Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- - emesso dal Questore della Provincia di Ravenna - in data 24 luglio 2025 e notificato al lavoratore il 25 luglio 2025;
nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. PA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha fatto ingresso in Italia il 25 novembre 2024 risultando in possesso di un Nulla Osta per “Lavoro Stagionale” rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione di Ravenna; si è recato presso il SUI di Ravenna per la firma del modello 209 - cd contratto di soggiorno, unitamente al suo datore di lavoro, stagionale, chiedendo altresì alla Questura di Venezia, il rilascio del primo permesso per lavoro stagionale.
In data 25 luglio 2025 è stato convocato per il fotosegnalamento, ed ivi, essendo già trascorsi oltre 3 mesi dal suo primo ingresso in Italia, gli è stato notificato provvedimento recante l’archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno, con la seguente motivazione:
- lo straniero, in data 30 gennaio 2025, ha formalizzato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato agricolo presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ravenna con la ditta individuale -OMISSIS- con sede in Faenza (RA) della durata di mesi 3, conforme al visto di ingresso;
- lo straniero è stato quindi autorizzato a soggiornare in Italia per svolgere attività lavorativa di carattere stagionale come previsto dall'art. 24 del D.L.vo n. 286/98 e che la durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in base a quanto stabilito dall'art. 5 comma 3-bis Tui, 'è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata complessiva di tre mesi, trattandosi di un visto di tipo C;
- non potendo presentare richiesta di proroga del contratto, il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi di lavoro stagionale, della durata di mesi 3, è scaduto il 25 febbraio 2025;
- una delle condizioni necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno è la sottoposizione a rilievi foto dattiloscopici, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 bis e comma 4 bis, D. Lvo n. 286/98 e succ. mod.;
- il cittadino straniero è stato convocato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento con formale appuntamento fissato per il giorno 23 giugno 2025 direttamente dall'Ufficio postale presso cui ha formalizzato istanza di rilascio del permesso di soggiorno con kit postale;
- lo straniero ha inoltrato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in data successiva alla scadenza del visto di ingresso, pertanto non è stato possibile procedere alla stampa del titolo di soggiorno poiché già scaduto;
- in base a quanto stabilito dall'art. 5 comma 9 bis, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni di cui al comma 9, il lavoratore straniero munito di apposita ricevuta può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza con l'indicazione dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 16 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. sussistono i presupposti per la rimessione in termini in ragione della omessa traduzione del provvedimento impugnato in una lingua comprensibile al ricorrente, non avendo quest’ultimo compreso che il termine di impugnazione era di giorni 60,
2. lo straniero lamenta l’illegittimità del provvedimento in quanto se al ricorrente gli fosse stato rilasciato il permesso entro i termini di legge, avrebbe potuto presentare domanda di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che, peraltro, risulterebbe aver presentato; la Questura avrebbe errato nel non convocare tempestivamente il ricorrente per il fotosegnalamento, e rilasciargli il primo permesso per lavoro stagionale; l’Amministrazione, poi, avrebbe dovuto considerare il percorso di inserimento socio lavorativo dello stranier, che dal suo ingresso in Italia avrebbe pressochè sempre ininterrottamente lavorato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 11 febbraio 2026, il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in quanto «la lettura del provvedimento impugnato fa sorgere in capo al Collegio dei dubbi in ordine alla conformità della motivazione addotta rispetto al dispositivo del provvedimento medesimo; infatti, quest’ultimo dispone l’archiviazione dell’istanza “di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale”; nell’incipit del provvedimento viene dato conto del fatto che il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso stagionale in data 18 febbraio 2025 (prima della scadenza del visto); nel corpo della motivazione, poi, la Questura dà atto del fatto che «lo straniero è stato quindi autorizzato a soggiornare in Italia per svolgere attività lavorativa di carattere stagionale», sì che sembrerebbe mancare esclusivamente, la sottoposizione a fotosegnalamento e il rilascio “fisico” del titolo; successivamente la Questura rileva che “non potendo presentare richiesta di proroga del contratto” “il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi di lavoro stagionale della durata di tre mesi è scaduto in data 25 febbraio 2025”, il ché sembrerebbe confermare che il titolo richiesto per lavoro stagionale è stato già rilasciato; ciononostante, oltre al fatto che, come detto, l’Amministrazione ha archiviato l’istanza di rilascio del predetto permesso, in seguito la Questura dà conto del fatto che lo straniero, convocato per il fotosegnalamento, in data 23 giugno 2025 avrebbe “formalizzato istanza di rilascio del permesso di soggiorno con kit postale”, non comprendendosi, in particolare, l’oggetto di tale istanza (se concerna il permesso stagionale “ab origine”, o la conversione dello stesso in permesso di lavoro subordinato)».
L’Amministrazione non ha risposto alla richiesta di chiarimenti.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistenti i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata.
1. In via preliminare: sulla richiesta di rimessione in termini.
È pacifico che la notifica del ricorso sia tardiva rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
D’altronde, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Infatti, è vero che « la rimessione in termini per errore scusabile, disciplinata dall'art. 37 c.p.a., costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. La sua concedibilità presuppone una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente (Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2022, n. 6384) » (Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9405).
D’altronde, nel caso di specie, si verte in un’ipotesi nella quale ben può ritenersi scusabile l’errore in cui è incorso lo straniero, giunto da non molto nel territorio italiano e che si è visto recapitare un provvedimento non espressamente di diniego, ma di mera archiviazione, con una motivazione non particolarmente perspicua.
2. Nel merito.
Il provvedimento di archiviazione adottato deve ritenersi illegittimo con le precisazioni che seguono, alla luce delle censure dedotte da parte ricorrente.
Occorre partire dall’oggetto del procedimento e, quindi, “a monte” dall’oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Quest’ultimo ha specificamente richiesto il rilascio di un permesso per lavoro stagionale, a fronte di un nulla osta rilasciato e mai revocato e di un contratto di lavoro sottoscritto.
Tale istanza è stata presentata – come indica anche la Questura nel provvedimento impugnato – in data 18 febbraio 2025, quando il primo ingresso in Italia dello straniero è intervenuto in data 13 gennaio 2025, e il contratto è stato sottoscritto avanti al SUI in data 30 gennaio 2025.
Risulta errato, pertanto, il rilievo secondo il quale lo straniero avrebbe presentato tardivamente l’istanza di permesso: la richiesta, formalizzata direttamente all’Ufficio postale in data 23 giugno 2025, è tardiva solo perché tardiva è stata, rispetto ai tempi stretti del permesso stagionale, la convocazione da parte della Questura per il fotosegnalamento.
In un caso particolare come quello in esame, ove nel provvedimento impugnato non sono stati evidenziati elementi sostanziali ostativi al rilascio del permesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente procedere al rilascio “materiale” del titolo di soggiorno, tanto più che il ricorrente risulta altresì aver presentato anche domanda di nulla osta per rilascio del permesso in conversione.
Pertanto, il fatto che nel frattempo il permesso sia scaduto non esime l’Amministrazione dal rilasciare il titolo “materiale” allo straniero - sia pure mantenendo la scadenza originaria -, laddove non sussistano altre ragioni ostative, rimanendo “esterna” ed impregiudicata ogni valutazione in ordine alla domanda di conversione presentata dal ricorrente, rispetto alla quale, poi, occorrerebbe considerare con ragionevolezza il tempo trascorso dalla scadenza del permesso stagionale, proprio in considerazione del ritardo imputabile all’Amministrazione.
In tal senso, quindi, il provvedimento risulta essere carente di adeguata motivazione e va annullato: l’Amministrazione, salvo che non rilevi elementi ostativi di natura sostanziale e previo contraddittorio con lo straniero, dovrà rilasciare il titolo “materiale” sia pure mantenendo la scadenza originaria.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai profili che precedono, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente, la quale dovrà rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, in conformità a quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in ragione di quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AS | PA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.