Ordinanza collegiale 14 ottobre 2015
Sentenza 18 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/05/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04418/2025REG.PROV.COLL.
N. 03457/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2023, proposto da So.Gen 3001 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Bailo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formello, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15315/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Sergio Zeuli
viste le conclusioni della Società appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 194 del 27 dicembre del 2007 e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso il conseguente verbale prot. n. 14928 del 25 settembre del 2008 contenente l'accertamento dell'inottemperanza al suddetto ordine.
A sostegno del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
con concessione edilizia n.75/90 del 28 dicembre del 1993 il comune di Formello aveva autorizzato la costruzione di un manufatto rurale con annessi agricoli, costituito da piano terra e sottotetto, aventi, rispettivamente, superficie lorda di mq.68 e mq. 104;
nel 2000 il piano inferiore veniva ampliato, così da risultare più spazioso di quello sovrastante, sino ad una superficie di mq.280;
la circostanza veniva rilevata dalle aerofotogrammetrie riprese negli anni 2001 e 2003;
per sanare tale abuso il 10 dicembre del 2004 la parte presentava due domande di condono aventi ad oggetto l’ampliamento ed il cambio di destinazione d’uso del manufatto;
per errore materiale, tuttavia, nelle domande ex l. n. 326 del 2003 veniva indicata una superficie utile complessiva di mq.28 anziché di mq. 280, come effettivamente realizzati;
l’errore veniva corretto nel corso dell’istruttoria della pratica, con successivo emendamento alle domande di condono;
sennonché questa successiva correzione non veniva presa in considerazione dall’amministrazione che, con ordinanza n.194 del 27 dicembre del 2007, contestava all’interessato di avere realizzato un aumento di superficie dell’immobile rispetto al dichiarato, che precludeva anche l’assentibilità del richiesto cambio di destinazione d’uso;
di conseguenza l’ente locale disponeva la demolizione del manufatto;
l’ordinanza n.194 del 27 dicembre del 2007 veniva impugnata dinanzi al TAR del Lazio e, con successivi motivi aggiunti, veniva gravato anche il verbale del 25 settembre del 2008, contenente l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, deducendosi la violazione sia degli artt.7 e 10 bis della L. n.241 del 1990, che dell’art.44 della L. n.47/85, oltre che la carenza di motivazione.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.
Tanto premesso, la parte deduce i seguenti motivi di appello:
1) violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle domande di condono.
2) Omessa o carente pronuncia. Violazione dell’art. 44 L. n. 47/85 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 3, L. n. 241/1990, per omessa motivazione del provvedimento in relazione all’art. 30, D.P.R. n. 380/01.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il comune di Formello.
DIRITTO
3. L’immobile contestato, situato in via Macere snc/via Pantanicci n.3, Foglio 15, part.528, del comune di Formello, è costituito da un fabbricato composto da un piano terra di superficie lorda pari a mq. 308 circa ed altezza interna media di 2,90 mt. in parte piana ed in parte inclinata, ed un piano primo di superficie lorda, con copertura a doppia falda inclinata, avente un’altezza minima di 2,20 mt. e massima di 2,60 mt., che risulta più ampio del pre-esistente per 15,20 mq.
Il fabbricato è stato edificato con blocchi di tufo e malta, mattoni forati e malta e pareti in lamiera prefabbricata rivestite in cortina, tinteggiato interamente e predisposto per la posa in opera della pavimentazione.
L’attuale consistenza dell’edificio è il risultato di lavori eseguiti su di una struttura, autorizzata con concessione edilizia n.75/90 del 28 dicembre del 1993, che originariamente constava di un piano-terra e di un sottotetto, con superficie lorda rispettivamente di mq.68 e di mq. 104. L’aumento di superficie che è dato constatare è quindi pari a mq. 220 (204 metri quadri per il piano terra, ed i segnalati 15,20 mq. per il primo piano).
Il 10 dicembre del 2004 la parte appellante, ai sensi della L. n.326 del 2003, aveva presentato due domande di condono aventi ad oggetto l’ampliamento di superficie e il cambio di destinazione d’uso dell’immobile per una superficie complessiva di 28 mq., successivamente corretta, con istanza trasmessa al comune di Formello il 21 dicembre del 2007, in mq.280.
Nonostante l’ordinanza di demolizione emessa il 27 dicembre del 2007, il successivo 24 settembre del 2008 ufficiali di P.G. e funzionari tecnici accertavano, in sede di sopralluogo, che il manufatto era ancora in piedi.
L’ingiunzione ed il conseguente verbale di accertamento dell’inottemperanza costituiscono gli atti impugnati in questa sede.
Va ancora aggiunto che l’area nella quale ricade l’immobile rientra nel perimetro del Parco di Vejo, pertanto è assoggettata ai relativi vincoli.
4. Il primo motivo d’appello contesta all’amministrazione appellata la violazione dell’art.10 bis della L. n.241 del 1990 per non aver comunicato il preavviso di diniego delle domande di condono, che la parte, come ricordato, aveva presentato il 10 dicembre del 2004 ai sensi della legge n.326 del 2003.
Se l’incombente fosse stato rispettato – specifica la doglianza – l’ente locale avrebbe potuto esaminare la domanda – che, nel frattempo, il 21 dicembre del 2007, la parte appellante aveva inviato al comune – di correzione dell’errore materiale commesso nell’indicazione della superficie da condonare, 280 metri quadri, invece che 28 metri quadri, come inizialmente scritto e dunque valutare le istanze di condono nella loro effettiva consistenza, prima di disporre la demolizione del manufatto.
Al contrario, il brevissimo tempo trascorso tra il pervenimento dell’istanza e l’adozione dell’ordinanza, emessa il 28 dicembre successivo, per l’appellante avrebbe impedito qualsivoglia rivalutazione in merito, finendo per far pronunciare l’amministrazione su di una domanda il cui contenuto non corrispondeva al reale stato dei luoghi, né tanto meno alla volontà del richiedente.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Innanzitutto, si osserva che l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione dell’ordinanza di demolizione e non dal diniego della domanda di condono.
Inoltre, nel caso di specie, considerando che l’area su cui l’immobile insiste è vincolata, e che, con l’intervento abusivo contestato, si è avuto un notevole aumento della superficie utile del fabbricato rispetto alla sua originaria configurazione, oltre che un mutamento della sua sagoma esterna e della sua tipologia, è evidente che il contenuto del provvedimento, che costituiva, ex art.27 D.P.R. n.380 del 2001, un atto dovuto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente dequotazione del relativo motivo in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990.
4.1.2. Va altresì aggiunto che, per le considerazioni che di seguito si vanno a svolgere, è verosimile ritenere che gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione siano stati realizzati dopo la presentazione della domanda di condono, ossia oltre il tempo utile per poter fruire della sanatoria. E tale constatazione esclude irrefragabilmente che l’amministrazione, prima di ordinare la riduzione in pristino, dovesse pronunciarsi sulla domanda di condono perché quest’ultima aveva evidentemente ad oggetto un fabbricato in una diversa consistenza, che, nelle more, è stata indebitamente modificata dagli ulteriori interventi apportati dalla parte in seguito a nuovi abusi. Come dimostra peraltro la segnalata circostanza che l’immobile, all’atto dell’intervento demolitorio, non era ancora in perfette condizioni funzionali, mancando della pavimentazione, il che significa che i lavori stavano continuando fino al dicembre del 2007.
Gli abusi dunque, da un lato, non erano ricompresi, né avrebbero potuto esserlo, nell’originaria istanza di condono, e dall’altro, andavano senz’altro demoliti risultando in frontale contrasto con l’assetto urbanistico e paesaggistico dell’area di sedime del fabbricato.
4.1.3. In definitiva l’esame dell’istanza di condono, a tutto concedere, non rappresentava un onere pregiudiziale a carico dell’autorità procedente, dal momento che l’ordinanza di demolizione presentava un oggetto diverso, risultato di un illegittimo ampliamento delle opere di cui era stato chiesto il condono, realizzate dopo, e a termine di legge scaduto, la presentazione della domanda di condono ex lege n.326 del 2003.
5. Il secondo motivo d’appello contesta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato evidenziando che l’amministrazione, non essendosi pronunciata formalmente sulle suddette domande di condono, avrebbe almeno dovuto farne menzione nel provvedimento di demolizione, onde supportare la decisione ripristinatoria adottata malgrado fosse pendente la procedura di sanatoria.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – che ha sostenuto che le suddette istanze erano divenute improcedibili, con conseguente venir meno dell’obbligo del comune di pronunciarsi in merito – secondo la parte appellante l’ente avrebbe dovuto dare puntualmente conto delle ragioni del diniego di condono, a maggior ragione perché la parte aveva segnalato di essere incorsa in un errore materiale nella redazione della domanda, indicando quale superficie da condonare la misura di metri quadri 28, invece che quella, effettivamente realizzata, di metri quadri 280 e che dunque la proposizione di quella richiesta interdiceva l’azione repressiva dell’amministrazione, fin tanto che non fosse stata prima valutata la sanabilità dell’intervento.
Circostanza che, secondo la doglianza in esame, sarebbe confermata dalle aerofotogrammetrie del 2001 e del 2003, nelle quali sarebbero rappresentati, nella consistenza successivamente accertata, i manufatti in contestazione e che dunque sono esattamente quelli già oggetto della richiesta di condono, benché con errata indicazione delle relative superfici.
Da quanto precede, secondo la doglianza in esame, deriverebbe altresì anche la violazione dell’art.44 della l. n.47/85, richiamato dal comma 25 dell’art.32 del d.l. 269 del 2003 che impone la sospensione di qualsiasi provvedimento di demolizione di opere abusive, in pendenza della domanda di condono.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Innanzitutto, in ragione dei vincoli che interessavano l’area de qua , nonché della significatività dell’intervento abusivo di cui si discute, è già oltre modo in dubbio che le opere de quibus , ammesso che fossero state ultimate nei tempi utili per la sua fruizione, sarebbero state assentibili ai sensi della legislazione condonistica di cui al d.l. n.269 del 2003 e successive modifiche. Il che, già in buona parte, dequota la doglianza in oggetto, fermo restando che, come già evidenziato, l’oggetto del presente giudizio non è costituito dalla contestazione del diniego dell’istanza di condono, rispetto al quale sono altri gli strumenti processuali azionabili da parte del privato, anche in relazione all’esame della istanza di correzione / integrazione presentata.
5.1.2. A prescindere da quanto precede si osserva in ogni caso che l’effettiva entità dei volumi di cui la parte aveva richiesto il condono, ossia per i 28 metri quadri risultanti dall’istanza, era inferiore al 10% dell’effettiva consistenza dell’abuso, la qual cosa induce a ipotizzare, con un attendibile grado di verosimiglianza, che dopo l’originaria domanda di condono, la parte abbia continuato illegittimamente i lavori abusivi, il che esclude definitivamente la possibilità di configurare le suddette domande quali elementi ostativi all’emanazione dell’ordine di demolizione, e con essa, qualsivoglia obbligo motivazionale, in capo alla parte appellata, di previa valutazione dell’istanza di condono, prima di disporre la riduzione in pristino.
5.1.3. Venendo agli elementi che, secondo la parte appellante, dimostrerebbero che i volumi contestati corrispondono a quelli oggetto della domanda di condono e che solo per un errore materiale da lei commesso risultano diversi, si osserva che le relative deduzioni non sono attendibili.
5.1.3.1. Innanzitutto, a volere seguirne la prospettazione, il predetto errore materiale sarebbe stato commesso per ben due volte dalla parte appellante nel modulo riportante la richiesta, dal momento che la misura di 28 mq. è indicata sia quale volume realizzato, sia quale volume oggetto del cambio di destinazione. Il che rende di per sé poco credibile l’ excusatio formulata.
Tanto meno la parte ha richiamato grafici e/o elaborati progettuali, depositati al momento della presentazione dell’istanza di condono, che potrebbero confermare la sua deduzione sul punto, dunque si tratta di errore solo proclamato, ma non dimostrato, neppure con semplici indizi a conferma.
5.1.3.2. In secondo luogo, e comunque, i volumi aggiunti e che attualmente risultano non corrispondono ad una superficie di mq.280, ma, come visto, a quella di metri quadri 220, dunque anche la cifra successivamente “corretta” non sarebbe, a tutto concedere, esatta.
5.1.3.3. In terzo luogo la trasmissione della nota di correzione, con un tempismo che non può non apparire quanto meno sospetto, è avvenuta solo il 21 dicembre del 2007, e cioè dopo che sia il Dipartimento Tecnico Servizio Edilizia del comune di Formello, l’8 novembre del 2007, che funzionari dell’Ente Regionale Parco di Vejo, il 6 dicembre del 2007, avevano svolto, in contraddittorio con la parte, un sopralluogo, accertando l’esistenza di lavori edilizi difformi da quelli oggetto del condono.
Il che induce a ritenere che si trattò di un tentativo postumo dell’interessata di “riadattare” l’originaria domanda di condono allo stato dei luoghi, che era invece il frutto di successivi interventi, allo scopo di fruire della normativa condonistica, malgrado fosse spirato il termine ultimo previsto dalla legge, temendo altrimenti un prevedibile intervento sanzionatorio da parte dell’amministrazione.
5.1.3.4. Infine, quanto alle aerofotogrammetrie – che peraltro non risultano digitalizzate in atti – si osserva che comunque si tratterebbe di elementi di per sé non probanti, posto che non è in discussione la pre-esistenza del manufatto, ma bensì la sua consistenza, con particolare riferimento a quella del piano terra. Si discute cioè di un elemento rispetto al quale un’aerofotogrammetria, a maggior ragione se risalente nel tempo, non potrebbe comunque avere efficacia probatoria dirimente, a fortiori nel senso preteso dalla parte appellante.
6. In definitiva l’appello va rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese mancando la costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO