TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1727/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MONACELLI Parte_1 C.F._1
LORENZO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in data 22.1.1968 in Roma (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 139 Parte II Serie A Volume 2, Anno 1968).
Dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni: (n. 29.7.1968), (n. Per_1 Persona_2
13.9.1972) e (n. 27.1.1982). Per_3
Le parti sono separate come da decreto di omologa del Tribunale intestato del 27.4.2005. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato il 3.4.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza per la comparizione delle parti parte resistente non si costituiva e il Giudice delegato dichiarava la contumacia della resistente e revocava il contributo al mantenimento della figlia oggi 42enne. Veniva quindi fissata l'udienza per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo Per_3
comma c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.3.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto del decesso del proprio assistito nelle more del giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò posto, è stato dato atto della morte del ricorrente, avvenuta in data 31.5.2024, depositando il relativo certificato.
In tale evenienza, il Collegio non può che pronunciare la cessata materia del contendere.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, in ragione del disposto normativo di cui all'art. 149 c.c.,
“nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di separazione o di quello di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è ripetutamente affermato che esso determina il venir meno della materia del contendere, con conseguente nullità di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, relative all'oggetto della causa non più sussistente" (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 20.02.2018, n. 4092; Cass. civ., 08.11.2017, n. 26489;
Cass. civ., 29.02.2008 n. 5441).
Nulla in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge ricorrente in data 31.5.2024;
- nulla per le spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24/03/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1727/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MONACELLI Parte_1 C.F._1
LORENZO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in data 22.1.1968 in Roma (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 139 Parte II Serie A Volume 2, Anno 1968).
Dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni: (n. 29.7.1968), (n. Per_1 Persona_2
13.9.1972) e (n. 27.1.1982). Per_3
Le parti sono separate come da decreto di omologa del Tribunale intestato del 27.4.2005. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato il 3.4.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza per la comparizione delle parti parte resistente non si costituiva e il Giudice delegato dichiarava la contumacia della resistente e revocava il contributo al mantenimento della figlia oggi 42enne. Veniva quindi fissata l'udienza per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo Per_3
comma c.p.c., non essendo necessaria attività istruttoria.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.3.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto del decesso del proprio assistito nelle more del giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò posto, è stato dato atto della morte del ricorrente, avvenuta in data 31.5.2024, depositando il relativo certificato.
In tale evenienza, il Collegio non può che pronunciare la cessata materia del contendere.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, in ragione del disposto normativo di cui all'art. 149 c.c.,
“nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di separazione o di quello di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è ripetutamente affermato che esso determina il venir meno della materia del contendere, con conseguente nullità di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, relative all'oggetto della causa non più sussistente" (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 20.02.2018, n. 4092; Cass. civ., 08.11.2017, n. 26489;
Cass. civ., 29.02.2008 n. 5441).
Nulla in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge ricorrente in data 31.5.2024;
- nulla per le spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24/03/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera