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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1337 R.G.A.C., anno 2020, passata in decisione all'udienza del 20.01.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] e residente Parte_1
alla Via S. Giovanni di San Giorgio del Sannio, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chiusolo, presso il cui studio in
Benevento, alla Via G. Piermarini n. 34 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
E
nato a [...] il Controparte_1
15.02.1935, nato a [...] il Controparte_2
14.10.1948, nato a [...] il Controparte_3
13.02.1966, nato a [...] Controparte_4
il 05.03.1968, nata a [...] il [...] CP_5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Cavuoto ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Benevento alla Via pagina 1 di 12 Colonnette n° 1 giusta procure alle liti rilasciate su foglio a parte da ritenersi materialmente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta ex art 83 cpc.
Convenuti
E
, con sede in San Controparte_6
Giorgio del Sannio (BN) alla Via SS Appia 7 km 270, c.f.
, in persona dell'Amm.re Unico, Rag. P.IVA_1 CP_6
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Santucci, ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del
Sannio (BN) alla Via S. Giacomo, n.34, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
20.01.2025 da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
, e , nonché la Controparte_3 Controparte_7 CP_5
e per sentire, in via Controparte_6 CP_6
principale, dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di vendita dell'11.09.2019 con cui i convenuti Controparte_8
alienavano in favore della il terreno sito alla Via Controparte_6
dei Sanniti di San Giorgio del Sannio, identificato al catasto terreni al foglio 22, particelle 443, 116, 501, 390 e 389; in subordine chiedeva dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti, del menzionato atto di vendita dell'11.09.2019. pagina 2 di 12 A sostegno delle proprie richieste, dichiarava di essere creditore nei confronti dei convenuti in virtù di decreto Controparte_8
ingiuntivo n. 166/2020, della somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione dell'acconto versato all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento sussistendo tutti i requisiti per l'esercizio dell'azione di simulazione assoluta o in via subordinata per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio i convenuti nonché Controparte_8
la società contestando la domanda e chiedendone CP_6
il rigetto.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, nelle more del processo a causa del decesso di , CP_5
e il processo veniva Controparte_2 Controparte_1
più volte interrotto e poi riassunto.
Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., concessi all'udienza del
20.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico che, in data 21.06.2018, Parte_1
stipulalva con , , Controparte_1 Controparte_2
, e , un contratto Controparte_3 Controparte_7 CP_5
preliminare per la compravendita di un appezzamento di terreno di mq 17.797, di proprietà dei sito alla Via dei Controparte_8
Sanniti di San Giorgio del Sannio, identificato in catasto terreni pagina 3 di 12 al foglio 22, particelle 443, 116, 501, 390 e 389, di cui mq.
1.600 con destinazione urbanistica D2 1.
Il prezzo della compravendita veniva pattuito in € 200.000,00 e l'attore versava, all'atto della sottoscrizione, la somma di €
40.000,00, a titolo di acconto a mezzo assegno bancario
(circostanza non contestata).
Veniva pattuito, altresì, che il saldo sarebbe stato pagato alla stipula dell'atto definitivo, che sarebbe dovuto avvenire entro il
30.09.2018, data prorogata di comune accordo al 30.11.2018 e annotata in calce al preliminare di vendita, come si evince dalla documentazione depositata.
Nelle more, precisamente in data 21.11.2018, l'attore presentava una richiesta di permesso di costruire, al Comune di
San Giorgio del Sannio, per la realizzazione di un intervento edilizio sulla parte di terreno con destinazione urbanistica e successivamente le parti, di comune accordo, decidevano di risolvere il contratto preliminare, come da scrittura privata depositata, con l'unico obbligo per il promittente acquirente di ritirare il progetto depositato presso l'ufficio tecnico del Comune di San Giorgio del Sannio e per i promittenti venditori di restituire la caparra versata.
Gli odierni convenuti non provvedevano alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto da e pertanto lo Parte_1
stesso chiedeva ed otteneva, in data 20.01.2020, un'ingiunzione di pagamento nei loro confronti.
Con atto dell'11.09.2019 i promittenti venditori alienavano i terreni oggetto del preliminare in favore della di CP_6
ed al prezzo di € 110.000,00. Controparte_6 CP_6
pagina 4 di 12 Pertanto, l'attore impugnava l'atto di vendita per notar
[...]
dell'11.9.2019, rep. 8799, trascritto il 19.9.2019 al Per_1
n. 10086 Reg. Gen. e n. 8270 Reg. Part., e registrato l'11.10.19 al n. 8354, serie 1T, con cui , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_7 CP_5
alienavano in favore della di Controparte_6 Controparte_6
e , il terreno sito alla Via dei Sanniti di San Giorgio del
[...] CP_6
Sannio, identificato in catasto terreni al foglio 22, particelle 443,
116, 501, 390 e 389, di cui mq.
1.600 con destinazione urbanistica D2 1, in via principale per far accertare la simulazione assoluta della compravendita dei suddetti terreni e in via subordinata accertare il pregiudizio subito ex art. 2901
c.c.
Fatta questa premessa, giova precisare che si ha simulazione assoluta quando le parti fanno apparire ai terzi di aver concluso un accordo tra le stesse ma in realtà stabiliscono che quest'ultimo non produca alcun effetto.
Per il principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'onere di dimostrare la simulazione incombe sull'attore, che con tale azione deduce che l'atto è simulato.
Nel caso in esame, tale prova non risulta raggiunta neanche presuntivamente, a tanto non essendo sufficiente la mera deduzione che il prezzo della compravendita con la CP_6
veniva pattuito in € 110.000,00, importo molto inferiore a quello stabilito con il preliminare di vendita impugnato (pari ad €
200.000,00), in assenza di prova in merito ad un eventuale pagina 5 di 12 squilibrio tra il prezzo pattuito e il valore di mercato dei beni acquistati.
Di conto, la ha rappresentato che il terreno veniva CP_6
acquistato per realizzarvi un parcheggio per la propria attività commerciale e per locarlo a terzi, precisando che, considerate le caratteristiche urbanistiche dello stesso, non era possibile edificare sul lotto oggetto di causa e dunque il prezzo pattuito era da considerarsi congruo.
Inoltre, la società ha prodotto 5 assegni circolari CP_6
mediante i quali veniva versato l'intero importo pattuito nel contratto di compravendita dell'11.09.2019, nonché il contratto di finanziamento del 26/07/2019, stipulato con la Banca
INTESA SANPAOLO s.p.a., che concedeva un finanziamento di €
100.000,00 finalizzato all' “Acquisto terreno da adibire a parcheggio”, come si legge al punto 1 del suddetto contratto.
Gli elementi addotti da parte attrice non solo non sono gravi precisi e concordanti, ma non appaiono neanche inequivoci ai fini della prova della simulazione, non potendosi ritenere provato che le parti, nella stipulazione dell'atto, non abbiano in realtà voluto trasferire la proprietà del bene, sussistendo, di contro, circostanze che militano per la tesi opposta.
La domanda di simulazione risulta quindi priva di riscontro probatorio e va rigettata.
Per ciò che invece concerne la domanda revocatoria ex art. 2901
c.c., giova precisare che tale azione è il rimedio in base al quale i creditori possono domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che recano loro pregiudizio, comportando la perdita (o diminuzione) della pagina 6 di 12 garanzia generica costituita dal patrimonio debitorio (ex art. 2740 c.c.).
Secondo la S.C., “E' noto come l'azione revocatoria ordinaria sia uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore in quanto svolge la funzione di ricostruirgli la garanzia generica assicuratagli dal patrimonio del debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del proprio credito”
(Cass. civ. n. 192131/2004)
L'art. 2901 c.c. dispone che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando.
Il creditore che intenda esercitarla ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2) il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); pagina 7 di 12 3) conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni);
4) consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. partecipatio e consilium fraudis).
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la “scienza fraudis” del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il
“consilium fraudis” (Cass. 27.1.2009 n. 11968).
Nel caso de quo, l'odierno attore è creditore nei confronti dei in virtù di decreto ingiuntivo n.166/2020 reso Controparte_8
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Benevento in data
23.01.2020, con il quale veniva ingiunto ai convenuti il pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi e spese,
a titolo di restituzione dell'acconto versato alla stipula del contratto preliminare del 21.06.2018, intercorso tra le parti e, successivamente, risolto consensualmente.
Il credito, benchè accertato giudizialmente successivamente all'atto di disposizione, è certamente sorto prima dello stesso;
nonostante l'atto di risoluzione sia privo di data, dalla documentazione allegata emerge che già nel giugno 2019 (in pagina 8 di 12 una missiva inviata dal legale di parte attrice ai convenuti) si dava atto dell'avvenuta sottoscrizione della scrittura di risoluzione, laddove l'atto impugnato è del settembre 2019.
Nondimeno, ed anche a prescindere dalla sussistenza o meno dell'eventus damni (cui dopo si accennerà), deve rilevarsi che non risulta provato l'elemento psicologico necessario per l'accoglimento della domanda, in particolare la consapevolezza dello stesso in capo all'acquirente, tenendo presente che, ai fini della revoca di un atto dispositivo del patrimonio debitorio, è necessario che anche il terzo, oltre che il debitore, sia consapevole di arrecare un danno alle ragioni del creditore;
se il credito fosse sorto posteriormente all'atto impugnato sarebbe stata necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nel caso di specie, risulta impugnato un atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore, posteriore al sorgere del credito
(che è sorto, come si è detto, con la sottoscrizione della risoluzione consensuale, certamente precedente al settembre
2019).
Essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è sufficiente la prova della consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, che l'atto arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie.
In proposito, deve premettersi che dalle risultanze istruttorie non emerge alcun elemento, neanche indiziario, da cui potere ritenere provata la consapevolezza del terzo di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore, non convergendo in tal senso le argomentazioni addotte da parte attrice con riferimento alle difese concordi dei e della (che a suo CP_1 CP_6 pagina 9 di 12 dire proverebbero la consapevolezza), né in ordine al comportamento del terzo successivo o inerente le modalità difensive nel presente giudizio.
Tanto, non rileva ai fini della prova della sussistenza del suddetto requisito.
Altri elementi indicativi della consapevolezza in capo al terzo non emergono dagli atti.
Per completezza va evidenziato che alquanto dubbio appare anche l'eventus damni;
non vi è dubbio che lo stesso è ravvisabile anche quando l'atto impugnato comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito, come nel caso in esame, in cui l'attore lamentava che il bene alienato rappresentava l'unico bene di cui erano comproprietari solo tra di loro i debitori.
Nondimeno, dalla documentazione allegata, sembrerebbe che i terreni oggetto di causa non fossero gli unici beni posseduti in comunione tra i debitori.
Va infine evidenziata l'irrilevanza delle deduzioni di parte convenuta in ordine alla nullità dell'accordo di risoluzione, con cui i convenuti si assumevano l'impegno di restituire la caparra versata dal;
l'atto non risulta mai impugnato per vizi Parte_1
del consenso e del tutto inconferente appare la eventuale sottoscrizione dell'atto dopo lo spirare del termine per la stipula del rogito definitivo.
Accertata, dunque, la infondatezza della domanda attorea, priva di pregio appare anche la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti dell'attore, per ottenere il CP_6
risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella realizzazione pagina 10 di 12 del parcheggio e da perdita di chance, nonché i per i prestiti richiesti e le spese sostenute per l'acquisto del terreno.
In proposito, deve evidenziarsi che il danno risarcibile è quello che consegue ad una condotta antigiuridica e sia con la stessa in rapporto di causalità.
Nel caso di specie, non risulta posta in essere alcuna condotta antigiuridica dall'attore (eziologicamente collegata ai presunti danni lamentati dal terzo), essendo lo stesso libero di far valere i propri diritti con le azioni ritenute più opportune. La responsabilità da lite temeraria (art. 96 c.p.c.), che copre il danno subito a causa di una lite, presuppone che l'attore abbia agito in mala fede o con colpa grave, circostanze che nella specie non appaiono sussistenti.
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda è infondata e va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate complessivamente per i convenuti mentre Controparte_8
vanno compensate tra l'attore e la per la reciproca CP_6
soccombenza
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché della CP_5 Controparte_6
. ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 2) Rigetta la domanda riconvenzionale della CP_6
compensando le spese tra la stessa e parte attrice;
2) Condanna l'attore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti che liquida in Controparte_8
€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to L. Cavuoto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1337 R.G.A.C., anno 2020, passata in decisione all'udienza del 20.01.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] e residente Parte_1
alla Via S. Giovanni di San Giorgio del Sannio, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chiusolo, presso il cui studio in
Benevento, alla Via G. Piermarini n. 34 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
E
nato a [...] il Controparte_1
15.02.1935, nato a [...] il Controparte_2
14.10.1948, nato a [...] il Controparte_3
13.02.1966, nato a [...] Controparte_4
il 05.03.1968, nata a [...] il [...] CP_5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Cavuoto ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Benevento alla Via pagina 1 di 12 Colonnette n° 1 giusta procure alle liti rilasciate su foglio a parte da ritenersi materialmente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta ex art 83 cpc.
Convenuti
E
, con sede in San Controparte_6
Giorgio del Sannio (BN) alla Via SS Appia 7 km 270, c.f.
, in persona dell'Amm.re Unico, Rag. P.IVA_1 CP_6
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Santucci, ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del
Sannio (BN) alla Via S. Giacomo, n.34, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
20.01.2025 da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
, e , nonché la Controparte_3 Controparte_7 CP_5
e per sentire, in via Controparte_6 CP_6
principale, dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di vendita dell'11.09.2019 con cui i convenuti Controparte_8
alienavano in favore della il terreno sito alla Via Controparte_6
dei Sanniti di San Giorgio del Sannio, identificato al catasto terreni al foglio 22, particelle 443, 116, 501, 390 e 389; in subordine chiedeva dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti, del menzionato atto di vendita dell'11.09.2019. pagina 2 di 12 A sostegno delle proprie richieste, dichiarava di essere creditore nei confronti dei convenuti in virtù di decreto Controparte_8
ingiuntivo n. 166/2020, della somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione dell'acconto versato all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento sussistendo tutti i requisiti per l'esercizio dell'azione di simulazione assoluta o in via subordinata per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio i convenuti nonché Controparte_8
la società contestando la domanda e chiedendone CP_6
il rigetto.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, nelle more del processo a causa del decesso di , CP_5
e il processo veniva Controparte_2 Controparte_1
più volte interrotto e poi riassunto.
Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., concessi all'udienza del
20.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico che, in data 21.06.2018, Parte_1
stipulalva con , , Controparte_1 Controparte_2
, e , un contratto Controparte_3 Controparte_7 CP_5
preliminare per la compravendita di un appezzamento di terreno di mq 17.797, di proprietà dei sito alla Via dei Controparte_8
Sanniti di San Giorgio del Sannio, identificato in catasto terreni pagina 3 di 12 al foglio 22, particelle 443, 116, 501, 390 e 389, di cui mq.
1.600 con destinazione urbanistica D2 1.
Il prezzo della compravendita veniva pattuito in € 200.000,00 e l'attore versava, all'atto della sottoscrizione, la somma di €
40.000,00, a titolo di acconto a mezzo assegno bancario
(circostanza non contestata).
Veniva pattuito, altresì, che il saldo sarebbe stato pagato alla stipula dell'atto definitivo, che sarebbe dovuto avvenire entro il
30.09.2018, data prorogata di comune accordo al 30.11.2018 e annotata in calce al preliminare di vendita, come si evince dalla documentazione depositata.
Nelle more, precisamente in data 21.11.2018, l'attore presentava una richiesta di permesso di costruire, al Comune di
San Giorgio del Sannio, per la realizzazione di un intervento edilizio sulla parte di terreno con destinazione urbanistica e successivamente le parti, di comune accordo, decidevano di risolvere il contratto preliminare, come da scrittura privata depositata, con l'unico obbligo per il promittente acquirente di ritirare il progetto depositato presso l'ufficio tecnico del Comune di San Giorgio del Sannio e per i promittenti venditori di restituire la caparra versata.
Gli odierni convenuti non provvedevano alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto da e pertanto lo Parte_1
stesso chiedeva ed otteneva, in data 20.01.2020, un'ingiunzione di pagamento nei loro confronti.
Con atto dell'11.09.2019 i promittenti venditori alienavano i terreni oggetto del preliminare in favore della di CP_6
ed al prezzo di € 110.000,00. Controparte_6 CP_6
pagina 4 di 12 Pertanto, l'attore impugnava l'atto di vendita per notar
[...]
dell'11.9.2019, rep. 8799, trascritto il 19.9.2019 al Per_1
n. 10086 Reg. Gen. e n. 8270 Reg. Part., e registrato l'11.10.19 al n. 8354, serie 1T, con cui , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_7 CP_5
alienavano in favore della di Controparte_6 Controparte_6
e , il terreno sito alla Via dei Sanniti di San Giorgio del
[...] CP_6
Sannio, identificato in catasto terreni al foglio 22, particelle 443,
116, 501, 390 e 389, di cui mq.
1.600 con destinazione urbanistica D2 1, in via principale per far accertare la simulazione assoluta della compravendita dei suddetti terreni e in via subordinata accertare il pregiudizio subito ex art. 2901
c.c.
Fatta questa premessa, giova precisare che si ha simulazione assoluta quando le parti fanno apparire ai terzi di aver concluso un accordo tra le stesse ma in realtà stabiliscono che quest'ultimo non produca alcun effetto.
Per il principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'onere di dimostrare la simulazione incombe sull'attore, che con tale azione deduce che l'atto è simulato.
Nel caso in esame, tale prova non risulta raggiunta neanche presuntivamente, a tanto non essendo sufficiente la mera deduzione che il prezzo della compravendita con la CP_6
veniva pattuito in € 110.000,00, importo molto inferiore a quello stabilito con il preliminare di vendita impugnato (pari ad €
200.000,00), in assenza di prova in merito ad un eventuale pagina 5 di 12 squilibrio tra il prezzo pattuito e il valore di mercato dei beni acquistati.
Di conto, la ha rappresentato che il terreno veniva CP_6
acquistato per realizzarvi un parcheggio per la propria attività commerciale e per locarlo a terzi, precisando che, considerate le caratteristiche urbanistiche dello stesso, non era possibile edificare sul lotto oggetto di causa e dunque il prezzo pattuito era da considerarsi congruo.
Inoltre, la società ha prodotto 5 assegni circolari CP_6
mediante i quali veniva versato l'intero importo pattuito nel contratto di compravendita dell'11.09.2019, nonché il contratto di finanziamento del 26/07/2019, stipulato con la Banca
INTESA SANPAOLO s.p.a., che concedeva un finanziamento di €
100.000,00 finalizzato all' “Acquisto terreno da adibire a parcheggio”, come si legge al punto 1 del suddetto contratto.
Gli elementi addotti da parte attrice non solo non sono gravi precisi e concordanti, ma non appaiono neanche inequivoci ai fini della prova della simulazione, non potendosi ritenere provato che le parti, nella stipulazione dell'atto, non abbiano in realtà voluto trasferire la proprietà del bene, sussistendo, di contro, circostanze che militano per la tesi opposta.
La domanda di simulazione risulta quindi priva di riscontro probatorio e va rigettata.
Per ciò che invece concerne la domanda revocatoria ex art. 2901
c.c., giova precisare che tale azione è il rimedio in base al quale i creditori possono domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che recano loro pregiudizio, comportando la perdita (o diminuzione) della pagina 6 di 12 garanzia generica costituita dal patrimonio debitorio (ex art. 2740 c.c.).
Secondo la S.C., “E' noto come l'azione revocatoria ordinaria sia uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore in quanto svolge la funzione di ricostruirgli la garanzia generica assicuratagli dal patrimonio del debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del proprio credito”
(Cass. civ. n. 192131/2004)
L'art. 2901 c.c. dispone che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando.
Il creditore che intenda esercitarla ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2) il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); pagina 7 di 12 3) conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni);
4) consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. partecipatio e consilium fraudis).
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la “scienza fraudis” del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il
“consilium fraudis” (Cass. 27.1.2009 n. 11968).
Nel caso de quo, l'odierno attore è creditore nei confronti dei in virtù di decreto ingiuntivo n.166/2020 reso Controparte_8
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Benevento in data
23.01.2020, con il quale veniva ingiunto ai convenuti il pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi e spese,
a titolo di restituzione dell'acconto versato alla stipula del contratto preliminare del 21.06.2018, intercorso tra le parti e, successivamente, risolto consensualmente.
