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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1593/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IN PAOLA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4012/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546277 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546277 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546277 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento che le è stato notificato in data 11 novembre 2024 con il quale Roma Capitale le ha contestato l'omessa dichiarazione ai fini Tari e Tefa per gli anni dal 2020 al 2022 nonché il mancato pagamento dei suddetti tributi per circa 650 euro.
A sostegno del gravame deduce che detti tributi sono stati versati dalla co-conduttrice (Nominativo_1) dell'immobile sito in Roma a Indirizzo_1 e che, pertanto, nulla risulta dovuto;
in subordine, lamenta l'errata indicazione degli occupanti.
Non si è costituito il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Parte ricorrente ha documentato che i tributi sono stati versati dall'altro conduttore dell'immobile, pertanto, non sussisteva il presupposto per la ripresa operata dal Comune di Roma.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IN PAOLA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4012/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546277 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546277 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546277 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento che le è stato notificato in data 11 novembre 2024 con il quale Roma Capitale le ha contestato l'omessa dichiarazione ai fini Tari e Tefa per gli anni dal 2020 al 2022 nonché il mancato pagamento dei suddetti tributi per circa 650 euro.
A sostegno del gravame deduce che detti tributi sono stati versati dalla co-conduttrice (Nominativo_1) dell'immobile sito in Roma a Indirizzo_1 e che, pertanto, nulla risulta dovuto;
in subordine, lamenta l'errata indicazione degli occupanti.
Non si è costituito il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Parte ricorrente ha documentato che i tributi sono stati versati dall'altro conduttore dell'immobile, pertanto, non sussisteva il presupposto per la ripresa operata dal Comune di Roma.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di legge.