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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8234 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 12-11-2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11400/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gritti
Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Verdi presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 24 luglio 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 17292/2024) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dell'handicap in stato di gravità, ma il ctu nominato dal tribunale aveva negato il riconoscimento del predetto beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti risulta che il ricorrente è affetto da
• Cardiopatia ischemica da pregresso infarto del miocardio, sottoposta a intervento di rivascolarizzazione mediante by-pass.
• Ipertensione arteriosa. • Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori.
• Osteoporosi.
• Esiti di osteomielite alla gamba destra.
• Grave artrosi diffusa, particolarmente alle ginocchia, alle mani ed al rachide.
• Discopatie multiple.
• Disturbo dell'equilibrio.
• Broncopatia cronica.
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
• Umore deflesso. Per le suddette patologie, Il ctu conclude affermando che la non necessita di Pt_1
assistenza continua e non presenta un handicap in stato di gravità.
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Nel merito non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n.
3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato.
Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Nel merito si osserva poi che il consulente ha evidenziato che ricorrente è in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana per cui non necessita di assistenza continua. Mostra difatti discreta autosufficienza per le attività elementari della vita quotidiana, come vestirsi, lavarsi, spostarsi nell'ambiente domestico e parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza dello scrivente con la quale si chiedeva di depositare le osservazioni mosse alla consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo.
Non può che rigettarsi l'opposizione. Le spese di lite vengono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 12-11-2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11400/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gritti
Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Verdi presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 24 luglio 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 17292/2024) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dell'handicap in stato di gravità, ma il ctu nominato dal tribunale aveva negato il riconoscimento del predetto beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti risulta che il ricorrente è affetto da
• Cardiopatia ischemica da pregresso infarto del miocardio, sottoposta a intervento di rivascolarizzazione mediante by-pass.
• Ipertensione arteriosa. • Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori.
• Osteoporosi.
• Esiti di osteomielite alla gamba destra.
• Grave artrosi diffusa, particolarmente alle ginocchia, alle mani ed al rachide.
• Discopatie multiple.
• Disturbo dell'equilibrio.
• Broncopatia cronica.
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
• Umore deflesso. Per le suddette patologie, Il ctu conclude affermando che la non necessita di Pt_1
assistenza continua e non presenta un handicap in stato di gravità.
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Nel merito non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n.
3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato.
Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Nel merito si osserva poi che il consulente ha evidenziato che ricorrente è in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana per cui non necessita di assistenza continua. Mostra difatti discreta autosufficienza per le attività elementari della vita quotidiana, come vestirsi, lavarsi, spostarsi nell'ambiente domestico e parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza dello scrivente con la quale si chiedeva di depositare le osservazioni mosse alla consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo.
Non può che rigettarsi l'opposizione. Le spese di lite vengono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio