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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12796/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Giuseppe Parte_1
Frappampina;
- RICORRENTE -
E
, CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.12.2024 DEL premesso che: Parte_1
1. aveva convissuto more uxorio con dalla cui relazione era nata la figlia CP_1 in data 29.05.2019, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. a seguito della crisi del loro rapporto affettivo, il Tribunale di Bari (nel procedimento iscritto al N. 1337/2023 V.G.) con decreto del 16.05.2023 aveva dichiarato validi ed efficaci i provvedimenti relativi alla minore così come indicati nel ricorso congiunto depositato Per_1 il 27.02.2023 in cui era previsto che la figlia fosse collocata presso la madre ed affidata in forma condivisa, con regolamentazione del diritto di visita paterno (da esercitarsi senza pernottamenti sino al compimento del quarto anno di età della minore a settimane alterne per tre giorni a settimana, il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00, ovvero il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore
20:00, oltre ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva;
da esercitarsi con pernottamenti presso il domicilio del padre a far data dal quarto anno di età della minore, a settimane alterne per tre giorni a settimana, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:30, ovvero il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 20:30, nonché un terzo giorno a scelta del padre tra la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 o quello del sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00, oltre ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva), era stato posto a carico del padre a decorrere da febbraio 2022 l'assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie ed era previsto che la madre percepisse interamente l'AUU;
3. lamentava che controparte avesse omesso di versare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di agosto 2023, motivo per cui era stata costretta a reperire una nuova occupazione come guardia particolare giurata ed a trasferirsi a Milano;
4. aveva notificato infruttuosamente allo un atto di precetto;
CP_1
5. era stata destinataria nel 2024 da parte della Prefettura di Bari di un atto di diffida ad astenersi dalla frequentazione con l'ex convivente in quanto trovato in più occasioni in compagnia di soggetti gravati da procedimenti penali;
chiedeva in via principale di autorizzare il trasferimento della residenza/domicilio della minore presso la genitrice collocataria nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5, di Per_1 rideterminare la regolamentazione del diritto di visita paterno ed in via subordinata di disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre con suo collocamento nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5 e di rideterminare e/o azzerare il diritto di visita paterno. Il resistente non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 26.03.2025, previa CP_1 audizione della ricorrente (in cui deduceva che il padre incontrava la minore sporadicamente e che talvolta la figlia aveva pernottato con lui, domandando in via principale l'affido esclusivo della figlia minore, l'autorizzazione alla richiesta di trasferimento a Milano della figlia ed il riconoscimento in suo favore del 100% dell'AUU), la causa veniva assegnata a sentenza in base alle conclusioni precisate dal suo procuratore, con contestuale rimessione al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con nota del 16.12.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del resistente CP_1
1.1- Sempre preliminarmente, si osserva che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio (nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto il sopravvenire di diversi fatti nuovi ed in particolare:
• la necessità di trasferirsi nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5 per motivi di lavoro unitamente alla figlia minore, avendo ella sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come guardia particolare giurata;
• l'omesso versamento da parte dello del contributo al mantenimento della figlia CP_1 sin dall'agosto 2023; Per_1
• l'esercizio sporadico del diritto di visita paterno;
• la diffida da parte della ad adottare accorgimenti utili alla conservazione Controparte_2 dell'arma, astenendosi dal frequentare o evitando comportamenti poco prudenti anche in relazione al rapporto con lo , più volte rinvenuto in compagnia di persone gravate CP_1 da precedenti di polizia. La decisione può essere assunta senza l'ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente, considerato che le allegazioni difensive e la documentazione in atti consentono di delibare su tutte le domande proposte. Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, la ha dedotto che il padre non solo non ha provveduto al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della minore sin dall'agosto 2023 ma anche che l'ha trascurata dal punto di vista affettivo, incontrandola sporadicamente e disattendendo la regolamentazione del diritto di visita così come disposta con decreto del 16.05.2023 dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento iscritto al N. 1337/2023 V.G. Quanto all'omesso versamento del contributo paterno al mantenimento della figlia da parte del resistente, la ha depositato in giudizio la denuncia-querela sporta in data 16.11.2023 Parte_1 presso la Stazione dei Carabinieri di Bari Picone per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 bis c.p. con riferimento al periodo 05.07.2023/16.11.2023 nonché, l'atto di precetto datato 04.10.2023 con intimazione al pagamento della somma di € 1.400,00 per l'omessa corresponsione del mantenimento della minore.
A ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dallo , il CP_1 quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei.
Inoltre, non può ignorarsi la diffida indirizzata alla ricorrente da parte della Prefettura di Bari in cui costei è stata diffidata ad adottare accorgimenti utili alla conservazione dell'arma, astenendosi dal frequentare o evitando comportamenti poco prudenti anche in relazione al rapporto con lo , CP_1 più volte rinvenuto in compagnia di pregiudicati. Pertanto, a modifica del decreto del 16.05.2023, la figlia della coppia a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 va affidata in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla sola madre. In aggiunta, la ricorrente ha domandato il collocamento della figlia presso la nuova residenza/dimora nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5, una nuova regolamentazione del diritto di vista paterno o l'azzeramento dello stesso, l'assegnazione nella misura del 100% dell'AUU. Ebbene, risulta per tabulas che la in data 21.05.2024 abbia sottoscritto un contratto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato con la come guardia particolare giurata Parte_2 con espletamento dell'attività lavorativa in provincia di Milano. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda del genitore collocatario della prole finalizzata ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della minore nell'abitazione sita nel Comune di Per_1
Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5, attese le dedotte esigenze di lavoro. Oltre all'affido esclusivo, va dunque disposto a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 il collocamento della minore presso la genitrice in Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5 (comune della nuova residenza della ), in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e Parte_1 considerato che ha con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita.
3.- Quanto al regime degli incontri, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Gli incontri padre/figlia dovranno quindi svolgersi liberamente (e non alla presenza della madre) e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo. I pernottamenti padre-figlia dovranno essere consentiti (invero, è rimasto incontestato che la minore già abbia dormito col padre, come dichiarato dalla stessa ricorrente all'udienza del 26.03.2025) ma dovranno allo stato svolgersi nel luogo di residenza della madre (in provincia di Milano), al fine di garantire la giusta gradualità (avendo il padre esercitato sino ad ora sporadicamente il diritto di visita) ed in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età ad immediati e rilevanti cambiamenti.
Del tutto irragionevole ed immotivata appare la richiesta materna di impedire al padre di vedere la figlia attraverso un “azzeramento” del diritto di visita paterno, in quanto in contrasto col preminente interesse della minore, col diritto alla bigenitorialità e con l'esigenza di consolidamento del rapporto padre-figlia.
I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue a decorrere dal corrente mese di maggio 2025.
4.- Viceversa, le restanti statuizioni di natura economica, come già regolamentate con decreto collegiale del 16.05.2023 del Tribunale di Bari, debbono essere confermate (ivi inclusa la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario della minore nonché la previsione della percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della genitrice collocataria).
5.- Alla soccombenza del resistente (sull'affidamento esclusivo, sul trasferimento della minore e sul diritto di visita) ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 04.12.2024 da
[...] nei confronti di a modifica del decreto collegiale del 16.05.2023, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) affida a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 la figlia minorenne della coppia in via esclusiva alla madre e dispone, per l'effetto, che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla sola madre;
2) dispone a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 il collocamento della minore presso la madre in Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5;
3) dispone che a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo con pernottamenti padre-figlia presso il luogo di residenza della madre;
a) a settimane alterne dalle 16,30 del venerdì alle 20,30 della domenica;
b) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,30 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal
30/12 al 6/1 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 20,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 14 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) condanna lo al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che CP_1 liquida in complessivi € 2.786,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 27,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 06.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12796/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Giuseppe Parte_1
Frappampina;
- RICORRENTE -
E
, CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.12.2024 DEL premesso che: Parte_1
1. aveva convissuto more uxorio con dalla cui relazione era nata la figlia CP_1 in data 29.05.2019, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. a seguito della crisi del loro rapporto affettivo, il Tribunale di Bari (nel procedimento iscritto al N. 1337/2023 V.G.) con decreto del 16.05.2023 aveva dichiarato validi ed efficaci i provvedimenti relativi alla minore così come indicati nel ricorso congiunto depositato Per_1 il 27.02.2023 in cui era previsto che la figlia fosse collocata presso la madre ed affidata in forma condivisa, con regolamentazione del diritto di visita paterno (da esercitarsi senza pernottamenti sino al compimento del quarto anno di età della minore a settimane alterne per tre giorni a settimana, il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00, ovvero il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore
20:00, oltre ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva;
da esercitarsi con pernottamenti presso il domicilio del padre a far data dal quarto anno di età della minore, a settimane alterne per tre giorni a settimana, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:30, ovvero il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 20:30, nonché un terzo giorno a scelta del padre tra la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 o quello del sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00, oltre ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva), era stato posto a carico del padre a decorrere da febbraio 2022 l'assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie ed era previsto che la madre percepisse interamente l'AUU;
3. lamentava che controparte avesse omesso di versare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di agosto 2023, motivo per cui era stata costretta a reperire una nuova occupazione come guardia particolare giurata ed a trasferirsi a Milano;
4. aveva notificato infruttuosamente allo un atto di precetto;
CP_1
5. era stata destinataria nel 2024 da parte della Prefettura di Bari di un atto di diffida ad astenersi dalla frequentazione con l'ex convivente in quanto trovato in più occasioni in compagnia di soggetti gravati da procedimenti penali;
chiedeva in via principale di autorizzare il trasferimento della residenza/domicilio della minore presso la genitrice collocataria nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5, di Per_1 rideterminare la regolamentazione del diritto di visita paterno ed in via subordinata di disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre con suo collocamento nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5 e di rideterminare e/o azzerare il diritto di visita paterno. Il resistente non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 26.03.2025, previa CP_1 audizione della ricorrente (in cui deduceva che il padre incontrava la minore sporadicamente e che talvolta la figlia aveva pernottato con lui, domandando in via principale l'affido esclusivo della figlia minore, l'autorizzazione alla richiesta di trasferimento a Milano della figlia ed il riconoscimento in suo favore del 100% dell'AUU), la causa veniva assegnata a sentenza in base alle conclusioni precisate dal suo procuratore, con contestuale rimessione al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con nota del 16.12.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del resistente CP_1
1.1- Sempre preliminarmente, si osserva che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio (nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto il sopravvenire di diversi fatti nuovi ed in particolare:
• la necessità di trasferirsi nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5 per motivi di lavoro unitamente alla figlia minore, avendo ella sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come guardia particolare giurata;
• l'omesso versamento da parte dello del contributo al mantenimento della figlia CP_1 sin dall'agosto 2023; Per_1
• l'esercizio sporadico del diritto di visita paterno;
• la diffida da parte della ad adottare accorgimenti utili alla conservazione Controparte_2 dell'arma, astenendosi dal frequentare o evitando comportamenti poco prudenti anche in relazione al rapporto con lo , più volte rinvenuto in compagnia di persone gravate CP_1 da precedenti di polizia. La decisione può essere assunta senza l'ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente, considerato che le allegazioni difensive e la documentazione in atti consentono di delibare su tutte le domande proposte. Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, la ha dedotto che il padre non solo non ha provveduto al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della minore sin dall'agosto 2023 ma anche che l'ha trascurata dal punto di vista affettivo, incontrandola sporadicamente e disattendendo la regolamentazione del diritto di visita così come disposta con decreto del 16.05.2023 dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento iscritto al N. 1337/2023 V.G. Quanto all'omesso versamento del contributo paterno al mantenimento della figlia da parte del resistente, la ha depositato in giudizio la denuncia-querela sporta in data 16.11.2023 Parte_1 presso la Stazione dei Carabinieri di Bari Picone per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 bis c.p. con riferimento al periodo 05.07.2023/16.11.2023 nonché, l'atto di precetto datato 04.10.2023 con intimazione al pagamento della somma di € 1.400,00 per l'omessa corresponsione del mantenimento della minore.
A ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dallo , il CP_1 quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei.
Inoltre, non può ignorarsi la diffida indirizzata alla ricorrente da parte della Prefettura di Bari in cui costei è stata diffidata ad adottare accorgimenti utili alla conservazione dell'arma, astenendosi dal frequentare o evitando comportamenti poco prudenti anche in relazione al rapporto con lo , CP_1 più volte rinvenuto in compagnia di pregiudicati. Pertanto, a modifica del decreto del 16.05.2023, la figlia della coppia a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 va affidata in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla sola madre. In aggiunta, la ricorrente ha domandato il collocamento della figlia presso la nuova residenza/dimora nel Comune di Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5, una nuova regolamentazione del diritto di vista paterno o l'azzeramento dello stesso, l'assegnazione nella misura del 100% dell'AUU. Ebbene, risulta per tabulas che la in data 21.05.2024 abbia sottoscritto un contratto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato con la come guardia particolare giurata Parte_2 con espletamento dell'attività lavorativa in provincia di Milano. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda del genitore collocatario della prole finalizzata ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della minore nell'abitazione sita nel Comune di Per_1
Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5, attese le dedotte esigenze di lavoro. Oltre all'affido esclusivo, va dunque disposto a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 il collocamento della minore presso la genitrice in Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5 (comune della nuova residenza della ), in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e Parte_1 considerato che ha con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita.
3.- Quanto al regime degli incontri, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Gli incontri padre/figlia dovranno quindi svolgersi liberamente (e non alla presenza della madre) e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo. I pernottamenti padre-figlia dovranno essere consentiti (invero, è rimasto incontestato che la minore già abbia dormito col padre, come dichiarato dalla stessa ricorrente all'udienza del 26.03.2025) ma dovranno allo stato svolgersi nel luogo di residenza della madre (in provincia di Milano), al fine di garantire la giusta gradualità (avendo il padre esercitato sino ad ora sporadicamente il diritto di visita) ed in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età ad immediati e rilevanti cambiamenti.
Del tutto irragionevole ed immotivata appare la richiesta materna di impedire al padre di vedere la figlia attraverso un “azzeramento” del diritto di visita paterno, in quanto in contrasto col preminente interesse della minore, col diritto alla bigenitorialità e con l'esigenza di consolidamento del rapporto padre-figlia.
I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue a decorrere dal corrente mese di maggio 2025.
4.- Viceversa, le restanti statuizioni di natura economica, come già regolamentate con decreto collegiale del 16.05.2023 del Tribunale di Bari, debbono essere confermate (ivi inclusa la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario della minore nonché la previsione della percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della genitrice collocataria).
5.- Alla soccombenza del resistente (sull'affidamento esclusivo, sul trasferimento della minore e sul diritto di visita) ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 04.12.2024 da
[...] nei confronti di a modifica del decreto collegiale del 16.05.2023, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) affida a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 la figlia minorenne della coppia in via esclusiva alla madre e dispone, per l'effetto, che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla sola madre;
2) dispone a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 il collocamento della minore presso la madre in Cormano (MI) alla via Armando Diaz n. 5;
3) dispone che a decorrere dal corrente mese di maggio 2025 il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo con pernottamenti padre-figlia presso il luogo di residenza della madre;
a) a settimane alterne dalle 16,30 del venerdì alle 20,30 della domenica;
b) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,30 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal
30/12 al 6/1 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 20,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 14 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) condanna lo al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che CP_1 liquida in complessivi € 2.786,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 27,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 06.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato