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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1342/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto .
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Micieli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa C.F Controparte_1
, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
VA AN IN, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
e con la chiamata in causa di:
C.F in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Avvocatura comunale, via Bixio n.34, rappresentato e difeso dall''Avv. CP_3
, giusta procura alle liti in atti.
[...]
ZO MA
In data 15.10.2025, la causa, precisate le conclusioni, è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, sulle note autorizzate delle parti.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto. Con atto di citazione notificato in data 13.03.2017 proponeva Parte_1 accertamento negativo per annullare e sospendere previamente i seguenti atti: 1) il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720030007874634 000; 2) il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720030017239734
000; 3) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720030026579560 000; 4) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720050006227179000; 5) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720050016751244
000; 6) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720050018642578 000; 7) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720060005791577 000; 8) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720060006346850
000; 9) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720060014365167 000; 10) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720070004581146 000; 11) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720070006309835
000; 12) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720070011193850 000; 13) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720080022392245 000; 14) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100000399226
000; 15) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100007118169 000; 16) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100010366907 000; 17) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100017935584
000; 18) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720110002867446 000; 19) il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720110008357476 000; 20) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720120002732777
000; 21) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720120018157134 000; 22) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720120021820526 000; 23) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720130008720142
000; 24) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720140002267743 000; 25) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720150003156680 000; 26) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720150004862123
000; 27) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720150010103982 000; 28) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720160001372174000; 29) Il ruolo e la cartella di pagamento n.
29720160010439169000., per un valore complessivo di € 40.412,12. Sosteneva che l'odierno attore in
20.02.2017 aveva avuto contezza delle sopra descritte cartelle di pagamento, mai notificate, attraverso il rilascio di un estratto di ruolo da parte della Dunque, in primo luogo Controparte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di richiedere le somme per decorrenza del termine prescrizionale previsto dalla legge relativamente alla singola natura del credito, dagli anni 1999 al
2011, in secondo luogo deduceva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso di un ulteriore e nuovo termine prescrizionale dalla notifica della carte di pagamento sostenendo a tal fine che nel caso in cui le cartelle impugnate fossero state ritenute notificate validamente, dalla data di notificare era iniziato a decorrere un nuovo termine pari a quello prescritto. Con il terzo motivo affermava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e che il non era mai venuto a conoscenza delle stesse, se Pt_1 non attraverso l'estratto del ruolo. Con il quarto motivo contestava la sussistenza della pretesa pagina 2 di 9 creditoria sull'assunto che era onere della allegare e provare il contenuto delle Controparte_1 cartelle, dando prova sia del fatto che la procedura sia andata a buon fine, sia della circostanza che il contribuente ne abbia correttamente preso visione.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva di tutti gli atti opposti;
in via principale ritenere e dichiarare nulli e comunque annullare tutti gli atti impugnati;
in subordine, rideterminare l'esatto importo dovuto decurtando dal computo le somme che risultavano non dovute;
con vittoria di spese per competenze e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.06.2017 si costituiva nell'odierno giudizio la
, Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto dall'odierno attore nel suo atto introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto. In primo luogo, sosteneva che le cartelle con i numeri finali -1146, -9226, -8169,-6907, -5584, -7446, -7476, -
2777, - 7134, -0526, - 0142, - 7743, - 6680, -2123, -3982, -9169, erano state notificate e per tale ragione i carichi da essa portati non erano prescritti. Circa la legittimità e al merito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli Enti impositori sosteneva che i ruoli venivano formati dall'Ente creditore e sottoscritti dal titolare dell'Ufficio o da altro soggetto a ciò delegato e vengono, dunque, consegnati mediante trasmissione telematica al Consorzio Nazionale obbligatorio dei Concessionari ed al competente Concessionario che cura la riscossione e che il ruolo era esigibile e che l'Agente della
Riscossione era tenuto a notificare gli atti per la successiva attività esecutiva, non essendo tenuto a conoscere nel merito l'imposizione essendo estraneo al rapporto che intercorre tra contribuente ed Ente impositore. Per tale ragione aveva inteso chiamare in giudizio l'Ente impositore, ossia il CP_2
per essere garantita dall'eventuale esito negativo del giudizio.
[...]
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare fissarsi altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c per consentire la chiamata in causa del terzo;
nel merito dichiarare legittimità l'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande proposte da;
Parte_1 in via subordinata tenere indenne la con riferimento alle spese di lite, in caso Controparte_1 di accoglimento di eccezioni relative al merito dell'iscrizione a ruolo operata dal e Controparte_2 portata dal pagamento della cartella n. 297220160010439169. Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 08.06.2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del e Controparte_2 differiva l'udienza al 20.10.2017.
In data 03.10.2017 si costituiva in giudizio il sostenendo che le cartelle ad esso Controparte_2 riferite erano quelle derivanti dal mancato pagamento di violazioni del Cds e crediti derivanti dal mancato pagamento di canone acqua per conto del stesso. In particolare, asseriva che i verbali CP_2 sottese alle cartelle impugnate erano stati correttamente notificati e nei termini e che quelle relative al pagina 3 di 9 canone dell'acqua facevano riferimento agli anni 2008,2010,2011,2012,2013,2014. Infine, eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi attinenti alle cartelle e alle notifica delle stesse affermando che i concessionari subentrano in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio, a mezzo dell'emanazione degli atti di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo a seguito di inadempimento del debitore e pertanto tutte le problematiche attinenti la notifica o il contenuto delle cartelle rimangono di esclusiva competenza del concessionario. Si opponeva, altresì, alla richiesta di sospensione avanzata da parte attrice perché priva dei presupposti di legge sia sotto il profilo del fumus sia sotto quello del periculum.
Conseguentemente chiedeva, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la regolarità di tutti gli atti di competenza del e quindi la carenza di Controparte_2 qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente; tenere indenne il da eventuali Controparte_2 illegittimità dovute all'operato di contestando, in caso di condanna di Controparte_1 quest'ultima la rivalsa dello stesso nei confronti dell'ente esattore. Con vittoria di spese e CP_2 compensi difensivi.
All'udienza del 20 ottobre 2017 il Giudice concedeva i chiesti termini ex art 183 c.p.c e rinviava la causa all'udienza del 4 maggio 2018.
All'udienza del 4 maggio 2018,il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento con numeri finali 4634, 9734, 9560, 7179,1244, 2578, 1577, 6850, 5167, 9835,3850, 2245, 2174 e rinviava per discussione orale e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 9.10.2025.
Ritenuto.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento dalla n.2 alla n.9 e dalla n.11 alla n.17 dell'atto introduttivo, in quanto non più iscritte a ruolo in virtù del D.L n.119/2018 convertito in Legge n.136/201, che ha introdotto lo sgravio dei ruoli relativi agli anni 2000/2010 di importo inferiore ad € 1.000,00.
Restano così controverse le cartelle indicate al n.1, al n.10 e dal n. 18 al n. 29 dell'atto di opposizione, per le quali si è opposta da parte dell'attore la omessa/irregolare notifica e la maturata prescrizione.
Ciò posto va tuttavia preliminarmente esaminata la questione preliminare rilevabile d'ufficio e come tale sottoposta alle parti di quanto disposto dal D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n.215 del 2021 modificando il D.P.R n.602 del 1973 art.12.
È noto che in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 (convertito, con modificazioni nella L. 17 pagina 4 di 9 dicembre 2021 n. 215, pubblicata in G.U. il 20/12/2021), all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973, è stato aggiunto il seguente comma 4-bis, a tenore del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Pertanto, se prima dell'entrata in vigore della citata norma, al di fuori del processo tributario (che attua una forma di tutela tipicamente impugnatoria, tale da escludere la proponibilità di un'azione di mero accertamento), ci si poteva interrogare sull'effettiva consistenza dell'interesse ad agire in capo al privato che esercitasse un'azione di accertamento negativo del credito – postulante pur sempre il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela e la correlativa esigenza di eliminare un'oggettiva situazione di incertezza –oggi il legislatore ha circoscritto a ben precise e tassative ipotesi l'impugnabilità del ruolo.
Conseguentemente è stata esclusa la possibilità per il contribuente di proporre impugnazione avverso l'estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione, allorquando (come nel caso di specie) in tale atto vengano indicate delle cartelle di pagamento rimaste sconosciute al contribuente per mancata o invalida notifica delle stesse, al fine di cancellare il presunto debito ivi indicato, salvo che il contribuente provi di avere un concreto interesse a procedere all'impugnazione del ruolo, onde evitare gravi pregiudizi nei rapporti con la P.A.
Dunque, al di fuori delle tassative ipotesi previste dalla norma, è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva, di talché è stata in sostanza preclusa al privato cittadino – salvo che nelle su menzionate ipotesi – la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Tanto premesso, è ancora opportuno evidenziare che recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3-bis del Dl 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli pagina 5 di 9 articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione, quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.”
La Suprema Corte ha dunque chiarito che il legislatore, con la norma su menzionata, nel regolare i casi specifici di azione diretta, ha sancito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella esattoriale possa ingenerare di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, così plasmando l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
In definitiva, la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Tanto premesso, va rilevato che la L. 17 dicembre 2021 n. 215 – pubblicata in G.U. del 20.12.2021 – di conversione del D.L. n. 146/2021, era già entrata in vigore allorquando, all'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, cosicché non può dubitarsi della sua applicabilità al caso di specie.
Tanto premesso, prima di procedere oltre occorre per l'appunto verificare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'odierno attore, data dalla necessità di procedere all'impugnazione, onde evitare gravi pregiudizi nei rapporti con la P.A.
A tal proposito si deve rilevare che, come si evince dalla comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato del 21.11.2016 , in atti prodotta, non è stato corrisposto all'attore la somma di € 18.057,59 dovuta a titolo di indennità di espropriazione e interessi autorizzata il 07.11.2016 dal CP_2
, in quanto “ .. dall'indagine effettuata in data 16.11.2016 presso l'Equitalia, ai sensi dell'art.
[...]
48 bis del DPR 29/09/73 N. 602, risulta a carico della S.V. impedimento per debiti presso l'Agente della Riscossione..”. A ciò si aggiunga che successivamente la Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato di non essere “più in possesso della somma di € 18.057,59 di cui al deposito n. nazionale
1288947 locale 205202 in quanto le stesse sono state svincolate alla Controparte_4 filiale di Ragusa a seguito di pignoramento del Sig. , quale debitore esecutato..” Parte_1
È, dunque evidente, l'interesse ad agire del nei termini sopra meglio descritti, stante il Pt_1 pericolo di perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Tale tesi è stata ulteriormente confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34546/2024 pronunciata tra le stesse parti dell'odierno giudizio e vertente sulla stessa questione, la quale ha statuito che “ sussiste l'interesse del contribuente alla proposta impugnazione, avendo egli interesse alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett a) del D.M. 18 gennaio 2008 n.40 e che a causa dei carichi iscritti a ruolo non può incassare. Il , infatti, a Pt_1
pagina 6 di 9 seguito di un esproprio da parte del di un proprio terreno, ha diritto a percepire un Controparte_2 indennizzo, che è stato liquidato, ma che non è stato versato al contribuente proprio per la presenza di carichi nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che ha anzi incamerato tali somme, e per le quali è quindi interesse del ottenerne la restituzione.” Pt_1
Superata la questione preliminare può passarsi all'esame nel merito dell'opposizione nei limiti di quanto indicato in apertura di motivazione.
Ora, quanto alle cartelle 2007-1146, 2011-7446, 2011-7476, 2012-2777, 2012-7134, 2012-0526, 2013-
0142, 2014-7743,2015-6680, 2015-2123 e 2015-3982, dalla documentazione prodotta da CP_1
si evince che esse sono state notificate al con il rito previsto dall'art. 143 c.p.c. presso
[...] Pt_1 il Comune di Azzio, da cui era stato cancellato a seguito di un censimento avvenuto nel 1991. Alla luce delle contestazioni sollevate dall'odierno attore in ordine al perfezionamento delle notifiche nelle modalità sopra indicate, possono essere ritenute valide solo le cartelle notificate antecedentemente al
09.12.2009, in quanto risulta agli atti come, a seguito di una richiesta di informazioni da parte del circa la residenza di , la Polizia Municipale del CP_2 CP_5 Parte_1 Controparte_2 ha risposto con nota del 09.12.2009 “… si comunica che il Sig. nato a [...]11 Parte_1 CP_2
08/1953 risulta essere residente a [...].” Tale circostanza, oltre a risultare CP_2 documentalmente non è stata contestata dall' , pertanto si può Controparte_6 affermare che quest'ultima fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza usando l'ordinaria diligenza, dell'indirizzo di residenza del già a partire da quella data. Pt_1
Da ciò discende che avrebbe potuto ritenersi valida solo la notifica della cartella 20070004581146000 avvenuta in data 25.08.2007, mentre tutte le altre in quanto successive e in alcun modo collegate con la residenza effettiva del (per come detto, il era stato cancellato tra i residenti dal Pt_1 Pt_1
Comune di Azzio, in seguito a un censimento avvenuto nel 1991), sarebbero addirittura inesistenti.
Tuttavia, parte opponente ha prontamente contestato la documentazione prodotta dall'
[...]
in riferimento anche alla notifica della cartella n. 20070004581146000, eccependo Controparte_7 la mancanza di compilazione della corrispondente relata di notifica, facendo difetto della necessaria sottoscrizione da parte del notificante.
Al riguardo vale l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'art. 148 c.p.c. va interpretato nel senso che per la validità della notifica, pur non essendo necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa, tuttavia occorre che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e, in particolare, a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare: dovendosi ulteriormente precisare che, sebbene la notificazione possa ritenersi valida anche se nella relata la data sia indicata con un timbro, invece di essere scritta dall'ufficiale pagina 7 di 9 giudiziario di suo pugno , in ogni caso non è sufficiente che il timbro rechi l'indicazione del nome dell'ufficiale giudiziario, perché l'art. 148 c.p.c. richiede l'autografia della relata quanto alla sottoscrizione dello stesso ufficiale giudiziario. Qualora nell'originale dell'atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manchi il requisito indefettibile per l'attestazione dell'attività compiuta.” (Cass. civile n.5305/1999).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte opposta, ciò che si rileva è la mancanza di sottoscrizione della relata di notifica da parte del notificante, che, alla luce dei principi giurisprudenziali, comporta l'inesistenza della notifica della cartella n. 20070004581146000.
Relativamente alle cartelle n. 20030007874634 000 e n. 20160001372174000, l' Controparte_7 non ha fornito in giudizio prova alcuna che siano state notificate all'odierno opponente.
Diversamente, quanto alla cartella n. 20160010439169000 del Controparte_8
(anno di imposta 2014), il relativo procedimento notificatorio si è perfezionato ai sensi dell'art. 139 c.c. in quanto non solo è pervenuta all'indirizzo di residenza a , ma è stata CP_2 Parte_2 anche rifiutata il che - come noto- equivale a consegna dell'atto, ai sensi dell'art. 138 co. 2 c.p.c.
Ciò posto, il contribuente ha inoltre insisto in ordine alla prescrizione decennale e quinquennale dei crediti sottesi alle cartelle.
A tal riguardo si rileva che la prescrizione è maturata, per il decorso del termine decennale relativamente alle seguenti cartelle, non essendovi prova di alcuna notifica: n. 2003-4634 avente ad oggetto “cassa depositi” (anno d'imposta 1999), n.2012-7134 avente ad oggetto “multe ammende e sanzioni amministrative” ( anno d'imposta 2012) e la n. 2015-3982 avente ad oggetto “ multe ammende e sanzioni amministrative” (anno d'imposta 2013), in quanto non risulta alcun atto interruttivo.
La prescrizione è maturata, altresì, per il decorso del termine quinquennale relativamente alle cartelle
2011-7446 ( anno d'imposta 2009), n. 2011-7476 ( anno d'imposta 2008), n. 2012-0526 ( anno d'imposta 2012) 2014-7743 ( anno d'imposta 2011) aventi ad oggetto “contravvenzione codice della strada”, in quanto le notifiche sono risultate – considerata per come detto la relativa notifica inesistente.
Del pari deve ritenersi maturata la prescrizione quanto alle cartelle n. 2015-6680 ( anno d'imposta
2013) e 2016-2174 ( anno d'imposta 2013) avente ad oggetto “contravvenzioni del codice della strada”, stante l'inesistenza della notifica relativamente alla prima (n. 2015-6680)di dette cartelle e quanto alla seconda (2016-2174), poiché a fronte della contestazione avanzata dall'attore circa la mancata notifica,
non ha dato prova che essa sia stata effettivamente eseguita non Controparte_6 producendo nulla al riguardo, sebbene l'estinzione è maturata in corso di giudizio.
Pertanto, accoglie l'opposizione relativamente alle cartelle n. 20110002867446000, n. pagina 8 di 9 20110008357476, n. 20120002732777000, n. 20120018157134, n. 20120021820526, n.
20130008720142, n. 20140002267743, n.20150004862123000, n. 20150010103982, n.
20030007874634, n. 20150003156680000 e n. 20160001372174000, che annulla e dichiara prescritto il credito rispettivamente ivi dedotto, per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
L'opposizione va invece rigettata alla cartella n. 20160010439169000.
Relativamente alle spese, attesa l'incertezza interpretativa di cui si è dato conto nel corpo della motivazione, l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere in ragione della disposizione normativa sopravvenuta, e la parziale reciproca soccombenza, tutto ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese, tra tutte le parti del giudizio, anche tra il Concessionario e il in considerazione dell'esito del giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1342/2017
R.G., così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 9734, n.7956,
n.7179, n. 1244, n. 2578, n.1577, n.4685, n.5167, n.9835, n.2245, n. 9226, n.8169, n.6907, n.5584; accoglie la domanda attorea relativamente alle cartelle n. 20110002867446000, n. 20110008357476, n.
20120002732777000, n. 20120018157134, n. 20120021820526, n. 20130008720142, n.
20140002267743, n.20150004862123000, n. 20150010103982, n. 20030007874634, n.
20150003156680000 e n. 20160001372174000, che annulla e dichiara prescritto il credito rispettivamente dedotto in ciascuna di esse, per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
Rigetta l'opposizione relativamente alla cartella n. 20160010439169000;
Spese compensate tra tutte le parti, comprese quelle tra il Concessionario e il . Controparte_2
Così deciso in Ragusa in data 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1342/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto .
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Micieli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa C.F Controparte_1
, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
VA AN IN, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
e con la chiamata in causa di:
C.F in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Avvocatura comunale, via Bixio n.34, rappresentato e difeso dall''Avv. CP_3
, giusta procura alle liti in atti.
[...]
ZO MA
In data 15.10.2025, la causa, precisate le conclusioni, è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, sulle note autorizzate delle parti.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto. Con atto di citazione notificato in data 13.03.2017 proponeva Parte_1 accertamento negativo per annullare e sospendere previamente i seguenti atti: 1) il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720030007874634 000; 2) il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720030017239734
000; 3) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720030026579560 000; 4) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720050006227179000; 5) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720050016751244
000; 6) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720050018642578 000; 7) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720060005791577 000; 8) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720060006346850
000; 9) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720060014365167 000; 10) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720070004581146 000; 11) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720070006309835
000; 12) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720070011193850 000; 13) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720080022392245 000; 14) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100000399226
000; 15) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100007118169 000; 16) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100010366907 000; 17) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720100017935584
000; 18) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720110002867446 000; 19) il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720110008357476 000; 20) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720120002732777
000; 21) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720120018157134 000; 22) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720120021820526 000; 23) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720130008720142
000; 24) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720140002267743 000; 25) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720150003156680 000; 26) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720150004862123
000; 27) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720150010103982 000; 28) Il ruolo e la cartella di pagamento n. 29720160001372174000; 29) Il ruolo e la cartella di pagamento n.
29720160010439169000., per un valore complessivo di € 40.412,12. Sosteneva che l'odierno attore in
20.02.2017 aveva avuto contezza delle sopra descritte cartelle di pagamento, mai notificate, attraverso il rilascio di un estratto di ruolo da parte della Dunque, in primo luogo Controparte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di richiedere le somme per decorrenza del termine prescrizionale previsto dalla legge relativamente alla singola natura del credito, dagli anni 1999 al
2011, in secondo luogo deduceva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso di un ulteriore e nuovo termine prescrizionale dalla notifica della carte di pagamento sostenendo a tal fine che nel caso in cui le cartelle impugnate fossero state ritenute notificate validamente, dalla data di notificare era iniziato a decorrere un nuovo termine pari a quello prescritto. Con il terzo motivo affermava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e che il non era mai venuto a conoscenza delle stesse, se Pt_1 non attraverso l'estratto del ruolo. Con il quarto motivo contestava la sussistenza della pretesa pagina 2 di 9 creditoria sull'assunto che era onere della allegare e provare il contenuto delle Controparte_1 cartelle, dando prova sia del fatto che la procedura sia andata a buon fine, sia della circostanza che il contribuente ne abbia correttamente preso visione.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva di tutti gli atti opposti;
in via principale ritenere e dichiarare nulli e comunque annullare tutti gli atti impugnati;
in subordine, rideterminare l'esatto importo dovuto decurtando dal computo le somme che risultavano non dovute;
con vittoria di spese per competenze e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.06.2017 si costituiva nell'odierno giudizio la
, Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto dall'odierno attore nel suo atto introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto. In primo luogo, sosteneva che le cartelle con i numeri finali -1146, -9226, -8169,-6907, -5584, -7446, -7476, -
2777, - 7134, -0526, - 0142, - 7743, - 6680, -2123, -3982, -9169, erano state notificate e per tale ragione i carichi da essa portati non erano prescritti. Circa la legittimità e al merito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli Enti impositori sosteneva che i ruoli venivano formati dall'Ente creditore e sottoscritti dal titolare dell'Ufficio o da altro soggetto a ciò delegato e vengono, dunque, consegnati mediante trasmissione telematica al Consorzio Nazionale obbligatorio dei Concessionari ed al competente Concessionario che cura la riscossione e che il ruolo era esigibile e che l'Agente della
Riscossione era tenuto a notificare gli atti per la successiva attività esecutiva, non essendo tenuto a conoscere nel merito l'imposizione essendo estraneo al rapporto che intercorre tra contribuente ed Ente impositore. Per tale ragione aveva inteso chiamare in giudizio l'Ente impositore, ossia il CP_2
per essere garantita dall'eventuale esito negativo del giudizio.
[...]
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare fissarsi altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c per consentire la chiamata in causa del terzo;
nel merito dichiarare legittimità l'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande proposte da;
Parte_1 in via subordinata tenere indenne la con riferimento alle spese di lite, in caso Controparte_1 di accoglimento di eccezioni relative al merito dell'iscrizione a ruolo operata dal e Controparte_2 portata dal pagamento della cartella n. 297220160010439169. Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 08.06.2017 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del e Controparte_2 differiva l'udienza al 20.10.2017.
In data 03.10.2017 si costituiva in giudizio il sostenendo che le cartelle ad esso Controparte_2 riferite erano quelle derivanti dal mancato pagamento di violazioni del Cds e crediti derivanti dal mancato pagamento di canone acqua per conto del stesso. In particolare, asseriva che i verbali CP_2 sottese alle cartelle impugnate erano stati correttamente notificati e nei termini e che quelle relative al pagina 3 di 9 canone dell'acqua facevano riferimento agli anni 2008,2010,2011,2012,2013,2014. Infine, eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi attinenti alle cartelle e alle notifica delle stesse affermando che i concessionari subentrano in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio, a mezzo dell'emanazione degli atti di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo a seguito di inadempimento del debitore e pertanto tutte le problematiche attinenti la notifica o il contenuto delle cartelle rimangono di esclusiva competenza del concessionario. Si opponeva, altresì, alla richiesta di sospensione avanzata da parte attrice perché priva dei presupposti di legge sia sotto il profilo del fumus sia sotto quello del periculum.
Conseguentemente chiedeva, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la regolarità di tutti gli atti di competenza del e quindi la carenza di Controparte_2 qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente; tenere indenne il da eventuali Controparte_2 illegittimità dovute all'operato di contestando, in caso di condanna di Controparte_1 quest'ultima la rivalsa dello stesso nei confronti dell'ente esattore. Con vittoria di spese e CP_2 compensi difensivi.
All'udienza del 20 ottobre 2017 il Giudice concedeva i chiesti termini ex art 183 c.p.c e rinviava la causa all'udienza del 4 maggio 2018.
All'udienza del 4 maggio 2018,il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento con numeri finali 4634, 9734, 9560, 7179,1244, 2578, 1577, 6850, 5167, 9835,3850, 2245, 2174 e rinviava per discussione orale e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 9.10.2025.
Ritenuto.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento dalla n.2 alla n.9 e dalla n.11 alla n.17 dell'atto introduttivo, in quanto non più iscritte a ruolo in virtù del D.L n.119/2018 convertito in Legge n.136/201, che ha introdotto lo sgravio dei ruoli relativi agli anni 2000/2010 di importo inferiore ad € 1.000,00.
Restano così controverse le cartelle indicate al n.1, al n.10 e dal n. 18 al n. 29 dell'atto di opposizione, per le quali si è opposta da parte dell'attore la omessa/irregolare notifica e la maturata prescrizione.
Ciò posto va tuttavia preliminarmente esaminata la questione preliminare rilevabile d'ufficio e come tale sottoposta alle parti di quanto disposto dal D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n.215 del 2021 modificando il D.P.R n.602 del 1973 art.12.
È noto che in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 (convertito, con modificazioni nella L. 17 pagina 4 di 9 dicembre 2021 n. 215, pubblicata in G.U. il 20/12/2021), all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973, è stato aggiunto il seguente comma 4-bis, a tenore del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Pertanto, se prima dell'entrata in vigore della citata norma, al di fuori del processo tributario (che attua una forma di tutela tipicamente impugnatoria, tale da escludere la proponibilità di un'azione di mero accertamento), ci si poteva interrogare sull'effettiva consistenza dell'interesse ad agire in capo al privato che esercitasse un'azione di accertamento negativo del credito – postulante pur sempre il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela e la correlativa esigenza di eliminare un'oggettiva situazione di incertezza –oggi il legislatore ha circoscritto a ben precise e tassative ipotesi l'impugnabilità del ruolo.
Conseguentemente è stata esclusa la possibilità per il contribuente di proporre impugnazione avverso l'estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione, allorquando (come nel caso di specie) in tale atto vengano indicate delle cartelle di pagamento rimaste sconosciute al contribuente per mancata o invalida notifica delle stesse, al fine di cancellare il presunto debito ivi indicato, salvo che il contribuente provi di avere un concreto interesse a procedere all'impugnazione del ruolo, onde evitare gravi pregiudizi nei rapporti con la P.A.
Dunque, al di fuori delle tassative ipotesi previste dalla norma, è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva, di talché è stata in sostanza preclusa al privato cittadino – salvo che nelle su menzionate ipotesi – la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Tanto premesso, è ancora opportuno evidenziare che recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3-bis del Dl 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli pagina 5 di 9 articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione, quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.”
La Suprema Corte ha dunque chiarito che il legislatore, con la norma su menzionata, nel regolare i casi specifici di azione diretta, ha sancito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella esattoriale possa ingenerare di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, così plasmando l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
In definitiva, la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Tanto premesso, va rilevato che la L. 17 dicembre 2021 n. 215 – pubblicata in G.U. del 20.12.2021 – di conversione del D.L. n. 146/2021, era già entrata in vigore allorquando, all'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, cosicché non può dubitarsi della sua applicabilità al caso di specie.
Tanto premesso, prima di procedere oltre occorre per l'appunto verificare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'odierno attore, data dalla necessità di procedere all'impugnazione, onde evitare gravi pregiudizi nei rapporti con la P.A.
A tal proposito si deve rilevare che, come si evince dalla comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato del 21.11.2016 , in atti prodotta, non è stato corrisposto all'attore la somma di € 18.057,59 dovuta a titolo di indennità di espropriazione e interessi autorizzata il 07.11.2016 dal CP_2
, in quanto “ .. dall'indagine effettuata in data 16.11.2016 presso l'Equitalia, ai sensi dell'art.
[...]
48 bis del DPR 29/09/73 N. 602, risulta a carico della S.V. impedimento per debiti presso l'Agente della Riscossione..”. A ciò si aggiunga che successivamente la Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato di non essere “più in possesso della somma di € 18.057,59 di cui al deposito n. nazionale
1288947 locale 205202 in quanto le stesse sono state svincolate alla Controparte_4 filiale di Ragusa a seguito di pignoramento del Sig. , quale debitore esecutato..” Parte_1
È, dunque evidente, l'interesse ad agire del nei termini sopra meglio descritti, stante il Pt_1 pericolo di perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Tale tesi è stata ulteriormente confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34546/2024 pronunciata tra le stesse parti dell'odierno giudizio e vertente sulla stessa questione, la quale ha statuito che “ sussiste l'interesse del contribuente alla proposta impugnazione, avendo egli interesse alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett a) del D.M. 18 gennaio 2008 n.40 e che a causa dei carichi iscritti a ruolo non può incassare. Il , infatti, a Pt_1
pagina 6 di 9 seguito di un esproprio da parte del di un proprio terreno, ha diritto a percepire un Controparte_2 indennizzo, che è stato liquidato, ma che non è stato versato al contribuente proprio per la presenza di carichi nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che ha anzi incamerato tali somme, e per le quali è quindi interesse del ottenerne la restituzione.” Pt_1
Superata la questione preliminare può passarsi all'esame nel merito dell'opposizione nei limiti di quanto indicato in apertura di motivazione.
Ora, quanto alle cartelle 2007-1146, 2011-7446, 2011-7476, 2012-2777, 2012-7134, 2012-0526, 2013-
0142, 2014-7743,2015-6680, 2015-2123 e 2015-3982, dalla documentazione prodotta da CP_1
si evince che esse sono state notificate al con il rito previsto dall'art. 143 c.p.c. presso
[...] Pt_1 il Comune di Azzio, da cui era stato cancellato a seguito di un censimento avvenuto nel 1991. Alla luce delle contestazioni sollevate dall'odierno attore in ordine al perfezionamento delle notifiche nelle modalità sopra indicate, possono essere ritenute valide solo le cartelle notificate antecedentemente al
09.12.2009, in quanto risulta agli atti come, a seguito di una richiesta di informazioni da parte del circa la residenza di , la Polizia Municipale del CP_2 CP_5 Parte_1 Controparte_2 ha risposto con nota del 09.12.2009 “… si comunica che il Sig. nato a [...]11 Parte_1 CP_2
08/1953 risulta essere residente a [...].” Tale circostanza, oltre a risultare CP_2 documentalmente non è stata contestata dall' , pertanto si può Controparte_6 affermare che quest'ultima fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza usando l'ordinaria diligenza, dell'indirizzo di residenza del già a partire da quella data. Pt_1
Da ciò discende che avrebbe potuto ritenersi valida solo la notifica della cartella 20070004581146000 avvenuta in data 25.08.2007, mentre tutte le altre in quanto successive e in alcun modo collegate con la residenza effettiva del (per come detto, il era stato cancellato tra i residenti dal Pt_1 Pt_1
Comune di Azzio, in seguito a un censimento avvenuto nel 1991), sarebbero addirittura inesistenti.
Tuttavia, parte opponente ha prontamente contestato la documentazione prodotta dall'
[...]
in riferimento anche alla notifica della cartella n. 20070004581146000, eccependo Controparte_7 la mancanza di compilazione della corrispondente relata di notifica, facendo difetto della necessaria sottoscrizione da parte del notificante.
Al riguardo vale l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'art. 148 c.p.c. va interpretato nel senso che per la validità della notifica, pur non essendo necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa, tuttavia occorre che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e, in particolare, a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare: dovendosi ulteriormente precisare che, sebbene la notificazione possa ritenersi valida anche se nella relata la data sia indicata con un timbro, invece di essere scritta dall'ufficiale pagina 7 di 9 giudiziario di suo pugno , in ogni caso non è sufficiente che il timbro rechi l'indicazione del nome dell'ufficiale giudiziario, perché l'art. 148 c.p.c. richiede l'autografia della relata quanto alla sottoscrizione dello stesso ufficiale giudiziario. Qualora nell'originale dell'atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manchi il requisito indefettibile per l'attestazione dell'attività compiuta.” (Cass. civile n.5305/1999).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte opposta, ciò che si rileva è la mancanza di sottoscrizione della relata di notifica da parte del notificante, che, alla luce dei principi giurisprudenziali, comporta l'inesistenza della notifica della cartella n. 20070004581146000.
Relativamente alle cartelle n. 20030007874634 000 e n. 20160001372174000, l' Controparte_7 non ha fornito in giudizio prova alcuna che siano state notificate all'odierno opponente.
Diversamente, quanto alla cartella n. 20160010439169000 del Controparte_8
(anno di imposta 2014), il relativo procedimento notificatorio si è perfezionato ai sensi dell'art. 139 c.c. in quanto non solo è pervenuta all'indirizzo di residenza a , ma è stata CP_2 Parte_2 anche rifiutata il che - come noto- equivale a consegna dell'atto, ai sensi dell'art. 138 co. 2 c.p.c.
Ciò posto, il contribuente ha inoltre insisto in ordine alla prescrizione decennale e quinquennale dei crediti sottesi alle cartelle.
A tal riguardo si rileva che la prescrizione è maturata, per il decorso del termine decennale relativamente alle seguenti cartelle, non essendovi prova di alcuna notifica: n. 2003-4634 avente ad oggetto “cassa depositi” (anno d'imposta 1999), n.2012-7134 avente ad oggetto “multe ammende e sanzioni amministrative” ( anno d'imposta 2012) e la n. 2015-3982 avente ad oggetto “ multe ammende e sanzioni amministrative” (anno d'imposta 2013), in quanto non risulta alcun atto interruttivo.
La prescrizione è maturata, altresì, per il decorso del termine quinquennale relativamente alle cartelle
2011-7446 ( anno d'imposta 2009), n. 2011-7476 ( anno d'imposta 2008), n. 2012-0526 ( anno d'imposta 2012) 2014-7743 ( anno d'imposta 2011) aventi ad oggetto “contravvenzione codice della strada”, in quanto le notifiche sono risultate – considerata per come detto la relativa notifica inesistente.
Del pari deve ritenersi maturata la prescrizione quanto alle cartelle n. 2015-6680 ( anno d'imposta
2013) e 2016-2174 ( anno d'imposta 2013) avente ad oggetto “contravvenzioni del codice della strada”, stante l'inesistenza della notifica relativamente alla prima (n. 2015-6680)di dette cartelle e quanto alla seconda (2016-2174), poiché a fronte della contestazione avanzata dall'attore circa la mancata notifica,
non ha dato prova che essa sia stata effettivamente eseguita non Controparte_6 producendo nulla al riguardo, sebbene l'estinzione è maturata in corso di giudizio.
Pertanto, accoglie l'opposizione relativamente alle cartelle n. 20110002867446000, n. pagina 8 di 9 20110008357476, n. 20120002732777000, n. 20120018157134, n. 20120021820526, n.
20130008720142, n. 20140002267743, n.20150004862123000, n. 20150010103982, n.
20030007874634, n. 20150003156680000 e n. 20160001372174000, che annulla e dichiara prescritto il credito rispettivamente ivi dedotto, per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
L'opposizione va invece rigettata alla cartella n. 20160010439169000.
Relativamente alle spese, attesa l'incertezza interpretativa di cui si è dato conto nel corpo della motivazione, l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere in ragione della disposizione normativa sopravvenuta, e la parziale reciproca soccombenza, tutto ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese, tra tutte le parti del giudizio, anche tra il Concessionario e il in considerazione dell'esito del giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1342/2017
R.G., così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 9734, n.7956,
n.7179, n. 1244, n. 2578, n.1577, n.4685, n.5167, n.9835, n.2245, n. 9226, n.8169, n.6907, n.5584; accoglie la domanda attorea relativamente alle cartelle n. 20110002867446000, n. 20110008357476, n.
20120002732777000, n. 20120018157134, n. 20120021820526, n. 20130008720142, n.
20140002267743, n.20150004862123000, n. 20150010103982, n. 20030007874634, n.
20150003156680000 e n. 20160001372174000, che annulla e dichiara prescritto il credito rispettivamente dedotto in ciascuna di esse, per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
Rigetta l'opposizione relativamente alla cartella n. 20160010439169000;
Spese compensate tra tutte le parti, comprese quelle tra il Concessionario e il . Controparte_2
Così deciso in Ragusa in data 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
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