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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 25 novembre
2024 (svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.23578 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso CIERI, giusta procura Parte_1
in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Leonardo
CIERI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ortona, alla via P.
Rapino n. 6.
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore speciale dottor Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Michel Martone, CP_2
giusta delega in calce alla memoria difensiva in riassunzione
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 conveniva in Parte_1
giudizio (riassumendo presso questo Tribunale il giudizio originariamente radicato presso il Tribunale di Chieti, quivi definito con provvedimento di incompetenza territoriale) la società chiedendo “in via Controparte_1
principale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'assunzione presso Pt_1
la società resistente e ciò a decorrere dal 5.9.23 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha maturato differenze Pt_1
retributive derivanti dalla mancata assunzione per euro 5.469,94 (oltre oneri e accessori come per legge),ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della medesima al risarcimento dei danni occorsi per i motivi di cui al presente atto per la somma di euro 18.754,08 (oltre oneri e accessori come per legge) ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Per l'effetto condannare : in via Controparte_1
principale ad assumere la sig.ra nei modi e termini indicati al presente atto Pt_1
e ciò a decorrere dal 1.11.23 ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia con contestuale pagamento in capo alla medesima delle differenze retributive maturate nella misura che sarà quantificata dal Tribunale;
in via subordinata condannare la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 18.754,08 (oltre oneri e accessori come per legge) ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione per i motivi di cui al presente atto.”
Deduceva che aveva lavorato al servizio della società convenuta con una serie di contratti a tempo determinato, come lavoratore dipendente full time con la mansione di “Portalettere junior” livello E ex CCNL applicato;
che in CP_1
sede di accordo sindacale del 22 giugno 2023, si era impegnata ad effettuare una serie di assunzioni a tempo indeterminato, con inquadramento part time, prevedendo, in particolare, l'assunzione di nove risorse nella provincia di Chieti;
che, pertanto, la ricorrente, utilizzando un portale dedicato agli ex dipendenti della
2 società, aveva inoltrato la propria richiesta di assunzione, indicando come preferenza proprio la sede di Chieti;
che, all'esito della pubblicazione della graduatoria relativa alle predette assunzioni, la ricorrente si era classificata al settimo posto;
che, in seguito, con comunicazione del 4 settembre 2023, il reparto di risorse umane della convenuta aveva richiesto alla ricorrente di inoltrare una serie di documenti, ovvero: “
1. documento di identificazione;
2. copia del codice fiscale;
3. patente;
4. certificato casellario giudiziario penale;
5. certificato carichi pendenti;
6. titolo di studio rilasciato dall' scolastico da cui si Parte_2
evinca il voto conseguito;
7. eventuali attestati di partecipazione a corsi professionali;
8. certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia 9. per i lavoratori extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato;
10. eventuale ulteriore documentazione attestante l'iscrizione alle liste di collocamento mirato delle persone disabili, lo stato di disoccupazione;
11. modulo CV”; che, pertanto, la SI.ra inviava parte della documentazione richiesta tramite e-mail, nonché Pt_1
consegnava la documentazione in originale fisicamente il giorno 4 ottobre 2023 presso la sede della di sita in Pescara, Via Alessandro Volta 12, CP_3 CP_1
dove, peraltro, la ricorrente effettuava la prova di guida del motomezzo, superandola;
che la ricorrente aveva formulato istanza di accesso agli atti per visionare ed estrarre copia dei documenti attestanti la documentazione consegnata, il superamento della prova di guida, nonché la selezione della sede di
Chieti, ma la società non aveva mai fornito alcun riscontro;
che la documentazione richiesta, quanto al certificato dei carichi pendenti, era illegittima, in quanto non compatibile con quanto prescritto dal CCNL di riferimento;
che, nonostante risultasse a carico della ricorrente un decreto penale di condanna per il reato cui all'art. 189, co. 1 e 6 C.d.s, la sussistenza di carichi pendenti non era ostativa all'assunzione; che, pertanto, alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto all'assunzione, nonché le differenze retributive maturate a seguito della mancata assunzione. 3 Si costituiva tempestivamente in giudizio la società Controparte_1
chiedendo di rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto.
