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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/01/2024, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione Lavoro – Primo Grado
RG 35041/2023
Il Giudice designato, dr Maria Lucia Frate nella causa
T R A
Parte_1
(avvocato Luca Maraglino)
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante CP
(avvocato Aldo Tagliente) resistente all'udienza del 23-1-2024 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi CP
euro 2000, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi. Roma, 23-1-2024
Il Giudice
Ragioni della decisione
Con ricorso iscritto in data 7-11-2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuta in giudizio l al fine di sentire accertare il proprio diritto ad CP
ottenere la restituzione della somma di euro 6.362,14 a suo dire indebitamente trattenuta dall a seguito di provvedimento del 2-7-2018, CP
dichiarato illegittimo con sentenza n. 5611/2023 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
Ritualmente evocato in giudizio si è costituito l' deducendo che in CP
esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma si era provveduto alla restituzione della somma alla ricorrente, con pagamento disposto tramite bonifico con valuta il 18-1-2024, come da documentazione che allegava.
Alla odierna udienza il procuratore della ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma in data 20-1-2024.
Le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo il ricorrente la condanna alle spese ed insistendo l' per la CP
compensazione.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il pagamento delle somme richieste fatto venir meno la sussistenza di ogni pretesa.
Segue la condanna alle spese dell tenuto conto che, contrariamente a CP
quanto dedotto in memoria, la notifica del titolo esecutivo è avvenuta in data
19-6-2023 mentre il pagamento in data 18-1-2024 e dunque oltre il termine di
120 giorni previsto dalla legge (art. 14 comma 1 d.l. 669/96 conv nella l.
30/97).
Roma, 23-1-2024
il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione Lavoro – Primo Grado
RG 35041/2023
Il Giudice designato, dr Maria Lucia Frate nella causa
T R A
Parte_1
(avvocato Luca Maraglino)
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante CP
(avvocato Aldo Tagliente) resistente all'udienza del 23-1-2024 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi CP
euro 2000, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi. Roma, 23-1-2024
Il Giudice
Ragioni della decisione
Con ricorso iscritto in data 7-11-2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuta in giudizio l al fine di sentire accertare il proprio diritto ad CP
ottenere la restituzione della somma di euro 6.362,14 a suo dire indebitamente trattenuta dall a seguito di provvedimento del 2-7-2018, CP
dichiarato illegittimo con sentenza n. 5611/2023 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
Ritualmente evocato in giudizio si è costituito l' deducendo che in CP
esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma si era provveduto alla restituzione della somma alla ricorrente, con pagamento disposto tramite bonifico con valuta il 18-1-2024, come da documentazione che allegava.
Alla odierna udienza il procuratore della ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma in data 20-1-2024.
Le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo il ricorrente la condanna alle spese ed insistendo l' per la CP
compensazione.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il pagamento delle somme richieste fatto venir meno la sussistenza di ogni pretesa.
Segue la condanna alle spese dell tenuto conto che, contrariamente a CP
quanto dedotto in memoria, la notifica del titolo esecutivo è avvenuta in data
19-6-2023 mentre il pagamento in data 18-1-2024 e dunque oltre il termine di
120 giorni previsto dalla legge (art. 14 comma 1 d.l. 669/96 conv nella l.
30/97).
Roma, 23-1-2024
il Giudice