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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1651/2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. MODENA GIANCARLO, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
CONTRO
, nata a LENTINI (SR) il 20/01/1948 C.F. Controparte_3
C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Interdizione
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1 Con ricorso depositato il 06/02/2023 , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
hanno adito questo Tribunale e chiesto la pronunzia di interdizione di
[...] [...]
, sorella e zia degli odierni ricorrenti, esponendo che la stessa risulta Controparte_3 affetta da “gravi turbe del comportamento (allucinazioni e deliri) in una situazione di demenza senile di tipo neurovegetativo di grave entità ed in associazione a depressione maggiore di tipo endoreattivo, è diabetica dislipidemica ed è gravemente ipovedente” (cfr. documentazione in atti).
All'udienza del 20.7.2023 il giudice istruttore ha proceduto all'esame domiciliare dell'interdicenda.
Con ordinanza del 31.5.2024 il Collegio ha chiesto ai ricorrenti informazioni e integrazione documentale in ordine al patrimonio dell'interdicenda.
All'udienza del 25.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso al collegio per la decisione.
Va dichiarata la contumacia di , che non si è costituita in Controparte_3 giudizio, benché ritualmente chiamatavi.
Ciò posto, alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria (in articolare a seguito dell'esame dell'interdicenda e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti) deve ritenersi che versi, a cagione delle condizioni Controparte_3 psicofisiche determinate dalle patologie che l'affliggono, in uno stato tale da non consentirle di gestirsi autonomamente e tale da renderla bisognosa di assistenza continua, come in effetti avviene.
In punto di diritto va rilevato che, per effetto della legge n. 6 del 2004, è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimine tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del
Giudice dell'interdizione, tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte
Costituzionale n. 440/2005).
2 L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà
l'amministrazione di sostegno” (Cass. n. 22332/2011).
Per converso, si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di per la cui protezione appare, Controparte_3 per converso, più confacente il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno
(che potrà affiancare la beneficiaria nella prestazione dei consensi alle cure mediche, con le modalità che verranno stabilite dal giudice tutelare).
A tal riguardo deve osservarsi che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicenda (percettrice di pensione e proprietaria di due immobili di categoria
A/4 ed uno di categoria A/5), non giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione, tenuto conto che l'attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione.
3 Va quindi rimesso il fascicolo al giudice tutelare ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014).
Atteso l'esito e l'oggetto giudizio e avuto riguardo alla mancata costituzione dell'interdicenda le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1651/2023 R.G.:
Rigetta la domanda di interdizione di , nata a Lentini (SR) Controparte_3 il 20.1.1948;
Dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1651/2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. MODENA GIANCARLO, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
CONTRO
, nata a LENTINI (SR) il 20/01/1948 C.F. Controparte_3
C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Interdizione
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1 Con ricorso depositato il 06/02/2023 , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
hanno adito questo Tribunale e chiesto la pronunzia di interdizione di
[...] [...]
, sorella e zia degli odierni ricorrenti, esponendo che la stessa risulta Controparte_3 affetta da “gravi turbe del comportamento (allucinazioni e deliri) in una situazione di demenza senile di tipo neurovegetativo di grave entità ed in associazione a depressione maggiore di tipo endoreattivo, è diabetica dislipidemica ed è gravemente ipovedente” (cfr. documentazione in atti).
All'udienza del 20.7.2023 il giudice istruttore ha proceduto all'esame domiciliare dell'interdicenda.
Con ordinanza del 31.5.2024 il Collegio ha chiesto ai ricorrenti informazioni e integrazione documentale in ordine al patrimonio dell'interdicenda.
All'udienza del 25.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso al collegio per la decisione.
Va dichiarata la contumacia di , che non si è costituita in Controparte_3 giudizio, benché ritualmente chiamatavi.
Ciò posto, alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria (in articolare a seguito dell'esame dell'interdicenda e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti) deve ritenersi che versi, a cagione delle condizioni Controparte_3 psicofisiche determinate dalle patologie che l'affliggono, in uno stato tale da non consentirle di gestirsi autonomamente e tale da renderla bisognosa di assistenza continua, come in effetti avviene.
In punto di diritto va rilevato che, per effetto della legge n. 6 del 2004, è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimine tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del
Giudice dell'interdizione, tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte
Costituzionale n. 440/2005).
2 L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà
l'amministrazione di sostegno” (Cass. n. 22332/2011).
Per converso, si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di per la cui protezione appare, Controparte_3 per converso, più confacente il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno
(che potrà affiancare la beneficiaria nella prestazione dei consensi alle cure mediche, con le modalità che verranno stabilite dal giudice tutelare).
A tal riguardo deve osservarsi che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicenda (percettrice di pensione e proprietaria di due immobili di categoria
A/4 ed uno di categoria A/5), non giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione, tenuto conto che l'attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione.
3 Va quindi rimesso il fascicolo al giudice tutelare ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014).
Atteso l'esito e l'oggetto giudizio e avuto riguardo alla mancata costituzione dell'interdicenda le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1651/2023 R.G.:
Rigetta la domanda di interdizione di , nata a Lentini (SR) Controparte_3 il 20.1.1948;
Dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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