Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3796 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
04/04/2025 sostituita, con l'ordinanza del 7 marzo 2025, ex art. 127 ter con il deposito di note di trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Ettore Paparazzo, Luca Amendola e Simone Agrofoglio in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Crescenzio n. 25;
APPELLANTE
E
difeso dagli avv.ti Stefano Igor Curallo e Vittorio Cirotti in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Vittorio Cirotti in Roma, viale delle Milizie n. 1;
APPELLATA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to CP_2 C.F._2
Quirino Cianciaruso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Avellino, via Luigi Amabile n. 33;
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 316/2020 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 20/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – – Il Tribunale di Tivoli pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di e volta ad ottenere la dichiarazione di Controparte_4 Parte_1
inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 12.2.15, rogato dal notaio con il n. rep. 54364 e n. racc. 20493 (trascritto all'Agenzia delle Entrate CP_2
Servizio di pubblicità immobiliare Roma 2 in data 20.3.2015 registro particolare 7352, registro generale 10119) con il quale ha donato a Controparte_4 Parte_1
una porzione di fabbricato bifamiliare, con annesso terreno, sito nel comune di Rignano
Flaminio, Contrada Montelarco, al Viale delle Magnolie 28 nel contraddittorio di CP_2
terzo evocato in giudizio da con sentenza n. 316/2020
[...] Parte_1
pubblicata in data 20 febbraio 2020 così statuiva: << -A- accoglie la domanda revocatoria proposta da e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti CP_1 di parte attrice, dell'atto di donazione del 12.2.15, rogato dal notaio con CP_2
il n. rep. 54364 e n. racc. 20493 intercorso tra e Controparte_4 Parte_1
(trascritto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma, Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare Roma 2 in data 20.3.2015 registro particolare 7352, registro generale 10119); -B- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di procedere all'annotazione della sentenza ex art. 2655
c.c.; -C- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della società attrice, delle spese di lite che liquida in euro 326,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-D- rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda di garanzia proposta da nei confronti Parte_1
di e;
-E- condanna alla refusione Controparte_4 CP_2 Parte_1
in favore di delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00 per compensi CP_2
professionali, oltre accessori di legge;
-F- nulla per le spese quanto ai rapporti tra
[...]
e .>> Parte_1 Controparte_4
§ 2. – Ha proposto appello a cui ha resistito Si costituiva Parte_1 CP_1
altresì il notaio . CP_2
§ 3. – La Corte all'udienza del 2 luglio 2021 dichiarava la contumacia di CP_4
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita,
[...]
da ultimo all'udienza del 4 aprile 2025.
§ 4. – Con decreto del 12 febbraio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 5. – In data 4 marzo 2025 hanno depositato note congiunte i difensori delle parti costituite nelle quali hanno evidenziato che in data 24 – 25 febbraio 2025 era intervenuta tra esse parti in causa transazione giudiziale avente ad oggetto, per quanto qui maggiormente interessa, l'assunzione da parte della dott.ssa del debito Pt_1
del sig. nei confronti di con conseguente rinuncia da parte della CP_4 CP_1
dott.ssa al presente appello, nonché l'integrale compensazione tra le parti Pt_1 delle spese del presente giudizio (R.G. n. 3796/2020 Corte di Appello di Roma); le parti si sono impegnate a depositare note di precisazione delle conclusioni congiunte e hanno inoltre dato atto che la dott.ssa ha già provveduto al pagamento in Pt_1
favore di e del Notaio Dott. delle spese legali liquidate in primo CP_1 CP_2
grado dal Tribunale. Le parti con le suddette note congiunte hanno dato atto che sono venute meno le ragioni di contrasto e che è così cessata la materia del contendere;
che esse parti hanno interesse ad ottenere una pronuncia di estinzione del presente giudizio di appello a spese compensate. Rappresentavano che < della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma.>>
§ 6. – Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: <
Corte di Appello adita, (…) - nel merito, dato atto che tra le parti è intervenuta transazione, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti dott.ssa Notaio dott. e CP_1 Parte_1 CP_2 CP_4
spese del presente grado compensate;
- per l'effetto, ordinare al competente
[...]
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria del 12.08.2015 registro generale 34192 – registro particolare n. 24756, Ufficio Provinciale di Roma -Territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Roma 2.>>
§ 7. – In data 5 marzo 2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di trattazione scritta dell'udienza 4 aprile 2025.
§ 8. – La Corte con ordinanza del 7 marzo 2025 ha accolto l'istanza e disposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025 ore 11.30 con il deposito di note scritte assegnando alle parti il termine del giorno
04/04/2025 ore 11.30 per detto adempimento.
§ 9. – Risultano depositate le suddette note da CPA in data 1° aprile 2025. § 10. – Allo scadere del termine la Corte ha trattenuto in riserva la causa ed all'esito dell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza.
§ 11. – Osserva la Corte che le parti hanno definito transattivamente la lite e sono venute meno le ragioni di contrasto oggetto della presente lite, con cessazione della materia del contendere.
Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di estinzione del processo. Le spese di lite su concorde richiesta delle parti vanno compensate.
Va accolta altresì la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la sua cancellazione ai sensi dell'art. 2668 secondo comma c.c., attesa la sostanziale assimilabilità della presente pronuncia, resa su concorde richiesta di tutte le parti, all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia all'azione, espressamente prevista dalla norma richiamata (Cass. 21320/18).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e contro la sentenza resa tra CP_1 CP_2 Controparte_4
le parti dal Tribunale di Tivoli n. 316/2020 pubblicata in data 20/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizio di pubblicità Immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione, con esonero di ogni responsabilità, della domanda di revocatoria del 12.08.2015 registro generale
34192 – registro particolare n. 24756, Ufficio Provinciale di Roma -Territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Roma 2.
3. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 4/04/2025. Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo