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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2126/2019, posta in decisione in data 30.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. LA ROCCA ANTONIO e con elezione di domicilio in via VIA
CICERONE N.4 92100 AGRIGENTO presso il medesimo difensore
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), nato a MILANO in [...] CP_1 C.F._1
23/04/1986, (C.F. ), nato a CP_2 C.F._2
AGRIGENTO in data 03/09/1958, (C.F. Controparte_3
), nata a [...] in data [...], con il patrocinio C.F._3
1 dell'Avv. DI FRANCESCO OLINDO con elezione di domicilio in via VIA
MAZZINI N.44BIS, 92100 AGRIGENTO presso il medesimo difensore
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(C.F. ), nata a AGRIGENTO in [...] CP_4 C.F._4
13/03/1932
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La provvedeva, con citazione ritualmente Parte_1
notificata, alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza n. 18328/2019 della Corte di Cassazione. Con quest'ultima statuizione, la Suprema Corte cassava la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 624/2016 e, di conseguenza, disponeva provvedersi a nuovo vaglio, nel merito del gravame, disponendo il rinvio “alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
In data 29.5.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con ricorso depositato il 7 agosto 2008 dinanzi al Tribunale Civile di Palermo,
e agivano in giudizio contro la CP_2 Controparte_3 Parte_2
LE MU AS.ni e , affinché fosse dichiarata la loro responsabilità CP_4
solidale per il sinistro stradale verificatosi in data 13.12.2003 in danno di Pt_2
ed esponevano: che in data 13.12.2003 , circolando alla guida
[...] CP_4 dell'autovettura Fiat Panda, targata BF254YL, in località Agrigento, nella Via Crispi,
2 direzione di marcia Piazza Marconi - Via Demetra, all'altezza dell'incrocio con Via
Demetra, effettuava improvvisa, repentina, e non segnalata svolta a sinistra, sbarrando così la strada al ciclomotore condotto da , il quale procedeva CP_1 regolarmente sulla propria corsia di marcia;
che nell'occorso incidente stradale il giovane riportava gravissime lesioni personali, per le quali subiva tre CP_1
interventi chirurgici e lunghe terapie riabilitative;
che, nonostante le cure, riportava esiti post traumatici anche di tipo depressivo;
che, per tali ragioni, anche ai genitori veniva diagnosticata la sindrome depressivo – ansiosa;
che chiedevano il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) e, ricevuta la somma di € 40.000,00 dalla compagnia assicurativa, la trattenevano come acconto.
Chiedevano pertanto al Tribunale adito dichiararsi la responsabilità solidale della e della e la loro condanna in solido al pagamento del CP_4 Parte_1
risarcimento del danno.
Costituendosi, LE MU AS.ni contestava quanto dedotto in fatto e in diritto dai ricorrenti e chiedeva il rigetto delle domande. La convenuta CP_4
rimaneva contumace.
La causa veniva istruita, sia documentalmente, sia con l'escussione, sia con l'espletamento di una CTU medico legale.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 10114 del 23 ottobre 2009, accertava la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità, nella causazione dello stesso, di
. In ordine al quantum debeatur, condivideva le conclusioni del CTU, CP_4
riconoscendo una invalidità del 16%, a cui riteneva di aggiungere il 3% a titolo di danno morale. Liquidato il danno, calcolati gli interessi e scomputato l'acconto già versato, il Giudice condannava l , in solido, al pagamento di € Parte_1 Pt_3
16.662,91. Rigettava, invece, le ulteriori domande proposte attinenti alla perdita della capacità lavorativa specifica di e il danno non patrimoniale di natura CP_1
psicologica subita dai genitori.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello CP_2 CP_1
e , rilevando l'erronea quantificazione del danno subito
[...] Controparte_3
dalla vittima del sinistro e il mancato riconoscimento dei danni subiti dai genitori.
3 La Corte di Appello di Palermo, dopo aver rinnovato la CTU e chiesto chiarimenti ai propri ausiliari, decideva la causa riformando la suddetta sentenza del
Tribunale di Agrigento, riconoscendo al danneggiato l'invalidità permanente nella misura del 50% (operando una somma algebrica tra la quantificazione del danno biologico fisico al 22% e del danno biologico psichico al 28%) oltre alla invalidità temporanea totale e parziale, condannando gli appellati al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 514.513,78, oltre accessori, ed al pagamento CP_1
a favore di e della complessiva somma di € CP_2 Controparte_3
20.000,00 (€ 10.000,00 ciascuno), oltre accessori e spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, la proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione, affidato a diversi motivi, mentre resistevano i Controparte_5
Dovendo procedere al vaglio delle questioni, limitatamente ai motivi accolti dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che, con il secondo motivo di ricorso, LE
MU ha censurato la sentenza per aver erroneamente il giudice di appello, nel quantificare il danno non patrimoniale, utilizzato un mero computo matematico di addizione delle percentuali delle varie voci di danno, anziché applicare una valutazione unitaria e complessiva. Sul punto, la Corte nell'ordinanza n. 18328/2019 di rinvio, richiamando la propria, costante giurisprudenza, ha specificato che “nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario per cui la valutazione medico legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva”.
Ebbene, in applicazione del suddetto principio di diritto, in questo giudizio è stata espletata nuovamente consulenza medico legale al fine di procedere, sulla base degli accertamenti tecnici già eseguiti, ad una valutazione complessiva del danno biologico, analizzando l'inferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute di e considerando l'incidenza reale delle minorazioni sulla CP_1
complessiva integrità psico fisica del soggetto. Dalle conclusioni del consulente incaricato, a cui questo Collegio ritiene di aderire, anche in considerazione del fatto che nessuna seria contestazione è stata mossa da alcuna delle parti, risulta che la valutazione complessiva delle menomazioni e dunque l'incidenza del danno biologico è stata stimata nella misura del 44%.
