Art. 4.
I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.
Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.
I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.
Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.