Art. 8. 1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonche' per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, di beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con esclusione dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4, sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1989, moltiplicata per 1,5.
2. Per gli anni successivi al 1990, gli indennizzi di cui al comma 1, da determinarsi con riferimento a ciascuna annualita', sono fissati in misura non inferiore a quella determinata per l'anno 1990 tenendo, altresi', conto delle variazioni annuali del valore di mercato del bene medesimo.
3. A decorrere dall'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonche' per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono fissati nella misura corrispondente a quella determinata dagli articoli medesimi.
2. Per gli anni successivi al 1990, gli indennizzi di cui al comma 1, da determinarsi con riferimento a ciascuna annualita', sono fissati in misura non inferiore a quella determinata per l'anno 1990 tenendo, altresi', conto delle variazioni annuali del valore di mercato del bene medesimo.
3. A decorrere dall'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonche' per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono fissati nella misura corrispondente a quella determinata dagli articoli medesimi.