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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3448/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.7815/2024 pubblicata il 19/11/2024 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to F. Andronico
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Billwiller e I. CP_1
Cervone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel giudizio di primo grado premesso: CP_1
-di lavorare per la convenuta dall'11.08.2021 con sede di lavoro presso il cantiere per i lavori di risanamento statico e funzionale del sistema di Collettamento afferente l'impianto di depurazione della località di Cuma, in Napoli, con qualifica e mansione di operaio –manovale edile- livello 1 CCNL Edili;
-di essere stato adibito, dopo i primi due mesi di lavoro, stabilmente e con prevalenza, a mansioni di escavatorista, essendo addetto alla guida dell'escavatore con il compito di provvedere ad estrarre il materiale ed inserirlo nell'apposita cesta trasportata dal cd. Dumper;
-di essersi altresì occupato della manutenzione ordinaria dei predetti macchinari;
-di aver pertanto svolto mansioni superiori rientranti nel III livello del CCNL di settore;
-di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 1,00 alle 9,00, fino al gennaio 2022, mentre dal febbraio 2022 fino alla cessazione del rapporto dalle 5,00 alle 13,00, senza ricevere le corrispondenti indennità a titolo di lavoro notturno;
di avere svolto lavoro straordinario non compensato e di non aver goduto di ferie adeguate
(se non due settimane ad agosto), né di relativi riposi compensativi, o indennità sostitutiva;
-di essere stato licenziato in data 28/09/2023, all'esito di una procedura disciplinare nell'ambito della quale gli veniva contestato di avere aggredito un collega di lavoro e di avergli procurato diversi traumi e la perdita di un dente;
-di non aver ricevuto dalla società, alla cessazione del rapporto, il pagamento di quanto spettante a titolo di retribuzione relativa al mese di settembre 2023, t.f.r., competenze e ratei di fine rapporto;
-di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo dell'importo di €
7.697,80, a titolo di Tfr,
chiedeva il riconoscimento del III livello retributivo con condanna della resistente al pagamento di 35.454,51 quali differenze
pag. 2/17 retributive, t.f.r., competenze e ratei di fine rapporto, in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento del superiore livello
III, dichiarare il diritto a vedersi corrispondere l'importo di
€23.393,42 quali differenze retributive, t.f.r., competenze e ratei di fine rapporto;
dichiarare illegittimo e/o infondato il licenziamento perché il lavoratore non ha commesso il fatto ascritto
e comunque perché il fatto non sussiste e, dichiarare comunque il presunto addebito ascrivibile ad una sanzione minore per l'effetto, condannare la convenuta società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente condanna di essa società al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa, con la ricostruzione integrale dei contributi maturati medio tempore;
- in via subordinata, e, per
l'effetto dichiarare comunque non proporzionato il licenziamento, risolvendo il rapporto e condannando la società al pagamento di un risarcimento danni nella misura massima prevista dalla legge, comunque non inferiore alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Costituitasi tardivamente in giudizio, la deduceva Parte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, chiedendone l'integrale rigetto. La datrice contestava la pretesa creditoria formulata dal ricorrente, evidenziando, per un verso, di aver già corrisposto quanto spettante a titolo di t.f.r. sulla scorta di decreto ingiuntivo notificato, per altro verso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate avendo il ricorrente sempre svolto nel corso della sua attività mansioni di operaio manovale edile conformi all'inquadramento contrattuale e mai mansioni superiori. In relazione all'intervenuto licenziamento disciplinare deduceva di avere appreso, in data 19/09/2023, a seguito di una denuncia pag. 3/17 proposta da un proprio dipendente, che il ricorrente ed il padre, avevano prima insultato e successivamente aggredito Persona_1 brutalmente il loro collega di lavoro, nonché caposquadra,
finendo per procurargli un forte trauma al Persona_2 braccio, una ferita al volto e persino la perdita di un dente;
di aver contestato al ricorrente, in data 20/09/2023 i suddetti fatti, contestualmente comunicando l'immediata sospensione cautelativa dal servizio e, successivamente comunicato, con lettera del 2/10/2023, il licenziamento per “giusta causa”, ritenendo non sufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore. Eccepiva che, in ogni caso, il ricorrente non aveva diritto alla reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, L. 300/70, così come novellato dalla L.
92/2012, bensì solo al risarcimento del danno compreso tra le 12 e le 24 mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 5, Statuto dei
Lavoratori, trovando applicazione nella fattispecie, per il principio tempus regit actum, la disciplina di cui alla L. n.
183/2014 (c.d. Jobs Act).
Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e per l'effetto:
-annullava il licenziamento impugnato e condannava la Parte_1
alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro
[...] precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, spettante all'operaio specializzato inquadrato nel 3° livello del CCNL applicato, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione,
-dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore e condannava la al Parte_1 pagamento di complessivi € 26.729,98 a titolo di differenze pag. 4/17 retributive tra quanto percepito e quanto spettante per il superiore inquadramento contrattuale riconosciuto, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo,
-condannava la al pagamento delle spese di giudizio Parte_1 liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali Iva e CPA come per legge con attribuzione.
Propone appello la deducendo che il Giudice di prime Parte_1 cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo provato lo svolgimento in via stabile e continuativa da parte del ricorrente di mansioni superiori e non provati i fatti alla base della contestazione disciplinare, senza valutare tutti gli elementi indiziari acquisiti al processo;
ha ritenuto attendibili i due testi escussi nonostante la loro posizione di diretto coinvolgimento nella vicenda ovvero il timore di subire ritorsioni;
ha omesso di attivare i propri poteri istruttori d'ufficio per accertare la “verità materiale”, pur in presenza di elementi indiziari emersi nel giudizio;
ha errato nel ritenere non espressamente contestati i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio.
Nello specifico l'appellante rileva
-che le testimonianze acquisite non consentivano di riconoscere il superiore livello di inquadramento rivendicato in quanto il teste si era contraddetto riferendo prima che il ricorrente Tes_1 sostituiva lui, e nella guida Testimone_2 Testimone_3 dell'escavatore quando loro non c'erano, salvo poi precisare che ciò avveniva anche “in alternanza”,
-che in ordine alla prova del fatto posto alla base della contestazione disciplinare occorre distinguere tra a) prova diretta: ovvero quella che ha per oggetto il fatto stesso che deve essere pag. 5/17 provato ed è immediatamente utile per il giudizio (ad es.: la testimonianza), b) prova indiretta o indiziaria: quella, cioè, che ha per oggetto un fatto diverso, dal quale, attraverso un procedimento logico, può essere conosciuto il fatto ignoto che deve essere provato,
-che il Giudice avrebbe dovuto tener conto delle prove indiziarie e valutarle secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione,
-che il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori di ufficio in presenza di una pista probatoria,
-che il Giudice non ha tenuto minimamente conto del fatto che, mentre gli autori dell'aggressione non avevano fornito alcuna motivazione che potesse supportare la loro versione (i due avevano negato semplicemente i fatti in toto), al contrario essa società, nella sua costituzione seppur tardiva, aveva fornito una serie di fatti certi (indizi) che rendevano assai più “probabile” la versione del , nella propria denuncia dell'aggressione subita e, Per_2 pertanto, del tutto legittimo il recesso irrogato,
-che il Giudice ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni del teste il quale, sebbene presente all'episodio Testimone_4 di aggressione da cui era derivata la procedura disciplinare (come riferito dallo stesso nella denuncia raccolta dai Per_2
Carabinieri del Comando di Napoli), aveva negato persino di avere visto il caposquadra nel giorno dell'aggressione, Per_2 tradendo, quindi, la sua posizione di assoluta parzialità, nonché di padre del ricorrente ed anch'egli coinvolto Persona_1 personalmente nell'aggressione al , Per_2
-che il Giudice, inoltre, ha omesso di acquisire i verbali di prova del giudizio speculare introdotto dal padre del ricorrente, CP_1
pag. 6/17 , originato dai medesimi fatti costitutivi, verbali nei Per_1 quali era riportata la testimonianza del vittima Persona_2 dell'episodio di aggressione alla base del recesso,
-che la affermazione del difensore del ricorrente in ordine alle presunte differenti responsabilità nei fatti disciplinarmente rilevanti aveva indotto in errore il Giudice, il quale aveva rigettato la richiesta di acquisizione dei predetti verbali,
-che la dichiarazione del soggetto aggredito era direttamente influente sul thema decidendum, trattandosi del soggetto che aveva subito l'aggressione e cioè di colui che meglio di chiunque altro poteva riferire in relazione all'episodio contestato,
-che, sebbene essa società fosse decaduta dalla prova, il Giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, avrebbe dovuto ammetterne l'acquisizione, soprattutto dopo avere esaminato il verbale di denuncia ai Carabinieri della locale Stazione di Napoli ed il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Napoli che, insieme ai fatti riportati nella contestazione disciplinare, costituivano senz'altro una “pista probatoria” da approfondire, al fine di accertare la “verità materiale” del caso concreto,
-che è applicabile in grado di appello la previsione di cui all'art.437 cpc,
-che il Giudice non ha tenuto conto della contestazione dei conteggi da parte di essa società (eccezione non soggetta a decadenza processuale),
-che nei conteggi era assente qualsivoglia indicazione in merito ai criteri di calcolo utilizzati,
pag. 7/17 -che il Giudice ha riconosciuto un importo al solo titolo delle differenze retributive per mansioni superiori superiore al conteggio riportato in ricorso,
-che a seguito della denuncia del era pendente un Per_2 giudizio penale nei confronti del ricorrente e del padre,
chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto di tutte le avverse pretese.
