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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/02/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile –riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2572/2018 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA LUIGI
GIACOMO ANGILERI ( ) C/O Parte_2 C.F._1
AVV. L.G. MESSINA VIALE R. SICILIANA, 4365 N.O. PALERMO;
appellante
contro
rappresentata da P.IVA Controparte_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dagli avv.
appellato
Oggetto: Bancari opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 962/2018 del 9/10/2018, il Tribunale di Marsala ha disatteso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2016 con cui era stato ingiunto a
[...]
il pagamento di della Parte_3 Controparte_3
somma di € 97.506,28, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 21/12/2018,
contestando la statuizione in punto di ritenuta validità Parte_1
del mutuo posto a fondamento dell'ingiunzione, e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
quale cessionaria del credito vantato da ha Controparte_3
contestato il gravame, chiedendone il rigetto
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso:
appellante: “Si chiede, pertanto, all'Ecc.ma Corte adita di accoglier il proposto atto di appello e di nominare ctu per l'accertamento di quanto ivi dedotto. In subordine si chiede di porre la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.”; appellata: “ribadite integralmente le eccezioni e difese di cui alla comparsa di
costituzione cui integralmente si riporta, con le presenti note insiste nel rigetto del
proposto appello e nell'accoglimento della già precisate conclusioni e chiede che la
causa venga trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di
comparse conclusionali e memorie di replica.”.
Indi, con ordinanza del 20 ottobre 2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata dall'appellata, poiché l'appello consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità
prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta (che si sofferma su alcune soltanto delle ragioni dell'opposizione di primo grado, le uniche quindi a poter essere oggetto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 di disamina in questa sede).
Detto appello è però infondato nel merito.
Con l'unico motivo (il secondo soffermandosi sulle spese di lite), Parte_1
contesta la statuizione di prime cure laddove non ha ritenuto sussistente nullità
[...]
del contratto di finanziamento per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., considerando non provato il collegamento tra detto finanziamento e il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10027.79 in essere fra le stesse parti e sul quale, in presenza di saldo a debito per il cliente, era stata versata la somma mutuata.
Tuttavia, non può dirsi, come rilevato dal primo giudice, presente il collegamento negoziale invocato. Come evidenziato anche di recente dal Supremo Collegio
(Cassazione civile sez. II 23/3/2022 n. 9475) “affinché possa configurarsi un
collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i
negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto,
dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice
motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare
i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la
volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi
ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano
destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567 del
2004).”
Nel caso di specie, l'assunto, in sintesi, della società appellante è che sarebbe stata indotta dalla banca a stipulare il contratto di finanziamento “per ripianare l'apparente
esposizione debitoria del contratto di conto corrente n. 10027.79 con apertura di credito”, e ciò di desumerebbe dal testo della integrazione contrattuale del 22.3.2011 ove viene indicato che il mutuo era “DESTINATO A RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI BANCARI, come dal L.R. n. 23 del 16/12/2008”; tanto che l'importo della somma data a mutuo venne erogato sul c/c n. 10027.79 riducendo il relativo debito del cliente.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Ebbene, innanzitutto non risulta provata la circostanza della “induzione” alla conclusione del contratto di mutuo, difettando argomenti testuali o comunque indiziari in tal senso. Invece, dirimente risulta la circostanza che il mutuo venne erogato,
proprio per quanto emerge già dal testo del contratto del 28.9.2010 con utilizzazione di agevolazioni accordate con Legge 16 dicembre 2008, n. 23 Org_1
(Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in in attuazione del Org_1
programma operativo , il cui art. 8, Organizzazione_2
espressamente richiamato in contratto, prevedeva l'erogazione di 'contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose'. Dunque, è plausibile, non essendovi in atti documenti attestanti l'entità esatta corrisposta di dette agevolazioni (il contratto indica il contributo massimo erogabile), che in questo modo il correntista ottenne una diminuzione del saldo a debito del conto corrente fruendo di agevolazioni che consentirono di incidere sull'ammontare degli oneri finanziari da sostenere,
risultando all'evidenza questo lo scopo del mutuo per come risultante dal testo negoziale. E resta in questa sede ininfluente la circostanza se detto ammontare venne poi ridimensionato in altro giudizio, atteso che nel vagliare la causa deve aversi riguardo al programma negoziale al momento della genesi del rapporto. Manca, difatti,
altro elemento tipico dei mutui di scopo, cioè il vincolo di destinazione delle somme mutuate: il contratto, infatti, non ha determinato la costituzione in favore della banca erogante di una garanzia reale, come solitamente ricorre nelle operazioni di consolidamento di debiti pregressi, ma, si ripete, l'esigenza dell'impresa di accedere, nelle more dell'avvio dell'ammortamento, ai benefici pubblici (sull'ammontare dei quali nessun dato è offerto, come detto: ciò rilevando al fine di un complessivo vaglio degli effetti dell'operazione).
Alla luce di ciò, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non emergendo in particolare il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale,
essendo accordato il mutuo con il beneficio di cui si è appena detto, favorevole solo al soggetto finanziato e non alla banca.
Pertanto, il gravame deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (rimane assorbito dalla conferma della sentenza di prime cure il motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado), l'esito della lite, che vede la società appellante soccombente,
impone di porle a carico di quest'ultima, con la liquidazione indicata in dispositivo,
tenendo conto del valore e dell'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
21/12/2018 avverso la sentenza n. 962/2018 resa dal Tribunale di Marsala in data
09/10/2018.
Condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute dalla appellata, liquidate in € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 22
febbraio 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile –riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2572/2018 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA LUIGI
GIACOMO ANGILERI ( ) C/O Parte_2 C.F._1
AVV. L.G. MESSINA VIALE R. SICILIANA, 4365 N.O. PALERMO;
appellante
contro
rappresentata da P.IVA Controparte_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dagli avv.
appellato
Oggetto: Bancari opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 962/2018 del 9/10/2018, il Tribunale di Marsala ha disatteso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2016 con cui era stato ingiunto a
[...]
il pagamento di della Parte_3 Controparte_3
somma di € 97.506,28, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 21/12/2018,
contestando la statuizione in punto di ritenuta validità Parte_1
del mutuo posto a fondamento dell'ingiunzione, e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
quale cessionaria del credito vantato da ha Controparte_3
contestato il gravame, chiedendone il rigetto
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso:
appellante: “Si chiede, pertanto, all'Ecc.ma Corte adita di accoglier il proposto atto di appello e di nominare ctu per l'accertamento di quanto ivi dedotto. In subordine si chiede di porre la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.”; appellata: “ribadite integralmente le eccezioni e difese di cui alla comparsa di
costituzione cui integralmente si riporta, con le presenti note insiste nel rigetto del
proposto appello e nell'accoglimento della già precisate conclusioni e chiede che la
causa venga trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di
comparse conclusionali e memorie di replica.”.
Indi, con ordinanza del 20 ottobre 2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata dall'appellata, poiché l'appello consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità
prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta (che si sofferma su alcune soltanto delle ragioni dell'opposizione di primo grado, le uniche quindi a poter essere oggetto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 di disamina in questa sede).
Detto appello è però infondato nel merito.
Con l'unico motivo (il secondo soffermandosi sulle spese di lite), Parte_1
contesta la statuizione di prime cure laddove non ha ritenuto sussistente nullità
[...]
del contratto di finanziamento per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., considerando non provato il collegamento tra detto finanziamento e il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10027.79 in essere fra le stesse parti e sul quale, in presenza di saldo a debito per il cliente, era stata versata la somma mutuata.
Tuttavia, non può dirsi, come rilevato dal primo giudice, presente il collegamento negoziale invocato. Come evidenziato anche di recente dal Supremo Collegio
(Cassazione civile sez. II 23/3/2022 n. 9475) “affinché possa configurarsi un
collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i
negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto,
dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice
motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare
i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la
volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi
ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano
destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567 del
2004).”
Nel caso di specie, l'assunto, in sintesi, della società appellante è che sarebbe stata indotta dalla banca a stipulare il contratto di finanziamento “per ripianare l'apparente
esposizione debitoria del contratto di conto corrente n. 10027.79 con apertura di credito”, e ciò di desumerebbe dal testo della integrazione contrattuale del 22.3.2011 ove viene indicato che il mutuo era “DESTINATO A RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI BANCARI, come dal L.R. n. 23 del 16/12/2008”; tanto che l'importo della somma data a mutuo venne erogato sul c/c n. 10027.79 riducendo il relativo debito del cliente.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Ebbene, innanzitutto non risulta provata la circostanza della “induzione” alla conclusione del contratto di mutuo, difettando argomenti testuali o comunque indiziari in tal senso. Invece, dirimente risulta la circostanza che il mutuo venne erogato,
proprio per quanto emerge già dal testo del contratto del 28.9.2010 con utilizzazione di agevolazioni accordate con Legge 16 dicembre 2008, n. 23 Org_1
(Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in in attuazione del Org_1
programma operativo , il cui art. 8, Organizzazione_2
espressamente richiamato in contratto, prevedeva l'erogazione di 'contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose'. Dunque, è plausibile, non essendovi in atti documenti attestanti l'entità esatta corrisposta di dette agevolazioni (il contratto indica il contributo massimo erogabile), che in questo modo il correntista ottenne una diminuzione del saldo a debito del conto corrente fruendo di agevolazioni che consentirono di incidere sull'ammontare degli oneri finanziari da sostenere,
risultando all'evidenza questo lo scopo del mutuo per come risultante dal testo negoziale. E resta in questa sede ininfluente la circostanza se detto ammontare venne poi ridimensionato in altro giudizio, atteso che nel vagliare la causa deve aversi riguardo al programma negoziale al momento della genesi del rapporto. Manca, difatti,
altro elemento tipico dei mutui di scopo, cioè il vincolo di destinazione delle somme mutuate: il contratto, infatti, non ha determinato la costituzione in favore della banca erogante di una garanzia reale, come solitamente ricorre nelle operazioni di consolidamento di debiti pregressi, ma, si ripete, l'esigenza dell'impresa di accedere, nelle more dell'avvio dell'ammortamento, ai benefici pubblici (sull'ammontare dei quali nessun dato è offerto, come detto: ciò rilevando al fine di un complessivo vaglio degli effetti dell'operazione).
Alla luce di ciò, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non emergendo in particolare il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale,
essendo accordato il mutuo con il beneficio di cui si è appena detto, favorevole solo al soggetto finanziato e non alla banca.
Pertanto, il gravame deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (rimane assorbito dalla conferma della sentenza di prime cure il motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado), l'esito della lite, che vede la società appellante soccombente,
impone di porle a carico di quest'ultima, con la liquidazione indicata in dispositivo,
tenendo conto del valore e dell'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
21/12/2018 avverso la sentenza n. 962/2018 resa dal Tribunale di Marsala in data
09/10/2018.
Condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute dalla appellata, liquidate in € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 22
febbraio 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5