Assumeva che la società aveva sottoscritto con le organizzazioni sindacali degli accordi volti a disciplinare le condizioni e le modalità di stabilizzazione delle risorse che avessero manifestato il proprio interesse all'assunzione a tempo indeterminato;
che, a tal proposito, aveva sottoscritto un accordo sindacale in data
3 agosto 2021, nel quale era stato espressamente previsto che l'effettiva assunzione in con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
era condizionata, tra l'altro, “alla presentazione della documentazione prevista dall'art. 18, comma V, del vigente CCNL, verificata da parte dell'Azienda”; che, nel caso di specie, vi era la pendenza in capo alla lavoratrice di un procedimento penale per il reato di inottemperanza all'obbligo di fermarsi, in caso di incidente con danno alle persone, commesso nel corso del precedente rapporto a termine con la società convenuta, per il quale era stato emesso decreto penale di condanna;
che , domandando a tutti i lavoratori che avevano fatto CP_1
domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione la produzione del certificato dei carichi pendenti, aveva fatto esercizio del proprio diritto discrezionale, costituzionalmente garantito dall'articolo 41 Cost., di procedere ad una verifica dei requisiti di affidabilità dei lavoratori da assumere, escludendo il diritto di coloro che risultassero gravati da procedimenti penali in corso;
che garantire il pieno rispetto dei principi sanciti dal Codice Etico risultava particolarmente rilevante anche in considerazione della partecipazione pubblica alla società convenuta.
All'udienza all'uopo fissata, fallito il tentativo di conciliazione (dandosi atto che la proposta formulata dal Giudice -versamento a titolo transattivo da parte della convenuta a favore della ricorrente, contro rinuncia ad ogni pretesa, di somma pari ad otto mensilità della retribuzione globale di fatto, quantificate dalla convenuta in eur10.000= netti, oltre concorso spese- veniva accettata dalla parte
4 convenuta ed invece rifiutata dalla ricorrente, interessata esclusivamente ad ottenere il posto di lavoro) senza necessità di incombenti istruttori, la causa veniva decisa (in modalità “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), previo deposito delle note conclusive previste dalla suddetta procedura e di brevi note difensive scritte autorizzate, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata, nei sensi di cui in motivazione.
È incontroverso tra le parti che la procedura di assunzione della si Pt_1
sia arrestata a causa delle risultanze del certificato dei carichi pendenti dalla stessa prodotto su richiesta di (dal quale risultava in corso, al momento dell'invio, CP_1
una procedura di messa alla prova scaturita da opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6 c.d.s., asseritamente consistito nel non essersi fermata a prestare soccorso ad una persona con la quale, nell'espletamento del suo servizio di portalettere a t.d. per , aveva CP_1
avuto un incidente stradale).
Sostiene la ricorrente che il certificato dei carichi pendenti non avrebbe potuto essere richiesto per una serie di ragioni e sarebbe comunque stato mal valutato (anzi per niente valutato) impedendo così ingiustamente alla stessa di conseguire l'agognato posto di lavoro.
La tesi della ricorrente (ancorché non siano fondati tutti i profili di doglianza) merita positivo riscontro da questa Giustizia.
La ragione fondamentale che supporta l'illegittimità della richiesta di produzione del certificato dei carichi pendenti non è tanto la presunzione di innocenza stabilita dall'articolo 27 della Costituzione e nemmeno la presunta violazione dell'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori (argomenti pur autorevolmente sostenuti da Cass., 17 luglio 2018, n. 19012, peraltro contrastata
5 da altra giurisprudenza, la quale evidenzia che la presunzione di innocenza riguarda la responsabilità penale e non i rapporti fra privati, mentre l'art. 8 fa divieto esclusivamente di indagini su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore) quanto la circostanza che, negli accordi sindacali di
“stabilizzazione”, ha liberamente e consapevolmente assunto un impegno CP_1
vincolante nei confronti dei terzi aspiranti all'assunzione di richiedere esclusivamente la documentazione indicata nell'art. 18, comma 5, del C.C.N.L. applicabile, tra cui -incontestatamente- non rientra il certificato dei carichi pendenti.
