Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause di appello riunite iscritte ai numeri RG 3014 e 3103 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, pendenti
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_2
entrambe domiciliate alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , che li rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
APPELLANTI in entrambi i giudizi
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), tutti domiciliati in Ferrara, CP_3 C.F._4 alla Via P. Gobetti, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Ugo Ferroni che li a rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATI in entrambi i giudizi
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5321/2020 pubblicata il 20.03.2020
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così statuito
a) condanna la in persona del presidente Parte_2
r.g. n. 1
tempore, al pagamento in solido favore di della somma di euro CP_3
50.000,00, oltre interessi legali dall'1.7.2005 calcolati sulla somma di euro
50.000,00 svalutata dall'1.7.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la in persona del presidente Parte_2
pro-tempore, ed il , in persona del ministro pro- Parte_1
tempore, al pagamento in solido favore di della somma di Controparte_2
euro 50.000,00, oltre interessi legali dall'1.7.2005 calcolati sulla somma di euro 50.000,00 svalutata dall'1.7.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna la in persona del presidente Parte_2
pro-tempore, ed il , in persona del ministro pro- Parte_1
tempore, al pagamento in solido favore di della somma di euro Controparte_1
50.000,00, oltre interessi legali dall'1.7.2005 calcolati sulla somma di euro
50.000,00 svalutata dall'1.7.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
d) condanna la in persona del presidente Parte_2
pro-tempore, ed il , in persona del ministro pro- Parte_1
tempore, al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 2.910,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Il giudizio di primo grado era stato azionato da , CP_3 Controparte_2
e nei confronti della e del Controparte_1 Parte_2
per sentirli condannare, previa declaratoria della responsabilità Parte_1
per mancato recepimento nei termini della Direttiva n. 2004/80/CE, al risarcimento dei danni per complessivi euro 350.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Gli attori avevano dedotto che con sentenza n. 11/82 del 3.12.1982 la Corte di
Assise di Bari aveva condannato , e Parte_3 Controparte_4 Persona_1
per concorso in omicidio volontario ai danni di;
che nel procedimento Parte_4
penale si era costituita parte civile moglie di anche per i figli CP_3 CP_2
e ; che la sentenza riconosceva il risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1
danni alla parte civile e passava in giudicato;
che il capo civile della sentenza penale non era adempiuto;
che con direttiva 2004/CE del 29.4.2004 era imposto agli Stati membri di apprestare, a far data dal 1 luglio 2005, una tutela indennitaria per le vittime di reati r.g. n. 2 violenti ed intenzionali, laddove risulti impossibile ottenere il risarcimento del danno dagli autori dei delitti;
che tale direttiva era stata tardivamente trasposta nell'ordinamento interno solo con il d.l.vo n. 2004/07 e limitatamente per i reati commessi in stati di residenza diversi da quello della vittima;
che lo Stato doveva, conseguentemente, considerarsi inadempiente e di aver diritto al risarcimento del danno per euro 150.000,00 in favore di e per euro 100.000,00 ciascuno in favore di CP_3 [...]
e . CP_2 Controparte_1
A fondamento della decisione di accoglimento, il Tribunale riteneva che l'art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 2004/80 - che istituisce un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori - andasse interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell'Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio. Tale norma, atteso che la predetta
Direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, e quindi una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva impone, comunque, ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l'obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio
(Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 11/10/2016, n. 601/14).
Riteneva dunque il Tribunale come fosse da ritenere inadempiente lo Stato Italiano che, pur avendo già previsto, prima della emanazione della normativa comunitaria in questione, un sistema di indennizzo nei termini di cui innanzi per taluni reati, non abbia provveduto, successivamente, a prestare adempimento all'obbligo comunitario di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio.
Né l'inadempimento può intendersi venuto meno in seguito alla emanazione del
D.Lgs. n. 204 del 2007, in quanto disciplinante solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto della già avvenuta individuazione dei reati intenzionali e violenti cui r.g. n. 3 ricollegare il sistema di indennizzo (App. Torino Sez. III, 23/01/2012; Trib. Torino Sez.
IV, 03/05/2010).
Peraltro, l'art. 11) della legge n. 122 del 7.7.2016 ha previso che “Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e
582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall' articolo 583 del codice penale”.
In ordine al “quantum”, l'indennizzo spettante, come dall'art. 1) del D.M.
22/11/2019, recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”, per il reato di omicidio, era da determinare nell'importo fisso di euro 50.000,00 per ciascun danneggiato.
Sullo stesso importo, trattandosi di debito di valore, andavano riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dall'1.7.2005, data in cui, come già esposto, lo Stato
Italiano era da ritenersi inadempiente alla direttiva n. 2004/80/CE.
Con le due impugnazioni, iscritte a ruolo autonomamente ma di identico contenuto, le Amministrazioni impugnanti hanno formulato i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione passiva del , essendo il fatto Parte_1 dell'omesso recepimento della Direttiva imputabile unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) inammissibilità della domanda originaria per la inapplicabilità ratione temporis della direttiva 2004/80, relativa ad un fatto commesso in data antecedente al
30.06.2005, nonché per la violazione della Direttiva 29.04.2004 n. 2004/80, in particolare dell'art. 18 par 2 della Direttiva medesima nonché violazione dell'art. 6 del Dlgs 204/2007; nel caso di specie, l'omicidio era stato commesso in data
8.03.1982, con conseguente inapplicabilità della Direttiva, non operante in via retroattiva.
