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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede Torino, in Piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante (C.F.: Controparte_1
per effetto della fusione per incorporazione giusto atto di P.IVA_2 fusione a rogito del dott. notaio in Milano (rep. 16080, racc. Persona_1
8638), con efficacia dal 12 aprile 2021, elettivamente domiciliata a Teramo
(TE), in Via Trento e Trieste n. 29/31, presso e nello studio dell'Avv. Alessia
De Ambrosiis, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
C.F.: ), nato a [...] il 4 Controparte_2 C.F._1 gennaio 1978 e (C.F. , nata a Controparte_3 C.F._2
Giulianova il 6 aprile 1981, residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Pineto (TE), in via G.
D'Annunzio n. 194/6, presso e nello studio dell'Avv. Achille Ronda, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta -
1 nonché
(C.F. , nata a [...] il 2 Controparte_4 C.F._3 settembre 1955, residente a [...], elettivamente domiciliata a Pineto (TE), in via G. D'Annunzio n. 194/6, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Mildred Recchia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo
2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti in data 19 Contr giugno 2020, la (già per effetto della fusione per Controparte_5 incorporazione giusto atto di fusione a rogito del dott. notaio Persona_1
in Milano - rep. 16080, racc. 8638) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. la inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di donazione a ministero del Notaio del 15 marzo Persona_2
2016 (rep. 54248, racc. n. 25065), trascritto in data 17 marzo 2016, della nuda proprietà da parte dei germani e in favore Controparte_2 Controparte_3 della loro madre, la sig.ra di un intero fabbricato, in Controparte_4 parte in costruzione, sito a Roseto Degli Abruzzi.
In sintesi, l'istituto bancario ha dedotto in punto di fatto che:
- l'allora poi oggi intesa Controparte_6 CP_1 [...]
, in ragione dell'incorporazione avvenuta) aveva stipulato con Pt_1 atto per Notaio (rep. 36045, racc. 12619) in data 11 Persona_2 giugno 2008, spedito in forma esecutiva il 19 giugno 2008, un contratto di mutuo fondiario con la società “Metrocubo S.r.l.” per un ammontare pari ad € 1.500.000,00;
- nel precitato contratto, sono intervenuti i signori Controparte_2 ed al fine di prestare Controparte_3 Parte_2 Parte_3 una garanzia personale fino al complessivo importo di € 2.250.000,00;
2 - in data 19 settembre 2018, a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo nel periodo compreso tra aprile e novembre 2017, è stato notificato atto di precetto di intimazione di pagamento nei confronti dei citati garanti per il complessivo importo di € 401.293,52, oltre interessi di mora sul capitale residuo;
- nonostante la considerevole esposizione debitoria, i signori CP_2
e hanno posto in essere, in data 15 marzo 2016,
[...] Controparte_3 un atto di donazione nei confronti della loro madre CP_4
[...]
Alla luce delle di tali circostanze, la banca ha evidenziato, in diritto, la coesistenza di tutti i presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., e cioè l'esistenza di un credito, sorto anteriormente rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie, promuovendo, al contempo e sulla base del medesimo titolo esecutivo, anche procedura espropriativa immobiliare, rubricata al R.G.E. n. 286/2018.
Si sono costituiti in giudizio la sig.ra (con comparsa dell'8 CP_4
febbraio 2021) ed i signori e (con unitaria Controparte_2 Controparte_3 comparsa dell'11 marzo 2021), chiedendo la reiezione della domanda avversaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale dal precedente titolare del fascicolo e rinviata, con ordinanza del 20 ottobre 2021 emessa all'esito dell'udienza tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 aprile 2023, differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, al giorno 18 marzo 2025.
Con deposito effettuato in data 17 marzo 2025, la difesa dei fratelli CP_2 convenuti ha presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma II
c.p.c. sulla scorta della seguente motivazione: “ in forza del Controparte_1 medesimo titolo esecutivo sulla base del quale sosteneva la propria legittimazione alla presente domanda revocatoria, ovvero il contratto di mutuo a rogito del Notaio Dott.ssa del 11.06.2008, n. Rep 36045 e n. Racc. 12619, promuoveva anche Persona_2 procedura espropriativa immobiliare, ai danni degli odierni convenuti, con procedimento rubricato al NRGE 286/2018. Nell'ambito della ridetta procedura esecutiva, il Sig. depositava in data 22.06.2021 istanza per la conversione del CP_2
3 pignoramento, che il G.E. accoglieva con provvedimento del 04.02.2022, disponendo il pagamento rateale della somma pignorata in 36/trentasei rate mensili dell'importo di €
9.059,30 cadauna (doc.ti 8 e 9). All'udienza del 05.10.2022 veniva confermata la regolarità dei pagamenti (doc.10). All'udienza del 20.12.2023 il Giudice, accertato
l'avvenuto integrale pagamento dell'intero ammontare della somma pignorata, disponeva l'estinzione della procedura esecutiva (doc. 11) I descritti atti processuali e provvedimenti giurisdizionali, essendo stati pronunciati in date successive al
10.05.2021, venivano emessi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.”, formulando quindi “espressa istanza di rimessione in termini per la produzione della documentazione allegata”, da cui emerge “la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a causa dell'integrale soddisfacimento del credito che con la spiegata azione revocatoria si intendeva soddisfare.”.
All'udienza del 18 marzo 2025, quindi, il procuratore di parte attrice ha dato atto di aver depositato note nelle quali ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per estinzione della pretesa creditoria vantata dalla banca o, in subordine, di rigetto della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ed il procuratore di parte convenuta, “alla luce dei depositi effettuati da controparte nella giornata di ieri e visionati soltanto in data odierna, chiede un rinvio per esaminare la predetta documentazione”, concesso dal
Tribunale, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 25 marzo 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Pertanto, lette le note di trattazione scritta, con cui in particolare la banca attrice ha chiesto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale in caso di dichiarazione della cessata materia del contendere, la liquidazione delle spese e compensi di lite, e le parti convenute, in via principale, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'integrale soddisfacimento del credito agito in via revocatoria, con compensazione delle spese di lite e, in caso di mancata adesione della controparte alla richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, il rigetto della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, con vittoria delle spese e competenze di lite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Al fine di una completa analisi della controversia, occorre preliminarmente chiarire, più che l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma II c.p.c. presentata dai convenuti sig.ri in CP_2 data 17 marzo 2020 rispetto alla documentazione (già) depositata unitamente alla stessa, la utilizzabilità della predetta documentazione.
Come è noto, l'istituto della rimessione in termini consente alla parte decaduta da una certa attività per il decorso di termini perentori di essere rimessa in termini, dovendo, a tal fine, offrire dimostrazione che la decadenza in cui è incorsa sia stata determinata da una causa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà: pertanto, solo nell'ipotesi in cui la parte provi la non imputabilità della impossibilità di rispettare i termini perentori di legge, il giudice potrà valutare con esito favorevole l'istanza e consentirle, anche dopo il normale decorso dei termini, di poter procedere alla presentazione di nuova documentazione o di nuove istanze.
L'applicazione di tali principi generali alla controversia in esame conduce a valutare come fondata l'istanza presentata dai signori di CP_2
rimessione in termini, che trae origine dall'esito del procedimento di espropriazione immobiliare allibrato al R.G.E. n. 286/2018 promosso dalla banca odierna attrice sulla base del medesimo titolo esecutivo in forza del quale è stata istaurata la presente revocatoria.
Nell'ambito della precitata procedura, in data 22 giungo 2021 i germani anno presentato istanza di conversione del pignoramento “al solo scopo CP_2 di liberare i propri beni immobili dal vincolo espropriativo (…) allo stato certamente ricevibile non essendo ancora stata disposta la vendita del compendio immobiliare pignorato ex art. 569 c.p.c..” (cfr. doc. n. 8 – fascicolo convenuti : la citata CP_2 istanza è stata accolta dal G.E. in data 4 febbraio 2022, con conseguente autorizzazione al pagamento rateale della somma pignorata;
successivamente, all'udienza del 20 dicembre 2023, accertata la regolarità dei pagamenti, il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura espropriativa rubricata al R.G.E. n. 286/2018, con conseguente liberazione dei cespiti pignorati e cancellazione del pignoramento, per cui è solo all'esito della procedura espropriativa che e hanno ottenuto CP_2 Controparte_3
l'accertamento dell'estinzione del proprio debito.
5 Sintetizzato in questi termini l'esito della procedura espropriativa, è evidente quindi che la richiesta ex art. 153, comma II c.p.c. dagli stessi avanzata sia suscettibile di essere accolta, recte che la documentazione già prodotta unitamente alla predetta richiesta sia indubbiamente utilizzabile, posto che i riferiti atti processuali e provvedimenti giurisdizionali sono stati pronunciati in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. concessi in tale processo il 10 febbraio 2021, per cui i convenuti istanti si sono trovati oggettivamente nella impossibilità materiale, per cause ad essi non imputabili, di depositare la predetta documentazione, dalla quale si evince il venir meno dell'esposizione debitoria degli stessi nei confronti della banca odierna attrice.
È quindi palese, sulla base del materiale probatorio in atti, che è venuta meno la ragione del contendere fra le parti, stante la carenza di interesse ad agire e contraddire delle parti, e quindi ad ottenere un risultato utile che, in assenza di un valido ed apprezzabile intervento del giudice, non potrebbe essere raggiunto (cfr. Cass. n. 16891 del 2021), dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Ora, è evidente che una simile situazione, in caso di esposizione debitoria, può verificarsi nell'ipotesi di estinzione della stessa mediante pagamento del debito da parte del soggetto obbligato.
6 Dunque, nel caso di specie, una simile pronuncia si impone, in ragione del già intervenuto adempimento dell'obbligazione da parte dei convenuti che evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in CP_2 revocatoria da parte della recte il sopravvenuto difetto di interesse a CP_1 proseguire il presente procedimento.
Infatti, è chiaro che l'estinzione della esposizione debitoria garantita da parte di e – condizione documentalmente CP_2 Controparte_3 evincibile – produce come inevitabile corollario, a cascata, il venir meno dell'interesse della banca creditrice ad ottenere la revoca, nei propri confronti, dell'atto dispositivo (donazione) concluso dai convenuti germani in favore della di loro madre, la sig.ra CP_4 Controparte_4
Senonché, la declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Ebbene, ai soli fini della soccombenza virtuale, deve premettersi che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti dell'azione pauliana esperita dall'istituto bancario.
In particolare ed in sintesi, il credito della banca attrice trae origine dalla garanzia che è stata prestata dai fratelli convenuti in data coeva CP_2 alla stipula del mutuo, per cui il credito è sorto l'11 giugno 2008, mentre l'atto dispositivo pregiudizievole (i.e. la donazione) del quale si chiede la revoca ex art. 2901 c.c. è stato posto in essere il 15 marzo 2016, e, come tale, risulta posteriore rispetto alla nascita dell'obbligo di garanzia, e quindi di credito, in capo ai garanti convenuti.
Infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile, n. 17356 del 18 agosto 2011; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996,
7 n. 1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712); ancora, più di recente, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr.
Cassazione civile, n. 22161/2019).
Ebbene, in caso di credito anteriore all'atto revocando a titolo gratuito, quale è la donazione oggetto di causa, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie, c.d. scientia damni del debitore, e cioè la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio (mentre, in caso di atto a titolo oneroso
– che non ricorre nel caso di specie – occorre che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo, c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore), dovendosi precisare che la prova di tali presupposti, trattandosi evidentemente di stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno
1983, n. 3937).
Ora, nel caso per cui è processo, è ben possibile ravvisare, in capo ai convenuti tale consapevolezza, la cui prova, può, come visto, essere CP_2 pacificamente fornita anche a mezzo di presunzioni ed elemento significativo in tale direzione è il momento in cui l'atto di donazione è stato posto in essere
(15 marzo 2016), rispetto al momento in cui i fratelli avevano già CP_2 rilasciato la propria garanzia (11 giugno 2008)
Quanto poi all'ulteriore requisito del pregiudizio arrecato al creditore,
c.d. eventus damni, si precisa che esso non deve consistere necessariamente nella determinazione dell'incapienza patrimoniale del debitore, ma può consistere anche nella diminuzione considerevole del patrimonio, essendo in definitiva riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
Nel caso per cui è processo, non è revocabile in dubbio che l'atto di donazione con cui i garanti convenuti si sono spogliati dei propri diritti sui
8 beni immobili di loro proprietà abbia reso più incerto e complesso il recupero del quantum dovuto dalla banca, poiché ha diminuito, quasi azzerandola, la garanzia generica assicurata dal loro patrimonio all'istituto bancario.
