita del proprio investimento.
Facendo riferimento alla sentenza della Corte di Appello in sede penale ed al contenuto della prima memoria depositata ai sensi dell'articolo 183
c.p.c. (cfr. pagg. 27-28), il ha affermato che non solo avrebbe allegato, Pt_1
ma anche ampiamente dimostrato di aver definitivamente perduto il proprio investimento, e contrariamente a quanto dedotto dal primo giudice, nel caso di specie sarebbe stata fornita ampia prova del quantum debeatur relativamente alla domanda risarcitoria azionata relativa all'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, che sussisterebbe anche quando, come nel caso di specie, l'evento dannoso coincida con la perdita di una somma di danaro, e manterrebbe la sua natura di debito di valore.
Avrebbe, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che la domanda risarcitoria andava rigettata per non avere il Sig. provato “di non aver Pt_1
ricevuto alcun pagamento a fronte di tale investimento”, posto che secondo il
Tribunale la parte attrice avrebbe dovuto dare una prova virtualmente r.g. n. 9 impossibile, dimostrando di non aver mai in alcun momento ed in nessun luogo ricevuto un non meglio definito “pagamento”, e ciò in difetto di alcuna espressa allegazione e/o eccezione della controparte che ben avrebbe potuto dimostrare, ove ne avesse fatto menzione, il “fatto positivo” dell'intervenuto pagamento.
La prova predetta (in base alla dimostrazione di fatti positivi “gravi, precisi e concordanti” ai sensi dell'articolo 2727 cod. civ.) sarebbe stata fornita in via documentale da parte attrice, avendo il sig. dimostrato, Pt_1
per tabulas: a) l'intervenuto acquisto e la detenzione delle obbligazioni
MA; b) la circostanza (emersa nei procedimenti penali definiti con le sentenze penali passate in giudicato ritualmente prodotte nel fascicolo di primo grado) che dette obbligazioni erano state emesse da una società ab origine insolvente secondo un disegno criminoso truffaldino elaborato dal
Sig. c) il Fallimento della società emittente Parte_4 [...]
; d) la mancanza di attivo nella procedura concorsuale della CP_7
relativa società.
Da tali circostanze oggettive dovrebbe univocamente desumersi il mancato rimborso dell'investimento a suo tempo effettuato dall'appellante con conseguente palese infondatezza della differente prospettazione contenuta nella motivazione dell'impugnata sentenza;
e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza dell'estromissione della CA dal processo penale intentato contro il Sig. per il delitto di associazione a delinquere Parte_4
finalizzata all'esercizio dei reati di intermediazione finanziaria abusiva e truffa nel cui ambito la BA era stata inizialmente evocata nella asserita qualità di responsabile civile, dal momento che detto provvedimento era fondato sull'assenza di disposizioni normative in base alle quali la CA potesse essere chiamata a rispondere (come responsabile civile) dei delitti perpetrati dal Sig. che non era legato alla BA da rapporti di CP_13
r.g. n. 10 immedesimazione organica e/o di lavoro subordinato, in un contesto in cui il giudice penale non avrebbe potuto conoscere degli illeciti civili posti in essere da soggetti diversi dall'imputato in mancanza dei richiamati presupposti.
Del tutto irrilevante ai fini del decidere sarebbe anche la statuizione della
Suprema Corte di Cassazione che nel definire, in sede di legittimità, il processo penale suindicato ha parzialmente cassato la sentenza di appello rinviando alla Corte di appello civile la quantificazione del danno patito dalle parti civili che, come il Sig. si erano costituite nel predetto Pt_1
procedimento, essendo rimasto fermo (essendo ormai passato in cosa giudicata) l'accertamento dell'illecito in tutti i suoi connotati soggettivi ed oggettivi, ed essendo stata demandata alla Corte di appello esclusivamente la questione del quantum debeatur;
il mancato rilievo di detto fondamentale aspetto costituirebbe un ulteriore vizio dell'impugnata sentenza.
I primi due motivi sono infondati e devono essere respinti.
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal
Tribunale laddove ha affermato che non era stato allegato, né risultava dagli atti che l'esistenza del rapporto di conto corrente acceso dalla MA presso la BA CA avesse svolto una qualsiasi rilevanza nel generare affidamento nei presunti investitori, i quali avevano scelto autonomamente di intrattenere rapporti finanziari con la stessa società e con i suoi delegati, senza essere a conoscenza del fatto che le somme versate per l'acquisto dei titoli sarebbero poi confluite in un conto acceso presso tale banca.
Inoltre, il Tribunale a supporto della propria conclusione ha fatto riferimento al fatto che entrambi i bonifici risultavano effettuati nel marzo e nel maggio del 2010, ossia in data antecedente ai primi rilievi della BA
d'IT (ispezione del 2011) e della ON (nota del dicembre del 2010), e che dalla documentazione versata in atti risultavano emesse a fronte di tali versamenti “short term strategies certificate Longbow” al prezzo di sottoscrizione 100/100. Inoltre, l'attore non aveva allegato, né provato, che r.g. n. 11 l'investimento fosse andato perduto e che non avesse ricevuto alcun pagamento a fronte di tale investimento.
In base all'esame della documentazione prodotta il Tribunale ha rilevato che tali circostanze non potevano essere desunte da detta documentazione, relativa anche alla posizione di e di CP_13 CP_9 CP_10 CP_11
, dal momento che in seguito alla sentenza della Cassazione n. CP_11
454/2015 era stata confermata la revoca della condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle parti civili a carico di CA, annullando la sentenza d'appello limitatamente alle statuizioni civili perché non era stata svolta l'indagine volta a verificare l'effettività del danno arrecato.
Quindi, il Tribunale ha ritenuto che la semplice circostanza che l'attore avesse effettuato dei versamenti in favore della società Controparte_7
coinvolta nei reati di attività finanziaria abusiva, truffa ed altri reati contro il patrimonio non poteva essere considerata sufficiente a provare che l'attore avesse risentito un pregiudizio al suo patrimonio in conseguenza dell'attività illecita della o del e dei suoi sodali. Controparte_7 CP_13
Il Tribunale, infine, in base all'esame del conto di gestione della procedura fallimentare della prodotto dall'attore, ha rilevato che il nome Controparte_7
dell'attore non figurava tra i nominativi dei creditori chirografari o privilegiati ammessi al passivo.
In tale contesto le censure mosse dall'appellante, ad avviso di questa Corte, non sono idonee ad inficiare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale, essendo basate su mere asserzioni non concretamente supportate da elementi probatori che possano smentire le conclusioni del Tribunale;
né possono essere condivise le deduzioni relative ad una pretesa inversione dell'onere della prova in funzione della necessità di far ricorso al principio di vicinanza della prova per vedere confermata la propria tesi, rispetto alla quale non può evidentemente operare il principio di vicinanza della prova.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo ed il secondo motivo
r.g. n. 12 devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Con il terzo motivo è stata lamentata l'erroneità dell'assunto dell'impugnata sentenza laddove ha affermato che alcuni investitori avevano ricevuto gli indennizzi previsti dal Fondo di garanzia francese in relazione ad una parte delle somme investite: “Va infine sottolineato che anche dalla consulenza redatta per il PM in sede penale emerge chiaramente che alcuni degli investimenti effettuati con le società Controparte_7 CP_14
sono stati rimborsati. Infine, dalla stessa documentazione attorea risulta
[...]
che il Fondo di Garanzia francese abbia attivato la procedura di garanzia volta a riconoscere indennizzi per i crediti derivanti da investimenti in titoli Contro non restituiti. Non è dato sapere se il abbia avuto accesso a detti Pt_1
indennizzi”.
