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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1267/2025 R.G., promossa da
, nata a [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Cucchiara per mandato in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...], in data [...] Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 25 luglio 2025, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente, dal quale sono nati due figli (nato a Persona_1
Mazara del Vallo il 16 agosto 1994) e (nata a [...] il [...]), ha Parte_2 esposto che:
- i figli sono entrami maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- il Tribunale di Marsala ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status il 4 luglio 2019 nella causa di separazione personale n. 2181/2018 R.G. definita con sentenza del 9 luglio 2020;
- dall'intervenuta separazione, la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
- non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o
1 domande ad esse connesse.
Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con vittoria delle spese processuali.
Dopo l'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025 a trattazione scritta, per acquisire la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice relatore.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_1 evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con sentenza sullo status del 4 luglio 2019, passata in giudicato (cfr. certificazione depositata il 19 novembre 2025).
4. Le spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della contumacia del resistente e del principio di causalità che le governa, vanno compensate per ½ e per la restante quota di ½ vanno poste a carico del resistente e liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, nonché della contumacia del resistente.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'assenza di difficoltà e complessità, stante la sola domanda sullo status, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ.,
n. 10206/2021).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2 2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , sopra meglio generalizzati, nel Comune di Mazara, in data 28 agosto
[...] Controparte_1
1992 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune, al n. 282, parte II, serie A, dell'anno 1992.
3) Condanna alla rifusione, in favore di , della quota di ½ Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, quota che liquida in € 1.453 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
16 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1267/2025 R.G., promossa da
, nata a [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Cucchiara per mandato in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...], in data [...] Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 25 luglio 2025, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente, dal quale sono nati due figli (nato a Persona_1
Mazara del Vallo il 16 agosto 1994) e (nata a [...] il [...]), ha Parte_2 esposto che:
- i figli sono entrami maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- il Tribunale di Marsala ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status il 4 luglio 2019 nella causa di separazione personale n. 2181/2018 R.G. definita con sentenza del 9 luglio 2020;
- dall'intervenuta separazione, la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
- non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o
1 domande ad esse connesse.
Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con vittoria delle spese processuali.
Dopo l'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025 a trattazione scritta, per acquisire la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice relatore.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_1 evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con sentenza sullo status del 4 luglio 2019, passata in giudicato (cfr. certificazione depositata il 19 novembre 2025).
4. Le spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della contumacia del resistente e del principio di causalità che le governa, vanno compensate per ½ e per la restante quota di ½ vanno poste a carico del resistente e liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, nonché della contumacia del resistente.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'assenza di difficoltà e complessità, stante la sola domanda sullo status, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ.,
n. 10206/2021).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2 2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , sopra meglio generalizzati, nel Comune di Mazara, in data 28 agosto
[...] Controparte_1
1992 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune, al n. 282, parte II, serie A, dell'anno 1992.
3) Condanna alla rifusione, in favore di , della quota di ½ Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, quota che liquida in € 1.453 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
16 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
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