Replica : CP_1
-che parte appellante ritiene la sentenza di prime cure viziata per due ordini di motivi: 1) erronea valutazione delle istanze istruttorie ed inattendibilità dei testi, 2) mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Giudicante nella ricerca della verità sostanziale (applicazione dell'art. 421 c.p.c.),
-che l'appello è inammissibile in quanto non si comprende quale sia l'effettivo punto e/o punti di sentenza che si intendono viziati (e per quale ragione) e quale sarebbe dovuto invero essere il diverso presupposto atto a fondare un convincimento equo,
-di aver fornito la prova delle mansioni svolte e la smentita dei fatti posti a base del licenziamento,
-che lo svolgimento delle mansioni di escavatorista era stato confermato dal teste (indifferente) e dal teste Tes_1 CP_1
-che la contestazione dei conteggi era stata del tutto generica,
-che la denuncia ai Carabinieri presentata dal dipendente
, il referto medico dello stesso, il movente dettato, la Per_2 presenza di diversi colleghi di lavoro all'episodio accaduto erano mere deduzioni prive di qualsivoglia elemento probatorio,
pag. 8/17 -che la società appellante, costituitasi tardivamente, non dava prova dell'episodio contestato,
-che il teste aveva smentito quanto indicato dal Tes_1 Per_2 nella stessa denuncia presentata ai Carabinieri di Napoli,
-che giustamente il Tribunale non aveva azionato i poteri ex art.421 cpc poiché come sancito dalla uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità tale esercizio presuppone la ricorrenza di circostanze quali: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali,
l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa,
-che comunque dalla lettura delle testimonianze rese nel giudizio indicato sarebbe emersa la inattendibilità del che Persona_2 aveva dichiarato, nella denuncia ai Carabinieri, che erano presenti ai fatti molti operai (almeno 8 espressamente indicati), mentre nella testimonianza che non era presente nessuno e che, successivamente, intervennero non tanti operai ma solo tre tra cui il che escusso in pari data nel medesimo procedimento Tes_5 lo smentiva (“ho visto il sig. era regolarmente in Per_2 servizio il giorno 19 settembre e stava bene”),
-che nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Agostinacchio è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex pag. 9/17 art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del 26.6.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione dei poteri istruttori di ufficio e di non corretta ricostruzione delle prove quanto alle mansioni superiori ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito al una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta CP_1 in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è infondato.
Quanto all'avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento, le prove raccolte nel corso del primo grado depongono in maniera evidente per lo svolgimento da parte del di mansioni di CP_1 escavatorista inquadrabili nel III livello, operaio specializzato.
Il Tribunale ha premesso (per quanto di interesse) che il III livello prevede che per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati… - Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili, mentre nel I livello sono ricompresi gli operai comuni cioè coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza pag. 10/17 conseguibile in pochi giorni ed ha, poi, esaminato le testimonianze raccolte in giudizio giungendo al riconoscimento della pretesa.
È evidente dalle deposizioni testimoniali come le mansioni espletate dal non fossero riconducibili a quelle del I livello bensì a CP_1 quelle del III.
Il teste collega di lavoro del e operatore Testimone_4 CP_1 meccanico, ha dichiarato che il ricorrente affiancava lui Tes_2
e nello svolgimento delle mansioni, che li
[...] Testimone_3 sostituiva nella guida dell'escavatore quando loro non c'erano, o, comunque, se ne occupava in alternanza a loro, che il manovrava CP_1 bene l'escavatore e svolgeva bene il suo compito. Il teste ha quindi riferito positivamente circa un profilo esemplificativo del III livello, quello dell'escavatorista, precisando che il ricorrente era in grado di manovrare bene l'escavatore, caratteristica integrante la speciale competenza pratica di cui alla declaratoria pretesa.
La conferma della guida dell'escavatore l'ha data anche il teste padre del ricorrente ma anche addetto al cantiere Persona_1 quale sorvegliante, che ha riferito che il figlio faceva parte della squadra di lavoro che scendeva circa 20,30 metri sotto il livello della strada, percorrendo i cunicoli con gli escavatori per poter raccogliere i sedimenti delle fognature e che il figlio lavorava con occupandosi della Parte_2 CP_2 guida degli escavatori, nella quale i vari componenti della squadra si alternavano poiché mansione impegnativa (atteso che era svolta in orario notturno).
Sulla scorta di tali concordanti e specifiche deposizioni correttamente il Tribunale ha ritenuto pienamente fondate le allegazioni del ricorrente;
né incide su tale conclusione la
“rettifica” del teste , sia perché la decisione è fondata Tes_1 anche sulla deposizione del sia perché la dichiarazione CP_1
pag. 11/17 testimoniale del va valutata nel suo complesso e non Tes_1 strumentalizzando una sola frase nel contesto discorsivo.
Quanto ai conteggi posti a base della decisione, in primo luogo si osserva che non corrisponde al vero che il Tribunale abbia riconosciuto una somma superiore a quella richiesta atteso che nel dispositivo il Tribunale ha condannato la datrice al pagamento della somma di euro 26.729,98, a fronte della richiesta di euro 35.445,51 di cui al ricorso, inferiore anche tenendo conto del pagamento medio tempore del t.f.r. (a seguito di decreto ingiuntivo) nella misura di euro 2.268,05.
Quanto alle contestazioni, al di là della questione dello scorporo dell'importo del t.f.r., nella memoria difensiva di primo grado la odierna appellante si limitava ad affermare “Infine, cautelativamente si contestano conteggi in quanto del tutto privi di parametri di riferimento corretti, e quindi insuscettibili di verifica concreta. I calcoli alla base dei suddetti conteggi, inoltre, sono effettuati al lordo e non tengono conto delle trattenute operate dall'azienda quale sostituto d'imposta”, per cui condivisibilmente il Tribunale ha definito la contestazione generica, peraltro alla luce di conteggi (incorporati nel ricorso) analitici ed elaborati secondo parametri corretti ed al lordo
(rilevando il netto solo al momento dell'effettivo pagamento).
In ordine alle censure alla sentenza laddove ha accolto l'impugnativa di licenziamento le argomentazioni della appellante si sostanziano, in sintesi, nella mancata applicazione da parte del
Tribunale dell'art.421 cpc e, quindi, nella invocazione in questo grado dell'art.437 cpc, essendo pacifico che la stessa si è tardivamente costituita in primo grado.
Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore atteso che in virtù dei principi dell'onere probatorio in materia spettava alla pag. 12/17 datrice provare il fatto disciplinare oggetto di contestazione e posto alla base del recesso, evidenziando quindi che “nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la società resistente, la quale , nel costituirsi in giudizio tardivamente, è incorsa nelle decadenze processuali proprie del rito del lavoro, non ha provato la sussistenza del fatto contestato al ricorrente, nei termini specifici con cui è stato descritto nella lettera di contestazione disciplinare” e che “pertanto la versione dei fatti fornita dal collega, secondo cui sarebbe stato Persona_2 aggredito e malmenato dal ricorrente unitamente a non Persona_1 ha trovato alcun riscontro, fatta eccezione per le dichiarazioni rese dallo stesso e poste a base della contestazione Per_2 disciplinare di cui si controverte in questa sede”.
Il Tribunale ha, quindi, valutato le dichiarazioni del ma Per_2 ha rilevato come le stesse non avessero trovato riscontro nella attività istruttoria svolta anche a causa delle decadenze in cui era incorsa la resistente.
Ebbene l'invocazione fatta dalla appellante al mancato esercizio d'ufficio dei poteri istruttori non merita condivisione.
Occorre premettere che la decadenza maturatasi ex art.416 cpc ha riguardato, ai sensi del comma 3, non solo le richieste di prova orale ma anche la documentazione depositata, quindi la denuncia penale del , il referto del pronto soccorso del medesimo, Per_2 elidendo pertanto l'esistenza di quella pista probatoria o prova semiplena che, al limite, avrebbe potuto costituire il presupposto per la valutazione dell'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del Tribunale, specificati dalla società nella richiesta di acquisizione dei verbali delle prove testimoniali svoltesi nel parallelo giudizio di impugnazione del licenziamento azionato dal padre del ricorrente (e fondato sui medesimi fatti). Persona_1
pag. 13/17 Sul tema la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.33108/22) ha affermato che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597 del 2020) in quanto il potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e
437, secondo comma, cod. proc. civ., pone un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto, Cass.
n. 12902 del 2015), ma più specificamente (proprio in un caso in cui sia in primo che in secondo grado erano stati attivati i poteri istruttori d'ufficio sui fatti allegati dalla datrice resistente tardivamente costituitasi;
cfr. Cassazione n.23605/20) ha chiarito che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto,
pag. 14/17 all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012;
154/2006).
Nel caso in esame con la tardiva costituzione in giudizio e la conseguente decadenza dalla rituale produzione documentale ex art.416 comma 3 cpc, nonché, dalle richieste di prova orale,
l'acquisizione d'ufficio dei verbali delle testimonianze raccolte in altro giudizio avrebbe di fatto comportato la sanatoria delle decadenze maturate in violazione del principio di terzietà del
Giudice, né poteva, peraltro, ritenersi sussistente alcuna pista probatoria da integrare (quanto piuttosto l'assenza totale sia di prova tempestiva sia di richieste istruttorie tempestive) risultando da un lato tardivi i documenti allegati dalla resistente e dall'altro comunque contrapposte (e con il medesimo valore probante) le dichiarazioni del e quelle del ricorrente, le prime Per_2 successivamente sconfessate dalla prova raccolta in giudizio allorquando il teste ha riferito di non aver visto nulla Tes_1
(pur risultando indicato come presente ai fatti nella denuncia ai
Carabinieri fatta dal ). Per_2
In conclusione difettava ex art.421 cpc (e difetta ex art.437 cpc) il presupposto legittimante l'iniziativa d'ufficio costituita dalla presenza di una prova semiplena o di una c.d pista probatoria considerato che (cfr. Cassazione n.8381/19) “costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di
pag. 15/17 cassazione ritenere che nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose”.
Infine si evidenzia come la appellante, pur richiamando giurisprudenza sul punto, non chiarisce affatto, sotto altro profilo, quali sarebbero gli elementi indiziari che il Tribunale avrebbe omesso di valutare o esaminare, riferendosi le pronunce giurisprudenziali invocate nell'atto di appello pur sempre ad elementi probatori ritualmente acquisiti al giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, compensandosi quelle relative alla fase incidentale di sospensione atteso il parziale accoglimento della istanza e quindi la reciproca soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pag. 16/17 previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 26.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3448/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.7815/2024 pubblicata il 19/11/2024 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to F. Andronico
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Billwiller e I. CP_1
Cervone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel giudizio di primo grado premesso: CP_1
-di lavorare per la convenuta dall'11.08.2021 con sede di lavoro presso il cantiere per i lavori di risanamento statico e funzionale del sistema di Collettamento afferente l'impianto di depurazione della località di Cuma, in Napoli, con qualifica e mansione di operaio –manovale edile- livello 1 CCNL Edili;
-di essere stato adibito, dopo i primi due mesi di lavoro, stabilmente e con prevalenza, a mansioni di escavatorista, essendo addetto alla guida dell'escavatore con il compito di provvedere ad estrarre il materiale ed inserirlo nell'apposita cesta trasportata dal cd. Dumper;
-di essersi altresì occupato della manutenzione ordinaria dei predetti macchinari;
-di aver pertanto svolto mansioni superiori rientranti nel III livello del CCNL di settore;
-di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 1,00 alle 9,00, fino al gennaio 2022, mentre dal febbraio 2022 fino alla cessazione del rapporto dalle 5,00 alle 13,00, senza ricevere le corrispondenti indennità a titolo di lavoro notturno;
di avere svolto lavoro straordinario non compensato e di non aver goduto di ferie adeguate
(se non due settimane ad agosto), né di relativi riposi compensativi, o indennità sostitutiva;
-di essere stato licenziato in data 28/09/2023, all'esito di una procedura disciplinare nell'ambito della quale gli veniva contestato di avere aggredito un collega di lavoro e di avergli procurato diversi traumi e la perdita di un dente;
-di non aver ricevuto dalla società, alla cessazione del rapporto, il pagamento di quanto spettante a titolo di retribuzione relativa al mese di settembre 2023, t.f.r., competenze e ratei di fine rapporto;
-di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo dell'importo di €
7.697,80, a titolo di Tfr,
chiedeva il riconoscimento del III livello retributivo con condanna della resistente al pagamento di 35.454,51 quali differenze
pag. 2/17 retributive, t.f.r., competenze e ratei di fine rapporto, in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento del superiore livello
III, dichiarare il diritto a vedersi corrispondere l'importo di
€23.393,42 quali differenze retributive, t.f.r., competenze e ratei di fine rapporto;
dichiarare illegittimo e/o infondato il licenziamento perché il lavoratore non ha commesso il fatto ascritto
e comunque perché il fatto non sussiste e, dichiarare comunque il presunto addebito ascrivibile ad una sanzione minore per l'effetto, condannare la convenuta società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente condanna di essa società al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa, con la ricostruzione integrale dei contributi maturati medio tempore;
- in via subordinata, e, per
l'effetto dichiarare comunque non proporzionato il licenziamento, risolvendo il rapporto e condannando la società al pagamento di un risarcimento danni nella misura massima prevista dalla legge, comunque non inferiore alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Costituitasi tardivamente in giudizio, la deduceva Parte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, chiedendone l'integrale rigetto. La datrice contestava la pretesa creditoria formulata dal ricorrente, evidenziando, per un verso, di aver già corrisposto quanto spettante a titolo di t.f.r. sulla scorta di decreto ingiuntivo notificato, per altro verso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate avendo il ricorrente sempre svolto nel corso della sua attività mansioni di operaio manovale edile conformi all'inquadramento contrattuale e mai mansioni superiori. In relazione all'intervenuto licenziamento disciplinare deduceva di avere appreso, in data 19/09/2023, a seguito di una denuncia pag. 3/17 proposta da un proprio dipendente, che il ricorrente ed il padre, avevano prima insultato e successivamente aggredito Persona_1 brutalmente il loro collega di lavoro, nonché caposquadra,
finendo per procurargli un forte trauma al Persona_2 braccio, una ferita al volto e persino la perdita di un dente;
di aver contestato al ricorrente, in data 20/09/2023 i suddetti fatti, contestualmente comunicando l'immediata sospensione cautelativa dal servizio e, successivamente comunicato, con lettera del 2/10/2023, il licenziamento per “giusta causa”, ritenendo non sufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore. Eccepiva che, in ogni caso, il ricorrente non aveva diritto alla reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, L. 300/70, così come novellato dalla L.
92/2012, bensì solo al risarcimento del danno compreso tra le 12 e le 24 mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 5, Statuto dei
Lavoratori, trovando applicazione nella fattispecie, per il principio tempus regit actum, la disciplina di cui alla L. n.
183/2014 (c.d. Jobs Act).
Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e per l'effetto:
-annullava il licenziamento impugnato e condannava la Parte_1
alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro
[...] precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, spettante all'operaio specializzato inquadrato nel 3° livello del CCNL applicato, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione,
-dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore e condannava la al Parte_1 pagamento di complessivi € 26.729,98 a titolo di differenze pag. 4/17 retributive tra quanto percepito e quanto spettante per il superiore inquadramento contrattuale riconosciuto, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo,
-condannava la al pagamento delle spese di giudizio Parte_1 liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali Iva e CPA come per legge con attribuzione.