4 Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente dalla Corte, la compagnia assicurativa ha censurato la sentenza per avere la Corte riconosciuto erroneamente l'aumento del 15% a titolo di personalizzazione del danno biologico, già stimato nella misura del 50%, così da duplicare il risarcimento per le medesime sofferenze, senza indicare affatto se sussistessero circostanze specifiche ed eccezionali idonee a rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Ha lamentato, in particolare, la mancanza di una specifica motivazione sulla riconosciuta personalizzazione. Sul punto, la Suprema Corte, anche qui richiamando la propria consolidata giurisprudenza, costante ha statuito che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. Ha specificato, inoltre, che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
Ebbene, in punto di diritto, non è superfluo rammentare, come affermato da copiosa giurisprudenza di legittimità, che la personalizzazione è un'operazione che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari
(Cass. n.21939/2017). Dunque, il Giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e poi accertare eventuali, ulteriori conseguenze peculiari del caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un
5 parametro uniforme, le seconde “con un criterio ad hoc scevro di automatismi”
(Cass. n.16788/2015). Di contro, si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. n.7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza n.15084 del 2019, ribadisce che “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Su tali premesse, questa Corte ritiene di non poter applicare alcuna personalizzazione.
Parte appellata ha evidenziato, ai fini della personalizzazione, soprattutto l'accertato persistente disturbo dell'adattamento, sofferto dal giovane in Pt_2
conseguenza dell'incidente stradale e delle sofferenze susseguenti, sia fisiche che, soprattutto, psicologiche, derivate dal travagliato iter terapeutico attraversato da in un'età ancora molto giovane. Non manca la parte di evidenziare la Parte_2
turbata serenità familiare, le difficoltà nei rapporti sociali, le protratte crisi di adattamento alle difficoltà del vivere quotidiano del giovane danneggiato e fa discendere i danni direttamente dai danni fisici, non mancando del pari di considerare che il giovane è limitato nello svolgimento dello sport, non potendo scegliere CP_1
quale praticare, e che le conseguenze dell'incidente comunque compromettono la normale estrinsecazione della personalità del soggetto, con grave compromissione della qualità della vita.
Tuttavia, a è stato riconosciuto un congruo danno psichiatrico dal CP_1
C.T.U. psichiatra incaricato nel primo giudizio di appello, pari al 28%, (che unito al danno biologico ha poi determinato un alto danno biologico complessivo), avendo
6 riscontrato nel giovane patologie quali disturbo post traumatico da stress, disturbo da ansia generalizzato e disturbo distimico, che hanno a loro volta indotto “una psicopatologica contrassegnata da un marcato disagio esistenziale iperbolico rispetto al fattore stressante incipiente (incidente stradale) con compromissione significativa del funzionamento socio ambientale e lavorativo”. Il tutto ha, a sua volta, determinato un “danno psichico che all'esodo verisimilmente nel paziente la possibilità di attendere agli atti quotidiani della vita riducendo l'afflato relazionale e la capacità di autodeterminazione con possibile coartazione delle forze lavorative ancora esistenti”.
Tale quadro psicopatologico descritto dallo specialista psichiatra consulente della Corte, include certamente i profili di sofferenza psichica e psicologico- relazionale descritti dalla parte, cioè il danno psichico come valutato dal C.T.U. è certamente comprensivo di quella profonda e complessiva compromissione della qualità della vita quotidiana, relazionale, affettiva e familiare, dedotta dalla parte.
E' appena il caso di ricordare che il danno esistenziale, il cui mancato riconoscimento lamenta parte convenuta, costituisce voce del danno biologico globale, incluso quindi nel punto tabellare complessivo (secondo le tabelle di Milano che qui troveranno applicazione, il punto danno non patrimoniale comprensivo di danno biologico e l'incremento per la sofferenza), che non può essere valutato separatamente, tenuto conto della natura onnicomprensiva del danno biologico sancita dalla costante giurisprudenza dli legittimità a partire dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione del giorno 11.11.2008.
Su queste premesse va ricalcolato il danno biologico sofferto dal . CP_1
A tal fine, vanno applicati i valori ricavabili dalle Tabelle del Tribunale di
Milano, seguendo il costante indirizzo di legittimità che assegna a queste tabelle un ruolo preminente e uniformante del risarcimento del danno biologico (Cass.
7.6.2011), in particolare delle tabelle pubblicate dallo stesso Tribunale il 10.3.2021 e successivamente rivalutate e ripubblicate il 5.6.2024.
Applicando il punto tabellare correlato al danno biologico riconosciuto, spetta al per tale titolo la somma di € 410.226,00, oltre a € 9.200,00 per l'invalidità Pt_2 temporanea totale ed € 3.450,00 per l'invalidità temporanea parziale, calcolando sul valore monetario pro die indicato nella suddetta tabella aggiornata del 2024 in €
7 115,00: in totale, per il danno non patrimoniale l'importo di € 422.876,00, ai valori attuali, avendo utilizzato allo scopo tabelle come detto, tabelle di liquidazione già aggiornate. Come anticipato, non può riconoscersi alcuna personalizzazione aggiuntiva al danno così quantificato.
A tale somma va aggiunto l'importo riconosciuto al danneggiato a titolo di spese mediche, pari a complessivi € 1.357,23 rivalutato all'attualità per uniformare i valori delle poste risarcitorie riconosciute, pari perciò a € 1.924,23. L'importo complessivo del credito è pari a € 424.800,23.
Spetta a su tale somma altresì il ristoro dell'ulteriore e diverso Parte_2
danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo di legittimità ormai consolidato e recepito da questa Corte territoriale, la richiesta diretta al conseguimento di tali interessi, cosiddetti compensativi, si deve ritenere implicitamente inclusa nella più generale domanda di risarcimento del danno per fatto illecito avanzata dalla parte e diretta al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali sofferti in dipendenza del fatto illecito oggetto dell'accertamento giudiziale (da ultimo Cass.
4.11.2020 n. 24468).
Tali interessi vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 del
17.2.1995 (conformi, tra le tante, da ultimo Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01;
18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme
8 che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro ( 13.12.2003) secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi compensativi in oggetto.
Nel caso in oggetto, in questa complessiva operazione di attualizzazione del credito risarcitorio, va tenuto conto anche degli anticipi pacificamente corrisposti dall'assicurazione e riscossi dal danneggiato, in ragione di € 40.000,00 in data
6.5.2003 ed € 16.662,91 in data 5.3.2010.
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (tra le altre Cass.
n. 23927 del 7.8.2023).
Eseguite le operazioni di devalutazione del credito risarcitorio, di sottrazione degli acconti, di rivalutazione e applicazione degli interessi, la somma complessivamente spettante a è quindi all'attualità pari a € 482.905,40. CP_1
9 Con il quinto e il sesto motivo di ricorso, del pari trattati congiuntamente dalla
Corte, la compagnia assicurativa ha censurato la sentenza per aver la Corte territoriale, nel riconoscere a il risarcimento del danno da perdita della CP_1 capacità lavorativa specifica, omesso di esporre la percentuale e l'incidenza delle lesioni, di specificare e chiarire quale sia la valenza ricondotta a tale riconosciuta posta di danno patrimoniale, di indicare le ragioni in base alle quali ha ritenuto di utilizzare il criterio equitativo puro e, al contempo, è giunta all'individuazione della somma satisfattiva di € 65.000,00; inoltre, per aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la diminuzione della capacità di produrre reddito mediante un automatismo, laddove, invece, per un siffatto riconoscimento occorreva la dimostrazione di due circostanze: che il soggetto, non precettore di reddito al momento del sinistro, avrebbe intrapreso un'attività lavorativa in futuro;
che la diminuzione di reddito futuro sia causalmente connessa con il sinistro.
In merito a tali doglianze, la Corte, ritenuto prioritario lo scrutinio del sesto motivo in quanto afferente all'esistenza stessa del danno patrimoniale ancora prima della sua liquidazione, ha statuito che “la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare (qual era nella specie all'epoca del sinistro), in conseguenza della lesione CP_1 dell'integrità psico fisica, può essere valutata attraverso il ricorso della prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa pur in assenza di effettivi riscontri dai quali desumere i suddetti elementi”.
Per l'effetto, dovendo il Giudice di rinvio determinare nuovamente alla luce del principio di diritto annunciato in ordine al secondo motivo di ricorso accolto, quale sia la complessiva invalidità permanente a carico del danneggiato, solo dopo tale valutazione si deve poi procedere a verificare la sussistenza di un danno patrimoniale, in forza del principio di diritto che dà rilievo eminente al grado elevato di invalidità
10 permanente;
con ulteriore conseguenza anche è assorbito il quinto motivo di appello vertendo sul quantum debeatur da liquidarsi soltanto in base all'accertata sussistenza del titolo di danno patrimoniale.
Sul punto, si rendono le seguenti osservazioni.
In via generale, la Corte di Cassazione (sent. n. 4289 del 16.2.2024) rileva che
“In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale”; inoltre, Cass. 9682 del 26.5.2020, chiarisce ancora che “il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c. c.): (a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
(b) in secondo luogo, se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima”.
Ulteriore importante delucidazione fornisce la Suprema Corte: “Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno
11 configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”. (Cass. 28.6.2019, n. 17411).
Aderendo questa Corte di merito al principio di diritto ivi enunciato (confermata anche da Cass. 12.6.2023 n. 16628), si rileva che il danno biologico complessivamente riconosciuto a si attesta al 44%, ben oltre la soglia CP_1
indicata dalla Corte di legittimità. A ciò si aggiunga che gli stessi CC.TT.UU. incaricati di accertare il danno biologico, soprattutto lo specialista psichiatra, hanno dato conto della compromissione della capacità lavorativa del danneggiato, ricavabile anche dalla descrizione dei traumi alla colonna vertebrale e agli arti sofferti dal giovane CP_1
Pertanto, resta acclarato l'an del diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita, parziale nel caso, della capacità lavorativa specifica, che costituisce un danno patrimoniale futuro.
In ordine al quantum, inevitabilmente liquidabile in via equitativa, ben può questa Corte territoriale riferirsi al criterio messo a punto dalla stessa Corte di legittimità laddove ha asserito “Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”. (Cass. 25.8.2020, n. 17690). Criterio peraltro mutuato dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 137 comma 3°D.lvo 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Osserva la Corte che la documentazione prodotta dalla parte e cioè il diploma conseguito presso un istituto tecnico commerciale e la qualifica professionale di progettista applicazione multimediali non è sufficiente a individuare un profilo professionale-lavorativo al quale agganciare il reddito dal quale partire per un calcolo
12 diretto del reddito futuro perduto. Pertanto, questa Corte utilizzerà il richiamato criterio offerto dalla Cassazione.
Ebbene, ci si avvale in questa sede della formula della capitalizzazione del danno futuro, in analogia di quanto si applica per i risarcimenti di danno da morte
(cfr. Cass. 30.4.2018), sulla base del triplo della pensione (oggi attestata a € 7.002,97 annui), per un totale di € 21.008,91.
Il danno patrimoniale futuro non può calcolarsi con la mera sommatoria dei redditi che il danneggiato avrebbe prodotto, sia pure su un valore virtuale, tenuto conto che la parte danneggiata riceverebbe adesso un reddito che si forma nel tempo futuro e indefinito. Per rendere quindi la liquidazione in oggetto corretta e aderente alla situazione di fatto, occorre procedere alla capitalizzazione anticipata del reddito futuro, in conformità del pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità. A tale scopo, trova applicazione la formula tralaticia D = (R-q)*k, dove D è il danno liquidando, R è il reddito annuo del defunto, q è la “quota sibi” (che non trova applicazione nella specie, in quanto legata alla diretta fruizione del reddito da parte di una persona danneggiata e defunta), k il coefficiente di capitalizzazione. E su quest'ultimo elemento, occorre fare alcune puntualizzazioni.
Ai fini dell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione, va in primo luogo ricordato che è ormai pacifico non possa farsi applicazione dei coefficienti allegati al r.d.
9.10.1922 n. 1403, da ritenersi inadeguati alla mutata realtà sociale ed economica per effetto dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, tali perciò da non consentire l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c. e che rende il criterio inadeguato anche ai fini della liquidazione ex art. 1226 c.c.” (Cass. civ., 14.10.2015, n.20615; Cass. civ.
28.4.2017, n.10499; Cass.civ.31.8.2020 n.18093).
Secondo l'insegnamento della Cassazione, tuttavia, per ovviare a tale problema può farsi ricorso - pur restando il Giudice di merito libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti - ai coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano.
13 Questa Corte, a questo punto, reputa adeguati allo scopo i criteri diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.), peraltro dalla stessa applicati in altre consimili fattispecie.
Facendo applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale e, quindi, dei parametri indicati e correlati alla fattispecie, appare evidente che l'importo astrattamente riconoscibile sarebbe ben superiore a quello liquidato dalla Corte locale nel 2016.
Tenuto conto, tuttavia, che la Corte nel giudizio precedente aveva liquidato €
65.000,00 ma che i non avevano interposto ricorso incidentale per cassazione CP_1
a tale liquidazione, si deve confermare la liquidazione precedente, rigettando l'impugnazione sul punto della compagnia assicuratrice.
L'importo, liquidato dalla Corte nel 2016 con valore all'attualità, deve essere attualizzato, per le motivazioni e con gli stessi criteri prima richiamati per l'attualizzazione del danno biologico. Pertanto, applicando la devalutazione della somma alla data del sinistro e i susseguenti rivalutazione annua e interessi legali,
l'importo dovuto è pari a € 103.566,00 all'attualità.
La Corte di Cassazione ha poi dichiarato infondato il settimo motivo di ricorso, confermando la sentenza della Corte di Palermo che ha riconosciuto (in parziale riforma della sentenza di primo grado) la sussistenza del danno non patrimoniale riconosciuto ai genitori del danneggiato (all'epoca del sinistro - 2003 - minorenne) sotto il profilo del danno psichico e della sofferenza interiore.
Accogliendo il motivo 8°, la suprema Corte ha, di contro, censurato la scelta della
Corte territoriale di provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale ai favore dei genitori del danneggiato, attraverso la formula “equitativa pura” , riconoscendo ai genitori € 10.000 ciascuno, quale danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro occorso al loro figlio.
La Cassazione ha censurato l'operato della Corte territoriale laddove questa “non ha dato contezza alcuna dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale, quale vizio di portata via più significativa nella specie, in quanto detto
14 danno si componeva di due distinte voci [evidenziate nell'esame del motivo 7°n.d.r.] da valutarsi, quindi, secondo differenti parametri, ossia quelli correlati ordinariamente alla liquidazione del danno biologico (e dunque l'accertamento medico legale dell'invalidità) e quelli attinenti alla liquidazione della sofferenza interiore.
Per l'effetto, rinvia alla Corte di Appello di Palermo, stante la necessità di dare contezza dei criteri utilizzati per la liquidazione di tale danno non patrimoniale, liquidato ai genitori del danneggiato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo grado, sono stati chiesti dagli attori i danni patrimoniali, alla vita di relazione e morali dei genitori , evocando esplicitamente la violazione del rapporto parentale degli stessi con il figlio sofferente per l'incidente e il danno sotto il profilo psichico e morale.
La Cassazione ha riconosciuto, sulla base della CTU, che sussistono pregiudizi diversi, cioè sofferenza interiore e danno biologico, il cui riconoscimento e liquidazione congiunti non costituisce duplicazione risarcitoria. Ha, quindi, approvato il loro riconoscimento, seppure generico, censurando la liquidazione equitativa pura.
I - Marsala genitori non hanno opposto ricorso incidentale per avere la CP_1
piena liquidazione del danno biologico psichico (accertato dal consulente tecnico d'ufficio del giudizio di appello che però non ha quantificato), limitandosi a difendere la precedente decisione della Corte d'appello così com'era.
Non può allora liquidarsi un danno biologico psichico in senso stretto, ma può applicare la fattispecie del danno per lesione del rapporto parentale o danno riflesso del congiunto di vittima di lesione, che contempla sia il profilo del danno morale, cioè del danno interiore sofferto, che il danno afferente il profilo dinamico relazionale, cioè la modificazione peggiorativa della relazione esterna del soggetto danneggiato in via indiretta.
Tale danno può essere liquidato avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019 (facilmente rinvenibili in internet sul sito istituzionale dello stesso
Tribunale), essendo le uniche predisposte in funzione del risarcimento di tale
15 tipologia di danno non patrimoniale e sempre tenendo conto che, trattandosi di liquidazione equitativa, le tabelle offrono parametri generali per assicurare liquidazioni risarcitorie ragionevoli e uniformi (nel territorio).
Ebbene, se si consulta la tabella suddetta, ben si comprende che spetta teoricamente ai genitori un importo ben superiore a quello già liquidato dalla Corte territoriale nel 2016, partendo da un punto tabellare pari a € 5.000,00 per il 2019 (e quindi in disparte la rivalutazione e gli interessi compensativi), applicando i coefficienti tabellari ivi indicati e seguendo le istruzioni per il calcolo ivi contenute, correlando poi il risultato per l'invalidità riconosciuta la figlio.
In difetto, sul punto, di ricorso incidentale per cassazione dei che hanno CP_1
chiesto la conferma della sentenza di appello, va confermata anche qui la precedente liquidazione operata dalla Corte.
Gli importi risarcitori, attualizzati come sopra, sono pari a € 15.932,00 ciascuno.
Pertanto, a seguito della cassazione della sentenza di questa Corte d'Appello n.
624/2016, i convenuti vanno condannati al pagamento di € 482.905,40 in favore di
, per danno biologico, oltre interessi dalla data della prima sentenza di CP_1
appello al saldo ed € 103.566,00 per danno da perdita della capacità lavorativa;
in favore dei genitori, al pagamento dell'importo di € 15.932,00 per ciascuno dei genitori.
Le spese del giudizio presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della società assicuratrice e della , in solido: in complessivi € CP_4
7.000,00 di cui € 5.000,00 per onorari ed € 2.000,00 per competenze, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per il giudizio di primo grado;
in complessivi € € 11.340,00 per compensi ed € 340,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per il primo giudizio di appello;
in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di cassazione;
in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per questo giudizio di rinvio.
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione disposto con l'ordinanza n. 18328/2019 del 9.7.2019, sentiti i
Procuratori delle parti:
1) condanna e la al pagamento: CP_4 Parte_1
a) in favore di , delle somme di € 482.905,40, per danno CP_1
biologico, ed € 103.566,00 per danno patrimoniale, somme da maggiorare di interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo;
b) in favore dei genitori, al pagamento dell'importo di € 15.932,00 per ciascuno oltre interessi legali dalla data di questa sentenza;
2) condanna e la in solido al CP_4 Parte_1
pagamento, in favore dei delle spese che liquida in complessivi € Parte_4
7.000,00 oltre accessori, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 11.340,00 oltre accessori per il primo giudizio di appello, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre accessori, per il giudizio di cassazione, in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per questo giudizio di rinvio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione III civile in data
3.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2126/2019, posta in decisione in data 30.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. LA ROCCA ANTONIO e con elezione di domicilio in via VIA
CICERONE N.4 92100 AGRIGENTO presso il medesimo difensore
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), nato a MILANO in [...] CP_1 C.F._1
23/04/1986, (C.F. ), nato a CP_2 C.F._2
AGRIGENTO in data 03/09/1958, (C.F. Controparte_3
), nata a [...] in data [...], con il patrocinio C.F._3
1 dell'Avv. DI FRANCESCO OLINDO con elezione di domicilio in via VIA
MAZZINI N.44BIS, 92100 AGRIGENTO presso il medesimo difensore
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(C.F. ), nata a AGRIGENTO in [...] CP_4 C.F._4
13/03/1932
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La provvedeva, con citazione ritualmente Parte_1
notificata, alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza n. 18328/2019 della Corte di Cassazione. Con quest'ultima statuizione, la Suprema Corte cassava la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 624/2016 e, di conseguenza, disponeva provvedersi a nuovo vaglio, nel merito del gravame, disponendo il rinvio “alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
In data 29.5.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con ricorso depositato il 7 agosto 2008 dinanzi al Tribunale Civile di Palermo,
e agivano in giudizio contro la CP_2 Controparte_3 Parte_2
LE MU AS.ni e , affinché fosse dichiarata la loro responsabilità CP_4
solidale per il sinistro stradale verificatosi in data 13.12.2003 in danno di Pt_2
ed esponevano: che in data 13.12.2003 , circolando alla guida
[...] CP_4 dell'autovettura Fiat Panda, targata BF254YL, in località Agrigento, nella Via Crispi,
2 direzione di marcia Piazza Marconi - Via Demetra, all'altezza dell'incrocio con Via
Demetra, effettuava improvvisa, repentina, e non segnalata svolta a sinistra, sbarrando così la strada al ciclomotore condotto da , il quale procedeva CP_1 regolarmente sulla propria corsia di marcia;
che nell'occorso incidente stradale il giovane riportava gravissime lesioni personali, per le quali subiva tre CP_1
interventi chirurgici e lunghe terapie riabilitative;
che, nonostante le cure, riportava esiti post traumatici anche di tipo depressivo;
che, per tali ragioni, anche ai genitori veniva diagnosticata la sindrome depressivo – ansiosa;
che chiedevano il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) e, ricevuta la somma di € 40.000,00 dalla compagnia assicurativa, la trattenevano come acconto.
Chiedevano pertanto al Tribunale adito dichiararsi la responsabilità solidale della e della e la loro condanna in solido al pagamento del CP_4 Parte_1
risarcimento del danno.
Costituendosi, LE MU AS.ni contestava quanto dedotto in fatto e in diritto dai ricorrenti e chiedeva il rigetto delle domande. La convenuta CP_4
rimaneva contumace.
La causa veniva istruita, sia documentalmente, sia con l'escussione, sia con l'espletamento di una CTU medico legale.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 10114 del 23 ottobre 2009, accertava la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità, nella causazione dello stesso, di
. In ordine al quantum debeatur, condivideva le conclusioni del CTU, CP_4
riconoscendo una invalidità del 16%, a cui riteneva di aggiungere il 3% a titolo di danno morale. Liquidato il danno, calcolati gli interessi e scomputato l'acconto già versato, il Giudice condannava l , in solido, al pagamento di € Parte_1 Pt_3
16.662,91. Rigettava, invece, le ulteriori domande proposte attinenti alla perdita della capacità lavorativa specifica di e il danno non patrimoniale di natura CP_1
psicologica subita dai genitori.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello CP_2 CP_1
e , rilevando l'erronea quantificazione del danno subito
[...] Controparte_3
dalla vittima del sinistro e il mancato riconoscimento dei danni subiti dai genitori.
3 La Corte di Appello di Palermo, dopo aver rinnovato la CTU e chiesto chiarimenti ai propri ausiliari, decideva la causa riformando la suddetta sentenza del
Tribunale di Agrigento, riconoscendo al danneggiato l'invalidità permanente nella misura del 50% (operando una somma algebrica tra la quantificazione del danno biologico fisico al 22% e del danno biologico psichico al 28%) oltre alla invalidità temporanea totale e parziale, condannando gli appellati al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 514.513,78, oltre accessori, ed al pagamento CP_1
a favore di e della complessiva somma di € CP_2 Controparte_3
20.000,00 (€ 10.000,00 ciascuno), oltre accessori e spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, la proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione, affidato a diversi motivi, mentre resistevano i Controparte_5
Dovendo procedere al vaglio delle questioni, limitatamente ai motivi accolti dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che, con il secondo motivo di ricorso, LE
MU ha censurato la sentenza per aver erroneamente il giudice di appello, nel quantificare il danno non patrimoniale, utilizzato un mero computo matematico di addizione delle percentuali delle varie voci di danno, anziché applicare una valutazione unitaria e complessiva. Sul punto, la Corte nell'ordinanza n. 18328/2019 di rinvio, richiamando la propria, costante giurisprudenza, ha specificato che “nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario per cui la valutazione medico legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva”.
Ebbene, in applicazione del suddetto principio di diritto, in questo giudizio è stata espletata nuovamente consulenza medico legale al fine di procedere, sulla base degli accertamenti tecnici già eseguiti, ad una valutazione complessiva del danno biologico, analizzando l'inferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute di e considerando l'incidenza reale delle minorazioni sulla CP_1
complessiva integrità psico fisica del soggetto. Dalle conclusioni del consulente incaricato, a cui questo Collegio ritiene di aderire, anche in considerazione del fatto che nessuna seria contestazione è stata mossa da alcuna delle parti, risulta che la valutazione complessiva delle menomazioni e dunque l'incidenza del danno biologico è stata stimata nella misura del 44%.
4 Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente dalla Corte, la compagnia assicurativa ha censurato la sentenza per avere la Corte riconosciuto erroneamente l'aumento del 15% a titolo di personalizzazione del danno biologico, già stimato nella misura del 50%, così da duplicare il risarcimento per le medesime sofferenze, senza indicare affatto se sussistessero circostanze specifiche ed eccezionali idonee a rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Ha lamentato, in particolare, la mancanza di una specifica motivazione sulla riconosciuta personalizzazione. Sul punto, la Suprema Corte, anche qui richiamando la propria consolidata giurisprudenza, costante ha statuito che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. Ha specificato, inoltre, che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
Ebbene, in punto di diritto, non è superfluo rammentare, come affermato da copiosa giurisprudenza di legittimità, che la personalizzazione è un'operazione che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari
(Cass. n.21939/2017). Dunque, il Giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e poi accertare eventuali, ulteriori conseguenze peculiari del caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un
5 parametro uniforme, le seconde “con un criterio ad hoc scevro di automatismi”
(Cass. n.16788/2015). Di contro, si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. n.7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza n.15084 del 2019, ribadisce che “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Su tali premesse, questa Corte ritiene di non poter applicare alcuna personalizzazione.
Parte appellata ha evidenziato, ai fini della personalizzazione, soprattutto l'accertato persistente disturbo dell'adattamento, sofferto dal giovane in Pt_2
conseguenza dell'incidente stradale e delle sofferenze susseguenti, sia fisiche che, soprattutto, psicologiche, derivate dal travagliato iter terapeutico attraversato da in un'età ancora molto giovane. Non manca la parte di evidenziare la Parte_2
turbata serenità familiare, le difficoltà nei rapporti sociali, le protratte crisi di adattamento alle difficoltà del vivere quotidiano del giovane danneggiato e fa discendere i danni direttamente dai danni fisici, non mancando del pari di considerare che il giovane è limitato nello svolgimento dello sport, non potendo scegliere CP_1
quale praticare, e che le conseguenze dell'incidente comunque compromettono la normale estrinsecazione della personalità del soggetto, con grave compromissione della qualità della vita.
Tuttavia, a è stato riconosciuto un congruo danno psichiatrico dal CP_1
C.T.U. psichiatra incaricato nel primo giudizio di appello, pari al 28%, (che unito al danno biologico ha poi determinato un alto danno biologico complessivo), avendo
6 riscontrato nel giovane patologie quali disturbo post traumatico da stress, disturbo da ansia generalizzato e disturbo distimico, che hanno a loro volta indotto “una psicopatologica contrassegnata da un marcato disagio esistenziale iperbolico rispetto al fattore stressante incipiente (incidente stradale) con compromissione significativa del funzionamento socio ambientale e lavorativo”. Il tutto ha, a sua volta, determinato un “danno psichico che all'esodo verisimilmente nel paziente la possibilità di attendere agli atti quotidiani della vita riducendo l'afflato relazionale e la capacità di autodeterminazione con possibile coartazione delle forze lavorative ancora esistenti”.
Tale quadro psicopatologico descritto dallo specialista psichiatra consulente della Corte, include certamente i profili di sofferenza psichica e psicologico- relazionale descritti dalla parte, cioè il danno psichico come valutato dal C.T.U. è certamente comprensivo di quella profonda e complessiva compromissione della qualità della vita quotidiana, relazionale, affettiva e familiare, dedotta dalla parte.
E' appena il caso di ricordare che il danno esistenziale, il cui mancato riconoscimento lamenta parte convenuta, costituisce voce del danno biologico globale, incluso quindi nel punto tabellare complessivo (secondo le tabelle di Milano che qui troveranno applicazione, il punto danno non patrimoniale comprensivo di danno biologico e l'incremento per la sofferenza), che non può essere valutato separatamente, tenuto conto della natura onnicomprensiva del danno biologico sancita dalla costante giurisprudenza dli legittimità a partire dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione del giorno 11.11.2008.
Su queste premesse va ricalcolato il danno biologico sofferto dal . CP_1
A tal fine, vanno applicati i valori ricavabili dalle Tabelle del Tribunale di
Milano, seguendo il costante indirizzo di legittimità che assegna a queste tabelle un ruolo preminente e uniformante del risarcimento del danno biologico (Cass.
7.6.2011), in particolare delle tabelle pubblicate dallo stesso Tribunale il 10.3.2021 e successivamente rivalutate e ripubblicate il 5.6.2024.
Applicando il punto tabellare correlato al danno biologico riconosciuto, spetta al per tale titolo la somma di € 410.226,00, oltre a € 9.200,00 per l'invalidità Pt_2 temporanea totale ed € 3.450,00 per l'invalidità temporanea parziale, calcolando sul valore monetario pro die indicato nella suddetta tabella aggiornata del 2024 in €
7 115,00: in totale, per il danno non patrimoniale l'importo di € 422.876,00, ai valori attuali, avendo utilizzato allo scopo tabelle come detto, tabelle di liquidazione già aggiornate. Come anticipato, non può riconoscersi alcuna personalizzazione aggiuntiva al danno così quantificato.
A tale somma va aggiunto l'importo riconosciuto al danneggiato a titolo di spese mediche, pari a complessivi € 1.357,23 rivalutato all'attualità per uniformare i valori delle poste risarcitorie riconosciute, pari perciò a € 1.924,23. L'importo complessivo del credito è pari a € 424.800,23.
Spetta a su tale somma altresì il ristoro dell'ulteriore e diverso Parte_2
danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo di legittimità ormai consolidato e recepito da questa Corte territoriale, la richiesta diretta al conseguimento di tali interessi, cosiddetti compensativi, si deve ritenere implicitamente inclusa nella più generale domanda di risarcimento del danno per fatto illecito avanzata dalla parte e diretta al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali sofferti in dipendenza del fatto illecito oggetto dell'accertamento giudiziale (da ultimo Cass.
4.11.2020 n. 24468).
Tali interessi vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 del
17.2.1995 (conformi, tra le tante, da ultimo Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01;
18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme
8 che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro ( 13.12.2003) secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi compensativi in oggetto.
Nel caso in oggetto, in questa complessiva operazione di attualizzazione del credito risarcitorio, va tenuto conto anche degli anticipi pacificamente corrisposti dall'assicurazione e riscossi dal danneggiato, in ragione di € 40.000,00 in data
6.5.2003 ed € 16.662,91 in data 5.3.2010.
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (tra le altre Cass.
n. 23927 del 7.8.2023).
Eseguite le operazioni di devalutazione del credito risarcitorio, di sottrazione degli acconti, di rivalutazione e applicazione degli interessi, la somma complessivamente spettante a è quindi all'attualità pari a € 482.905,40. CP_1
9 Con il quinto e il sesto motivo di ricorso, del pari trattati congiuntamente dalla
Corte, la compagnia assicurativa ha censurato la sentenza per aver la Corte territoriale, nel riconoscere a il risarcimento del danno da perdita della CP_1 capacità lavorativa specifica, omesso di esporre la percentuale e l'incidenza delle lesioni, di specificare e chiarire quale sia la valenza ricondotta a tale riconosciuta posta di danno patrimoniale, di indicare le ragioni in base alle quali ha ritenuto di utilizzare il criterio equitativo puro e, al contempo, è giunta all'individuazione della somma satisfattiva di € 65.000,00; inoltre, per aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la diminuzione della capacità di produrre reddito mediante un automatismo, laddove, invece, per un siffatto riconoscimento occorreva la dimostrazione di due circostanze: che il soggetto, non precettore di reddito al momento del sinistro, avrebbe intrapreso un'attività lavorativa in futuro;
che la diminuzione di reddito futuro sia causalmente connessa con il sinistro.
In merito a tali doglianze, la Corte, ritenuto prioritario lo scrutinio del sesto motivo in quanto afferente all'esistenza stessa del danno patrimoniale ancora prima della sua liquidazione, ha statuito che “la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare (qual era nella specie all'epoca del sinistro), in conseguenza della lesione CP_1 dell'integrità psico fisica, può essere valutata attraverso il ricorso della prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa pur in assenza di effettivi riscontri dai quali desumere i suddetti elementi”.
Per l'effetto, dovendo il Giudice di rinvio determinare nuovamente alla luce del principio di diritto annunciato in ordine al secondo motivo di ricorso accolto, quale sia la complessiva invalidità permanente a carico del danneggiato, solo dopo tale valutazione si deve poi procedere a verificare la sussistenza di un danno patrimoniale, in forza del principio di diritto che dà rilievo eminente al grado elevato di invalidità
10 permanente;
con ulteriore conseguenza anche è assorbito il quinto motivo di appello vertendo sul quantum debeatur da liquidarsi soltanto in base all'accertata sussistenza del titolo di danno patrimoniale.
Sul punto, si rendono le seguenti osservazioni.
In via generale, la Corte di Cassazione (sent. n. 4289 del 16.2.2024) rileva che
“In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale”; inoltre, Cass. 9682 del 26.5.2020, chiarisce ancora che “il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c. c.): (a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
(b) in secondo luogo, se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima”.
Ulteriore importante delucidazione fornisce la Suprema Corte: “Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno
11 configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”. (Cass. 28.6.2019, n. 17411).
Aderendo questa Corte di merito al principio di diritto ivi enunciato (confermata anche da Cass. 12.6.2023 n. 16628), si rileva che il danno biologico complessivamente riconosciuto a si attesta al 44%, ben oltre la soglia CP_1
indicata dalla Corte di legittimità. A ciò si aggiunga che gli stessi CC.TT.UU. incaricati di accertare il danno biologico, soprattutto lo specialista psichiatra, hanno dato conto della compromissione della capacità lavorativa del danneggiato, ricavabile anche dalla descrizione dei traumi alla colonna vertebrale e agli arti sofferti dal giovane CP_1
Pertanto, resta acclarato l'an del diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita, parziale nel caso, della capacità lavorativa specifica, che costituisce un danno patrimoniale futuro.
In ordine al quantum, inevitabilmente liquidabile in via equitativa, ben può questa Corte territoriale riferirsi al criterio messo a punto dalla stessa Corte di legittimità laddove ha asserito “Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”. (Cass. 25.8.2020, n. 17690). Criterio peraltro mutuato dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 137 comma 3°D.lvo 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Osserva la Corte che la documentazione prodotta dalla parte e cioè il diploma conseguito presso un istituto tecnico commerciale e la qualifica professionale di progettista applicazione multimediali non è sufficiente a individuare un profilo professionale-lavorativo al quale agganciare il reddito dal quale partire per un calcolo
12 diretto del reddito futuro perduto. Pertanto, questa Corte utilizzerà il richiamato criterio offerto dalla Cassazione.
Ebbene, ci si avvale in questa sede della formula della capitalizzazione del danno futuro, in analogia di quanto si applica per i risarcimenti di danno da morte
(cfr. Cass. 30.4.2018), sulla base del triplo della pensione (oggi attestata a € 7.002,97 annui), per un totale di € 21.008,91.
Il danno patrimoniale futuro non può calcolarsi con la mera sommatoria dei redditi che il danneggiato avrebbe prodotto, sia pure su un valore virtuale, tenuto conto che la parte danneggiata riceverebbe adesso un reddito che si forma nel tempo futuro e indefinito. Per rendere quindi la liquidazione in oggetto corretta e aderente alla situazione di fatto, occorre procedere alla capitalizzazione anticipata del reddito futuro, in conformità del pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità. A tale scopo, trova applicazione la formula tralaticia D = (R-q)*k, dove D è il danno liquidando, R è il reddito annuo del defunto, q è la “quota sibi” (che non trova applicazione nella specie, in quanto legata alla diretta fruizione del reddito da parte di una persona danneggiata e defunta), k il coefficiente di capitalizzazione. E su quest'ultimo elemento, occorre fare alcune puntualizzazioni.
Ai fini dell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione, va in primo luogo ricordato che è ormai pacifico non possa farsi applicazione dei coefficienti allegati al r.d.
9.10.1922 n. 1403, da ritenersi inadeguati alla mutata realtà sociale ed economica per effetto dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, tali perciò da non consentire l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c. e che rende il criterio inadeguato anche ai fini della liquidazione ex art. 1226 c.c.” (Cass. civ., 14.10.2015, n.20615; Cass. civ.
28.4.2017, n.10499; Cass.civ.31.8.2020 n.18093).
Secondo l'insegnamento della Cassazione, tuttavia, per ovviare a tale problema può farsi ricorso - pur restando il Giudice di merito libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti - ai coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano.
13 Questa Corte, a questo punto, reputa adeguati allo scopo i criteri diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.), peraltro dalla stessa applicati in altre consimili fattispecie.
Facendo applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale e, quindi, dei parametri indicati e correlati alla fattispecie, appare evidente che l'importo astrattamente riconoscibile sarebbe ben superiore a quello liquidato dalla Corte locale nel 2016.
Tenuto conto, tuttavia, che la Corte nel giudizio precedente aveva liquidato €
65.000,00 ma che i non avevano interposto ricorso incidentale per cassazione CP_1
a tale liquidazione, si deve confermare la liquidazione precedente, rigettando l'impugnazione sul punto della compagnia assicuratrice.
L'importo, liquidato dalla Corte nel 2016 con valore all'attualità, deve essere attualizzato, per le motivazioni e con gli stessi criteri prima richiamati per l'attualizzazione del danno biologico. Pertanto, applicando la devalutazione della somma alla data del sinistro e i susseguenti rivalutazione annua e interessi legali,
l'importo dovuto è pari a € 103.566,00 all'attualità.
La Corte di Cassazione ha poi dichiarato infondato il settimo motivo di ricorso, confermando la sentenza della Corte di Palermo che ha riconosciuto (in parziale riforma della sentenza di primo grado) la sussistenza del danno non patrimoniale riconosciuto ai genitori del danneggiato (all'epoca del sinistro - 2003 - minorenne) sotto il profilo del danno psichico e della sofferenza interiore.
Accogliendo il motivo 8°, la suprema Corte ha, di contro, censurato la scelta della
Corte territoriale di provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale ai favore dei genitori del danneggiato, attraverso la formula “equitativa pura” , riconoscendo ai genitori € 10.000 ciascuno, quale danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro occorso al loro figlio.
La Cassazione ha censurato l'operato della Corte territoriale laddove questa “non ha dato contezza alcuna dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale, quale vizio di portata via più significativa nella specie, in quanto detto
14 danno si componeva di due distinte voci [evidenziate nell'esame del motivo 7°n.d.r.] da valutarsi, quindi, secondo differenti parametri, ossia quelli correlati ordinariamente alla liquidazione del danno biologico (e dunque l'accertamento medico legale dell'invalidità) e quelli attinenti alla liquidazione della sofferenza interiore.
Per l'effetto, rinvia alla Corte di Appello di Palermo, stante la necessità di dare contezza dei criteri utilizzati per la liquidazione di tale danno non patrimoniale, liquidato ai genitori del danneggiato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo grado, sono stati chiesti dagli attori i danni patrimoniali, alla vita di relazione e morali dei genitori , evocando esplicitamente la violazione del rapporto parentale degli stessi con il figlio sofferente per l'incidente e il danno sotto il profilo psichico e morale.
La Cassazione ha riconosciuto, sulla base della CTU, che sussistono pregiudizi diversi, cioè sofferenza interiore e danno biologico, il cui riconoscimento e liquidazione congiunti non costituisce duplicazione risarcitoria. Ha, quindi, approvato il loro riconoscimento, seppure generico, censurando la liquidazione equitativa pura.
I - Marsala genitori non hanno opposto ricorso incidentale per avere la CP_1
piena liquidazione del danno biologico psichico (accertato dal consulente tecnico d'ufficio del giudizio di appello che però non ha quantificato), limitandosi a difendere la precedente decisione della Corte d'appello così com'era.
Non può allora liquidarsi un danno biologico psichico in senso stretto, ma può applicare la fattispecie del danno per lesione del rapporto parentale o danno riflesso del congiunto di vittima di lesione, che contempla sia il profilo del danno morale, cioè del danno interiore sofferto, che il danno afferente il profilo dinamico relazionale, cioè la modificazione peggiorativa della relazione esterna del soggetto danneggiato in via indiretta.
Tale danno può essere liquidato avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019 (facilmente rinvenibili in internet sul sito istituzionale dello stesso
Tribunale), essendo le uniche predisposte in funzione del risarcimento di tale
15 tipologia di danno non patrimoniale e sempre tenendo conto che, trattandosi di liquidazione equitativa, le tabelle offrono parametri generali per assicurare liquidazioni risarcitorie ragionevoli e uniformi (nel territorio).
Ebbene, se si consulta la tabella suddetta, ben si comprende che spetta teoricamente ai genitori un importo ben superiore a quello già liquidato dalla Corte territoriale nel 2016, partendo da un punto tabellare pari a € 5.000,00 per il 2019 (e quindi in disparte la rivalutazione e gli interessi compensativi), applicando i coefficienti tabellari ivi indicati e seguendo le istruzioni per il calcolo ivi contenute, correlando poi il risultato per l'invalidità riconosciuta la figlio.
In difetto, sul punto, di ricorso incidentale per cassazione dei che hanno CP_1
chiesto la conferma della sentenza di appello, va confermata anche qui la precedente liquidazione operata dalla Corte.
Gli importi risarcitori, attualizzati come sopra, sono pari a € 15.932,00 ciascuno.
Pertanto, a seguito della cassazione della sentenza di questa Corte d'Appello n.
624/2016, i convenuti vanno condannati al pagamento di € 482.905,40 in favore di
, per danno biologico, oltre interessi dalla data della prima sentenza di CP_1
appello al saldo ed € 103.566,00 per danno da perdita della capacità lavorativa;
in favore dei genitori, al pagamento dell'importo di € 15.932,00 per ciascuno dei genitori.
Le spese del giudizio presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della società assicuratrice e della , in solido: in complessivi € CP_4
7.000,00 di cui € 5.000,00 per onorari ed € 2.000,00 per competenze, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per il giudizio di primo grado;
in complessivi € € 11.340,00 per compensi ed € 340,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per il primo giudizio di appello;
in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di cassazione;
in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per questo giudizio di rinvio.
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione disposto con l'ordinanza n. 18328/2019 del 9.7.2019, sentiti i
Procuratori delle parti:
1) condanna e la al pagamento: CP_4 Parte_1
a) in favore di , delle somme di € 482.905,40, per danno CP_1
biologico, ed € 103.566,00 per danno patrimoniale, somme da maggiorare di interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo;
b) in favore dei genitori, al pagamento dell'importo di € 15.932,00 per ciascuno oltre interessi legali dalla data di questa sentenza;
2) condanna e la in solido al CP_4 Parte_1
pagamento, in favore dei delle spese che liquida in complessivi € Parte_4
7.000,00 oltre accessori, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 11.340,00 oltre accessori per il primo giudizio di appello, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre accessori, per il giudizio di cassazione, in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per questo giudizio di rinvio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione III civile in data
3.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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