Art. 10.
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".