Propone appello la deducendo che il Giudice di prime Parte_1 cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo provato lo svolgimento in via stabile e continuativa da parte del ricorrente di mansioni superiori e non provati i fatti alla base della contestazione disciplinare, senza valutare tutti gli elementi indiziari acquisiti al processo;
ha ritenuto attendibili i due testi escussi nonostante la loro posizione di diretto coinvolgimento nella vicenda ovvero il timore di subire ritorsioni;
ha omesso di attivare i propri poteri istruttori d'ufficio per accertare la “verità materiale”, pur in presenza di elementi indiziari emersi nel giudizio;
ha errato nel ritenere non espressamente contestati i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio.
Nello specifico l'appellante rileva
-che le testimonianze acquisite non consentivano di riconoscere il superiore livello di inquadramento rivendicato in quanto il teste si era contraddetto riferendo prima che il ricorrente Tes_1 sostituiva lui, e nella guida Testimone_2 Testimone_3 dell'escavatore quando loro non c'erano, salvo poi precisare che ciò avveniva anche “in alternanza”,
-che in ordine alla prova del fatto posto alla base della contestazione disciplinare occorre distinguere tra a) prova diretta: ovvero quella che ha per oggetto il fatto stesso che deve essere pag. 5/17 provato ed è immediatamente utile per il giudizio (ad es.: la testimonianza), b) prova indiretta o indiziaria: quella, cioè, che ha per oggetto un fatto diverso, dal quale, attraverso un procedimento logico, può essere conosciuto il fatto ignoto che deve essere provato,
-che il Giudice avrebbe dovuto tener conto delle prove indiziarie e valutarle secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione,
-che il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori di ufficio in presenza di una pista probatoria,
-che il Giudice non ha tenuto minimamente conto del fatto che, mentre gli autori dell'aggressione non avevano fornito alcuna motivazione che potesse supportare la loro versione (i due avevano negato semplicemente i fatti in toto), al contrario essa società, nella sua costituzione seppur tardiva, aveva fornito una serie di fatti certi (indizi) che rendevano assai più “probabile” la versione del , nella propria denuncia dell'aggressione subita e, Per_2 pertanto, del tutto legittimo il recesso irrogato,
-che il Giudice ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni del teste il quale, sebbene presente all'episodio Testimone_4 di aggressione da cui era derivata la procedura disciplinare (come riferito dallo stesso nella denuncia raccolta dai Per_2
Carabinieri del Comando di Napoli), aveva negato persino di avere visto il caposquadra nel giorno dell'aggressione, Per_2 tradendo, quindi, la sua posizione di assoluta parzialità, nonché di padre del ricorrente ed anch'egli coinvolto Persona_1 personalmente nell'aggressione al , Per_2
-che il Giudice, inoltre, ha omesso di acquisire i verbali di prova del giudizio speculare introdotto dal padre del ricorrente, CP_1
pag. 6/17 , originato dai medesimi fatti costitutivi, verbali nei Per_1 quali era riportata la testimonianza del vittima Persona_2 dell'episodio di aggressione alla base del recesso,
-che la affermazione del difensore del ricorrente in ordine alle presunte differenti responsabilità nei fatti disciplinarmente rilevanti aveva indotto in errore il Giudice, il quale aveva rigettato la richiesta di acquisizione dei predetti verbali,
-che la dichiarazione del soggetto aggredito era direttamente influente sul thema decidendum, trattandosi del soggetto che aveva subito l'aggressione e cioè di colui che meglio di chiunque altro poteva riferire in relazione all'episodio contestato,
-che, sebbene essa società fosse decaduta dalla prova, il Giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, avrebbe dovuto ammetterne l'acquisizione, soprattutto dopo avere esaminato il verbale di denuncia ai Carabinieri della locale Stazione di Napoli ed il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Napoli che, insieme ai fatti riportati nella contestazione disciplinare, costituivano senz'altro una “pista probatoria” da approfondire, al fine di accertare la “verità materiale” del caso concreto,
-che è applicabile in grado di appello la previsione di cui all'art.437 cpc,
-che il Giudice non ha tenuto conto della contestazione dei conteggi da parte di essa società (eccezione non soggetta a decadenza processuale),
-che nei conteggi era assente qualsivoglia indicazione in merito ai criteri di calcolo utilizzati,
pag. 7/17 -che il Giudice ha riconosciuto un importo al solo titolo delle differenze retributive per mansioni superiori superiore al conteggio riportato in ricorso,
-che a seguito della denuncia del era pendente un Per_2 giudizio penale nei confronti del ricorrente e del padre,
chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto di tutte le avverse pretese.
