TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2035/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli avvocati Maria Luisa Biagetti e Maria
Chiara Pinna, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per richiedere che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla CP_1 pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1.4.2023 o, in subordine, dal 1.6.2023, e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla costituzione della posizione CP_1 pensionistica e quindi al pagamento del rateo corrente e degli arretrati, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
A fondamento del ricorso ha allegato che già alla data del 1° aprile 2023, prima utile per il pensionamento, era in possesso di tutti i requisiti, anagrafici (67 anni), contributivi (20 anni) e di cessazione del rapporto di lavoro (3 marzo 2023) per poter essere collocato in pensione.
pagina 1 In data 13.12.2022 egli aveva presentato all' la domanda per il riconoscimento CP_1 della pensione di vecchiaia nella gestione Fondi Speciali e Fondo Previdenza Marinara, con decorrenza successiva alla data di cessazione del rapporto, avvenuta il 28.2.2023.
Con provvedimento dell'8.11.2023 l' aveva comunicato la reiezione della CP_1 domanda per il seguente motivo: “posizione assicurativa in fase di verifica”.
In data 8.2.2024 era stato presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
, il quale, con comunicazione del 28.2.2024, aveva rigettato il ricorso, sostenendo CP_1 che “dagli accertamenti effettuati è risultato che le condizioni necessarie per il CP_ conseguimento della pensione, riportate nella circolare n. 89 del 2009 per il caso di riassunzione presso il medesimo datore di lavoro, non sono state perfezionate nel caso di specie. Si evidenzia, peraltro, che nonostante le numerose richieste finalizzate ad acquisire le buste paga e le ricevute di accredito delle somme percepite a titolo di pagamento di TFR, anche per l'ultimo rapporto di lavoro 4.4.2023 – 29.4.2023 è stata fornita esclusivamente la busta paga di aprile, riportante voci diverse rispetto a quelle riguardanti il rimborso del tfr. La busta paga di maggio, presentata a corredo del ricorso in esame, riportante l'importo di € 115,72, non ha il corrispondente riscontro nella documentazione di accredito, sempre allegata al ricorso, di tale rimborso che è quantificato in € 91,68 e che pertanto non può ritenersi relativo al rimborso del tfr di aprile, ultimo rapporto di lavoro dipendente”.
Tale decisione era tuttavia errata.
Il ricorrente era stato assunto, per un primo periodo, dal 6.5.2015 al 2.3.2023.
In relazione a tale periodo, era evidente l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il 4.4.2023 egli era stato nuovamente assunto dal medesimo datore di lavoro con nuovo rapporto, durato sino al 29.4.2023.
Inoltre, come risultava dalla disamina delle buste paga e delle ricevute di accredito dei correlativi importi, il ricorrente aveva percepito il pagamento del T.F.R. in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro. Infatti, l'importo di euro 91,68 di cui il lavoratore aveva fornito l'attestazione di accredito, era il T.F.R. netto relativo al secondo rapporto, mentre la divergenza d'importo rilevata dal era semplicemente la Controparte_2 riduzione dall'importo lordo all'importo netto, con applicazione della c.d. aliquota separata pari al 27%.
2. L si è costituito in giudizio, rilevando che in sede di istruttoria del ricorso CP_1 giudiziale il competente ufficio aveva riesaminato la pratica e verificato la sussistenza dei requisiti di legge per la liquidazione della pensione.
Ha quindi richiesto un breve rinvio al fine di consentire al proprio ufficio di terminare il procedimento.
pagina 2 3. Con le note di trattazione scritta del 12.6.2025 parte ricorrente ha dato atto della ricezione della prestazione pensionistica e del pagamento degli arretrati.
Ha quindi concluso richiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L' ha richiesto la che venisse dichiarata la cessazione della materia del CP_1 contendere, con decisione sulle spese secondo giustizia.
********
4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tale riguardo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Deve ora procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito, si rileva che il riconoscimento del diritto alla prestazione – con conseguente pagamento del rateo corrente e degli arretrati - è avvenuto solo in corso di causa, senza che l' abbia addotto delle ragioni atte a giustificare la propria CP_1 condotta.
Ed infatti, non sono emerse delle valide ragioni per cui, da parte dell' , non CP_1 sarebbe stato possibile il riconoscimento della prestazione oggetto di causa prima dell'inizio della controversia.
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, tenendo conto della vigente tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 52.000,01 a euro
260.000,00) in rapporto al valore degli arretrati (euro 54.147,60), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta (v.
l'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del D.M. n. 55/2014), e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori prossimi a quelli minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, che liquida in euro 4.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Maria Luisa Biagetti e Maria Chiara Pinna.
Cagliari, 25.6.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 4