Ciò non significa affatto, come sostiene la convenuta, né che sia violato il principio di libera iniziativa imprenditoriale di cui all'art. 41 della Costituzione
(stante la volontà autolimitativa liberamente manifestata dalla società negli accordi sindacali menzionati) né, di per sé, che la società stessa non possa effettuare tutte le valutazioni e le indagini opportune (e possibili) perché le proprie azioni siano conformi a leggi, regolamenti e codice etico interno né, ancor meno, che la mera produzione dei documenti richiesti costituisca condizione necessaria e sufficiente per l'assunzione dell'aspirante (tesi peraltro mai sostenuta dalla ricorrente) in quanto tale documentazione -si direbbe: ovviamente- deve essere esaminata e vagliata dalla società stessa.
Tanto meno è condivisibile la tesi subordinata della convenuta che
(richiamando un certo orientamento giurisprudenziale) sostiene che la legittimità della richiesta del certificato dei carichi pendenti deriverebbe dall'accettazione dell'impegno, da parte della ricorrente, di produrre anche tale certificato.
Premesso che nessuna accettazione espressa vi è stata da parte della ricorrente, è altresì del tutto evidente che nemmeno la produzione del documento in questione possa integrare accettazione tacita della legittimità della richiesta, in quanto la ricorrente stessa si è limitata, per mere evidenti ragioni di prudenza, a soddisfare una richiesta della parte convenuta, senza manifestare in alcun modo adesione alla
6 legittimità delle ragioni sottostanti detta richiesta o rinuncia a contestarne, in ogni opportuna sede, il fondamento giuridico.
D'altra parte, gli accordi sindacali che (si ripete: incontestatamente) escludono, in quanto non enumerato fra i documenti da produrre, la possibilità di richiedere certificato dei carichi pendenti (è bene ripetere ancora una volta: esclusione derivante da una decisione assolutamente libera e consapevole della società, per di più mai mutata nel tempo, tanto che era presente già in contratti collettivi precedenti) hanno sicuramente una loro logica, non certo vessatoria nei confronti datoriali, ma meramente cautelativa ed ispirata a principi di equità nei confronti degli aspiranti all'assunzione (sul punto cfr. anche Cass. 19012\2018 cit.) e ciò per una duplice ragione: 1) perché il certificato dei carichi pendenti riporta provvedimenti non ancora passati in giudicato e che quindi sono sub iudice non solo per quanto riguarda eventuali condanne riformabili nei successivi gradi di giudizio, ma anche per quanto riguarda eventuali benefici di legge, pur in caso di condanna, quali la non menzione nel certificato del casellario giudiziario richiesto da privati (colché si avrebbe l'assurda conseguenza di negare l'assunzione ad un aspirante che presenta, al momento della richiesta, carichi pendenti che potrebbero poi non risultare, per i motivi anzidetti, menzionati dal certificato del casellario, anche in caso di condanna definitiva); 2) per l'evidente (e stridente) iniquità desumibile dalla comparazione tra la richiesta pre-assuntiva e la disciplina contrattual-collettiva della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, dove, per il caso di condanna in sede penale, l'art. 54, punto VI, lett. h), prevede il licenziamento senza preavviso in caso di condanna penale, esclusivamente quando la sentenza sia passata in giudicato e sempre previa valutazione che i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario;
benvero che questa norma si riferisce a fatti non connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro e che i fatti viceversa connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro possono dar luogo a sanzioni
7 disciplinari anche non in presenza di procedimento penale, ma resta senza dubbio l'affermazione di principio che solo la sentenza passata in giudicato possa avere quella forza dirompente derivante dalla sua definitività tale da consentire/imporre il drastico provvedimento dell'interruzione del rapporto, laddove una sentenza che non abbia tali caratteristiche tale forza non ha, ben potendo (con una certa frequenza statistica, fisiologica o patologica che sia) essere riformata.
Ad abundantiam (ammesso e non concesso che si voglia ritenere legittima la richiesta di ) giustamente osserva la ricorrente che il reato a lei ascritto CP_1
(risultante dal certificato dei carichi pendenti) non è stato oggetto di valutazione alcuna da parte degli uffici preposti, secondo quanto invece previsto dal documento interno della società resistente afferente le procedure di reclutamento, adottato il 27 gennaio 2022, ove viene prescritto (all 15, p. 5): “Certificato carichi pendenti procura e tribunale non anteriore a tre mesi… la cui valutazione, in caso di particolari evidenze, sarà oggetto di analisi a cura di un Comitato Interfunzionale composto dalle Funzioni Risorse Umane e Organizzazione, CA/Affari Legali e
CA/Governo Rischi di Gruppo” .
Risulta quindi evidente, stante il numero e l'importanza delle Funzioni interne coinvolte, che la stessa convenuta si sia resa ben conto come la valutazione dei reati (non definitivamente accertati) iscritti nel certificato dei carichi pendenti sia estremamente delicata e bisognevole di uno studio approfondito, laddove, invece, come sostiene la ricorrente, nessuna valutazione, nemmeno superficiale, risulta essere stata compiuta.
Ribatte la convenuta che il Comitato aziendale avrebbe invece eseguito tale valutazione ed a comprova produce, con le note difensive scritte, il documento n.33.
8 Senonché tale documento rafforza, viceversa, la tesi della ricorrente, trattandosi di una mail nella quale due dipendenti della convenuta (di cui non è precisata la funzione) riferiscono semplicemente l'un l'altra che “il Comitato si è riunito e ha deliberato di non procedere all'assunzione di . Pt_1
Non è quindi presente alcuna motivazione.
Si tratta ora di trarre, dalla sostanziale fondatezza della tesi attorea, le conseguenze in ordine ai comportamenti richiedibili alla convenuta che, peraltro, non possono essere pienamente coincidenti con le conclusioni di cui al ricorso, stante la condivisibilità, al riguardo, delle osservazioni di parte convenuta.
Pure ritenuta, infatti, l'illegittimità del diniego all'assunzione motivata con le pendenze riscontrate dal certificato dei carichi pendenti, resta il fatto (anche questo assodato e non controverso tra le parti) che, tra le ulteriori condizioni di assunzione previste dalla procedura, vi era quella di sottoscrivere, preventivamente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro,
“…un verbale di conciliazione in sede sindacale relativo ai precedenti rapporti di lavoro a qualsiasi titolo intercorsi con le Società del Gruppo ”. CP_1
Orbene, tale verbale non è stato sottoscritto e questo è un fatto oggettivo che, a prescindere dal fatto che la procedura si sia “bloccata” per fatto e colpa di
, impedisce di poter ordinare, allo stato, alla società di costituire il rapporto CP_1
di lavoro nonché di pronunciare l'eventuale risarcimento del danno, consistente nelle retribuzioni perdute dalla mancata assunzione all'effettivo ingresso in servizio (che, secondo la stessa convenuta, nel denegato caso di obbligo all'assunzione, avrebbe avuto decorrenza dal 2 novembre 2023, per i motivi indicati al punto 15 della memoria costitutiva).
La pronuncia dovrà quindi necessariamente essere limitata all'ordine di riconvocare immediatamente la ricorrente procedendo alla sua assunzione, con effetti giuridici ed economici dal 2 novembre 2023, all'unica ed esclusiva
9 condizione della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra, rimettendo ad altra fase (se di cognizione o meramente esecutiva sarà valutato successivamente dagli interessati) il regolamento degli aspetti economico/risarcitori.
Quanto, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di giudizio, la parziale soccombenza nonché l'oggettiva complessità della materia, anche alla luce della non uniformità giurisprudenziale, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle per una metà tra le parti, con condanna della convenuta a rimborsare alla ricorrente la restante metà (cfr. dispositivo).
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-ordina a di riconvocare immediatamente la ricorrente Controparte_1
procedendo alla sua assunzione, con effetti giuridici ed economici dal 2 novembre
2023, all'unica ed esclusiva condizione della sottoscrizione del verbale di conciliazione previsto dagli accordi di stabilizzazione;
-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna di
[...]
a rimborsare alla ricorrente -e per essa al suo difensore che si Controparte_1
dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in complessivi euro4000,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2024.
IL GIUDICE
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell' , in persona del Controparte_4
Funzionario d.ssa Prisca BOGGETTI.
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 25 novembre
2024 (svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.23578 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso CIERI, giusta procura Parte_1
in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Leonardo
CIERI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ortona, alla via P.
Rapino n. 6.
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore speciale dottor Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Michel Martone, CP_2
giusta delega in calce alla memoria difensiva in riassunzione
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 conveniva in Parte_1
giudizio (riassumendo presso questo Tribunale il giudizio originariamente radicato presso il Tribunale di Chieti, quivi definito con provvedimento di incompetenza territoriale) la società chiedendo “in via Controparte_1
principale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'assunzione presso Pt_1
la società resistente e ciò a decorrere dal 5.9.23 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha maturato differenze Pt_1
retributive derivanti dalla mancata assunzione per euro 5.469,94 (oltre oneri e accessori come per legge),ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della medesima al risarcimento dei danni occorsi per i motivi di cui al presente atto per la somma di euro 18.754,08 (oltre oneri e accessori come per legge) ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Per l'effetto condannare : in via Controparte_1
principale ad assumere la sig.ra nei modi e termini indicati al presente atto Pt_1
e ciò a decorrere dal 1.11.23 ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia con contestuale pagamento in capo alla medesima delle differenze retributive maturate nella misura che sarà quantificata dal Tribunale;
in via subordinata condannare la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 18.754,08 (oltre oneri e accessori come per legge) ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione per i motivi di cui al presente atto.”
Deduceva che aveva lavorato al servizio della società convenuta con una serie di contratti a tempo determinato, come lavoratore dipendente full time con la mansione di “Portalettere junior” livello E ex CCNL applicato;
che in CP_1
sede di accordo sindacale del 22 giugno 2023, si era impegnata ad effettuare una serie di assunzioni a tempo indeterminato, con inquadramento part time, prevedendo, in particolare, l'assunzione di nove risorse nella provincia di Chieti;
che, pertanto, la ricorrente, utilizzando un portale dedicato agli ex dipendenti della
2 società, aveva inoltrato la propria richiesta di assunzione, indicando come preferenza proprio la sede di Chieti;
che, all'esito della pubblicazione della graduatoria relativa alle predette assunzioni, la ricorrente si era classificata al settimo posto;
che, in seguito, con comunicazione del 4 settembre 2023, il reparto di risorse umane della convenuta aveva richiesto alla ricorrente di inoltrare una serie di documenti, ovvero: “
1. documento di identificazione;
2. copia del codice fiscale;
3. patente;
4. certificato casellario giudiziario penale;
5. certificato carichi pendenti;
6. titolo di studio rilasciato dall' scolastico da cui si Parte_2
evinca il voto conseguito;
7. eventuali attestati di partecipazione a corsi professionali;
8. certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia 9. per i lavoratori extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato;
10. eventuale ulteriore documentazione attestante l'iscrizione alle liste di collocamento mirato delle persone disabili, lo stato di disoccupazione;
11. modulo CV”; che, pertanto, la SI.ra inviava parte della documentazione richiesta tramite e-mail, nonché Pt_1
consegnava la documentazione in originale fisicamente il giorno 4 ottobre 2023 presso la sede della di sita in Pescara, Via Alessandro Volta 12, CP_3 CP_1
dove, peraltro, la ricorrente effettuava la prova di guida del motomezzo, superandola;
che la ricorrente aveva formulato istanza di accesso agli atti per visionare ed estrarre copia dei documenti attestanti la documentazione consegnata, il superamento della prova di guida, nonché la selezione della sede di
Chieti, ma la società non aveva mai fornito alcun riscontro;
che la documentazione richiesta, quanto al certificato dei carichi pendenti, era illegittima, in quanto non compatibile con quanto prescritto dal CCNL di riferimento;
che, nonostante risultasse a carico della ricorrente un decreto penale di condanna per il reato cui all'art. 189, co. 1 e 6 C.d.s, la sussistenza di carichi pendenti non era ostativa all'assunzione; che, pertanto, alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto all'assunzione, nonché le differenze retributive maturate a seguito della mancata assunzione. 3 Si costituiva tempestivamente in giudizio la società Controparte_1
chiedendo di rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto.
Assumeva che la società aveva sottoscritto con le organizzazioni sindacali degli accordi volti a disciplinare le condizioni e le modalità di stabilizzazione delle risorse che avessero manifestato il proprio interesse all'assunzione a tempo indeterminato;
che, a tal proposito, aveva sottoscritto un accordo sindacale in data
3 agosto 2021, nel quale era stato espressamente previsto che l'effettiva assunzione in con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
era condizionata, tra l'altro, “alla presentazione della documentazione prevista dall'art. 18, comma V, del vigente CCNL, verificata da parte dell'Azienda”; che, nel caso di specie, vi era la pendenza in capo alla lavoratrice di un procedimento penale per il reato di inottemperanza all'obbligo di fermarsi, in caso di incidente con danno alle persone, commesso nel corso del precedente rapporto a termine con la società convenuta, per il quale era stato emesso decreto penale di condanna;
che , domandando a tutti i lavoratori che avevano fatto CP_1
domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione la produzione del certificato dei carichi pendenti, aveva fatto esercizio del proprio diritto discrezionale, costituzionalmente garantito dall'articolo 41 Cost., di procedere ad una verifica dei requisiti di affidabilità dei lavoratori da assumere, escludendo il diritto di coloro che risultassero gravati da procedimenti penali in corso;
che garantire il pieno rispetto dei principi sanciti dal Codice Etico risultava particolarmente rilevante anche in considerazione della partecipazione pubblica alla società convenuta.
All'udienza all'uopo fissata, fallito il tentativo di conciliazione (dandosi atto che la proposta formulata dal Giudice -versamento a titolo transattivo da parte della convenuta a favore della ricorrente, contro rinuncia ad ogni pretesa, di somma pari ad otto mensilità della retribuzione globale di fatto, quantificate dalla convenuta in eur10.000= netti, oltre concorso spese- veniva accettata dalla parte
4 convenuta ed invece rifiutata dalla ricorrente, interessata esclusivamente ad ottenere il posto di lavoro) senza necessità di incombenti istruttori, la causa veniva decisa (in modalità “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), previo deposito delle note conclusive previste dalla suddetta procedura e di brevi note difensive scritte autorizzate, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata, nei sensi di cui in motivazione.
È incontroverso tra le parti che la procedura di assunzione della si Pt_1
sia arrestata a causa delle risultanze del certificato dei carichi pendenti dalla stessa prodotto su richiesta di (dal quale risultava in corso, al momento dell'invio, CP_1
una procedura di messa alla prova scaturita da opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6 c.d.s., asseritamente consistito nel non essersi fermata a prestare soccorso ad una persona con la quale, nell'espletamento del suo servizio di portalettere a t.d. per , aveva CP_1
avuto un incidente stradale).
Sostiene la ricorrente che il certificato dei carichi pendenti non avrebbe potuto essere richiesto per una serie di ragioni e sarebbe comunque stato mal valutato (anzi per niente valutato) impedendo così ingiustamente alla stessa di conseguire l'agognato posto di lavoro.
La tesi della ricorrente (ancorché non siano fondati tutti i profili di doglianza) merita positivo riscontro da questa Giustizia.
La ragione fondamentale che supporta l'illegittimità della richiesta di produzione del certificato dei carichi pendenti non è tanto la presunzione di innocenza stabilita dall'articolo 27 della Costituzione e nemmeno la presunta violazione dell'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori (argomenti pur autorevolmente sostenuti da Cass., 17 luglio 2018, n. 19012, peraltro contrastata
5 da altra giurisprudenza, la quale evidenzia che la presunzione di innocenza riguarda la responsabilità penale e non i rapporti fra privati, mentre l'art. 8 fa divieto esclusivamente di indagini su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore) quanto la circostanza che, negli accordi sindacali di
“stabilizzazione”, ha liberamente e consapevolmente assunto un impegno CP_1
vincolante nei confronti dei terzi aspiranti all'assunzione di richiedere esclusivamente la documentazione indicata nell'art. 18, comma 5, del C.C.N.L. applicabile, tra cui -incontestatamente- non rientra il certificato dei carichi pendenti.
