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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1195/2021 vertente
TRA
C.F.: , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Lucido (CS), via Don Minzoni n.8, presso lo studio dell'avv. Ennio Abonante, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce al ricorso;
-Opponente-
e in persona del legale rappresentate pro tempore; Controparte_1
-Opposta contumace-
e
di Controparte_2 Persona_1
-Opposta contumace-
e in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
-Opposta contumace-
e
; Controparte_4
1 -Opposta contumace-
e in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
-Opposta contumace-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_6
-Opposta contumace-
e
in persona del legale rappresentate; pro tempore; Controparte_7
-Opposta contumace-
e
in persona del legale rappresentate; pro tempore. Controparte_8
-Opposta contumace-
OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'opposizione all'esecuzione di terzo. ha proposto il giudizio di merito relativo a quello di opposizione ex Parte_1
art. 619 c.p.c. avanzato con ricorso depositato in data 03.05.2021 nella procedura esecutiva iscritta presso il Tribunale di Paola a R.G.E.I. n. 139/199 (secondo quanto disposto dal Giudice dell'Esecuzione, nell'ordinanza del 17.06.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.2021, previa sospensione dell'esecuzione relativamente ai beni oggetto di domanda di usucapione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.).
2 L'odierna parte opponente nel reiterare quanto già rappresentato nel predetto ricorso ex art. 619 c.p.c., ha rilevato che alcuni immobili, riportati nell'avviso di vendita della citata procedura esecutiva, risultano, invero, di proprietà di Parte_1
A fondamento dell'opposizione, la stessa ha dedotto che aveva proposto tre azioni giudiziarie per il riconoscimento del suo diritto, iscritte ai n. 1416/2013, n. 1417/2013
e n. 2420/2014 del RGAC del Tribunale di Paola, le quali, si sono concluse con le rispettive sentenze di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ventennale n. 52/2013, n. 53/2013 depositate il 24.1.2014, e n. 625/2017 depositata il 6.7.2017, e che hanno riguardato i seguenti beni:
- Fabbricato contraddistinto in catasto dal foglio 13 particella 796 sub 1, derivante dalla particella 58, tipo mappale del 9.11.2015 protocollo 204872, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n. 52/2013 depositata il 24.1.2014;
- Locale contraddistinto in catasto fabbricati al foglio 13 particella 794 sub 1, derivante dalla particella 56, tipo mappale del 9.11.2015 protocollo 204872, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n. 52/2013 depositata il 24.1.2014;
- terreno sito nel Comune di San Lucido contraddistinto in catasto al foglio 13 particella 775, derivante dal frazionamento della particella 75, registrato il 19.4.2013 protocollo 73388, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n. 625/2017 depositata il 6.7.2017;
- terreno sito nel Comune di San Lucido contraddistinto in catasto al foglio 13 particella 793, derivante dalla particella 56, tipo mappale del 9.11.2015 protocollo
204872, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n..52/2013 depositata il
24.1.2014;
- terreno sito nel Comune di San Lucido contraddistinto in catasto al foglio 13 particella 798, derivante dalla particella 88, tipo mappale del 9.11.2015 protocollo
204872, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n° 52/2013 depositata il
24.1.2014;
3 -terreno sito nel Comune di San Lucido contraddistinto in catasto al foglio 13 particella 76, interamente usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n. 53/2013 depositata il 24.1.2014;
- terreno sito nel Comune di San Lucido contraddistinto in catasto al foglio 13 particelle 833 ed 835, derivanti dal frazionamento della particella 156, registrato il
21.9.2018 protocollo 119134, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n.
625/2017 depositata il 6.7.2017;
- terreno sito nel Comune di San Lucido contraddistinto in catasto al foglio 13 particelle 837, derivante dal frazionamento della particella 774, già particella 75, registrato il 21.9.2018 protocollo 119134, usucapito con sentenza del Tribunale di
Paola n. 625/2017 depositata il 6.7.2017;
- immobile distinto in catasto fabbricati al foglio 13 particella 795 sub 1, “bene comune non censibile”, corte comune, derivante dalla particella originaria n° 58 fabbricato rurale, scaturita dal tipo mappale del 9.11.2015 protocollo 204872, usucapito con sentenza del Tribunale di Paola n. 52/2013 depositata il 24.1.2014.
Orbene, l'opponente ha documentato l'intervenuto accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione mediante sentenze del Tribunale di Paola n.
52/2013, 53/2013 depositate il 24.1.2014 e n. 625/2017 depositata il 6.7.2017 e che hanno riguardato i sopra citati beni.
Le sentenze sopra indicate risultano passate in giudicato e trascritte presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il professionista delegato, con relazione depositata in data 04.03.2021, dava atto di quanto segue “che quindi, ha provveduto a chiedere le visure catastali storiche (v. all.
09 ) dalle quali si evince che per il lotto 6 le particelle 56 e 88 che formano l'intero lotto risultano intestate alla Sig.ra in forza di sentenza usucapione del Parte_1
24/01/2013; inoltre, emerge che successivamente a tale atto le particelle 56 e 88 del foglio 13 riportate al catasto terreni sono state soppresse dando luogo alle particelle
4 793 (ex 56), 794 (ex 56) Ente urbano, 795 (ex 56, ex 797 e ex 801) Ente urbano, 796
(ex 88), e 798 (ex 88)”.
Con successivo provvedimento, il G.E. provvedeva ad escludere il lotto n. 6 dalle attività di vendita delegata. La condivisibile giurisprudenza di legittimità esclude che, ove risulti che il bene pignorato sia di proprietà di terzi, la procedura possa proseguire, non rilevando sul punto neppure la eventuale intervenuta aggiudicazione
(si veda Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 19 novembre 2019, n.
30102 : “Allorquando emerga, in un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, che i beni pignorati – anche se eventualmente già aggiudicati – siano in realtà di proprietà di terzi estranei all'esecuzione e non appartengano invece al debitore esecutato, il giudice dell'esecuzione non debba e non possa emettere alcun decreto di trasferimento in relazione agli stessi (decreto che del resto non sarebbe comunque opponibile ai suddetti terzi, i cui diritti prevarrebbero su quelli dell'aggiudicatario) e debba quindi revocare l'aggiudicazione, anche di ufficio, proprio e soprattutto nell'interesse dell'aggiudicatario.”).
L'opposizione risulta fondata e pertanto va accolta.
Con le richiamate sentenze, infatti, il Tribunale di Paola ha definitivamente statuito l'acquisto della proprietà a titolo originario per maturata usucapione, dei sopra elencati immobili, a favore di odierna opponente. Parte_1
Il compimento dell'usucapione è, infatti, pienamente opponibile anche al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, stante la mancata applicazione, in rapporto agli acquisti a titolo originario, del disposto dell'art. 2914 cod. civ. (relativo all'inopponibilità ai creditori delle alienazioni anteriori al pignoramento non trascritte), in quanto norma relativa esclusivamente alla risoluzione dei conflitti insorgenti tra creditori e aventi causa a titolo derivativo dal medesimo debitore esecutato (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. civ. del 28 gennaio
1985 n. 443; Cass. civ. del 6 dicembre 2000 n. 15503; Cass. civ. del 3 febbraio 2005
n. 2161; Cass. civ. del 10 luglio 2008 n. 18888).
5 Tanto detto, in ragione dell'acquisto della proprietà di detti immobili in capo a va dichiarato inefficace il pignoramento, limitatamente ai beni sopra Parte_1
descritti, per carenza del requisito della titolarità dei beni da parte del debitore esecutato.
L'opposizione va, pertanto, accolta.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna in solido delle parti opposte alla loro rifusione in favore della parte opponente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate considerato il valore medio delle fasi di studio – ridotto del 50%, introduttiva – ridotto del 50%, e decisionale – ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00). Le spese di lite sono distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara inefficace il pignoramento eseguito relativamente ai beni decritti in parte motiva;
2. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_4
, in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_5
6 pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_8
rifusione, in solido, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.893,50 di cui € 1.698,50 per compensi ed € 195,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola, 11.02.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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