Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 106/2023
n. 106/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 Settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 106/2023 R.G., promossa da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Colluto Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Amato
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'08.11.2019 , proprietaria dell'autovettura FIAT 600 targata Parte_1
BC511FJ, conveniva la di dinanzi al Tribunale di Lecce quale ente proprietario della CP_1 CP_1
Strada Provinciale 335 (c.d. “strada cosimina”), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura il 24.10.2018, ore 19.30 circa, allorquando l'autovettura, da lei condotta, all'altezza della intersezione con la strada comunale per il cimitero di Tricase rovinava all'interno della rotatoria,
non visibile, priva di illuminazione né adeguatamente segnalata. Proponeva, pertanto, domanda risarcitoria per i danni subiti che, comprensivi di quelli relativa all'autovettura e delle lesioni subite
(frattura ossa del naso, del V dito della mano destra, trauma caviglia sinistra, contusioni varie),
complessivamente quantificava in Euro 9.942,74, di cui Euro 1.350,00 per il danno materiale subito dall'autovettura, oltre interessi e spese legali.
1
La si costituiva in giudizio contestando il fatto storico nonché la sussistenza nella Controparte_1
fattispecie dei presupposti sia dell'art. 2043 c.c. sia dell'art. 2051 c.c., non senza ravvisare gli elementi del caso fortuito tali da escludere la responsabilità dell'Ente proprietario della strada e, vieppiù, la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. del conducente dell'autovettura. Concludeva per il rigetto della domanda attorea e subordinatamente dichiarare sussistente il concorso di colpa tra le parti nella causazione dell'evento.
La causa veniva istruita con prove orali e perizia medico – legale;
quindi passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies Codice di Rito.
Con sentenza n. 2218/2022 del 13.07.2022 il Tribunale di Lecce, ritenendo sussistere la corresponsabilità
di entrambe le parti nella causazione dell'evento dannoso, la affermava nella misura del 30% a carico della che, per l'effetto, condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_1
complessiva di Euro 2.299,50 oltre interessi dalla data dell'incidente sino al soddisfo;
compensava in ragione del 70% le spese di lite, condannando la al pagamento della residua parte;
spese della CP_1
c.t.u. definitivamente a carico della convenuta. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello affermando come la condizione della rotatoria Parte_1
fosse particolarmente pericolosa, come sarebbe emerso in sede istruttoria. Ha altresì giudicato erronea la liquidazione del danno, peraltro mancante di quello materiale subito dall'autovettura. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata insistendo per la responsabilità esclusiva della e la Controparte_1
sua condanna a tutti i risarcimenti subiti, pari complessivamente ad Euro 6.715,50, di cui 5.365,50 a titolo di differenza per il risarcimento del danno da lesioni personali ed Euro 1.350,00 per il danno materiale subito dall'autovettura; con gradazione subordinata per differenti ripartizioni di responsabilità e vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
La ha chiesto il rigetto della domanda proponendo altresì appello incidentale Controparte_1
finalizzato ad escludere ogni propria responsabilità, con restituzione delle somme pagate a parte attrice a ragione della impugnata sentenza.
All'udienza cartolare del 17.09.20224 la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si contesta aver il Tribunale errato nell'attribuire la responsabilità
concorrente maggioritaria, nella misura del 70%, in capo all'attrice nonostante abbia riconosciuto la
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sussistenza del nesso causale tra l'impatto (evento) e la rotatoria esistente sulla strada provinciale, impatto provocato dalla circostanza della quasi completa mancanza di illuminazione e di segnaletica. La
responsabilità maggioritaria sarebbe stata motivata in maniera non adeguata e con generici richiami ad
“…ad una maggiore attenzione ed una velocità più consona dallo stato dei luoghi, verosimilmente conosciuti…”, che avrebbero permesso di apprestare una manovra più adeguata ed idonea. Si afferma,
invece, che la rotatoria sarebbe caratterizzata da una sua intrinseca pericolosità, causa e teatro di innumerevoli incidenti. Tanto sarebbe emerso dall'istruttoria, che – dunque – il Tribunale non ha adeguatamente considerato.
2. Con il secondo motivo si lamenta non aver il Tribunale riconosciuto il danno materiale subito dall'autovettura FIAT 600, pari complessivamente ad €. 1.350,00, così risultando la sentenza viziata da omessa pronunzia.
3. La sentenza impugnata è gravata anche da appello incidentale.
La appellata lamenta anch'essa la responsabilità concorrente dichiarata dal Tribunale Controparte_1
reclamando, invece, ogni addebito esclusivo all'attrice – appellante. Deduce come la rotatoria teatro dell'incidente fosse preventivamente e ben segnalata, anche con limiti di velocità, emergendo piuttosto nel sinistro la condotta imprudente e gravemente negligente dell'attrice. Sicché, la negligenza del danneggiato varrebbe ad escludere la responsabilità custodiale.
4. Possono senz'altro esaminarsi congiuntamente il primo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale.
4.1. La sentenza impugnata non è persuasiva, atteso che dalla motivazione e dalla più complessiva istruttoria espletata emerge piuttosto la condotta della danneggiata tale da elidere il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, ravvisandosi l'elemento del caso fortuito tale da scriminare la responsabilità
del custode, come meglio si chiarirà a breve;
con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c..
Poiché è dirimente per la decisione da assumere, è doveroso precisare quanto segue in ordine alla invocata responsabilità per custodia.
4.2. Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. si prescinde dal profilo del comportamento del custode, elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, nella quale invece il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cass., III, 06.07.2004, n. 12329). Sicché, per quanto detta norma individui un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque
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connotato di colpa, incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass., III, 13.05.2020, n. 8879 e 17.01.2020, n. 858; si venda anche si veda Cass., III, 18.06.2019,
n. 16295).
Tale connotazione di oggettività della responsabilità da danno da cosa in custodia è stata confermata dalla
Cassazione (Sez. III, 08.09.2023, n. 26209) che, dunque, ha ribadito come, ai fini della configurazione,
sia sufficiente “…la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode…” (rinvio a Cass., S.U., 30.06.2022,
n. 20943).
4.2.1. Tuttavia, la Cassazione, “…sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha
stabilito, con le ordinanze 01.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile
per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione,
anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne
consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che
lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., VI, 03.11.2020, n. 24416).
Pertanto, anche nell'azione ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa,
si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela: assume, dunque, rilievo il comportamento della vittima, da compararsi con quello di una persona di normale avvedutezza (si veda
Cass., VI, 03.02.2021, n. 2525: “L'ente proprietario d'una strada aperta risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o
alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di
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percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima
valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo e suscettibile di essere previsto e superato attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente
e l'evento dannoso.”
4.2.2. Sicché, per quanto la mera disattenzione della vittima, pur rappresentando una condotta colposa,
non configuri necessariamente il caso fortuito ex art. 2051 c.c., ai fini della integrazione del fortuito è
necessario che la condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento dannoso (Cass., III, 16.12. 2022, n. 36901 e 19.12.2022, n. 37059).
4.2.3. Può, dunque, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui “In tema di responsabilità da cose
in custodia, il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta
del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
«teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la
determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa
il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.” (Cass., III,
23.12.2020, n. 29465).
4.2.4. Ed anche recentemente la Cassazione ha ribadito come il comportamento incauto del danneggiato possa configurare un'efficienza causale esclusiva, laddove “…per il grado di colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno…” così da escludere totalmente la responsabilità del custode (Cass., III, 09.06.2025, n. 15355).
4.3. In applicazione dei principi generali testé esposti, la sentenza è errata, atteso che nella vicenda in causa il comportamento del danneggiato assume proprio valenza di causa assorbente del danno.
4.3.1. A riguardo si osserva:
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a) la documentazione fotografica dei luoghi, come prodotta dalla stessa danneggiata (foto 3, 4, 5 e 6,
fascicolo di primo grado), rappresenta una rotonda adeguatamente segnalata, con una curva di ingresso idonea (foto 5). Inoltre, sempre dalla documentazione fotografica, come prodotta dall'Ente, allegata alla relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dalla relazione stessa, si evince la presenza della rotatoria al termine di un lungo tratto rettilineo di strada;
b) dalla citata relazione di servizio, accompagnata dai relativi fotogrammi, si conferma che la presenza della rotatoria è anticipata da idonea segnaletica verticale (di preavviso e di pericolo) ed orizzontale,
compreso il “limite massimo di velocità 40 Km/h”, come peraltro confermato dal teste Testimone_1
Appare, invece, singolare che la presenza della segnaletica non sia ricordata dagli altri due testi,
[...]
e . Quest'ultimo, peraltro, non ricorda neanche se vi fosse o meno Tes_2 Testimone_3
illuminazione pubblica.
c) Dall'istruttoria non sono emerse criticità del manto stradale.
d) Dall'istruttoria non sono emerse reali situazioni e condizioni di pericolo della rotatoria.
4.4. Sicché, da un canto non risulta la oggettiva pericolosità della rotatoria quale causa della caduta;
d'altro canto, sembra piuttosto doversi affermare la mancanza di adeguate diligenza e prudenza del danneggiato,
che se mai avesse rispettato il limite di velocità, avrebbe ben potuto impegnare la rotatoria in maniera corretta, addirittura frenare, senza invece procedere in linea retta superando il cordolo ed invadendo la parte centrale della rotatoria stessa, come è evidente dalla su citata documentazione fotografica.
5. Per quanto innanzi, nella fattispecie la Corte non ravvisa elementi significativi e comunque sufficienti a ritenere che parte attrice abbia provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e, piuttosto,
emerge comunque l'efficienza causale del suo comportamento nel dinamismo causale del danno, da ciò conseguendo l'infondatezza della dedotta responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. Ne consegue la infondatezza del primo motivo dell'appello principale e la fondatezza di quello incidentale.
6. Il secondo motivo dell'appello principale è assorbito ed ogni altra considerazione è del tutto superflua.
7. Per tutto quanto innanzi, l'appello principale va rigettato e quello incidentale accolto;
con le conseguenze di legge circa la spese di soccombenza, che si liquidano in dispositivo.
7.1. Sussistono, inoltre, a carico dell'appellante principale, i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello
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principale proposto da nei confronti della , nonché Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale proposto dalla seconda nei confronti della prima, avverso la sentenza n.
2218/2022 del 13.07.2022 del Tribunale di Lecce:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale;
- per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio grado Parte_1 Controparte_1
di giudizio, che liquida quanto al primo grado in €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge, mentre quanto al secondo grado in €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
spese della c.t.u. definitivamente a carico della parte soccombente;
Parte_1
- sussistono, inoltre, a carico dell'appellante principale, i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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