Tale prospettazione non avrebbe minimamente tenuto conto delle risultanze istruttorie del primo grado del presente giudizio;
a fronte dell'eccezione di controparte, secondo la quale il Sig. avrebbe percepito rimborsi dal Pt_1
Fondo di Garanzia francese in qualche (incomprensibile) modo connessi agli investimenti dedotti nel presente giudizio nella prima e nella seconda memoria depositate in primo grado ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. l'odierno appellante avrebbe allegato e dimostrato i rapporti intrattenuti con il predetto Organismo confutando definitivamente ogni avversaria prospettazione.
E come ampiamente esposto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ritualmente depositata innanzi al Tribunale, il Sig. in data 23 giugno Pt_1
2010 aveva sottoscritto con la società (di seguito: Controparte_15
“EGP”), unico soggetto della “galassia AN” in possesso di legittima autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria nel nostro Paese, il contratto di Ricezione e Trasmissione Ordini riguardanti strumenti finanziari (RTO) n. 314, nonché il contratto di consulenza n. 2. Contr In esecuzione del predetto contratto di l'odierno appellante avrebbe Contr eseguito un bonifico di € 300.000,00 sul conto Barclays della con la r.g. n. 13 dicitura “per successivo accredito sul mio conto Crest n. 7RQAS” in data 25 giugno 2010; con lettera raccomandata del 10 settembre 2010, ricevuta in data
13 settembre 2010, il Sig. aveva comunicato il recesso dal suddetto Pt_1
rapporto, fornendo dettagliate istruzioni per il trasferimento dei titoli che erano stati nel frattempo acquistati e l'accreditamento delle disponibilità liquide esistenti, ma tali richieste non avevano avuto esito alcuno, ad eccezione di un Contr unico trasferimento di n.
1.500 azioni in data 14 ottobre 2010; in Contr particolare, la non aveva restituito l'importo di € 240.648,58, omettendo di riconsegnare anche n. 50.000 obbligazioni FIAT FINANCE & TRADE 9,00%
(scadenza 30/07/2012).
A fronte di tale grave inadempimento, l'odierno attore aveva ricevuto dal
Fondo di garanzia francese a titolo di parziale rimborso l'importo di €
123.687,50, di gran lunga inferiore rispetto all'investimento descritto;
sarebbe evidente, pertanto, che la fattispecie in oggetto sarebbe del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio, riguardante le obbligazioni emesse da
[...]
, il cui conto corrente era acceso presso la filiale n. 1 di Roma della CP_7
CA, avendo il rimborso del Fondo di garanzia francese riguardato gli Contr investimenti eseguiti dal Sig. presso la società costituendo, tra Pt_1
l'altro, una somma di gran lunga inferiore rispetto alle somme investite dal presso la predetta società in un contesto in cui la MA Holding SA, Pt_1
che aveva emesso le obbligazioni oggetto del presente giudizio, era una società lussemburghese in relazione alla quale non operava la garanzia del predetto fondo, essendo il Lussemburgo uno Stato diverso dalla Francia.
Un'ulteriore rilevante differenza tra le due vicende sarebbe costituita dal Contr fatto che la era regolarmente autorizzata a svolgere attività di intermediazione finanziaria nel nostro Paese a differenza delle altre società del
Gruppo AN, che avevano mantenuto i propri conti correnti per oltre quindici anni presso la CA, giovandosi della sistematica e colpevole assenza di qualsivoglia effettivo controllo da parte della medesima CA, come r.g. n. 14 ampiamente dimostrato nel presente giudizio.
Nel delineato contesto, in allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. il Sig. aveva depositato l'intera documentazione relativa ai rapporti con il Pt_1
Fondo di garanzia francese che avrebbe smentito le tesi di controparte (cfr. documenti da n. 12 a n. 19); e da quanto sopra discenderebbe l'erroneità della prospettazione fatta propria dal Tribunale secondo cui in relazione agli indennizzi del richiamato Fondo di Garanzia non sarebbe “dato sapere” se il Sig. vi avrebbe avuto “accesso”, avendo, invece, l'odierno appellante Pt_1
dimostrato per tabulas di aver avuto accesso a detti rimborsi in relazione ad investimenti del tutto avulsi da quelli dedotti nel presente giudizio.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le deduzioni svolte dall'appellante non appaiono idonee a confutare le conclusioni del Tribunale secondo cui “anche dalla consulenza redatta per il PM in sede penale emerge chiaramente che alcuni degli investimenti effettuati con le società sono stati Controparte_7 CP_14
rimborsati. Infine, dalla stessa documentazione attorea risulta che il Fondo di
Garanzia francese abbia attivato la procedura di garanzia volta a riconoscere Contr indennizzi per i crediti derivanti da investimenti in titoli non restituiti. Non
è dato sapere se il abbia avuto accesso a detti indennizzi”. Pt_1
Infatti, proprio in ragione del fatto che non si era potuto accertare in modo obiettivo se erano stati effettuati i bonifici (v. esame dei primi due motivi) non può evidentemente escludersi che gli investimenti di cui si parla nel presente contesto potessero derivare dagli stessi importi utilizzati per l'acquisto delle obbligazioni della e comunque gli esiti della consulenza Controparte_7
redatta per il PM in sede penale dimostrano che alcuni degli investimenti effettuati con le società ed strettamente collegate Controparte_7 CP_14
tra loro, erano stati rimborsati.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 15 Con il quarto motivo è stata lamentata l'omessa pronuncia rispetto alle fondamentali censure mosse da parte attrice nel giudizio di primo grado in relazione alla responsabilità della BA relativamente alla mancata corretta identificazione delle società del Gruppo AN quali società esercenti attività finanziaria non autorizzata, che avrebbe consentito a dette società di operare indisturbate per oltre quindici anni ed alla mancata chiusura del conto corrente di pertinenza della in Controparte_7
violazione dell'articolo 23 del D. lvo n. 231/07.
