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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15226/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. MORTILLARO IGNAZIO) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il resistente non presenta le condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU svolta in questa fase di opposizione, Pt_1
come liquidate con separato decreto di pagamento e le spese della CTU espletata
Tribunale di Palermo sez. Lavoro in fase di atp, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsene le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU
con atto depositato il 30/09/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato nella parte resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte resistente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possano essere poste a carico del soccombente in presenza della dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) già
allegata in fase di a.t.p. e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' anche le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come Pt_1
liquidata con separato decreto di pagamento, unitamente alle spese della CTU
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15226/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. MORTILLARO IGNAZIO) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il resistente non presenta le condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU svolta in questa fase di opposizione, Pt_1
come liquidate con separato decreto di pagamento e le spese della CTU espletata
Tribunale di Palermo sez. Lavoro in fase di atp, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsene le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU
con atto depositato il 30/09/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato nella parte resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte resistente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possano essere poste a carico del soccombente in presenza della dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) già
allegata in fase di a.t.p. e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' anche le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come Pt_1
liquidata con separato decreto di pagamento, unitamente alle spese della CTU
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro