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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
OL TO, LA
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1286/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 Viola - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1089/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0360505G20220005910 CONTR. CONS 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di primo grado di Taranto con la sentenza n. 1089 del 16.10.2023 depositata il 19 ottobre 2023 ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'invito al pagamento n. 0360505G20220005910 notificato 30.12.22 dell'importo complessivo di € 209.88 riferita al tributo 630
“Difesa idraulica terreni e fabbricati ” per l'annualità 2017, emesso dalla Resistente_2 spa quale Concessionaria del servizio di riscossione per conto del Consorzio_1 e Tara nel cui comprensorio è sito il terreno gravato indicato nell'atto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Consorzio , con cui si discute di nuovo della debenza del menzionato contributo , è fondato e va accolto o per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Osserva il Collegio che affinché insorga il dovere di pagamento dei contributi in oggetto non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile di cui si tratta nel comprensorio di bonifica, essendo bensì necessario che sussista un beneficio diretto e specifico a vantaggio dell'immobile (come chiarito dall'articolo 18 della legge
Regione Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno). Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
Orbene, se è vero che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 bis, decreto legislativo 546/1992, spetta al Consorzio assolvere all'onere probatorio al riguardo, tale onere, secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorchè, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass. 27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e
26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore ha provato che il terreno de quo è incluso nel perimetro di contribuenza e che il piano di classifica , identificandolo con esattezza, ha specificato i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili. Invece, il contribuente, al di là di generiche affermazioni, non ha offerto alcun utile elemento probatorio sufficiente a spiegare le ragioni di esclusione di qualsiasi beneficio diretto o indiretto sui terreni di proprietà, per cui opera la presunzione del beneficio conseguito e si è limitato a presentare una perizia di parte redatta dal dott. Arch Nominativo_1 e datata 24/09/2018 da cui si evince attraverso delle fotografie non georeferenziate esclusivamente la crescita di una vegetazione spontanea nei canali di scolo
.
Ne consegue l'esito in dispositivo, con compensazione di spese del doppio grado di giudizio , attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
OL TO, LA
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1286/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 Viola - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1089/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0360505G20220005910 CONTR. CONS 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di primo grado di Taranto con la sentenza n. 1089 del 16.10.2023 depositata il 19 ottobre 2023 ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'invito al pagamento n. 0360505G20220005910 notificato 30.12.22 dell'importo complessivo di € 209.88 riferita al tributo 630
“Difesa idraulica terreni e fabbricati ” per l'annualità 2017, emesso dalla Resistente_2 spa quale Concessionaria del servizio di riscossione per conto del Consorzio_1 e Tara nel cui comprensorio è sito il terreno gravato indicato nell'atto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Consorzio , con cui si discute di nuovo della debenza del menzionato contributo , è fondato e va accolto o per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Osserva il Collegio che affinché insorga il dovere di pagamento dei contributi in oggetto non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile di cui si tratta nel comprensorio di bonifica, essendo bensì necessario che sussista un beneficio diretto e specifico a vantaggio dell'immobile (come chiarito dall'articolo 18 della legge
Regione Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno). Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
Orbene, se è vero che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 bis, decreto legislativo 546/1992, spetta al Consorzio assolvere all'onere probatorio al riguardo, tale onere, secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorchè, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass. 27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e
26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore ha provato che il terreno de quo è incluso nel perimetro di contribuenza e che il piano di classifica , identificandolo con esattezza, ha specificato i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili. Invece, il contribuente, al di là di generiche affermazioni, non ha offerto alcun utile elemento probatorio sufficiente a spiegare le ragioni di esclusione di qualsiasi beneficio diretto o indiretto sui terreni di proprietà, per cui opera la presunzione del beneficio conseguito e si è limitato a presentare una perizia di parte redatta dal dott. Arch Nominativo_1 e datata 24/09/2018 da cui si evince attraverso delle fotografie non georeferenziate esclusivamente la crescita di una vegetazione spontanea nei canali di scolo
.
Ne consegue l'esito in dispositivo, con compensazione di spese del doppio grado di giudizio , attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.