Del resto, la sussistenza dei presupposti tipici dell'azione revocatoria non è stata contrastata in maniera diretta e specifica dalla difesa coltivata dai germani la quale invece risulta incentrata interamente ed unicamente CP_2 sul rilievo secondo cui sarebbe affetto da nullità il negozio di garanzia che assiste il mutuo erogato, in quanto esso costituirebbe “la copia ciclostilata dello schema di contratto di fideiussione omnibus adottato dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.)”, circostanza, questa, che, a ben vedere - sulla base di una delibazione necessariamente sommaria che la presente pronuncia di cessazione della materia impone - condurrebbe, al più, alla declaratoria non di invalidità totale dell'intero negozio di garanzia, che rimarrebbe valido, bensì di nullità parziale, limitata cioè alle sole clausole che riproducono lo schema predisposto dall'ABI ed oggetto di censura del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia (cfr. sentenza Sez. Un. n. 41994 del 30 dicembre
2021).
Tuttavia, non può farsi a meno di valorizzare la circostanza secondo cui i garanti odierni convenuti, dopo aver presentato istanza ex art. 495 c.p.c. al
G.E. nella procedura esecutiva intrapresa dalla banca (rubricata al R.G.E. n.
286/2018) sulla base del medesimo titolo (mutuo fondiario) ed ottenuto la conversione del pignoramento, hanno estinto la propria esposizione debitoria nei confronti dell'odierna attrice, con integrale soddisfazione del credito che mediante l'esperita azione revocatoria quest'ultima intendeva salvaguardare, circostanza, questa, che il Tribunale ritiene idonea ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c..
Per l'effetto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 1505/2020 fra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1. DICHIARA per le ragioni di cui in parte motiva la cessazione della materia del contendere in relazione all'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. proposta da parte attrice;
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, 17 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede Torino, in Piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante (C.F.: Controparte_1
per effetto della fusione per incorporazione giusto atto di P.IVA_2 fusione a rogito del dott. notaio in Milano (rep. 16080, racc. Persona_1
8638), con efficacia dal 12 aprile 2021, elettivamente domiciliata a Teramo
(TE), in Via Trento e Trieste n. 29/31, presso e nello studio dell'Avv. Alessia
De Ambrosiis, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
C.F.: ), nato a [...] il 4 Controparte_2 C.F._1 gennaio 1978 e (C.F. , nata a Controparte_3 C.F._2
Giulianova il 6 aprile 1981, residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Pineto (TE), in via G.
D'Annunzio n. 194/6, presso e nello studio dell'Avv. Achille Ronda, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta -
1 nonché
(C.F. , nata a [...] il 2 Controparte_4 C.F._3 settembre 1955, residente a [...], elettivamente domiciliata a Pineto (TE), in via G. D'Annunzio n. 194/6, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Mildred Recchia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo
2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti in data 19 Contr giugno 2020, la (già per effetto della fusione per Controparte_5 incorporazione giusto atto di fusione a rogito del dott. notaio Persona_1
in Milano - rep. 16080, racc. 8638) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. la inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di donazione a ministero del Notaio del 15 marzo Persona_2
2016 (rep. 54248, racc. n. 25065), trascritto in data 17 marzo 2016, della nuda proprietà da parte dei germani e in favore Controparte_2 Controparte_3 della loro madre, la sig.ra di un intero fabbricato, in Controparte_4 parte in costruzione, sito a Roseto Degli Abruzzi.
In sintesi, l'istituto bancario ha dedotto in punto di fatto che:
- l'allora poi oggi intesa Controparte_6 CP_1 [...]
, in ragione dell'incorporazione avvenuta) aveva stipulato con Pt_1 atto per Notaio (rep. 36045, racc. 12619) in data 11 Persona_2 giugno 2008, spedito in forma esecutiva il 19 giugno 2008, un contratto di mutuo fondiario con la società “Metrocubo S.r.l.” per un ammontare pari ad € 1.500.000,00;
- nel precitato contratto, sono intervenuti i signori Controparte_2 ed al fine di prestare Controparte_3 Parte_2 Parte_3 una garanzia personale fino al complessivo importo di € 2.250.000,00;
2 - in data 19 settembre 2018, a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo nel periodo compreso tra aprile e novembre 2017, è stato notificato atto di precetto di intimazione di pagamento nei confronti dei citati garanti per il complessivo importo di € 401.293,52, oltre interessi di mora sul capitale residuo;
- nonostante la considerevole esposizione debitoria, i signori CP_2
e hanno posto in essere, in data 15 marzo 2016,
[...] Controparte_3 un atto di donazione nei confronti della loro madre CP_4
[...]
Alla luce delle di tali circostanze, la banca ha evidenziato, in diritto, la coesistenza di tutti i presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., e cioè l'esistenza di un credito, sorto anteriormente rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie, promuovendo, al contempo e sulla base del medesimo titolo esecutivo, anche procedura espropriativa immobiliare, rubricata al R.G.E. n. 286/2018.
Si sono costituiti in giudizio la sig.ra (con comparsa dell'8 CP_4
febbraio 2021) ed i signori e (con unitaria Controparte_2 Controparte_3 comparsa dell'11 marzo 2021), chiedendo la reiezione della domanda avversaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale dal precedente titolare del fascicolo e rinviata, con ordinanza del 20 ottobre 2021 emessa all'esito dell'udienza tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 aprile 2023, differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, al giorno 18 marzo 2025.
Con deposito effettuato in data 17 marzo 2025, la difesa dei fratelli CP_2 convenuti ha presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma II
c.p.c. sulla scorta della seguente motivazione: “ in forza del Controparte_1 medesimo titolo esecutivo sulla base del quale sosteneva la propria legittimazione alla presente domanda revocatoria, ovvero il contratto di mutuo a rogito del Notaio Dott.ssa del 11.06.2008, n. Rep 36045 e n. Racc. 12619, promuoveva anche Persona_2 procedura espropriativa immobiliare, ai danni degli odierni convenuti, con procedimento rubricato al NRGE 286/2018. Nell'ambito della ridetta procedura esecutiva, il Sig. depositava in data 22.06.2021 istanza per la conversione del CP_2
3 pignoramento, che il G.E. accoglieva con provvedimento del 04.02.2022, disponendo il pagamento rateale della somma pignorata in 36/trentasei rate mensili dell'importo di €
9.059,30 cadauna (doc.ti 8 e 9). All'udienza del 05.10.2022 veniva confermata la regolarità dei pagamenti (doc.10). All'udienza del 20.12.2023 il Giudice, accertato
l'avvenuto integrale pagamento dell'intero ammontare della somma pignorata, disponeva l'estinzione della procedura esecutiva (doc. 11) I descritti atti processuali e provvedimenti giurisdizionali, essendo stati pronunciati in date successive al
10.05.2021, venivano emessi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.”, formulando quindi “espressa istanza di rimessione in termini per la produzione della documentazione allegata”, da cui emerge “la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a causa dell'integrale soddisfacimento del credito che con la spiegata azione revocatoria si intendeva soddisfare.”.
All'udienza del 18 marzo 2025, quindi, il procuratore di parte attrice ha dato atto di aver depositato note nelle quali ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per estinzione della pretesa creditoria vantata dalla banca o, in subordine, di rigetto della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ed il procuratore di parte convenuta, “alla luce dei depositi effettuati da controparte nella giornata di ieri e visionati soltanto in data odierna, chiede un rinvio per esaminare la predetta documentazione”, concesso dal
Tribunale, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 25 marzo 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Pertanto, lette le note di trattazione scritta, con cui in particolare la banca attrice ha chiesto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale in caso di dichiarazione della cessata materia del contendere, la liquidazione delle spese e compensi di lite, e le parti convenute, in via principale, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'integrale soddisfacimento del credito agito in via revocatoria, con compensazione delle spese di lite e, in caso di mancata adesione della controparte alla richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, il rigetto della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, con vittoria delle spese e competenze di lite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Al fine di una completa analisi della controversia, occorre preliminarmente chiarire, più che l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma II c.p.c. presentata dai convenuti sig.ri in CP_2 data 17 marzo 2020 rispetto alla documentazione (già) depositata unitamente alla stessa, la utilizzabilità della predetta documentazione.
Come è noto, l'istituto della rimessione in termini consente alla parte decaduta da una certa attività per il decorso di termini perentori di essere rimessa in termini, dovendo, a tal fine, offrire dimostrazione che la decadenza in cui è incorsa sia stata determinata da una causa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà: pertanto, solo nell'ipotesi in cui la parte provi la non imputabilità della impossibilità di rispettare i termini perentori di legge, il giudice potrà valutare con esito favorevole l'istanza e consentirle, anche dopo il normale decorso dei termini, di poter procedere alla presentazione di nuova documentazione o di nuove istanze.
L'applicazione di tali principi generali alla controversia in esame conduce a valutare come fondata l'istanza presentata dai signori di CP_2
rimessione in termini, che trae origine dall'esito del procedimento di espropriazione immobiliare allibrato al R.G.E. n. 286/2018 promosso dalla banca odierna attrice sulla base del medesimo titolo esecutivo in forza del quale è stata istaurata la presente revocatoria.
Nell'ambito della precitata procedura, in data 22 giungo 2021 i germani anno presentato istanza di conversione del pignoramento “al solo scopo CP_2 di liberare i propri beni immobili dal vincolo espropriativo (…) allo stato certamente ricevibile non essendo ancora stata disposta la vendita del compendio immobiliare pignorato ex art. 569 c.p.c..” (cfr. doc. n. 8 – fascicolo convenuti : la citata CP_2 istanza è stata accolta dal G.E. in data 4 febbraio 2022, con conseguente autorizzazione al pagamento rateale della somma pignorata;
successivamente, all'udienza del 20 dicembre 2023, accertata la regolarità dei pagamenti, il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura espropriativa rubricata al R.G.E. n. 286/2018, con conseguente liberazione dei cespiti pignorati e cancellazione del pignoramento, per cui è solo all'esito della procedura espropriativa che e hanno ottenuto CP_2 Controparte_3
l'accertamento dell'estinzione del proprio debito.
5 Sintetizzato in questi termini l'esito della procedura espropriativa, è evidente quindi che la richiesta ex art. 153, comma II c.p.c. dagli stessi avanzata sia suscettibile di essere accolta, recte che la documentazione già prodotta unitamente alla predetta richiesta sia indubbiamente utilizzabile, posto che i riferiti atti processuali e provvedimenti giurisdizionali sono stati pronunciati in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. concessi in tale processo il 10 febbraio 2021, per cui i convenuti istanti si sono trovati oggettivamente nella impossibilità materiale, per cause ad essi non imputabili, di depositare la predetta documentazione, dalla quale si evince il venir meno dell'esposizione debitoria degli stessi nei confronti della banca odierna attrice.
È quindi palese, sulla base del materiale probatorio in atti, che è venuta meno la ragione del contendere fra le parti, stante la carenza di interesse ad agire e contraddire delle parti, e quindi ad ottenere un risultato utile che, in assenza di un valido ed apprezzabile intervento del giudice, non potrebbe essere raggiunto (cfr. Cass. n. 16891 del 2021), dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Ora, è evidente che una simile situazione, in caso di esposizione debitoria, può verificarsi nell'ipotesi di estinzione della stessa mediante pagamento del debito da parte del soggetto obbligato.
6 Dunque, nel caso di specie, una simile pronuncia si impone, in ragione del già intervenuto adempimento dell'obbligazione da parte dei convenuti che evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in CP_2 revocatoria da parte della recte il sopravvenuto difetto di interesse a CP_1 proseguire il presente procedimento.
Infatti, è chiaro che l'estinzione della esposizione debitoria garantita da parte di e – condizione documentalmente CP_2 Controparte_3 evincibile – produce come inevitabile corollario, a cascata, il venir meno dell'interesse della banca creditrice ad ottenere la revoca, nei propri confronti, dell'atto dispositivo (donazione) concluso dai convenuti germani in favore della di loro madre, la sig.ra CP_4 Controparte_4
Senonché, la declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Ebbene, ai soli fini della soccombenza virtuale, deve premettersi che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti dell'azione pauliana esperita dall'istituto bancario.
In particolare ed in sintesi, il credito della banca attrice trae origine dalla garanzia che è stata prestata dai fratelli convenuti in data coeva CP_2 alla stipula del mutuo, per cui il credito è sorto l'11 giugno 2008, mentre l'atto dispositivo pregiudizievole (i.e. la donazione) del quale si chiede la revoca ex art. 2901 c.c. è stato posto in essere il 15 marzo 2016, e, come tale, risulta posteriore rispetto alla nascita dell'obbligo di garanzia, e quindi di credito, in capo ai garanti convenuti.
Infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile, n. 17356 del 18 agosto 2011; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996,
7 n. 1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712); ancora, più di recente, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr.
Cassazione civile, n. 22161/2019).
Ebbene, in caso di credito anteriore all'atto revocando a titolo gratuito, quale è la donazione oggetto di causa, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie, c.d. scientia damni del debitore, e cioè la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio (mentre, in caso di atto a titolo oneroso
– che non ricorre nel caso di specie – occorre che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo, c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore), dovendosi precisare che la prova di tali presupposti, trattandosi evidentemente di stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno
1983, n. 3937).
Ora, nel caso per cui è processo, è ben possibile ravvisare, in capo ai convenuti tale consapevolezza, la cui prova, può, come visto, essere CP_2 pacificamente fornita anche a mezzo di presunzioni ed elemento significativo in tale direzione è il momento in cui l'atto di donazione è stato posto in essere
(15 marzo 2016), rispetto al momento in cui i fratelli avevano già CP_2 rilasciato la propria garanzia (11 giugno 2008)
Quanto poi all'ulteriore requisito del pregiudizio arrecato al creditore,
c.d. eventus damni, si precisa che esso non deve consistere necessariamente nella determinazione dell'incapienza patrimoniale del debitore, ma può consistere anche nella diminuzione considerevole del patrimonio, essendo in definitiva riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
Nel caso per cui è processo, non è revocabile in dubbio che l'atto di donazione con cui i garanti convenuti si sono spogliati dei propri diritti sui
8 beni immobili di loro proprietà abbia reso più incerto e complesso il recupero del quantum dovuto dalla banca, poiché ha diminuito, quasi azzerandola, la garanzia generica assicurata dal loro patrimonio all'istituto bancario.
Del resto, la sussistenza dei presupposti tipici dell'azione revocatoria non è stata contrastata in maniera diretta e specifica dalla difesa coltivata dai germani la quale invece risulta incentrata interamente ed unicamente CP_2 sul rilievo secondo cui sarebbe affetto da nullità il negozio di garanzia che assiste il mutuo erogato, in quanto esso costituirebbe “la copia ciclostilata dello schema di contratto di fideiussione omnibus adottato dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.)”, circostanza, questa, che, a ben vedere - sulla base di una delibazione necessariamente sommaria che la presente pronuncia di cessazione della materia impone - condurrebbe, al più, alla declaratoria non di invalidità totale dell'intero negozio di garanzia, che rimarrebbe valido, bensì di nullità parziale, limitata cioè alle sole clausole che riproducono lo schema predisposto dall'ABI ed oggetto di censura del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia (cfr. sentenza Sez. Un. n. 41994 del 30 dicembre
2021).
Tuttavia, non può farsi a meno di valorizzare la circostanza secondo cui i garanti odierni convenuti, dopo aver presentato istanza ex art. 495 c.p.c. al
G.E. nella procedura esecutiva intrapresa dalla banca (rubricata al R.G.E. n.
286/2018) sulla base del medesimo titolo (mutuo fondiario) ed ottenuto la conversione del pignoramento, hanno estinto la propria esposizione debitoria nei confronti dell'odierna attrice, con integrale soddisfazione del credito che mediante l'esperita azione revocatoria quest'ultima intendeva salvaguardare, circostanza, questa, che il Tribunale ritiene idonea ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c..
Per l'effetto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 1505/2020 fra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1. DICHIARA per le ragioni di cui in parte motiva la cessazione della materia del contendere in relazione all'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. proposta da parte attrice;
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, 17 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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