Il credito, benchè accertato giudizialmente successivamente all'atto di disposizione, è certamente sorto prima dello stesso;
nonostante l'atto di risoluzione sia privo di data, dalla documentazione allegata emerge che già nel giugno 2019 (in pagina 8 di 12 una missiva inviata dal legale di parte attrice ai convenuti) si dava atto dell'avvenuta sottoscrizione della scrittura di risoluzione, laddove l'atto impugnato è del settembre 2019.
Nondimeno, ed anche a prescindere dalla sussistenza o meno dell'eventus damni (cui dopo si accennerà), deve rilevarsi che non risulta provato l'elemento psicologico necessario per l'accoglimento della domanda, in particolare la consapevolezza dello stesso in capo all'acquirente, tenendo presente che, ai fini della revoca di un atto dispositivo del patrimonio debitorio, è necessario che anche il terzo, oltre che il debitore, sia consapevole di arrecare un danno alle ragioni del creditore;
se il credito fosse sorto posteriormente all'atto impugnato sarebbe stata necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nel caso di specie, risulta impugnato un atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore, posteriore al sorgere del credito
(che è sorto, come si è detto, con la sottoscrizione della risoluzione consensuale, certamente precedente al settembre
2019).
Essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è sufficiente la prova della consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, che l'atto arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie.
In proposito, deve premettersi che dalle risultanze istruttorie non emerge alcun elemento, neanche indiziario, da cui potere ritenere provata la consapevolezza del terzo di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore, non convergendo in tal senso le argomentazioni addotte da parte attrice con riferimento alle difese concordi dei e della (che a suo CP_1 CP_6 pagina 9 di 12 dire proverebbero la consapevolezza), né in ordine al comportamento del terzo successivo o inerente le modalità difensive nel presente giudizio.
Tanto, non rileva ai fini della prova della sussistenza del suddetto requisito.
Altri elementi indicativi della consapevolezza in capo al terzo non emergono dagli atti.
Per completezza va evidenziato che alquanto dubbio appare anche l'eventus damni;
non vi è dubbio che lo stesso è ravvisabile anche quando l'atto impugnato comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito, come nel caso in esame, in cui l'attore lamentava che il bene alienato rappresentava l'unico bene di cui erano comproprietari solo tra di loro i debitori.
Nondimeno, dalla documentazione allegata, sembrerebbe che i terreni oggetto di causa non fossero gli unici beni posseduti in comunione tra i debitori.
Va infine evidenziata l'irrilevanza delle deduzioni di parte convenuta in ordine alla nullità dell'accordo di risoluzione, con cui i convenuti si assumevano l'impegno di restituire la caparra versata dal;
l'atto non risulta mai impugnato per vizi Parte_1
del consenso e del tutto inconferente appare la eventuale sottoscrizione dell'atto dopo lo spirare del termine per la stipula del rogito definitivo.
Accertata, dunque, la infondatezza della domanda attorea, priva di pregio appare anche la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti dell'attore, per ottenere il CP_6
risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella realizzazione pagina 10 di 12 del parcheggio e da perdita di chance, nonché i per i prestiti richiesti e le spese sostenute per l'acquisto del terreno.
In proposito, deve evidenziarsi che il danno risarcibile è quello che consegue ad una condotta antigiuridica e sia con la stessa in rapporto di causalità.
Nel caso di specie, non risulta posta in essere alcuna condotta antigiuridica dall'attore (eziologicamente collegata ai presunti danni lamentati dal terzo), essendo lo stesso libero di far valere i propri diritti con le azioni ritenute più opportune. La responsabilità da lite temeraria (art. 96 c.p.c.), che copre il danno subito a causa di una lite, presuppone che l'attore abbia agito in mala fede o con colpa grave, circostanze che nella specie non appaiono sussistenti.
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda è infondata e va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate complessivamente per i convenuti mentre Controparte_8
vanno compensate tra l'attore e la per la reciproca CP_6
soccombenza
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché della CP_5 Controparte_6
. ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 2) Rigetta la domanda riconvenzionale della CP_6
compensando le spese tra la stessa e parte attrice;
2) Condanna l'attore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti che liquida in Controparte_8
€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to L. Cavuoto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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