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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 583/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DAIDONE SALVATORE
Ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PIRRONE MARIA CRISTINA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 18.06.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 25/05/1996 matrimonio civile in
Alcamo (TP), con la parte resistente, regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo, al n. 55, parte II, serie
A, anno 1996.
Rappresentava che dall'unione sono nati due figli: , a Per_1
Palermo il 5.12.1997, e a Palermo il 14.11.2000. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , il quale, pur Controparte_1
associandosi alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava le ulteriori deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 05.06.2024, le parti dichiaravano di aver avviato un positivo confronto per addivenire ad una richiesta congiunta di separazione personale, avente però esito negativo.
Con istanza congiunta del 16.06.2025, all'esito di ulteriori tentativi di promozione della conciliazione, le parti rappresentavano di essere pervenute congiuntamente alla definizione consensuale della controversia.
All'udienza del giorno 18.06.2025 le parti insistevano nelle condizioni così come espresse nell'istanza congiunta del 16.06.2025 e modificate alla predetta udienza, di seguito integralmente riportate: “1- Assegnazione della casa familiare e del relativo garage pertinenziale siti in Alcamo nella via S D'Acquisto n° 18 alla proprietaria SI.ra ; Pt_1 Parte_1
2- Nessun assegno di mantenimento reciproco tra essi coniugi;
3- Nessun contributo per il mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4- l'impegno alla concessione mediante formalizzazione di apposito contratto da parte della SI.ra in favore Parte_1
del SInor di comodato gratuito per tre anni Controparte_1
dell'immobile per civile abitazione di proprietà della stessa sito in
Alcamo nella C.da Calatubo, piano terra, ed iscritta al Catasto E.U. del
Comune di Alcamo al foglio 9 particella 1009 sub 2, presso il quale le parti comunque concordano che il SInor possa trasferire, CP_1 dal 25.6.2025 in poi la sua temporanea abitazione e la residenza”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e contratto in data 25/05/1996
[...] Controparte_1
regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di
Alcamo, al n. 55, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva. - compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 17/06/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 583/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DAIDONE SALVATORE
Ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PIRRONE MARIA CRISTINA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 18.06.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 25/05/1996 matrimonio civile in
Alcamo (TP), con la parte resistente, regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo, al n. 55, parte II, serie
A, anno 1996.
Rappresentava che dall'unione sono nati due figli: , a Per_1
Palermo il 5.12.1997, e a Palermo il 14.11.2000. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , il quale, pur Controparte_1
associandosi alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava le ulteriori deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 05.06.2024, le parti dichiaravano di aver avviato un positivo confronto per addivenire ad una richiesta congiunta di separazione personale, avente però esito negativo.
Con istanza congiunta del 16.06.2025, all'esito di ulteriori tentativi di promozione della conciliazione, le parti rappresentavano di essere pervenute congiuntamente alla definizione consensuale della controversia.
All'udienza del giorno 18.06.2025 le parti insistevano nelle condizioni così come espresse nell'istanza congiunta del 16.06.2025 e modificate alla predetta udienza, di seguito integralmente riportate: “1- Assegnazione della casa familiare e del relativo garage pertinenziale siti in Alcamo nella via S D'Acquisto n° 18 alla proprietaria SI.ra ; Pt_1 Parte_1
2- Nessun assegno di mantenimento reciproco tra essi coniugi;
3- Nessun contributo per il mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4- l'impegno alla concessione mediante formalizzazione di apposito contratto da parte della SI.ra in favore Parte_1
del SInor di comodato gratuito per tre anni Controparte_1
dell'immobile per civile abitazione di proprietà della stessa sito in
Alcamo nella C.da Calatubo, piano terra, ed iscritta al Catasto E.U. del
Comune di Alcamo al foglio 9 particella 1009 sub 2, presso il quale le parti comunque concordano che il SInor possa trasferire, CP_1 dal 25.6.2025 in poi la sua temporanea abitazione e la residenza”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e contratto in data 25/05/1996
[...] Controparte_1
regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di
Alcamo, al n. 55, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva. - compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 17/06/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo