CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 639 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mariella per procura in Parte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Tittarelli per Controparte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellata –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 10 e , rappresentati dalla curatrice speciale avv. Parte_2 Parte_3
Irene IA
- Appellati -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.352 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nella camera di consiglio del 10.06.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, espletati i provvedimenti di rito, valutata la propria competenza, per tutti i motivi sopra esposti, in parziale riforma della Sentenza n. 352/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 10.6.2025 a seguito di giudizio di separazione giudiziale promosso dalla Sig.ra
(procedimento RG n. 1767/2024) e notificata a mezzo pec Controparte_1 in data 13.6.2025 accogliere le conclusioni già formulate in primo grado e quindi Voglia ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) confermare la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra le parti contratto il 20.7.2019 con ordine di annotazione al competente Ufficiale di stato civile ma senza addebito al Sig. Pt_1
2) rigettare l'istanza avversaria di affido esclusivo e/o super esclusivo dei figli alla madre ricorrente non ricorrendone i presupposti e, per l'effetto, disporre l'affido condiviso con possibilità del genitore non collocatario di un'interazione con i figli minori, adottando ogni provvedimento ritenuto più idoneo vista la particolarità della situazione;
in subordine mantenere l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori, come a suo tempo era stato disposto dal Tribunale per i Minorenni ma sempre e comunque con possibilità del genitore non collocatario di un'interazione con i figli minori, adottando ogni provvedimento ritenuto più idoneo vista la particolarità della situazione;
3) voglia confermare la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale del Sig. Pt_1
pagina 2 di 10 4) disporre le modalità di visita e frequentazione tra il padre e i figli ad esito degli opportuni accertamenti, e con frequenza e mezzi ritenuti idonei nell'interesse della prole;
5) porre a carico del Sig. a titolo di contributo di mantenimento dei figli il Pt_1 versamento alla ricorrent mma mensile di euro 200 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, non appena sarà in grado di farlo concretamente;
6) accertare e dichiarare che l'assegno unico spetti al 50% ad entrambi i genitori. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, nonché rimborso spese generali ex art. 13 L. 247/12“
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.352/2025 e Parte_1 condannarlo alle spese di lite. “
Per i minori Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, visto quanto dedotto in narrativa e qui richiamato, rigettare il gravame proposto e, per l'effetto, confermare i provvedimenti resi con sentenza di separazione, salvo ogni diverso provvedimento che la Corte riterrà di adottare nell'interesse dei minori”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte non hanno fondamento in quanto il Tribunale ha adottato, motivando adeguatamente, le statuizioni in questione, in aderenza alle emergenze processuali, alle statuizioni giurisprudenziali in materia e tenendo conto dell'esclusivo e preminente interesse dei minori;
Chiede rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata”
pagina 3 di 10 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro affinché venga dichiarata la Controparte_1 separazione personale dal marito con addebito al resistente, Parte_1 affidamento esclusivo alla ricorrente dei due figli della coppia, assegnazione dell'abitazione familiare ed un adeguato contributo per il mantenimento di entrambi i minori.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla declaratoria di separazione, ma ha contestato di aver tenuto i comportamenti descritti nel ricorso e si è opposto all'affidamento dei figli in via esclusiva alla moglie.
Con sentenza in data 10.06.2025 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione tra i coniugi con addebito al marito, ha affidato in via esclusiva i figli alla madre (attribuendole anche il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per la prole) e li ha altresì affidati ai servizi sociali affinché vengano monitorati gli incontri con il padre e predisposti i percorsi di sostegno ad entrambi i genitori, con obbligo di relazionare periodicamente al giudice tutelare;
ha poi revocato la sospensione della responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni delle Marche;
ha infine assegnato alla ricorrente l'abitazione familiare, attribuendole in via esclusiva l'assegno unico per i figli e ponendo a carico del padre un contributo mensile pari ad euro 250,00 quale concorso nel mantenimento di ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il censurando la sentenza nel Pt_1 capo in cui i primi giudici hanno accolto la domanda di addebito e previsto l'affidamento c.d. superesclusivo dei figli alla madre;
ha altresì contestato l'assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie e la determinazione dell'assegno posto a proprio carico, lamentando anche l'attribuzione alla controparte dell'assegno unico per i figli nell'intero importo e la condanna a proprio carico a pagare le spese di lite.
pagina 4 di 10 Costituendosi nella presente fase, la ha contestato la fondatezza CP_1 dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia gravata.
Si è altresì costituita la curatrice speciale dei minori coinvolti nella presente vicenda, la quale ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti dai primi giudici anche in considerazione dei comportamenti recentemente tenuti dal
Pt_1
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 17.11.2025 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui Pt_1 il Tribunale gli ha addebitato la separazione, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla resistente, della personalità del marito, dei suoi precedenti e del procedimento penale pendente a suo carico per i medesimi fatti posti a fondamento della domanda di addebito;
l'appellante lamenta che i primi giudici si siano fondati sulle sole dichiarazioni rese dalla moglie, senza procedere ad alcuna istruttoria e senza attendere l'esito del processo penale.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi pagina 5 di 10 istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 2947 del 01.02.2023).
Tali principi sono stati recepiti e ribaditi dal legislatore con specifico riferimento ai procedimenti in materia di famiglia in cui siano state allegate condotte violente, nell'ambito dei quali ai sensi dell'art. 473bis.44 c.p.c. il giudice può anche d'ufficio “acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine”.
Nel caso di specie, i comportamenti aggressivi tenuti dal anche in Pt_1 presenza dei figli sono desumibili non soltanto dalle circostanziate denunce sporte dalla moglie, dai referti sanitari e dalle annotazioni delle Forze dell'Ordine intervenute dopo le richieste di aiuto, ma risultano di fatto ammessi dallo stesso appellante in occasione della sua audizione da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche, nell'ambito della quale egli ha riconosciuto “di aver sbagliato tantissimo negli ultimi mesi, soprattutto con l'alcool”, pur ribadendo di essere stato un buon padre in altri periodi (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 10.10.2024).
La sentenza gravata dev'essere quindi confermata nel capo in cui i primi giudici, alla luce degli elementi complessivamente acquisiti, hanno addebitato la separazione al non essendo contestabile che “le Pt_1 reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (leggasi da ultimo
Cass. Sez. I, ordinanza n. 22294 del 07.08.2024).
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il censura la sentenza nel Pt_1 capo in cui i primi giudici hanno ritenuto di dover disporre l'affidamento c.d. superesclusivo dei figli alla moglie;
l'appellante contesta invece che sussistano a suo carico carenze genitoriali, ribadendo di essersi sempre pagina 6 di 10 interessato delle esigenze della prole ed evidenziando che lo stesso
Tribunale ha revocato la sospensione genitoriale già disposta dai giudici minorili.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
E' stato da tempo chiarito che, “in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 4595 del 21.02.2025).
Nel caso di specie, i primi giudici hanno doverosamente tenuto conto dei comportamenti già evidenziati nel precedente paragrafo ed anche della condotta tenuta nel corso del presente giudizio;
nonostante gli interventi avviati in suo favore, infatti, il non ha seguito alcun percorso né per Pt_1 risolvere le proprie problematiche di dipendenza, né per acquisire una maggiore consapevolezza in merito alle conseguenze dei comportamenti violenti (leggasi a riguardo la relazione dei servizi sociali presso il comune di
Colli del Metauro in data 25.02.2025 e quella del Consultorio in data
06.05.2025).
Risultano ulteriormente indicativi gli atteggiamenti tenuti dall'appellante in epoca assai recente, secondo quanto riferito dai servizi sociali nella nota prodotta quale allegato n. 3 alla comparsa di costituzione della curatrice speciale dei minori e non contestata in alcun modo dal Pt_1
In tale complessivo contesto, la sentenza gravata dev'essere condivisa nella parte in cui ha disposto l'affidamento in via esclusiva di entrambi i minori alla madre, attribuendole anche il potere di adottare le decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma III c.c..
pagina 7 di 10 Poco rileva in senso contrario la decisione dei primi giudici di revocare la sospensione della responsabilità genitoriale originariamente disposta dal
Tribunale per i Minorenni nei confronti del discutendosi di una Pt_1 misura cautelare destinata comunque a perdere la propria efficacia una volta definito il giudizio;
dall'istruttoria complessivamente svolta non è del resto emerso che le carenze dell'odierno appellante siano talmente gravi ed irrimediabili da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
3. Con il terzo motivo d'appello, poi, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici hanno assegnato alla moglie l'abitazione familiare;
l'appellante contesta tale decisione, rivendicando di essersi sempre interessato delle esigenze dei figli.
Tale censura, ove non debba ritenersi superata in considerazione delle circostanze evidenziate dallo stesso appellante nelle note in data
17.11.2025, dev'essere comunque disattesa.
“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c.”, infatti, “nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n. 23501 del
02.08.2023).
Risulta quindi corretta la decisione dei primi giudici di assegnare l'abitazione familiare al genitore cui i figli minori sono stati affidati in via esclusiva e che comunque si è sempre preso cura della prole prima nella casa che detenevano in locazione, poi in quella che hanno acquistato.
4. Con il quarto motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici hanno posto a suo carico un assegno mensile d'importo complessivamente pari ad euro 500,00 quale concorso nel mantenimento di entrambi i figli;
l'appellante contesta l'entità dell'assegno, ritenendolo inadeguato in considerazione delle proprie modeste risorse economiche.
Tale motivo dev'essere rigettato.
pagina 8 di 10 L'istruttoria complessivamente svolta ha infatti confermato la capacità lavorativa del prima quale dipendente, poi quale titolare di una Pt_1 propria impresa edile;
tenuto conto delle concrete esigenze dei figli (il maggiore ormai adolescente, il minore gravato da problemi di salute), deve quindi ritenersi adeguato l'assegno pari ad euro 250,00 posto a suo carico quale concorso nel mantenimento di ciascuno di essi.
5. Con il quinto motivo il censura poi la decisione dei primi giudici di Pt_1 attribuire in via esclusiva alla moglie l'assegno unico per i figli;
l'appellante ribadisce che i minori dovrebbero essere affidati in via condivisa e che pertanto tale sussidio dovrebbe essere riconosciuto pro quota anche a lui.
Il gravame dev'essere rigettato anche sotto tale aspetto, essendo stato confermato l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre;
è in ogni caso opportuno evidenziare che, secondo quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di merito ed ormai condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno unico può essere attribuito in via esclusiva al genitore presso il quale i minori siano collocati in via prevalente, seppure in affidamento condiviso (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 4672 del 22.02.2025).
6. In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per riformare la sentenza nel capo in cui, all'esito dell'integrale o comunque prevalente soccombenza del resistente, i primi giudici hanno posto a suo carico le spese di lite.
7. L'esito complessivo del giudizio impone da ultimo la condanna del a Pt_1 rifondere in favore di entrambe le controparti le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta;
il compenso spettante alla curatrice dei minori dovrà peraltro essere liquidato in favore dell'Erario, stante l'ammissione della professionista a fruire in tale veste del patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono altresì i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, l'odierno appellante debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n.352 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nella
[...] camera di consiglio del 10.06.2025, cosí dispone:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA a rifondere le spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di entrambe le parti appellate, liquidandole per ciascuna di esse in €
3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed a oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, evidenziando che qualsiasi somma spettante alla curatrice speciale dei minori dovrà essere liquidata in favore dell'Erario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 639 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mariella per procura in Parte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Tittarelli per Controparte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellata –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 10 e , rappresentati dalla curatrice speciale avv. Parte_2 Parte_3
Irene IA
- Appellati -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.352 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nella camera di consiglio del 10.06.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, espletati i provvedimenti di rito, valutata la propria competenza, per tutti i motivi sopra esposti, in parziale riforma della Sentenza n. 352/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 10.6.2025 a seguito di giudizio di separazione giudiziale promosso dalla Sig.ra
(procedimento RG n. 1767/2024) e notificata a mezzo pec Controparte_1 in data 13.6.2025 accogliere le conclusioni già formulate in primo grado e quindi Voglia ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) confermare la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra le parti contratto il 20.7.2019 con ordine di annotazione al competente Ufficiale di stato civile ma senza addebito al Sig. Pt_1
2) rigettare l'istanza avversaria di affido esclusivo e/o super esclusivo dei figli alla madre ricorrente non ricorrendone i presupposti e, per l'effetto, disporre l'affido condiviso con possibilità del genitore non collocatario di un'interazione con i figli minori, adottando ogni provvedimento ritenuto più idoneo vista la particolarità della situazione;
in subordine mantenere l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori, come a suo tempo era stato disposto dal Tribunale per i Minorenni ma sempre e comunque con possibilità del genitore non collocatario di un'interazione con i figli minori, adottando ogni provvedimento ritenuto più idoneo vista la particolarità della situazione;
3) voglia confermare la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale del Sig. Pt_1
pagina 2 di 10 4) disporre le modalità di visita e frequentazione tra il padre e i figli ad esito degli opportuni accertamenti, e con frequenza e mezzi ritenuti idonei nell'interesse della prole;
5) porre a carico del Sig. a titolo di contributo di mantenimento dei figli il Pt_1 versamento alla ricorrent mma mensile di euro 200 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, non appena sarà in grado di farlo concretamente;
6) accertare e dichiarare che l'assegno unico spetti al 50% ad entrambi i genitori. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, nonché rimborso spese generali ex art. 13 L. 247/12“
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.352/2025 e Parte_1 condannarlo alle spese di lite. “
Per i minori Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, visto quanto dedotto in narrativa e qui richiamato, rigettare il gravame proposto e, per l'effetto, confermare i provvedimenti resi con sentenza di separazione, salvo ogni diverso provvedimento che la Corte riterrà di adottare nell'interesse dei minori”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte non hanno fondamento in quanto il Tribunale ha adottato, motivando adeguatamente, le statuizioni in questione, in aderenza alle emergenze processuali, alle statuizioni giurisprudenziali in materia e tenendo conto dell'esclusivo e preminente interesse dei minori;
Chiede rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata”
pagina 3 di 10 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro affinché venga dichiarata la Controparte_1 separazione personale dal marito con addebito al resistente, Parte_1 affidamento esclusivo alla ricorrente dei due figli della coppia, assegnazione dell'abitazione familiare ed un adeguato contributo per il mantenimento di entrambi i minori.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla declaratoria di separazione, ma ha contestato di aver tenuto i comportamenti descritti nel ricorso e si è opposto all'affidamento dei figli in via esclusiva alla moglie.
Con sentenza in data 10.06.2025 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione tra i coniugi con addebito al marito, ha affidato in via esclusiva i figli alla madre (attribuendole anche il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per la prole) e li ha altresì affidati ai servizi sociali affinché vengano monitorati gli incontri con il padre e predisposti i percorsi di sostegno ad entrambi i genitori, con obbligo di relazionare periodicamente al giudice tutelare;
ha poi revocato la sospensione della responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni delle Marche;
ha infine assegnato alla ricorrente l'abitazione familiare, attribuendole in via esclusiva l'assegno unico per i figli e ponendo a carico del padre un contributo mensile pari ad euro 250,00 quale concorso nel mantenimento di ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il censurando la sentenza nel Pt_1 capo in cui i primi giudici hanno accolto la domanda di addebito e previsto l'affidamento c.d. superesclusivo dei figli alla madre;
ha altresì contestato l'assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie e la determinazione dell'assegno posto a proprio carico, lamentando anche l'attribuzione alla controparte dell'assegno unico per i figli nell'intero importo e la condanna a proprio carico a pagare le spese di lite.
pagina 4 di 10 Costituendosi nella presente fase, la ha contestato la fondatezza CP_1 dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia gravata.
Si è altresì costituita la curatrice speciale dei minori coinvolti nella presente vicenda, la quale ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti dai primi giudici anche in considerazione dei comportamenti recentemente tenuti dal
Pt_1
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 17.11.2025 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui Pt_1 il Tribunale gli ha addebitato la separazione, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla resistente, della personalità del marito, dei suoi precedenti e del procedimento penale pendente a suo carico per i medesimi fatti posti a fondamento della domanda di addebito;
l'appellante lamenta che i primi giudici si siano fondati sulle sole dichiarazioni rese dalla moglie, senza procedere ad alcuna istruttoria e senza attendere l'esito del processo penale.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi pagina 5 di 10 istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 2947 del 01.02.2023).
Tali principi sono stati recepiti e ribaditi dal legislatore con specifico riferimento ai procedimenti in materia di famiglia in cui siano state allegate condotte violente, nell'ambito dei quali ai sensi dell'art. 473bis.44 c.p.c. il giudice può anche d'ufficio “acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine”.
Nel caso di specie, i comportamenti aggressivi tenuti dal anche in Pt_1 presenza dei figli sono desumibili non soltanto dalle circostanziate denunce sporte dalla moglie, dai referti sanitari e dalle annotazioni delle Forze dell'Ordine intervenute dopo le richieste di aiuto, ma risultano di fatto ammessi dallo stesso appellante in occasione della sua audizione da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche, nell'ambito della quale egli ha riconosciuto “di aver sbagliato tantissimo negli ultimi mesi, soprattutto con l'alcool”, pur ribadendo di essere stato un buon padre in altri periodi (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 10.10.2024).
La sentenza gravata dev'essere quindi confermata nel capo in cui i primi giudici, alla luce degli elementi complessivamente acquisiti, hanno addebitato la separazione al non essendo contestabile che “le Pt_1 reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (leggasi da ultimo
Cass. Sez. I, ordinanza n. 22294 del 07.08.2024).
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il censura la sentenza nel Pt_1 capo in cui i primi giudici hanno ritenuto di dover disporre l'affidamento c.d. superesclusivo dei figli alla moglie;
l'appellante contesta invece che sussistano a suo carico carenze genitoriali, ribadendo di essersi sempre pagina 6 di 10 interessato delle esigenze della prole ed evidenziando che lo stesso
Tribunale ha revocato la sospensione genitoriale già disposta dai giudici minorili.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
E' stato da tempo chiarito che, “in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 4595 del 21.02.2025).
Nel caso di specie, i primi giudici hanno doverosamente tenuto conto dei comportamenti già evidenziati nel precedente paragrafo ed anche della condotta tenuta nel corso del presente giudizio;
nonostante gli interventi avviati in suo favore, infatti, il non ha seguito alcun percorso né per Pt_1 risolvere le proprie problematiche di dipendenza, né per acquisire una maggiore consapevolezza in merito alle conseguenze dei comportamenti violenti (leggasi a riguardo la relazione dei servizi sociali presso il comune di
Colli del Metauro in data 25.02.2025 e quella del Consultorio in data
06.05.2025).
Risultano ulteriormente indicativi gli atteggiamenti tenuti dall'appellante in epoca assai recente, secondo quanto riferito dai servizi sociali nella nota prodotta quale allegato n. 3 alla comparsa di costituzione della curatrice speciale dei minori e non contestata in alcun modo dal Pt_1
In tale complessivo contesto, la sentenza gravata dev'essere condivisa nella parte in cui ha disposto l'affidamento in via esclusiva di entrambi i minori alla madre, attribuendole anche il potere di adottare le decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma III c.c..
pagina 7 di 10 Poco rileva in senso contrario la decisione dei primi giudici di revocare la sospensione della responsabilità genitoriale originariamente disposta dal
Tribunale per i Minorenni nei confronti del discutendosi di una Pt_1 misura cautelare destinata comunque a perdere la propria efficacia una volta definito il giudizio;
dall'istruttoria complessivamente svolta non è del resto emerso che le carenze dell'odierno appellante siano talmente gravi ed irrimediabili da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
3. Con il terzo motivo d'appello, poi, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici hanno assegnato alla moglie l'abitazione familiare;
l'appellante contesta tale decisione, rivendicando di essersi sempre interessato delle esigenze dei figli.
Tale censura, ove non debba ritenersi superata in considerazione delle circostanze evidenziate dallo stesso appellante nelle note in data
17.11.2025, dev'essere comunque disattesa.
“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c.”, infatti, “nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n. 23501 del
02.08.2023).
Risulta quindi corretta la decisione dei primi giudici di assegnare l'abitazione familiare al genitore cui i figli minori sono stati affidati in via esclusiva e che comunque si è sempre preso cura della prole prima nella casa che detenevano in locazione, poi in quella che hanno acquistato.
4. Con il quarto motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici hanno posto a suo carico un assegno mensile d'importo complessivamente pari ad euro 500,00 quale concorso nel mantenimento di entrambi i figli;
l'appellante contesta l'entità dell'assegno, ritenendolo inadeguato in considerazione delle proprie modeste risorse economiche.
Tale motivo dev'essere rigettato.
pagina 8 di 10 L'istruttoria complessivamente svolta ha infatti confermato la capacità lavorativa del prima quale dipendente, poi quale titolare di una Pt_1 propria impresa edile;
tenuto conto delle concrete esigenze dei figli (il maggiore ormai adolescente, il minore gravato da problemi di salute), deve quindi ritenersi adeguato l'assegno pari ad euro 250,00 posto a suo carico quale concorso nel mantenimento di ciascuno di essi.
5. Con il quinto motivo il censura poi la decisione dei primi giudici di Pt_1 attribuire in via esclusiva alla moglie l'assegno unico per i figli;
l'appellante ribadisce che i minori dovrebbero essere affidati in via condivisa e che pertanto tale sussidio dovrebbe essere riconosciuto pro quota anche a lui.
Il gravame dev'essere rigettato anche sotto tale aspetto, essendo stato confermato l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre;
è in ogni caso opportuno evidenziare che, secondo quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di merito ed ormai condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno unico può essere attribuito in via esclusiva al genitore presso il quale i minori siano collocati in via prevalente, seppure in affidamento condiviso (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 4672 del 22.02.2025).
6. In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per riformare la sentenza nel capo in cui, all'esito dell'integrale o comunque prevalente soccombenza del resistente, i primi giudici hanno posto a suo carico le spese di lite.
7. L'esito complessivo del giudizio impone da ultimo la condanna del a Pt_1 rifondere in favore di entrambe le controparti le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta;
il compenso spettante alla curatrice dei minori dovrà peraltro essere liquidato in favore dell'Erario, stante l'ammissione della professionista a fruire in tale veste del patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono altresì i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, l'odierno appellante debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n.352 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nella
[...] camera di consiglio del 10.06.2025, cosí dispone:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA a rifondere le spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di entrambe le parti appellate, liquidandole per ciascuna di esse in €
3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed a oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, evidenziando che qualsiasi somma spettante alla curatrice speciale dei minori dovrà essere liquidata in favore dell'Erario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 10 di 10