Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 19/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
DR AT
ha pronunciato la seguente sentenza 370/2025 sul ricorso in materia pensionistica n. 69892, depositato in data 5 maggio 2025, proposto ad istanza di M. P. P., nata a [...] (C.F.:
OMISSIS), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Turrisi Colonna n. 47/53, presso e nello studio dell’avvocato Alessandro Luna (C.F.:
[...]– FAX: 0916258327 –PEC: a.luna@pec.it) che la rappresenta e difende nel presente giudizio contro
- L’Inps (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G.
Norrito (C.F. [...]; PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (C.F.
[...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi
(C.F.[...]; PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio
2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5 (fax 0917798749);
Udite, all’odierna udienza pubblica, le parti come da verbale;
Premesso in fatto
1. L’odierna ricorrente, titolare della pensione categoria SOCTPS, n.
OMISSIS, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere, il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2023.
1.1. A tal fine, l’interessata evidenziava la propria età anagrafica e le precarie condizioni di salute in cui versava, che unitamente, alla situazione reddituale, avrebbe integrato il complesso delle condizioni di ammissioni al beneficio.
Ciononostante, secondo quanto rappresentato dall’istante, la domanda n. OMISSIS del 4.11.2024 protocollata al n.
INPS.5500.04/11/2024.0916649, rivolta a conseguirlo, era restata priva di riscontro e che neppure il ricorso proposto al Comitato di Vigilanza aveva prodotto alcun effetto.
Da qui la proposizione dell’odierno ricorso, che si concludeva con le richieste di:
“Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra V. P. a percepire, sulla propria pensione categoria SOCTPS, n. OMISSIS, il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n.
69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2023.
Conseguentemente, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’odierna ricorrente sulla propria pensione categoria SOCTPS, n. OMISSIS il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo.
In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra R. P. a percepire sulla propria pensione categoria SOCTPS, n. OMISSIS il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal 4.11.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa).
In tale ipotesi subordinata, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’odierna ricorrente sulla propria pensione categoria SOCTPS, n. OMISSIS il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal 4.11.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa) oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo 2. L’INPS si costituiva in data 6 dicembre 2025, comunicando che l’assegno era stato concesso decorrere dal 1/09/2023 e che il relativo pagamento sarebbe avvenuto nel corso del dicembre 2025.
L’ente previdenziale, quindi, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione la materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione del breve lasso temporale tra la scadenza del termine per adempiere e il deposito del ricorso 3. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, l’avvocato Martina LL, per il ricorrente, e l’avvocato Norrito, per l’INPS, concordavano sull’avvenuta cessazione della materia del contendere insistendo, la prima, per la condanna alle spese di controparte e, la seconda, per la compensazione.
Considerato in Diritto
1. La presente controversia attiene alla pretesa del ricorrente al c.d.
“assegno di vedovanza”.
2. L’INPS, costituendosi, ha comunicato l’adozione, avvenuta in data successiva all’istaurazione della causa di un provvedimento integralmente satisfattivo delle pretese attoree, chiedendo, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. La difesa del pensionato ha aderito a tale richiesta in occasione dell’udienza di trattazione, insistendo per la condanna alle spese dell’amministrazione previdenziale.
4. Ciò premesso, il giudizio, deve essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto l’ente previdenziale ha provveduto nei termini di cui alla domanda solo dopo la proposizione del giudizio.
5. In base al principio della soccombenza virtuale, si condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
- condanna INPS, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00),
comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l’annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.
Il Giudice
(DR AT)
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,18 dicembre 2025 Pubblicata il 19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M.P.P. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo,19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)