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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VILIGIARDI DUCCIO ( ), C.F._1 reclamante
e
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. SARINA DAVIDE ( ,
[...] C.F._2 reclamata
Controparte_3 reclamata – contumace
IL P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni per : «In via preliminare: in accoglimento della Parte_1 sollevata eccezione in atti, verificata la inidoneità della procura ad litem della difesa di per carenza e/o omessa dimostrazione dei poteri di Controparte_1 rappresentanza asseritamente conferiti ad da parte della medesima CP_2 nella sua qualità di esclusiva titolare della legittimazione Controparte_1 passiva nel presente giudizio, dichiarare nullo e/o inefficace ogni atto e difesa posto in essere dalla medesima nell'ambito del presente Controparte_1 giudizio.
Nel merito: per i motivi argomentati nel presente giudizio e previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza n. 206/2024 di apertura della procedura di liquidazione GI resa nell'ambito del procedimento unitario 245/2024 dal Tribunale di Firenze, nei confronti di Parte_1
, nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2024.
[...]
In via istruttoria: ammettersi CTU contabile che, alla luce dei bilanci relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 della depositati in Parte_1 atti dalla comparente, verifichi ed asseveri la già dedotta e comprovata sussistenza in capo alla suddetta comparente dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lettera d) CCII.
Con vittoria di spese»; per rappresentata da «riportandosi al Controparte_1 Controparte_2 proprio scritto difensivo, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, rigettando le domande di controparte, poiché infondat[e] sia in fatto che in diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto reclamo Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 206 del 2024 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione GI di essa società su ricorso di pag. 2/10 (in prosieguo , cessionaria dei crediti vantati nei Controparte_1 CP_1 confronti di a Pt_1 Controparte_4
Il Tribunale, in particolare, ha considerato che, in difetto di costituzione della debitrice e in regione dei crediti della ricorrente e dell' Controparte_5
, dovessero ritenersi sussistenti i requisiti dimensionali e di
[...] esposizione debitoria necessari per l'assoggettamento alla procedura, dichiarando aperta la liquidazione GI a fronte della riscontrata insolvenza.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «Mancanza dei presupposti e/o dei requisiti di legge per la pronuncia di apertura della liquidazione GI»;
2. «Mancata comunicazione della cessione del credito alla società ricorrente
. Controparte_1
Si è costituita in giudizio a mezzo della rappresentante CP_1 CP_2
(in prosieguo ), eccependo l'inammissibilità del reclamo per
[...] CP_2 tardività e protestandone l'infondatezza.
Non si è costituita in giudizio la ON GI di Parte_1
.
[...]
Il P.G. ha apposto il visto in data 19 novembre 2024.
Respinta l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i., acquisiti dalla
Curatela lo stato passivo e nota in ordine all'effettivo superamento o meno delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 20 maggio, senza concessione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
pag. 3/10 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della ON GI , non costituitasi in giudizio sebbene Controparte_3 ritualmente evocatavi.
2. Nelle note sostitutive d'udienza depositate da il 10 gennaio 2025 Pt_1 essa denuncia il difetto dei poteri di rappresentanza di in capo a . CP_1 CP_2
In particolare, «[i]n nessuna delle due citate procure, a mezzo le quali la rappresentanza sarebbe stata conferita ad viene […] CP_2 minimamente menzionata di talché non è dato rilevare né Controparte_1 poter verificare la fonte degli asseriti poteri di rappresentanza».
L'eccezione di difetto di rappresentanza non può essere accolta.
Già nel ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione GI, che il Tribunale ha poi accolto, indicava come sua CP_1 CP_2 rappresentante e produceva le citate procure.
Il potere di rappresentanza così fondato è stato all'evidenza riconosciuto sussistente, senza che al riguardo sia stata mossa contestazione con il reclamo,
a cui è demandata «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione».
Sul potere di rappresentanza in capo a è dunque sceso il giudicato CP_2 implicito.
Si rammenta che, «[i]n tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di “legitimatio ad processum” per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto
[…]» (Cass. n. 10009 del 2018, in massima) e che «[i]l limite della rilevanza del difetto di valida rappresentanza processuale è costituito dal formarsi del giudicato, il quale impedisce il riesame non solo delle ragioni o questioni giuridiche che sono state proposte e fatte valere in giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto,
pag. 4/10 anche di ordine processuale, della pronuncia di merito (c.d. giudicato implicito)»
(Cass. n. 23035 del 2009, in massima).
3. L'eccezione d'inammissibilità del reclamo per tardività, sollevata da
è infondata. CP_1
Essa assume che la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione GI sia stata comunicata alla reclamante il 16 ottobre 2024 e che il reclamo sia stato depositato solo il successivo 19 novembre 2024, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 1, c.c.i.i.
Risulta, tuttavia, dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta da Pt_1 che il reclamo, sebbene iscritto al ruolo successivamente, sia stato depositato il
15 novembre 2024; dunque, tempestivamente.
Tanto trova conferma nelle risultanze del controllo effettuato sull'applicativo
SICID.
4. Passando alla disamina del merito dell'impugnazione, con il secondo motivo – da esaminare preliminarmente rispetto al primo – contesta il Pt_1 perfezionamento della cessione – in tal modo, apparentemente, contestando la titolarità del credito in capo al soggetto istante – in quanto, sostanzialmente, non le sarebbe stata comunicata, atteso che la pubblicazione della avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe avvenuto con modalità tali da rendere impossibile rintracciare la singola posizione debitoria.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, «la norma dell'art. 58, comma 2
TUB stabilisce che la “banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
pag. 5/10 non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n.
22548/2018). D'altro canto, la disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta “cessione”. La norma viene cioè a fissare – come contenuto minimo essenziale della pubblicazione –
l'enunciazione di un “fatto” estremamente ridotto, di mera sintesi» (Cass. n. 5617 del 2020, in motivazione).
5. Con il primo motivo la reclamante contesta l'entità del credito vantato da assumendo che esso sarebbe indeterminato e non potrebbe concorrere a CP_1 far superare la soglia dei 500.000,00 euro di esposizione debitoria necessaria per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione GI. Al contempo, il debito nei confronti dell'Erario sarebbe stato considerato per un ammontare superiore a quello indicato nei bilanci relativi al triennio 2021-2023, gli unici rilevanti, che complessivamente dimostrerebbero un'esposizione sottosoglia.
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente rammentare come, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i., sia onere del debitore dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali che configurano l'«impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i.
Nella specie, al riguardo, non appaiono dirimenti i bilanci prodotti da Pt_1 nel presente giudizio, atteso che si tratta pacificamente di documenti contabili non depositati presso il registro delle imprese, al contempo non essendo dato sapere se siano stati ritualmente approvati.
Si rammenta, al riguardo, che, «ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 20 dicembre 2018, n. 33091; Cass. 31 maggio 2017, n. 1374). Infatti: “Le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di pag. 6/10 coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti sicché — in tali casi — il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 31 maggio
2017, n. 13746 cit.)» (Cass. n. 9507 del 2020, in motivazione, pronuncia in tema di fallimento, ma con considerazioni estendibili alla liquidazione GI).
A ciò si aggiunga che detti bilanci hanno la pretesa di documentare la situazione contabile al 31 dicembre 2023, mentre, quanto all'esposizione debitoria, rileva quella con riferimento alla dichiarazione di apertura della liquidazione GI, avvenuta nell'ottobre del 2024, considerato il diverso tenore del n. 3 dell'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i. – che non si riferisce ai tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza – rispetto ai precedenti nn. 1
e 2; ciò che peraltro la Corte regolatrice non aveva mancato di evidenziare con riferimento all'analoga disposizione della legge fallimentare: «Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. n. 3158 del
2018, in massima).
Escluso in tal modo ogni rilievo delle risultanze dei documenti contabili prodotti, occorre evidenziare come il credito vantato da sia stato da CP_1 contestato nel quantum in maniera assolutamente generica, senza Pt_1 indicare specificamente in cosa sia consistito l'errore nella sua determinazione o il vizio che avrebbe inficiato il computo, la reclamante limitandosi a denunciare pag. 7/10 paradossi, perplessità di ordine deduttivo, incertezze nelle metodologie di calcolo di capitale – nemmeno sommariamente descritte – e interessi – senza indicare i tassi previsti e quelli viceversa praticati – e carenze documentali, profili a cui pretenderebbe di ovviare con l'espletamento di una consulenza tecnica, che, tuttavia, appare inammissibile, rammentandosi che «[l]a consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. n. 8498 del 2025, in massima).
Al contempo non può non rilevarsi come dallo stato passivo in atti
(dichiarato esecutivo) il credito vantato da risulti ammesso per euro CP_1
414.311,94; ciò che, unitamente a quello dell' , Controparte_5 ammesso per complessivi euro 189.248,11, dimostra un'esposizione debitoria abbondantemente superiore alla soglia normativamente richiesta.
È ben vero che «gli accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti non fanno stato nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento [come di apertura della liquidazione GI] e non precludono in modo assoluto l'attività di chi nega lo stato di insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata
(cfr., e pluribus, Cass. sentt. nn. 1170 del 1964 e 9622 del 1993), in quanto […]
l'Imprenditore fallito non può assolutamente interloquire in sede di verificazione dello stato passivo» (Cass. n. 22343 del 2004, in motivazione).
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche affermato il «principio secondo cui le risultanze del processo di verificazione dei crediti possono essere tenute in considerazione in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento quali elementi
pag. 8/10 dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (v.
Cass. 22343/2004, Cass. 9622/1993)» (Cass. n. 19477 del 2022, in motivazione).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo dev'essere respinto e la sentenza gravata confermata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
9. Ritiene il Collegio che non sussista la malafede del legale rappresentante di nella proposizione del reclamo, essa non potendosi desumere Pt_1 semplicemente dalla sua infondatezza.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della ON GI Controparte_3
;
[...]
2. rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 206 del 2024 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 rappresentata da le spese di lite, liquidate in euro Controparte_2
9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
pag. 9/10 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
20 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VILIGIARDI DUCCIO ( ), C.F._1 reclamante
e
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. SARINA DAVIDE ( ,
[...] C.F._2 reclamata
Controparte_3 reclamata – contumace
IL P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni per : «In via preliminare: in accoglimento della Parte_1 sollevata eccezione in atti, verificata la inidoneità della procura ad litem della difesa di per carenza e/o omessa dimostrazione dei poteri di Controparte_1 rappresentanza asseritamente conferiti ad da parte della medesima CP_2 nella sua qualità di esclusiva titolare della legittimazione Controparte_1 passiva nel presente giudizio, dichiarare nullo e/o inefficace ogni atto e difesa posto in essere dalla medesima nell'ambito del presente Controparte_1 giudizio.
Nel merito: per i motivi argomentati nel presente giudizio e previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza n. 206/2024 di apertura della procedura di liquidazione GI resa nell'ambito del procedimento unitario 245/2024 dal Tribunale di Firenze, nei confronti di Parte_1
, nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2024.
[...]
In via istruttoria: ammettersi CTU contabile che, alla luce dei bilanci relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 della depositati in Parte_1 atti dalla comparente, verifichi ed asseveri la già dedotta e comprovata sussistenza in capo alla suddetta comparente dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lettera d) CCII.
Con vittoria di spese»; per rappresentata da «riportandosi al Controparte_1 Controparte_2 proprio scritto difensivo, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, rigettando le domande di controparte, poiché infondat[e] sia in fatto che in diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto reclamo Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 206 del 2024 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione GI di essa società su ricorso di pag. 2/10 (in prosieguo , cessionaria dei crediti vantati nei Controparte_1 CP_1 confronti di a Pt_1 Controparte_4
Il Tribunale, in particolare, ha considerato che, in difetto di costituzione della debitrice e in regione dei crediti della ricorrente e dell' Controparte_5
, dovessero ritenersi sussistenti i requisiti dimensionali e di
[...] esposizione debitoria necessari per l'assoggettamento alla procedura, dichiarando aperta la liquidazione GI a fronte della riscontrata insolvenza.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «Mancanza dei presupposti e/o dei requisiti di legge per la pronuncia di apertura della liquidazione GI»;
2. «Mancata comunicazione della cessione del credito alla società ricorrente
. Controparte_1
Si è costituita in giudizio a mezzo della rappresentante CP_1 CP_2
(in prosieguo ), eccependo l'inammissibilità del reclamo per
[...] CP_2 tardività e protestandone l'infondatezza.
