Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 115/2025 promossa da:
( cf ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Vona del Foro di Crotone
RICORRENTE
Contro
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv Valeria Giroldi
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere Parte_1 CP_1 le seguenti conclusioni:“In via principale, accertare e dichiarare che lo stato passivo esecutivo del per come decretato dal Controparte_2
Tribunale Fallimentare di Reggio Emilia in data 25.05.2023 è divenuto irrevocabile per mancata opposizione nei termini di legge da parte dell'odierno resistente e per pagina 1 di 3
la somma di € 11.629,27, a titolo di Trattamento di fine Rapporto, oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso e nel merito, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla sig. ra a titolo di Trattamento di fine Rapporto, per come Parte_1 quantificato e ammesso nello stato passivo esecutivo e non opposto del
[...]
, non è prescritto e per l'effetto, Controparte_4 condannare, l' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 11.629,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata e solo nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle domande esperite in via principale, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla sig. ra a titolo di Trattamento di fine Rapporto, per come Parte_1 quantificato e ammesso nello stato passivo esecutivo e non opposto del
[...]
, non è prescritto con riferimento alle rate Controparte_4 del 10.04.2018, del 10.07.2018 e 10.10.2018 per come cadenzate e nella misura indicate nell'accordo sindacale di cui in narrativa e per l'effetto, condannare, l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 8.721,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituito l' deducendo che la domanda dell'assicurata è stata accolta e CP_1 posta in pagamento.
All'odierna udienza entrambi i procuratori hanno dato atto della cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate considerando che la causa è immediatamente decisa alla prima udienza di comparizione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 115 / 2025 :
pagina 2 di 3 1) Dichiara cessata la materia del contendere .
2) Condanna l' a rimborsare a parte ricorrente con distrazione a favore CP_1 dell'Avv Maria Vona procuratore antistatario euro 854,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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