L'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata laddove ha affermato che: “Non appare inoltre allegato né risulta dagli atti che
l'esistenza del rapporto di conto corrente acceso dalla MA presso la BA
CA abbia svolto una qualsiasi rilevanza nel generare affidamento nei presunti investitori, i quali avevano scelto autonomamente di intrattenere rapporti finanziari con la stessa società e con i suoi delegati, senza essere a conoscenza del fatto che le somme versate per l'acquisto dei titoli sarebbero poi confluite in un conto acceso presso tale banca. D'altra parte, sembra doversi escludere che gli obblighi di segnalazione siano stati imposti agli intermediari finanziari dalla legge n. 197/91 per tutelare gli interessi delle eventuali vittime dei reati cui le segnalazioni si riferiscono e, ancor meno, dei creditori in genere degli autori di tali reati-soggetti che, rispetto agli intermediari si trovano in una posizione assolutamente non diversificata da quella della collettività. La normativa in questione risponde invero all'esigenza di favorire l'attività di contrasto e prevenzione al riciclaggio di denaro sporco e al terrorismo, coinvolgendo in essa gli operatori finanziari, chiamati a collaborare con le autorità che di tale attività si occupano istituzionalmente, e ad essa deve ritenersi estranea ogni finalità di protezione diretta degli interessi dei singoli che potrebbe ritenersi frustrata dalla mancata collaborazione richiesta. Va, infine sottolineato che l'attrice non ha nemmeno prospettato elementi dai quali inferire che vi fosse un rapporto tra i dipendenti della BA, nei cui confronti è
r.g. n. 16 stato definito il giudizio di primo grado con sentenza del 30 settembre 2015, allegata da parte convenuta, con la quale sono stati assolti i dipendenti della banca perché il fatto non reato (due dipendenti) e perché il fatto non sussiste
(un dipendente), ed i reati posti in essere dagli amministratori del Gruppo
AN per i quali la condanna risulta essere stata confermata con esclusione della responsabilità della banca, essendo stata riformata in appello la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la responsabilità della CA e confermata della Suprema Corte. Da tutto quanto sinora esposto discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex artt.2043 e 2059 c.c. per totale difetto di prova in ordine al danno asseritamente patito ed al nesso di causalità con la dedotta condotta dolosa o colposa”.
Il Tribunale, per un verso sarebbe incorso in un palese fraintendimento rispetto agli stessi connotati dell'azione proposta dalla parte attrice (chiaramente delineati nell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio con ampi riferimenti testuali alla documentazione prodotta) e, per un altro verso, avrebbe espressamente omesso di pronunciarsi su fondamentali censure articolate in limine litis dalla parte attrice, odierna appellante.
Infatti, nell'atto di citazione il Sig. non aveva dedotto la sussistenza Pt_1
di una responsabilità indiretta della CA (oggi ), nella esclusiva CP_1
qualità di datore di lavoro di alcuni specifici dipendenti della Filiale di Roma, resisi eventualmente “complici” degli specifici delitti posti in essere dal Sig.
e dai suoi sodali, ma aveva contestato la responsabilità civile della banca CP_13
rilevando (e dimostrando con copiosa documentazione citata negli scritti difensivi ritualmente prodotti) che in ragione delle evidenti carenze della struttura organizzativa interna della CA (accertate sia dalla che dalla CP_1
BA d'IT, ed in sede penale) concretatesi nella costante, pluriennale e sistematica omissione dei controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, era stato consentito che le attività criminose del “Gruppo AN” potessero prosperare del tutto indisturbate per oltre quindici anni. L'assenza di verifiche di r.g. n. 17 ogni genere rispetto a tutte le società riconducibili al “Gruppo AN” sarebbe riscontrabile sulla base della lettura della Relazione ispettiva della BA d'IT depositata dalla parte attrice nel giudizio di primo grado (v. doc. n. 7) ove era espressamente riportato che: “sebbene l'unica società autorizzata alla Contr presentazione di servizi finanziari fosse dalla movimentazione dei conti
IM emergono esplicite evidenze di domande d'investimento della clientela.
Analoga situazione si rileva nel conto intestato a MA, per il quale le operazioni dispositive a favore di privati recano traccia di esplicite operazioni di investimento/disinvestimento” (cfr. pag. 1)”.
Nella relazione la BA d'IT aveva riportato le carenze operative della
CA specificandone le anomalie in relazione al conglomerato MA
IN/European Investmentes Management IN. Inoltre, nel giudizio di primo grado la parte attrice aveva depositato una Relazione ispettiva proveniente dalla stessa , odierna appellata che, all'epoca dei fatti era la capogruppo del CP_1
gruppo di riferimento della CA (cfr. doc. n. 8 della produzione di primo grado), che aveva concluso l'ispezione con un giudizio sfavorevole muovendo diverse e circostanziate censure relativamente alla (carente) struttura dei controlli interni della CA.
Quindi, l'appellante ha riportato ampi passaggi della sentenza del Tribunale penale di Roma che aveva condannato il Sig. per dimostrare il ruolo che CP_13
avrebbe svolto la CA nella presente vicenda alla luce dei flussi di denaro enormi e delle operazioni bancarie sospette effettuate nell'arco di circa sedici anni e dell'omesso controllo e dell'omessa vigilanza da parte della BA.
Al riguardo sarebbero erronee le considerazioni svolte nell'ambito della sentenza di primo grado relativamente alla mancata condanna in sede penale della CA, perché in detta sede la banca era stata chiamata a rispondere esclusivamente per l'ipotesi in cui uno o più dei propri dipendenti fossero stati riconosciuti in prima persona colpevoli di reati in concorso con i soggetti del
Gruppo AN;
ed in sede penale i dipendenti della CA erano stati assolti r.g. n. 18 per non essere stato provato il requisito del dolo rispetto al concorso nel reato di abusiva attività finanziaria in un contesto in cui il relativo giudice aveva accertato la sussistenza di diverse e sistematiche violazioni della normativa in materia di identificazione e controllo della clientela che dovrebbero comunque rilevare in sede civile quali fattispecie di carattere colposo.
Non sarebbe condivisibile l'assunto del giudice di primo grado secondo cui le disposizioni in materia di antiriciclaggio essendo rivolte al contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del terrorismo, non tutelerebbero i diritti dei singoli che risultassero compromessi per effetto della relativa violazione, laddove secondo l'unanime consenso della dottrina specialistica di riferimento la repressione del riciclaggio prevista dal vigente quadro normativo si caratterizzerebbe per la natura plurioffensiva degli illeciti ivi considerati e dovrebbe evitare che il rischio intrinseco delle operazioni di investimento venga incrementato a causa di fattori anomali nell'ottica della tutela del risparmio di cui all'articolo 47 Cost.
In tale contesto gli accertamenti di fatto svolti in sede penale dovrebbero rilevare nella presente sede poiché costituirebbero uno degli elementi di prova della predetta responsabilità diretta, unitamente all'ulteriore documentazione innanzi descritta;
ed un contributo di rilevante portata dal punto di vista istruttorio sarebbe fornito dalla cosiddetta “Sentenza dipendenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez, V penale, n. 14996/15 del 22/12/2015) prodotta in primo grado dalla stessa banca (v. doc. n. 9 in allegato alla comparsa di risposta), perché
l'attore non aveva avuto accesso al predetto documento non essendo parte del relativo giudizio, ed aveva appreso dei rilevanti accertamenti in esso contenuti solo a seguito della produzione da parte della . CP_1
Il Tribunale, limitandosi alla lettura del mero dispositivo del suddetto provvedimento, ne avrebbe dedotto effetti esclusivamente favorevoli per la banca, quasi che la CA nel corso del periodo di oltre quindici anni in cui il
Gruppo AN aveva svolto la propria illecita attività valendosi dei conti correnti r.g. n. 19 accesi presso la banca si fosse costantemente comportata in modo giuridicamente corretto e professionalmente ineccepibile.
In realtà, come è stato correttamente accertato (anche) dalla sentenza in questione, l'attività illecita del Gruppo AN si sarebbe svolta sempre ed esclusivamente presso la medesima BA (la ) mediante società CP_18
(IM inc. e ) che avevano costantemente svolto attività Controparte_7
finanziaria in difetto delle prescritte autorizzazioni in un contesto in cui
(soprattutto per effetto dei rigorosi obblighi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del D.lvo n. 231/07) era preciso dovere della medesima BA di procedere alla corretta identificazione delle società in questione interrompendo ogni rapporto a seguito dell'accertamento della abusività dell'attività medesima.
Nell'ambito del processo definito con l'emanazione della sentenza in questione era stato accertato il rapporto preferenziale intercorso tra la BA
CA (oggi ) ed il sodalizio criminoso guidato dal Sig. CP_1 Parte_4
nel periodo intercorso tra il 1994 (anno di apertura del primo conto
[...]
corrente “estero” presso la filiale n. 1 di Corso Vittorio Emanuele n. 299, Roma) ed il 2011 (anno in cui il Sig. era stato tratto in arresto con conseguente CP_13
interruzione dell'attività criminosa sino ad allora posta in essere) ed era stato accertato che all'atto dell'apertura del primo conto corrente intestato alla società
IM IN di il Responsabile del Servizio Esteri presso la sede Parte_4
centrale della BA a si era recato personalmente a Roma per CP_3
conferire con il medesimo CP_13
E nella parte della richiamata sentenza dedicata all'esposizione della testimonianza del Dott. (che all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di Tes_1
responsabile dell'Ufficio Esteri di CA) si legge che: “…non era usuale che il responsabile dell'ufficio estero si recasse a Roma per l'apertura di un conto, ma motivò la richiesta dicendo che era il figlio dell'allora CP_19 CP_9
vice presidente della Cassa di Risparmio dell'Aquila” (cfr. pag. 34).
Il Sig. quindi, ossia uno dei maggiori collaboratori Persona_2
r.g. n. 20 della relativa associazione a delinquere, era il figlio del vicepresidente del CDA della BA, e si sarebbe costituito, pertanto, un rapporto che potrebbe eufemisticamente definirsi “amichevole” tra la banca ed il sodalizio criminoso guidato da che si era protratto per un periodo prolungato in Parte_4
assenza del rispetto delle disposizioni normative che imponevano all'odierna parte appellata di accertare l'effettiva attività svolta dal richiamato sodalizio.
Dalla lettura dell'articolata motivazione della predetta sentenza si evincerebbe una situazione paradossale;
da un lato il Servizio Esteri della banca aveva censito l'attività svolta dalla società IM IN, inizialmente utilizzata dal sodalizio guidato dal Sig. per l'espletamento delle attività criminose CP_13
accertate in via definitiva in sede penale;
dall'altro l'intero personale della filiale n. 1 della banca, presso cui erano accesi i conti di pertinenza del medesimo sodalizio criminoso, sarebbe stato effettivamente al corrente che l'attività della predetta società era esclusivamente di natura finanziaria ma senza preoccuparsi di verificare la legittimità di detta attività, dal momento che, in conformità alla prospettata suddivisione dei compiti all'epoca vigente all'interno della struttura organizzativa della CA, detti controlli avrebbero dovuto essere effettuati dal Servizio Esteri.
L'appellante citando passaggi della sentenza in questione ha sostenuto che emergerebbe in modo chiaro ed inequivocabile la grave responsabilità della banca convenuta in relazione agli addebiti contestati nel presente giudizio dall'odierno appellante, e che in detta sede il Tribunale aveva accertato anche il gravissimo contegno negligente della banca, che si era protratto anche in occasione dei rinnovati controlli che avrebbero dovuto effettuarsi sull'attività svolta dalla società del Sig. in occasione dell'entrata in vigore Parte_4
della normativa antiriciclaggio introdotta dal D.lvo n. 231/07.
In tale contesto, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio ed in tutti gli scritti difensivi ritualmente depositati nella predetta sede il Sig. aveva sempre contestato la violazione delle Pt_1
r.g. n. 21 disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 231/07 con una serie di dettagliate censure che non sarebbero state minimamente esaminate dal
Tribunale.
Tale disposizione sarebbe particolarmente significativa ai fini del presente giudizio dal momento che la banca non si era limitata al – seppur grave – contegno di reiterata violazione dei propri obblighi di segnalazione e controllo delle attività suddescritte, ma aveva omesso di interrompere il rapporto con le società del Gruppo AN, con ciò determinando il gravissimo pregiudizio patito dall'odierna parte appellante.
In tale ottica, e considerato che gli investimenti della parte attrice erano stati effettuati nell'anno 2010 sarebbe erroneo il riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza, esclusivamente alle disposizioni di cui alla normativa antecedente (la Legge n. 197/91) che non prevedevano il suddescritto obbligo di interruzione del rapporto;
altrettanto erroneo sarebbe l'ulteriore riferimento contenuto nella sentenza impugnata agli interessi che (in ipotesi) sarebbero stati tutelati dalla richiamata normativa, di emanazione risalente rispetto a quella effettivamente vigente, con esclusivo riguardo al contrasto ed alla prevenzione del fenomeno dell'antiriciclaggio e del terrorismo senza alcuna considerazione
“di ogni finalità di protezione diretta degli interessi dei singoli che potrebbe ritenersi frustrata dalla mancata collaborazione richiesta” (cfr. pag. 5).
Nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la normativa più recente
(il D.lvo n. 231/07) rispetto a quella risalente nel tempo menzionata dal
Tribunale (Legge n. 197/91), con evidenti ripercussioni rispetto alla pacifica sussistenza del nesso di causalità materiale tra la violazione dell'obbligo di interruzione del rapporto posto a carico della banca ed il danno patito dalla parte attrice, essendo evidente che (come chiaramente rilevato con esplicita manifestazione di “allarme” dal Tribunale nella più volte citata “Sentenza
Dipendenti”) ove la banca avesse accertato l'abusività dell'attività finanziaria posta in essere dalle società del Gruppo AN ed avesse proceduto r.g. n. 22 all'interruzione del rapporto non sarebbe stato fisicamente possibile per il medesimo collocare obbligazioni per svariati milioni di euro. CP_13
Sotto un differente profilo, il giudice di primo grado avrebbe frainteso il ruolo della banca CA all'interno del disegno criminoso posto in essere dal perché non sarebbe stato eluso qualche sporadico controllo per CP_13
operazioni di modico valore, ma sarebbe stata accertata (in sede penale, dalla
BA d'IT e dalla stessa con apposita attività ispettiva) la costante e CP_1
sistematica elusione protrattasi di un periodo di oltre quindici anni dei più elementari controlli in relazione a società che avevano prodotto oltre 80 milioni di euro di movimentazioni nei rispettivi conti.
In detto contesto, nella Sentenza Dipendenti era stata indicata anche la più che verosimile causa di un simile contegno: il fatto che il Vice Presidente del
CdA della CA era il padre di uno dei maggiori collaboratori del Sig.
il Sig. e ciò avrebbe consentito al Sig. di CP_13 Persona_2 CP_13
introdursi con piena legittimazione presso i vertici dell'Istituto bancario (si pensi all'Ufficio Esteri sito a presso la sede centrale dell'Istituto), CP_3
beneficiando di un'omissione dei controlli più elementari in relazione all'attività svolta protrattasi per un periodo oltremodo prolungato;
ed in base alle disposizioni organizzative interne della CA era proprio l'Ufficio Esteri della BA che avrebbe dovuto occuparsi dell'identificazione delle società del
Gruppo AN, e la scelta della CA quale “banca di appoggio” per la predetta attività criminosa non sarebbe stata casuale alla luce degli elementi in precedenza evidenziati. Da quanto sopra esposto si evincerebbe il grave vizio afferente la sentenza impugnata: il Tribunale, infatti, a seguito dell'esame dell'ampia e rigorosa prova documentale offerta avrebbe dovuto ritenere accertata la grave responsabilità della banca rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio e rilevare che le protratte e sistematiche omissioni dei controlli previsti dalle disposizioni suindicate e, da ultimo, la mancata chiusura del rapporto in applicazione dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 231/07, avevano r.g. n. 23 costituito un presupposto indispensabile per l'attuazione del disegno criminoso degli autori della truffa di cui era rimasta vittima l'odierno appellante.
Avrebbe errato, pertanto, il giudice di primo grado nell'assumere, del tutto apoditticamente, che gli investitori che avevano acquistato le obbligazioni
MA non avessero fatto affidamento sul ruolo svolto dalla CA in quanto banca di riferimento della nell'ambito della collocazione Controparte_7
dei titoli obbligazionari acquistati dal Sig. inoltre, sarebbe Pt_1
incomprensibile l'assunto del giudice di primo grado (che non corrisponderebbe nemmeno ad una specifica eccezione di controparte) secondo cui “gli investitori” avrebbero acquistato i titoli MA “senza essere a conoscenza del fatto che le somme versate per l'acquisto dei titoli sarebbero poi confluite in un conto acceso presso tale banca”, dal momento che per l'acquisto dei titoli in questione era necessario effettuare un bonifico verso il conto corrente indicato dalla società emittente presso la CA (come poi in concreto è avvenuto nel caso di specie), e quindi sarebbe stata nota l'esistenza della banca in questione quale referente del Gruppo MA.
In detto contesto il rigore delle disposizioni normative innanzi descritte dovrebbe far presumere che, quantomeno, la banca depositaria dei conti presso cui venivano bonificati i relativi fondi avesse identificato la società emittente alla stregua di un soggetto in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziaria nel nostro Paese, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Le doglianze dell'appellante relative all'asserita omessa pronuncia della sentenza impugnata rispetto alla violazione della normativa antiriciclaggio, e quindi alla responsabilità della banca, sono infondate.
Da un lato non può che ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale e che l'appellante trascura totalmente in ordine alla funzione della normativa in r.g. n. 24 materia di antiriciclaggio.
Infatti, deve escludersi che gli obblighi di segnalazione imposti agli intermediari finanziari dalla L. n. 197/91 per tutelare gli interessi delle eventuali vittime dei reati cui le segnalazioni si riferiscono e, ancor meno, dei creditori in genere degli autori di tali reati, si trovino in una posizione assolutamente non diversificata da quella dell'intera collettività. La normativa in questione risponde invero all'esigenza di favorire l'attività di contrasto e prevenzione al riciclaggio di denaro sporco ed al terrorismo, coinvolgendo gli operatori finanziari, chiamati a collaborare con le autorità che di tale attività si occupano istituzionalmente, e ad essa deve ritenersi estranea ogni finalità di protezione diretta degli interessi dei singoli che potrebbe ritenersi frustrata dalla mancata collaborazione richiesta.
Sotto altro profilo si osserva che, secondo quanto evidenziato dalla banca appellata l'identificazione del cliente era avvenuta nel 1994, al CP_20
momento dell'apertura del conto corrente ad essa intestato (quando ancora non era emerso alcunché) e con l'entrata in vigore della normativa di settore, non era necessario procedere ad una sua nuova identificazione, trattandosi di rapporto già in essere.
Al momento della chiusura del conto corrente da parte di e la CP_20
contestuale apertura di un nuovo conto corrente da parte di IM IN., l'erronea attribuzione della classificazione di ad IM IN. non poteva rilevare ai CP_20
fini dell'identificazione normativamente prevista, essendo tale identificazione finalizzata solo ed esclusivamente all'univoca riferibilità delle operazioni effettuate a tale società, dal momento che la ratio sottesa all'identificazione del cliente è quella di consentire la segnalazione di eventuali operazioni sospette di un determinato cliente e quindi le segnalazioni eseguite da CA, per quanto di interesse in questa sede, avevano privato di rilevanza una possibile violazione della norma in esame.
Peraltro, ha rappresentato di aver effettuato, in data 10 marzo 2004, CP_1
r.g. n. 25 una segnalazione rimasta senza esito (v. doc. 15 del fascicolo di primo CP_1
grado), che era stata rinnovata successivamente, anche se non vi era alcun obbligo di procedere in tal senso, atteso che l'Unità di Informazione Finanziaria presso la BA d'IT aveva più volte chiarito che le segnalazioni non andavano ripetute ove non ci fossero fatti nuovi da segnalare;
e la segnalazione era stata trasmessa dall'IC (con nota prot. 004402 del 18 febbraio 2005, sub doc. 12 in atti di primo grado) al Nucleo di Polizia Valutaria della CP_1
Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa corredata da CP_21
un'analitica relazione tecnica di accompagnamento, nella quale era stato segnalato il rischio dello svolgimento di attività finanziarie abusive.
Il testo della Segnalazione 5/2004, alla voce «descrizione operazione», riportava, tra l'altro, che: «il sig. è cliente della nostra Persona_2
Agenzia n. 1 – Roma dall'estate 1994. Risulta essere delegato di cassa dell'E.I.M. – European Investments Management inc. con sede in Londra, società che svolge attività di consulenza investimenti, selezione di gestori, gestione portafogli (iscrizione CCIAA RM805191). Il 24.12.2003 il sig.
ha ricevuto sul conto personale un bonifico estero di circa Persona_2
euro 25.000 dall' E.I.M. Rappresentante in IT della società è AS
LA. Da informazioni Cerved risulta che l'E.I.M. inc. è cessata il 23.12.02
[…]».
Alla voce «descrizione motivi del sospetto» la segnalazione chiarisce inoltre che «sul conto personale del sig. l'E.I.M. ha versato Persona_2
mediante bonifico la somma di circa 25.000 euro. L'operatività della società, che risulta cessata il 23.12.02, non è mutata;
detta società, per il tramite del sig.
canalizza sul conto in essere presso il nostro Istituto la raccolta di CP_9
patrimoni di clientela non dichiarata e gestisce la liquidità rinveniente dalle gestioni di portafoglio;
effettua un numero considerevole di operazioni di cambi assegni, di richiesta di assegni circolari, di bonifici in IT e talvolta all'estero
(nel corso del 2003 sono stati effettuati due trasferimenti nelle sedi dell'E.I.M.
r.g. n. 26 all'estero, uno in Belgio di euro 500.000,00 e l'altro in Gran Bretagna di Euro
527.625,00». Come si vede, essa descrive puntualmente: a) l'attività e il ruolo svolto da all'interno delle società IM, vale a dire canalizzare sul CP_9
conto estero intestato a IM i denari raccolti tra i clienti e gestire i suddetti
Clienti; b) l'attività dichiarata da IM;
c) la circostanza per la quale la legale rappresentante della società era la Signora LA AS;
d) il fatto che CP_20
(cui apparteneva la partita iva e il codice fiscale erroneamente assegnati a
[...]
IM inc.) era cessata dal 2002; e) il numero considerevole di operazioni di cambio assegni, ordini di assegni circolari, ordini di bonifici (sia verso l'IT sia verso l'estero); f) l'esistenza di sedi IM all'estero – in Belgio e in Gran
Bretagna – verso le quali pure erano stati effettuati trasferimenti di denaro».
Tale relazione indicava che: «la segnalazione riferisce dell'anomala operatività espressa dal conto corrente intestato al signor Persona_2
presso una filiale di Roma. Secondo quanto riportato nel testo della segnalazione, cui si rinvia per ogni dettaglio, , cliente Persona_2
dall'estate del 1994, è titolare di conto corrente personale numero 61848 e delegato di cassa sul conto della IM, European Investments Management INC, con sede legale in Londra società che svolge attività sia di consulenza, investimenti, selezione dei gestori, gestione portafogli, iscrizione camera di commercio RM 805191. In data 24.12.2006 il signor ha ricevuto sul CP_9
conto personale un bonifico estero di circa 25000 euro disposto alla IM inc.
Da informazioni camerali, la società risulta cessata il 23.12.2002, ma da informazioni CERVED risulta che la European Investments Management INC è cessata il 23.12.2002. La signora AS LA, rappresentante in IT della
IM INC, nonché della società Financial Tradeware PLC di Londra e
RY Trading Limited di Dublino, cessate. Il signor Persona_2
è, inoltre, presidente del consiglio di amministrazione e socio al 33,33% della
LDC, con sede legale in Roma in via Livorno numero 45, iscrizione camera di commercio RM832948, che si occupa di attività legali, contabilità, consulenza
r.g. n. 27 fiscale, studi di mercato, sondaggi di opinione. Considerata la natura dell'operatività, la fattispecie segnalata sembra presentare gli estremi per poter configurare un'ipotesi di abusivismo finanziario. Ciò premesso, la segnalazione non appare suscettibile di ulteriore approfondimento finanziario da parte dell'Ufficio ITno Cambi».
Tale segnalazione, che non aveva avuto alcun esito, avendo evidentemente la Direzione Investigativa Antimafia e la Polizia Tributaria ritenuto regolare l'attività svolta, era stata effettuata subito dopo un'ispezione della BA d'IT presso la Filiale n. 1 di CA a Roma, e proprio la circostanza che tale ispezione non aveva avuto alcun seguito, se non indurre ad effettuare la predetta segnalazione – demandando quindi agli organi competenti le necessarie verifiche ulteriori – conferma che:
(a) l'attività svolta da IM IN. non presentasse elementi di così palese illiceità;
(b) non vi fossero gli estremi per provocare l'intervento dell'Autorità
Giudiziaria, a cui avrebbe, diversamente, se del caso, potuto/dovuto rivolgersi direttamente la BA d'IT. Il mancato seguito alla segnalazione da parte degli organi competenti non può essere ascritto alla CA, la quale, da parte sua, aveva posto in essere l'attività che la normativa richiedeva, e quindi il nesso di causalità tra la condotta della banca ed il danno lamentato dall'appellante deve ritenersi evidentemente interrotto dalla segnalazione eseguita dalla medesima CA in data 10 marzo 2004, in quanto «inspiegabilmente la segnalazione non ebbe alcun riscontro;
[Colonnello della Guardia di Pt_5
Finanza che ha guidato le indagini svolte dalla polizia giudiziaria] non conosceva i motivi di quell'esito vano;
la segnalazione rimase in definitiva lettera morta» (cfr. Sentenza dipendenti, doc. 9 in Atti di primo grado, p. CP_1
65, ora passata in giudicato in quanto la Corte di Appello Penale di Roma, con sentenza n. 7297/2021, non impugnata, ha respinto l'appello proposto (v. doc.
48).
r.g. n. 28 Tale quadro conferma l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante anche sotto il profilo della pretesa sussistenza di un rapporto tra i dipendenti ed i reati ascritti al cd. Gruppo AN e al relativo rigetto da parte del giudice di prime cure (cfr. Sentenza, p. 5).
Rispetto alle censure relative agli artt. 15, 18, 19, e 20 del D.lgs. 231/2007, concernenti l'obbligo di 'adeguata' verifica ed entrati in vigore dopo l'apertura dei conti correnti intestati ad ed IM IN., a prescindere dalla già CP_20
evidenziata diversa funzione della disciplina in materia, deve rilevarsi che in ogni caso tali disposizioni normative avevano trovato piena applicazione soltanto a seguito del Provvedimento della BA d'IT sull'Adeguata Verifica del 3 aprile 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014; comunque, nel caso di specie i clienti erano sempre stati identificati al momento dell'apertura del conto corrente e, pertanto, si sarebbe potuto porre unicamente un problema di rettifica, la cui anticipata esecuzione non avrebbe comunque condizionato l'obbligo di segnalazione.
Per quanto riguarda l'obbligo di astenersi dal proseguire il rapporto con il cliente correntista, previsto solo con l'art. 23 del D.Lgs 231/2007, deve osservarsi che tale norma trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia stata possibile l'identificazione del cliente, circostanza che, invece, nel caso di specie si era verificata.
L'art. 23, co. 1, del D.Lgs. 231/2007 prevede che: «Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a),
b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni
o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III»; solo successivamente, con le modifiche introdotte dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (cfr art. 3 bis del D.lgs
231/2007), l'obbligo di adeguata identificazione era stato esteso anche ai r.g. n. 29 rapporti già in essere.
La banca appellata al riguardo ha rappresentato che tale disciplina non era applicabile fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 169/2012 ed all'emissione dei provvedimenti UIF 6 agosto 2013 e 10 marzo 2014; ed i conti correnti IM IN.
e MA erano stati chiusi nel 2010, a seguito dell'autonomo intervento dell'Autorità Giudiziaria. La procedimentalizzazione ope legis dell'accertamento dell'eventuale illiceità delle operazioni compiute dai clienti dimostra che alla banca era normativamente sottratto ogni possibile sindacato al riguardo, essendo lo stesso rimesso alle Autorità di vigilanza competenti, e quindi nell'ambito del procedimento normativamente delineato spettava a tali
Autorità qualificare come illecita l'operazione segnalata;
una volta identificato il cliente, la banca non può chiudere il conto corrente, neanche laddove abbia effettuato la segnalazione di un'operazione sospetta, altrimenti ogni banca, contestualmente alla segnalazione dovrebbe automaticamente interrompere e bloccare l'operazione medesima e tutte le altre potenzialmente collegate o comunque connesse;
e ciò neanche in considerazione di un ipotetico affidamento incolpevole ingenerato dalla banca nei confronti dell'appellante, come correttamente ritenuto anche dal giudice di primo grado, circostanza che non è stata mai dimostrata e che, anzi confligge con la condotta tenuta dal Pt_1
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta tenuta dalla stessa CA fosse lecita, e rispetto a tale questione deve essere considerato anche che, essendo stato il fine ultimo degli attori l'acquisto di obbligazioni nominative della MA, e che tale operazione era stata effettuata attraverso Contr
- intermediario finanziario autorizzato - il versamento del prezzo era stato legittimamente pagato all'emittente (MA) mediante versamento o bonifico su conto corrente bancario intestato a MA (l'emittente).
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quinto motivo è stata lamentata l'omessa pronuncia rispetto alla
r.g. n. 30 fondamentale censura mossa dalla parte attrice nel giudizio di primo grado in relazione alla responsabilità della banca relativamente alla mancata chiusura del conto corrente di pertinenza della Controparte_7
nonostante l'esplicita richiesta del Direttore della filiale che nel novembre del 2009 aveva riscontrato l'insolvenza della richiamata società.
Nel giudizio di primo grado, a seguito della produzione della “Sentenza
Dipendenti” l'odierna parte appellante aveva dedotto che gli accertamenti contenuti nell'ambito del provvedimento in questione erano di fondamentale rilievo, dal punto di vista strettamente istruttorio, ai fini della ricostruzione della fattispecie dedotta nel presente giudizio, rilevando che dall'esame della predetta sentenza si evinceva che già nel novembre del 2009 il dott. Direttore Tes_2
della filiale presso cui era stato acceso il conto corrente n. 151905, ed ove sei mesi dopo erano stati accreditati i fondi degli investimenti di parte attrice, aveva richiesto alla CA (oggi ) la chiusura del conto bancario intestato alla CP_1
su cui nei successivi mesi di marzo e maggio del 2010 Controparte_7
sarebbero confluiti i fondi relativi agli investimenti eseguiti dall'odierna parte appellante (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Parte attrice aveva prodotto il medesimo documento sub. n. 11 in allegato alla II memoria depositata ex art. 183 c.p.c.), e facendo riferimento alla sentenza in questione (cfr. pagg 115-116) aveva sostenuto che tali circostanze avrebbero provato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'imputazione di responsabilità in capo alla odierna parte convenuta in relazione al rilevante pregiudizio patito dal Sig. sotto il profilo Pt_1
soggettivo, essendo palese il contegno di grave negligenza della CA (oggi
) che non aveva chiuso il conto corrente intestato alla CP_1 Controparte_7
nonostante l'esplicita richiesta operata in tal senso dal Direttore della filiale.
[...]
Al riguardo sarebbe rilevante il momento cronologico in cui era stata inviata la richiesta di chiusura del conto corrente rimasta senza esito;
come si evince dall'esame della stessa sentenza depositata da parte convenuta le indagini r.g. n. 31 che avevano portato all'accertamento in sede penale della responsabilità del Sig.
e dei relativi sodali per i gravi reati compiuti in danno della vasta CP_13
clientela a suo tempo gestita dal predetto sodalizio criminoso erano state avviate a seguito della denuncia di un risparmiatore presentata alla Guardia di Finanza in data 9 ottobre 2009 (cfr. pag. 14); quindi, nel successivo novembre del 2009 la sussistenza di dette indagini non era nota al pubblico dei risparmiatori nei cui confronti il Sig. si presentava come un professionista esperto ed CP_13
altamente qualificato;
le qualifiche professionali del Dott. e dei suoi CP_13
sodali e/o collaboratori e erano, tra l'altro, esaltate Parte_6 CP_22
da articoli ampiamente elogiativi della stampa specialistica (v. i documenti prodotti da parte attrice, odierna appellante, in allegato alla II memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 c. p. c. da n. 1 a n. 8) anche in data di gran lunga successiva al momento dell'effettuazione degli investimenti da parte della
Sig. con conseguente ulteriore contributo al mantenimento di Pt_1
un'immagine di alta professionalità ed affidabilità.
Al contrario, nello stesso periodo la banca convenuta sarebbe stata in possesso di elementi certi dell'intervenuto default del gruppo riconducibile al richiamato soggetto, con particolare riguardo alla società Controparte_7
che – come ampiamente accertato in sede penale sia nei procedimenti definiti dalle sentenze depositate dalla odierna parte appellante che dalla stessa sentenza depositata dalla parte convenuta – aveva giocato un ruolo di peculiare importanza nel disegno criminoso realizzato dal predetto soggetto.
La banca, quindi, sarebbe stata al corrente, già nel mese di novembre del
2009, dell'intervenuto default della società ) Controparte_7
appositamente costituita dal per drenare liquidità, mediante il CP_13
collocamento di obbligazioni, purtroppo acquistate anche dalla odierna parte appellante, da versare nelle casse dell'ormai decotta società IM IN., che costituiva il principale strumento con cui il aveva perpetrato i reati CP_13
successivamente accertati in sede penale;
ed in tale contesto, la CA (oggi r.g. n. 32 ) aveva omesso di chiudere il conto intestato alla predetta società CP_1
nonostante la formale richiesta del Direttore di filiale fondata sulla condizione di insolvenza della contegno ancor più grave considerando che Controparte_7
il fallimento della era stato dichiarato con sentenza del Controparte_7
Tribunale di Roma n. 606/11 del 21 novembre 2011, a distanza di oltre un anno dall'investimento posto in essere dall'odierna parte appellante e dopo ben due anni dal momento in cui la banca, pur a conoscenza della situazione di insolvenza, aveva omesso di attivarsi per la chiusura del conto.
Oltre all'esistenza del requisito della grave negligenza, rilevante sotto il profilo dell'imputazione soggettiva dell'illecito contestato all'odierna controparte, sarebbe indubbia, nel caso di specie, la sussistenza di un oggettivo nesso di causalità tra la predetta condotta omissiva ed il pregiudizio cagionato al
Sig. infatti, ove la banca fosse intervenuta chiudendo il conto intestato Pt_1
alla e segnalandone l'insolvibilità negli usuali canali di Controparte_7
comunicazione interbancaria, l'illecita attività posta in essere dal sodalizio criminoso guidato dal Sig. sarebbe stata definitivamente Parte_4
interrotta, con ciò rendendo materialmente impossibile la prospettazione degli investimenti fraudolentemente proposti all'odierna parte appellante a distanza di sette mesi dagli eventi suddescritti.
Da tali circostanze si evincerebbe chiaramente che la tesi di parte attrice avrebbe trovato un ulteriore e decisivo supporto probatorio dagli accertamenti svolti dal Tribunale di Roma nella sentenza innanzi descritta, laddove è stato definitivamente chiarito, in primo luogo, che la CA (oggi ) nel CP_1
novembre 2009 - e, quindi, diversi mesi prima dell'acquisto delle obbligazioni
“MA” da parte dell'odierna parte appellante, sarebbe stata pienamente a conoscenza dello stato di default della società emittente Controparte_7
ma si sarebbe ben guardata di attivarsi in alcun modo per interrompere l'attività del proprio “affezionato” cliente, mantenendo l'operatività del relativo conto corrente ed agevolando, quindi, in modo decisivo, il proseguimento dell'attività
r.g. n. 33 criminosa successivamente posta in essere nei confronti del Sig. con ciò Pt_1
recando un essenziale contributo causale alla determinazione del pregiudizio ingiustamente patito dal medesimo Sig. Pt_1
Sotto un differente profilo, la predetta sentenza ha parimenti accertato che la sistematica violazione da parte dell'odierna convenuta degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio avrebbe ulteriormente contribuito, concretando un'autonoma serie causale, alla determinazione del richiamato pregiudizio, con conseguente, ulteriore e definitiva conferma della fondatezza delle domande formulate dal Sig. Pt_1
In tale contesto sarebbe palese l'ulteriore vizio che inficerebbe l'impugnata sentenza in un contesto in cui il Tribunale non si sarebbe espresso rispetto alla suddetta rilevante censura che sarebbe rimasta priva di qualsivoglia riscontro nell'ambito della sentenza in questione. Sarebbe rimasto, pertanto, totalmente smentito l'assunto, contenuto nella motivazione della impugnata sentenza, secondo cui non sarebbe stato allegato e provato un valido nesso di causalità tra le condotte contestate alla CA ed il pregiudizio patito dalla odierna comparente, posto che nel giudizio di primo grado erano state allegate e dimostrate due differenti tipologie omissive direttamente imputabili alla BA con analitica enunciazione, per ciascuna di esse, di un distinto rapporto di causalità materiale rispetto al richiamato pregiudizio: a) in primo luogo la BA aveva tenuto un contegno oggettivamente connivente con il Gruppo MA per oltre quindici anni omettendo di interrompere il rapporto di conto corrente con la società in violazione del precetto di cui all'articolo 23 Controparte_7
Dl.vo n. 231/07, nonostante la presenza dei relativi presupposti;
b) in secondo luogo, la medesima CA non aveva chiuso il conto in questione nonostante l'espressa richiesta in detti termini del Direttore di Filiale motivata dall'insolvenza della predetta società riscontrata nel 2009 e, quindi, in data antecedente agli investimenti del Sig. Pt_1
E, come riportato nella “Sentenza dipendenti”, nel novembre del 2009 il r.g. n. 34 personale della CA era pienamente al corrente del fatto che la
[...]
svolgesse attività finanziaria con investitori italiani;
non chiudendo il CP_7
conto predetto la banca si sarebbe assunta il rischio che il conto in questione fosse utilizzato per attrarre nuovi investimenti che la (in Controparte_7
quanto insolvente) non era in grado di rimborsare.
Tale censura, del tutto autonoma rispetto alle precedenti, configurerebbe un illecito civile direttamente imputabile alla , e prescinderebbe da CP_23
eventuali responsabilità dei relativi dipendenti, alla stessa stregua di quelli innanzi descritti;
anzi, nel caso di specie il contegno del Direttore della Filiale era stato senza dubbio diligente avendo egli: (a) in primo luogo, segnalato all'Ufficio Ispettorato della CA il gravissimo contegno del Sig. CP_13
(all'epoca Presidente del CdA ed uomo di punta della ) Controparte_7
che, come visto, aveva emesso assegni scoperti utilizzando carnet che non avrebbero dovuto essere nella sua disponibilità; (b) e successivamente, richiesto alla medesima CA di chiudere il conto corrente intestato alla predetta società non appena scoperta la relativa insolvenza (novembre 2009).
L'inerzia della BA a fronte delle richiamate richieste di intervento avrebbe consentito al Sig. ed alla di presentarsi l'anno CP_13 Controparte_7
successivo alla platea degli investitori alla stregua di soggetti affidabili e pienamente solvibili, con conseguente determinazione per il Sig. di Pt_1
procedere al relativo investimento ricadendo nella truffa architettata dagli esponenti del “Gruppo MA”.
Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che la sentenza pronunciata in sede penale è stata prodotta dall'odierno appellante in sede di II memoria depositata ex art. 183 c.p.c., offrendo in concreto una prospettazione dei fatti diversa da quella cristallizzata nell'atto di citazione in primo grado, essenzialmente basata sulla mancata chiusura dei conti, e per quanto attiene al caso specifico, in seguito alla segnalazione del direttore della filiale del 2009.
r.g. n. 35 Orbene, prescindendo da ogni profilo di inammissibilità della suddetta censura ex art. 345 c. p. c., deve ribadirsi da un lato che anche alla stregua delle considerazioni svolte nell'ambito dei precedenti motivi di gravame, da intendersi qui integralmente richiamati, il conto acceso presso CA non aveva svolto alcun ruolo determinante nei fatti oggetto di causa, né che gravasse alcun onere sulla banca di chiudere il conto sulla base della normativa antiriciclaggio allora in vigore.
Peraltro, per quanto riguarda la dedotta rilevanza della mancata chiusura del conto in seguito alla segnalazione del direttore della filiale della CA, va osservato che le prospettazioni dell'appellante sono rimaste su un piano del tutto astratto in relazione all'asserita insolvenza della dal momento Controparte_7
che il fallimento della era stato poi dichiarato con sentenza del Controparte_7
Tribunale di Roma n. 606/11 del 21 novembre 2011, quindi a distanza di due anni dalla segnalazione;
dato da cui deve evincersi che in precedenza non erano ancora facilmente percepibili i connotati della successiva situazione di insolvenza, e che a fronte della doverosa segnalazione da parte del direttore della filiale, la banca non era ancora in condizione di rilevare in termini di probabile certezza una situazione di insolvenza che potesse giustificare la chiusura del conto, cui peraltro, va sottolineato, non era tenuta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il quinto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto;
tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio r.g. n. 36 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 10380/2018 emessa dal Tribunale di Roma,
[...]
sezione XIII civile, il 22. 5. 2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante al rimborso in favore della delle CP_5
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 9.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 37