Ciò non significa affatto, come sostiene la convenuta, né che sia violato il principio di libera iniziativa imprenditoriale di cui all'art. 41 della Costituzione
(stante la volontà autolimitativa liberamente manifestata dalla società negli accordi sindacali menzionati) né, di per sé, che la società stessa non possa effettuare tutte le valutazioni e le indagini opportune (e possibili) perché le proprie azioni siano conformi a leggi, regolamenti e codice etico interno né, ancor meno, che la mera produzione dei documenti richiesti costituisca condizione necessaria e sufficiente per l'assunzione dell'aspirante (tesi peraltro mai sostenuta dalla ricorrente) in quanto tale documentazione -si direbbe: ovviamente- deve essere esaminata e vagliata dalla società stessa.
Tanto meno è condivisibile la tesi subordinata della convenuta che
(richiamando un certo orientamento giurisprudenziale) sostiene che la legittimità della richiesta del certificato dei carichi pendenti deriverebbe dall'accettazione dell'impegno, da parte della ricorrente, di produrre anche tale certificato.
Premesso che nessuna accettazione espressa vi è stata da parte della ricorrente, è altresì del tutto evidente che nemmeno la produzione del documento in questione possa integrare accettazione tacita della legittimità della richiesta, in quanto la ricorrente stessa si è limitata, per mere evidenti ragioni di prudenza, a soddisfare una richiesta della parte convenuta, senza manifestare in alcun modo adesione alla
6 legittimità delle ragioni sottostanti detta richiesta o rinuncia a contestarne, in ogni opportuna sede, il fondamento giuridico.
D'altra parte, gli accordi sindacali che (si ripete: incontestatamente) escludono, in quanto non enumerato fra i documenti da produrre, la possibilità di richiedere certificato dei carichi pendenti (è bene ripetere ancora una volta: esclusione derivante da una decisione assolutamente libera e consapevole della società, per di più mai mutata nel tempo, tanto che era presente già in contratti collettivi precedenti) hanno sicuramente una loro logica, non certo vessatoria nei confronti datoriali, ma meramente cautelativa ed ispirata a principi di equità nei confronti degli aspiranti all'assunzione (sul punto cfr. anche Cass. 19012\2018 cit.) e ciò per una duplice ragione: 1) perché il certificato dei carichi pendenti riporta provvedimenti non ancora passati in giudicato e che quindi sono sub iudice non solo per quanto riguarda eventuali condanne riformabili nei successivi gradi di giudizio, ma anche per quanto riguarda eventuali benefici di legge, pur in caso di condanna, quali la non menzione nel certificato del casellario giudiziario richiesto da privati (colché si avrebbe l'assurda conseguenza di negare l'assunzione ad un aspirante che presenta, al momento della richiesta, carichi pendenti che potrebbero poi non risultare, per i motivi anzidetti, menzionati dal certificato del casellario, anche in caso di condanna definitiva); 2) per l'evidente (e stridente) iniquità desumibile dalla comparazione tra la richiesta pre-assuntiva e la disciplina contrattual-collettiva della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, dove, per il caso di condanna in sede penale, l'art. 54, punto VI, lett. h), prevede il licenziamento senza preavviso in caso di condanna penale, esclusivamente quando la sentenza sia passata in giudicato e sempre previa valutazione che i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario;
benvero che questa norma si riferisce a fatti non connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro e che i fatti viceversa connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro possono dar luogo a sanzioni
7 disciplinari anche non in presenza di procedimento penale, ma resta senza dubbio l'affermazione di principio che solo la sentenza passata in giudicato possa avere quella forza dirompente derivante dalla sua definitività tale da consentire/imporre il drastico provvedimento dell'interruzione del rapporto, laddove una sentenza che non abbia tali caratteristiche tale forza non ha, ben potendo (con una certa frequenza statistica, fisiologica o patologica che sia) essere riformata.
Ad abundantiam (ammesso e non concesso che si voglia ritenere legittima la richiesta di ) giustamente osserva la ricorrente che il reato a lei ascritto CP_1
(risultante dal certificato dei carichi pendenti) non è stato oggetto di valutazione alcuna da parte degli uffici preposti, secondo quanto invece previsto dal documento interno della società resistente afferente le procedure di reclutamento, adottato il 27 gennaio 2022, ove viene prescritto (all 15, p. 5): “Certificato carichi pendenti procura e tribunale non anteriore a tre mesi… la cui valutazione, in caso di particolari evidenze, sarà oggetto di analisi a cura di un Comitato Interfunzionale composto dalle Funzioni Risorse Umane e Organizzazione, CA/Affari Legali e
CA/Governo Rischi di Gruppo” .
Risulta quindi evidente, stante il numero e l'importanza delle Funzioni interne coinvolte, che la stessa convenuta si sia resa ben conto come la valutazione dei reati (non definitivamente accertati) iscritti nel certificato dei carichi pendenti sia estremamente delicata e bisognevole di uno studio approfondito, laddove, invece, come sostiene la ricorrente, nessuna valutazione, nemmeno superficiale, risulta essere stata compiuta.
Ribatte la convenuta che il Comitato aziendale avrebbe invece eseguito tale valutazione ed a comprova produce, con le note difensive scritte, il documento n.33.
8 Senonché tale documento rafforza, viceversa, la tesi della ricorrente, trattandosi di una mail nella quale due dipendenti della convenuta (di cui non è precisata la funzione) riferiscono semplicemente l'un l'altra che “il Comitato si è riunito e ha deliberato di non procedere all'assunzione di . Pt_1
Non è quindi presente alcuna motivazione.
Si tratta ora di trarre, dalla sostanziale fondatezza della tesi attorea, le conseguenze in ordine ai comportamenti richiedibili alla convenuta che, peraltro, non possono essere pienamente coincidenti con le conclusioni di cui al ricorso, stante la condivisibilità, al riguardo, delle osservazioni di parte convenuta.
Pure ritenuta, infatti, l'illegittimità del diniego all'assunzione motivata con le pendenze riscontrate dal certificato dei carichi pendenti, resta il fatto (anche questo assodato e non controverso tra le parti) che, tra le ulteriori condizioni di assunzione previste dalla procedura, vi era quella di sottoscrivere, preventivamente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro,
“…un verbale di conciliazione in sede sindacale relativo ai precedenti rapporti di lavoro a qualsiasi titolo intercorsi con le Società del Gruppo ”. CP_1
Orbene, tale verbale non è stato sottoscritto e questo è un fatto oggettivo che, a prescindere dal fatto che la procedura si sia “bloccata” per fatto e colpa di
, impedisce di poter ordinare, allo stato, alla società di costituire il rapporto CP_1
di lavoro nonché di pronunciare l'eventuale risarcimento del danno, consistente nelle retribuzioni perdute dalla mancata assunzione all'effettivo ingresso in servizio (che, secondo la stessa convenuta, nel denegato caso di obbligo all'assunzione, avrebbe avuto decorrenza dal 2 novembre 2023, per i motivi indicati al punto 15 della memoria costitutiva).
La pronuncia dovrà quindi necessariamente essere limitata all'ordine di riconvocare immediatamente la ricorrente procedendo alla sua assunzione, con effetti giuridici ed economici dal 2 novembre 2023, all'unica ed esclusiva
9 condizione della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra, rimettendo ad altra fase (se di cognizione o meramente esecutiva sarà valutato successivamente dagli interessati) il regolamento degli aspetti economico/risarcitori.
Quanto, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di giudizio, la parziale soccombenza nonché l'oggettiva complessità della materia, anche alla luce della non uniformità giurisprudenziale, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle per una metà tra le parti, con condanna della convenuta a rimborsare alla ricorrente la restante metà (cfr. dispositivo).
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-ordina a di riconvocare immediatamente la ricorrente Controparte_1
procedendo alla sua assunzione, con effetti giuridici ed economici dal 2 novembre
2023, all'unica ed esclusiva condizione della sottoscrizione del verbale di conciliazione previsto dagli accordi di stabilizzazione;
-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna di
[...]
a rimborsare alla ricorrente -e per essa al suo difensore che si Controparte_1
dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in complessivi euro4000,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2024.
IL GIUDICE
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell' , in persona del Controparte_4
Funzionario d.ssa Prisca BOGGETTI.
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