Non si è costituita in giudizio la ON GI di Parte_1
.
[...]
Il P.G. ha apposto il visto in data 19 novembre 2024.
Respinta l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i., acquisiti dalla
Curatela lo stato passivo e nota in ordine all'effettivo superamento o meno delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 20 maggio, senza concessione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
pag. 3/10 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della ON GI , non costituitasi in giudizio sebbene Controparte_3 ritualmente evocatavi.
2. Nelle note sostitutive d'udienza depositate da il 10 gennaio 2025 Pt_1 essa denuncia il difetto dei poteri di rappresentanza di in capo a . CP_1 CP_2
In particolare, «[i]n nessuna delle due citate procure, a mezzo le quali la rappresentanza sarebbe stata conferita ad viene […] CP_2 minimamente menzionata di talché non è dato rilevare né Controparte_1 poter verificare la fonte degli asseriti poteri di rappresentanza».
L'eccezione di difetto di rappresentanza non può essere accolta.
Già nel ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione GI, che il Tribunale ha poi accolto, indicava come sua CP_1 CP_2 rappresentante e produceva le citate procure.
Il potere di rappresentanza così fondato è stato all'evidenza riconosciuto sussistente, senza che al riguardo sia stata mossa contestazione con il reclamo,
a cui è demandata «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione».
Sul potere di rappresentanza in capo a è dunque sceso il giudicato CP_2 implicito.
Si rammenta che, «[i]n tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di “legitimatio ad processum” per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto
[…]» (Cass. n. 10009 del 2018, in massima) e che «[i]l limite della rilevanza del difetto di valida rappresentanza processuale è costituito dal formarsi del giudicato, il quale impedisce il riesame non solo delle ragioni o questioni giuridiche che sono state proposte e fatte valere in giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto,
pag. 4/10 anche di ordine processuale, della pronuncia di merito (c.d. giudicato implicito)»
(Cass. n. 23035 del 2009, in massima).
3. L'eccezione d'inammissibilità del reclamo per tardività, sollevata da
è infondata. CP_1
Essa assume che la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione GI sia stata comunicata alla reclamante il 16 ottobre 2024 e che il reclamo sia stato depositato solo il successivo 19 novembre 2024, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 1, c.c.i.i.
Risulta, tuttavia, dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta da Pt_1 che il reclamo, sebbene iscritto al ruolo successivamente, sia stato depositato il
15 novembre 2024; dunque, tempestivamente.
Tanto trova conferma nelle risultanze del controllo effettuato sull'applicativo
SICID.
4. Passando alla disamina del merito dell'impugnazione, con il secondo motivo – da esaminare preliminarmente rispetto al primo – contesta il Pt_1 perfezionamento della cessione – in tal modo, apparentemente, contestando la titolarità del credito in capo al soggetto istante – in quanto, sostanzialmente, non le sarebbe stata comunicata, atteso che la pubblicazione della avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe avvenuto con modalità tali da rendere impossibile rintracciare la singola posizione debitoria.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, «la norma dell'art. 58, comma 2
TUB stabilisce che la “banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
pag. 5/10 non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n.
22548/2018). D'altro canto, la disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta “cessione”. La norma viene cioè a fissare – come contenuto minimo essenziale della pubblicazione –
l'enunciazione di un “fatto” estremamente ridotto, di mera sintesi» (Cass. n. 5617 del 2020, in motivazione).
5. Con il primo motivo la reclamante contesta l'entità del credito vantato da assumendo che esso sarebbe indeterminato e non potrebbe concorrere a CP_1 far superare la soglia dei 500.000,00 euro di esposizione debitoria necessaria per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione GI. Al contempo, il debito nei confronti dell'Erario sarebbe stato considerato per un ammontare superiore a quello indicato nei bilanci relativi al triennio 2021-2023, gli unici rilevanti, che complessivamente dimostrerebbero un'esposizione sottosoglia.
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente rammentare come, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i., sia onere del debitore dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali che configurano l'«impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i.
Nella specie, al riguardo, non appaiono dirimenti i bilanci prodotti da Pt_1 nel presente giudizio, atteso che si tratta pacificamente di documenti contabili non depositati presso il registro delle imprese, al contempo non essendo dato sapere se siano stati ritualmente approvati.
Si rammenta, al riguardo, che, «ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 20 dicembre 2018, n. 33091; Cass. 31 maggio 2017, n. 1374). Infatti: “Le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di pag. 6/10 coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti sicché — in tali casi — il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 31 maggio
2017, n. 13746 cit.)» (Cass. n. 9507 del 2020, in motivazione, pronuncia in tema di fallimento, ma con considerazioni estendibili alla liquidazione GI).
A ciò si aggiunga che detti bilanci hanno la pretesa di documentare la situazione contabile al 31 dicembre 2023, mentre, quanto all'esposizione debitoria, rileva quella con riferimento alla dichiarazione di apertura della liquidazione GI, avvenuta nell'ottobre del 2024, considerato il diverso tenore del n. 3 dell'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i. – che non si riferisce ai tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza – rispetto ai precedenti nn. 1
e 2; ciò che peraltro la Corte regolatrice non aveva mancato di evidenziare con riferimento all'analoga disposizione della legge fallimentare: «Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. n. 3158 del
2018, in massima).
Escluso in tal modo ogni rilievo delle risultanze dei documenti contabili prodotti, occorre evidenziare come il credito vantato da sia stato da CP_1 contestato nel quantum in maniera assolutamente generica, senza Pt_1 indicare specificamente in cosa sia consistito l'errore nella sua determinazione o il vizio che avrebbe inficiato il computo, la reclamante limitandosi a denunciare pag. 7/10 paradossi, perplessità di ordine deduttivo, incertezze nelle metodologie di calcolo di capitale – nemmeno sommariamente descritte – e interessi – senza indicare i tassi previsti e quelli viceversa praticati – e carenze documentali, profili a cui pretenderebbe di ovviare con l'espletamento di una consulenza tecnica, che, tuttavia, appare inammissibile, rammentandosi che «[l]a consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. n. 8498 del 2025, in massima).
Al contempo non può non rilevarsi come dallo stato passivo in atti
(dichiarato esecutivo) il credito vantato da risulti ammesso per euro CP_1
414.311,94; ciò che, unitamente a quello dell' , Controparte_5 ammesso per complessivi euro 189.248,11, dimostra un'esposizione debitoria abbondantemente superiore alla soglia normativamente richiesta.
È ben vero che «gli accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti non fanno stato nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento [come di apertura della liquidazione GI] e non precludono in modo assoluto l'attività di chi nega lo stato di insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata
(cfr., e pluribus, Cass. sentt. nn. 1170 del 1964 e 9622 del 1993), in quanto […]
l'Imprenditore fallito non può assolutamente interloquire in sede di verificazione dello stato passivo» (Cass. n. 22343 del 2004, in motivazione).
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche affermato il «principio secondo cui le risultanze del processo di verificazione dei crediti possono essere tenute in considerazione in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento quali elementi
pag. 8/10 dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (v.
Cass. 22343/2004, Cass. 9622/1993)» (Cass. n. 19477 del 2022, in motivazione).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo dev'essere respinto e la sentenza gravata confermata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
9. Ritiene il Collegio che non sussista la malafede del legale rappresentante di nella proposizione del reclamo, essa non potendosi desumere Pt_1 semplicemente dalla sua infondatezza.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della ON GI Controparte_3
;
[...]
2. rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 206 del 2024 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 rappresentata da le spese di lite, liquidate in euro Controparte_2
9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
pag. 9/10 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
20 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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