Costituendosi con comparsa nel giudizio RG 3103/20, gli appellati hanno preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta a mezzo del sistema postale presso lo studio del difensore anziché presso il domicilio telematico adottato in primo grado presso la casella pec risultante dal Pt_5
Inoltre, l'atto era stato notificato oltre il termine c.d. breve per impugnare, peraltro tramite consegna a mani di persona non qualificata e diversa dal destinatario, di cui non r.g. n. 4 era indicata la qualifica e che non aveva sottoscritto né leggibilmente né illeggibilmente la cartolina.
Tantomeno, la notificazione poteva considerarsi sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c., dato che gli appellati erano stati costretti a costituirsi tardivamente a causa e in conseguenza della notifica ed iscrizione a ruolo di due appelli incidentali di identico contenuto.
Le eccezioni preliminari sono tutte infondate.
In primo luogo, la scelta di notificare l'atto a mezzo posta presso lo studio legale del difensore è rispettosa del domicilio eletto dalle parti in primo grado, come risulta dalla
(unica) comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo RG 3013/20.
In tale prospettiva, ad avviso del , non può configurarsi la “inesistenza” Pt_6
della notificazione, vizio che, per giurisprudenza costante (ex pluribus Cass. ordinanza
8.09.2022 n. 26511) tale categoria, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, viene in questione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Orbene, in applicazione di tali principi, non può dubitarsi sotto alcun profilo della piena validità della notificazione, anche perché eseguita presso il domicilio eletto negli atti introduttivi.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate, si deve escludere la tardività della proposizione del gravame per i profili evidenziati nella censura;
la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 20.03.2020 ed è stata notificata, ad iniziativa degli odierni appellati, in data 2.04.2020 e dunque nel pieno vigore del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza COVID (9.03.2020-11-05.2020).
Va da sé che anche la iniziale decorrenza del termine breve di 30 giorni di cui all'art.
r.g. n. 5 325 cpc per impugnare va collocata alla fine del periodo di sospensione e dunque dal
12.05.2020.
Nel caso di specie, posto che dagli atti risulta che la spedizione del plico raccomandato è avvenuta in data 10.06.2020 (mentre la ricezione è avvenuta il
17.06.2020), deve desumersi la tempestività della notifica entro il predetto termine di legge, avuto riguardo alla operatività della scissione degli effetti della notifica tra notificante e parte notificata.
Passando al merito, l'appello è fondato nel secondo motivo, avendo il primo giudizio trascurato l'ambito temporale di operatività della Direttiva invocata.
Ed invero l'art. 18, comma 1, della direttiva 2004/80/CE stabilisce che gli Stati membri siano tenuti a mettere in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformative entro il 1° gennaio 2006, tranne che per l'art. 12, comma 2, per il quale la data è anticipata al 1° luglio 2005. Il successivo comma 2 dell'art. 18 è chiarissimo nel disporre che le disposizioni conformative necessarie debbano trovare applicazione «unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il
30 giugno 2005»
Tale direttiva ha avuto in Italia un recepimento tardivo, compiuto solo con gli artt.
11 e 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, la quale è intervenuta sulla spinta di una procedura di infrazione mossa nei confronti del nostro Paese (n. 2011/4147). È da notare che tale legge, mentre ha stabilito il riconoscimento del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati violenti (art. 11), indicandone anche le condizioni (art. 12), nulla ha disposto in ordine al discrimine temporale per la sua applicabilità. Tale vuoto è stato colmato dall'art. 6 della successiva legge 20 novembre 2017, n. 167, il cui comma 2 stabilisce che l'indennizzo in questione «spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005» ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016. Ne consegue che, alla luce di questi due interventi normativi interni di attuazione della direttiva suindicata, deve pervenirsi alla conclusione secondo cui la prestazione indennitaria spetta per i fatti criminosi avvenuti dopo il 30 giugno 2005 ma anche prima dell'approvazione della legge n. 122 del 2016.
In altri termini, il legislatore nazionale, avendo dato tardiva attuazione alla direttiva europea soltanto nel 2016, ha stabilito una sorta di operatività retroattiva dell'obbligo anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, ma sempre e comunque a decorrere dal 30 giugno 2005; termine, quest'ultimo, che è in armonia con quello fissato dall'art. 18, comma 2, della direttiva 2004/80, per cui la conclusione da r.g. n. 6 trarre è che la normativa interna si è attenuta alle indicazioni temporali di quella comunitaria, senza ampliarne la portata. (v., da ultimo e in termini, Cass. 26.11.2024 n.
30475).
Nel caso di specie - ove è pacifico che il reato oggetto della domanda è stato commesso in data 8.03.1992 - deve obiettivamente rilevarsi come il primo giudice abbia trascurato la vigenza di tali principi, di tal che si impone la riforma della sentenza.
Resta assorbita ogni ulteriore questione dedotta con il gravame.
Le spese di lite del grado di appello ( stante la contumacia delle Amministrazioni in primo grado) gravano sugli appellati soccombenti e tengono conto del valore del devolutum; le stesse vanno liquidate considerando i due giudizi come uno solo, avendo le parti impugnanti replicato, di fatto, un gravame di identico contenuto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal
[...]
nei confronti Controparte_5
di contro la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
sentenza n. 5321/20 resa dal Tribunale di Roma pubblicata il 20.03.2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riformata integralmente la sentenza di primo grado, rigetta la domanda azionata da Parte_7
;
[...]
- condanna gli stessi appellati alla rifusione, in favore delle parti appellanti delle spese del grado che si liquidano in € 12.000 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Giovanna Gianì Nicola Saracino
r.g. n. 7