Replica : CP_1
-che parte appellante ritiene la sentenza di prime cure viziata per due ordini di motivi: 1) erronea valutazione delle istanze istruttorie ed inattendibilità dei testi, 2) mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Giudicante nella ricerca della verità sostanziale (applicazione dell'art. 421 c.p.c.),
-che l'appello è inammissibile in quanto non si comprende quale sia l'effettivo punto e/o punti di sentenza che si intendono viziati (e per quale ragione) e quale sarebbe dovuto invero essere il diverso presupposto atto a fondare un convincimento equo,
-di aver fornito la prova delle mansioni svolte e la smentita dei fatti posti a base del licenziamento,
-che lo svolgimento delle mansioni di escavatorista era stato confermato dal teste (indifferente) e dal teste Tes_1 CP_1
-che la contestazione dei conteggi era stata del tutto generica,
-che la denuncia ai Carabinieri presentata dal dipendente
, il referto medico dello stesso, il movente dettato, la Per_2 presenza di diversi colleghi di lavoro all'episodio accaduto erano mere deduzioni prive di qualsivoglia elemento probatorio,
pag. 8/17 -che la società appellante, costituitasi tardivamente, non dava prova dell'episodio contestato,
-che il teste aveva smentito quanto indicato dal Tes_1 Per_2 nella stessa denuncia presentata ai Carabinieri di Napoli,
-che giustamente il Tribunale non aveva azionato i poteri ex art.421 cpc poiché come sancito dalla uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità tale esercizio presuppone la ricorrenza di circostanze quali: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali,
l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa,
-che comunque dalla lettura delle testimonianze rese nel giudizio indicato sarebbe emersa la inattendibilità del che Persona_2 aveva dichiarato, nella denuncia ai Carabinieri, che erano presenti ai fatti molti operai (almeno 8 espressamente indicati), mentre nella testimonianza che non era presente nessuno e che, successivamente, intervennero non tanti operai ma solo tre tra cui il che escusso in pari data nel medesimo procedimento Tes_5 lo smentiva (“ho visto il sig. era regolarmente in Per_2 servizio il giorno 19 settembre e stava bene”),
-che nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Agostinacchio è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex pag. 9/17 art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del 26.6.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione dei poteri istruttori di ufficio e di non corretta ricostruzione delle prove quanto alle mansioni superiori ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito al una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta CP_1 in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è infondato.
Quanto all'avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento, le prove raccolte nel corso del primo grado depongono in maniera evidente per lo svolgimento da parte del di mansioni di CP_1 escavatorista inquadrabili nel III livello, operaio specializzato.
Il Tribunale ha premesso (per quanto di interesse) che il III livello prevede che per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati… - Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili, mentre nel I livello sono ricompresi gli operai comuni cioè coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza pag. 10/17 conseguibile in pochi giorni ed ha, poi, esaminato le testimonianze raccolte in giudizio giungendo al riconoscimento della pretesa.
È evidente dalle deposizioni testimoniali come le mansioni espletate dal non fossero riconducibili a quelle del I livello bensì a CP_1 quelle del III.
Il teste collega di lavoro del e operatore Testimone_4 CP_1 meccanico, ha dichiarato che il ricorrente affiancava lui Tes_2
e nello svolgimento delle mansioni, che li
[...] Testimone_3 sostituiva nella guida dell'escavatore quando loro non c'erano, o, comunque, se ne occupava in alternanza a loro, che il manovrava CP_1 bene l'escavatore e svolgeva bene il suo compito. Il teste ha quindi riferito positivamente circa un profilo esemplificativo del III livello, quello dell'escavatorista, precisando che il ricorrente era in grado di manovrare bene l'escavatore, caratteristica integrante la speciale competenza pratica di cui alla declaratoria pretesa.
La conferma della guida dell'escavatore l'ha data anche il teste padre del ricorrente ma anche addetto al cantiere Persona_1 quale sorvegliante, che ha riferito che il figlio faceva parte della squadra di lavoro che scendeva circa 20,30 metri sotto il livello della strada, percorrendo i cunicoli con gli escavatori per poter raccogliere i sedimenti delle fognature e che il figlio lavorava con occupandosi della Parte_2 CP_2 guida degli escavatori, nella quale i vari componenti della squadra si alternavano poiché mansione impegnativa (atteso che era svolta in orario notturno).
Sulla scorta di tali concordanti e specifiche deposizioni correttamente il Tribunale ha ritenuto pienamente fondate le allegazioni del ricorrente;
né incide su tale conclusione la
“rettifica” del teste , sia perché la decisione è fondata Tes_1 anche sulla deposizione del sia perché la dichiarazione CP_1
pag. 11/17 testimoniale del va valutata nel suo complesso e non Tes_1 strumentalizzando una sola frase nel contesto discorsivo.
Quanto ai conteggi posti a base della decisione, in primo luogo si osserva che non corrisponde al vero che il Tribunale abbia riconosciuto una somma superiore a quella richiesta atteso che nel dispositivo il Tribunale ha condannato la datrice al pagamento della somma di euro 26.729,98, a fronte della richiesta di euro 35.445,51 di cui al ricorso, inferiore anche tenendo conto del pagamento medio tempore del t.f.r. (a seguito di decreto ingiuntivo) nella misura di euro 2.268,05.
Quanto alle contestazioni, al di là della questione dello scorporo dell'importo del t.f.r., nella memoria difensiva di primo grado la odierna appellante si limitava ad affermare “Infine, cautelativamente si contestano conteggi in quanto del tutto privi di parametri di riferimento corretti, e quindi insuscettibili di verifica concreta. I calcoli alla base dei suddetti conteggi, inoltre, sono effettuati al lordo e non tengono conto delle trattenute operate dall'azienda quale sostituto d'imposta”, per cui condivisibilmente il Tribunale ha definito la contestazione generica, peraltro alla luce di conteggi (incorporati nel ricorso) analitici ed elaborati secondo parametri corretti ed al lordo
(rilevando il netto solo al momento dell'effettivo pagamento).
In ordine alle censure alla sentenza laddove ha accolto l'impugnativa di licenziamento le argomentazioni della appellante si sostanziano, in sintesi, nella mancata applicazione da parte del
Tribunale dell'art.421 cpc e, quindi, nella invocazione in questo grado dell'art.437 cpc, essendo pacifico che la stessa si è tardivamente costituita in primo grado.
Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore atteso che in virtù dei principi dell'onere probatorio in materia spettava alla pag. 12/17 datrice provare il fatto disciplinare oggetto di contestazione e posto alla base del recesso, evidenziando quindi che “nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la società resistente, la quale , nel costituirsi in giudizio tardivamente, è incorsa nelle decadenze processuali proprie del rito del lavoro, non ha provato la sussistenza del fatto contestato al ricorrente, nei termini specifici con cui è stato descritto nella lettera di contestazione disciplinare” e che “pertanto la versione dei fatti fornita dal collega, secondo cui sarebbe stato Persona_2 aggredito e malmenato dal ricorrente unitamente a non Persona_1 ha trovato alcun riscontro, fatta eccezione per le dichiarazioni rese dallo stesso e poste a base della contestazione Per_2 disciplinare di cui si controverte in questa sede”.
Il Tribunale ha, quindi, valutato le dichiarazioni del ma Per_2 ha rilevato come le stesse non avessero trovato riscontro nella attività istruttoria svolta anche a causa delle decadenze in cui era incorsa la resistente.
Ebbene l'invocazione fatta dalla appellante al mancato esercizio d'ufficio dei poteri istruttori non merita condivisione.
Occorre premettere che la decadenza maturatasi ex art.416 cpc ha riguardato, ai sensi del comma 3, non solo le richieste di prova orale ma anche la documentazione depositata, quindi la denuncia penale del , il referto del pronto soccorso del medesimo, Per_2 elidendo pertanto l'esistenza di quella pista probatoria o prova semiplena che, al limite, avrebbe potuto costituire il presupposto per la valutazione dell'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del Tribunale, specificati dalla società nella richiesta di acquisizione dei verbali delle prove testimoniali svoltesi nel parallelo giudizio di impugnazione del licenziamento azionato dal padre del ricorrente (e fondato sui medesimi fatti). Persona_1
pag. 13/17 Sul tema la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.33108/22) ha affermato che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597 del 2020) in quanto il potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e
437, secondo comma, cod. proc. civ., pone un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto, Cass.
n. 12902 del 2015), ma più specificamente (proprio in un caso in cui sia in primo che in secondo grado erano stati attivati i poteri istruttori d'ufficio sui fatti allegati dalla datrice resistente tardivamente costituitasi;
cfr. Cassazione n.23605/20) ha chiarito che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto,
pag. 14/17 all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012;
154/2006).
Nel caso in esame con la tardiva costituzione in giudizio e la conseguente decadenza dalla rituale produzione documentale ex art.416 comma 3 cpc, nonché, dalle richieste di prova orale,
l'acquisizione d'ufficio dei verbali delle testimonianze raccolte in altro giudizio avrebbe di fatto comportato la sanatoria delle decadenze maturate in violazione del principio di terzietà del
Giudice, né poteva, peraltro, ritenersi sussistente alcuna pista probatoria da integrare (quanto piuttosto l'assenza totale sia di prova tempestiva sia di richieste istruttorie tempestive) risultando da un lato tardivi i documenti allegati dalla resistente e dall'altro comunque contrapposte (e con il medesimo valore probante) le dichiarazioni del e quelle del ricorrente, le prime Per_2 successivamente sconfessate dalla prova raccolta in giudizio allorquando il teste ha riferito di non aver visto nulla Tes_1
(pur risultando indicato come presente ai fatti nella denuncia ai
Carabinieri fatta dal ). Per_2
In conclusione difettava ex art.421 cpc (e difetta ex art.437 cpc) il presupposto legittimante l'iniziativa d'ufficio costituita dalla presenza di una prova semiplena o di una c.d pista probatoria considerato che (cfr. Cassazione n.8381/19) “costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di
pag. 15/17 cassazione ritenere che nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose”.
Infine si evidenzia come la appellante, pur richiamando giurisprudenza sul punto, non chiarisce affatto, sotto altro profilo, quali sarebbero gli elementi indiziari che il Tribunale avrebbe omesso di valutare o esaminare, riferendosi le pronunce giurisprudenziali invocate nell'atto di appello pur sempre ad elementi probatori ritualmente acquisiti al giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, compensandosi quelle relative alla fase incidentale di sospensione atteso il parziale accoglimento della istanza e quindi la reciproca soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pag. 16/17 previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 26.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 17/17