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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5514 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Cascone, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1227 emesso in data 09.07.2019, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto di pagare in favore di l'importo Controparte_1 complessivo di € 46.552,31, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del contratto di finanziamento n. 4131070 concluso con
Santender Consumer Finanziaria spa in data 06.12.2005.
Parte opponente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della per omessa prova della Controparte_1 titolarità del credito posto a base del decreto ingiuntivo, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avversa perché non adeguatamente provata, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per illegittima applicazione da parte della banca di illeciti tassi superiori al tasso soglia usura.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta.
1 Così ha concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il DI 1227/2019 emesso dal Tribunale di Latina accogliendo le seguenti conclusioni:
▪ Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto della titolarità del credito in capo alla e il conseguente difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, nonché l'inefficacia nei confronti della sig.ra
delle cessioni dell'asserito credito e per l'effetto revocare il Pt_1
DI n. 1227/2019;
▪ Sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto revocare il DI n. 1227/2019;
▪ Nel merito, comunque revocare e dichiarare nullo ed invalido il decreto ingiuntivo n. 1227/2019 per infondatezza della domanda ed insussistenza del credito, per carenza dei presupposti di cui all' art. 633 e 634 c.p.c., nonché per l'accertata applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia stabilito dalla Legge antiusura 108/1996, e per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre IVA CPA ed oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”. si è costituita ritualmente in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 1227/2019 del 09.07.2019 rg 3784/2019 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa; in via definitiva e nel merito:
- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 1227/2019 del 09.07.2019 rg 3784/2019;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM
55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”. Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 27.11.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2 Con il primo motivo di opposizione ha eccepito il Parte_1 difetto di legittimazione attiva in capo alla quale Controparte_1 cessionaria del credito posto a fondamento della pretesa creditoria, per effetto di un contratto di cessione in blocco dei crediti della Eclipse 1 srl. In particolare, l'opponente ha eccepito che la parte opposta non avrebbe dato prova della titolarità del credito vantato in monitorio né l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali da ultimo elaborati in materia, ritiene il Tribunale che il descritto motivo di opposizione sia fondato.
Aderisce infatti il Tribunale alle valutazioni operate dalla Suprema
Corte con la recente pronuncia n. 17262 del 24 giugno 2024. Nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2, Tub prescrive che “la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del c.c.”, dispensando dunque il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie. Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati (Cass. sez. I, ord.,
24 giugno 2024 n. 17262).
Si osserva tuttavia che, da un lato, ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Dall'altro lato, occorre rammentare, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non integra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
3 Di conseguenza la pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non integra prova della effettiva conclusione e validità del contratto di cessione.
Più specificamente, la pubblicazione nella GU non dispensa la parte che agisca a titolo di successore a titolo particolare del creditore originario ex art. 58 Tub dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass., Sez.
I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
Ne consegue che, in caso di contestazione, come avvenuto nella fattispecie in esame, spetta al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte sia compreso nell'operazione di cessione in blocco. Tanto premesso, come detto parte opponente ha eccepito in modo specifico la mancanza -in capo alla della titolarità Controparte_1 dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attesa la omessa produzione del contratto di cessione, nonché la omessa prova che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito in esame. nel corso del giudizio non ha provato in via Controparte_1 documentale di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla Santender Consumer Finanziaria spa. Pur dando atto di aver stipulato un contratto di cessione di crediti con Eclipse 1 srl, che la Eclipse 1 srl ha stipulato un contratto di cessione di crediti con la che la ha CP_2 CP_2 stipulato un contratto di cessione di crediti con la Banca Ifis spa e che la Banca Ifis spa ha stipulato un contratto di cessione di crediti con la Santender Consumer Finanzia spa, parte opposta si è limitata a produrre gli estratti delle Gazzette Ufficiali recanti “avviso di cessione di credito pro-soluto” (cfr. all. 3-4-5 fascicolo di parte opposta).
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, elaborati e affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito nel corso del presente giudizio, si osserva che l'avviso contenuto sulle Gazzette ufficiali allegate dalla parte opposta non integra idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della legittimazione sostanziale di Controparte_1
È opportuno altresì precisare che l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale del 03 novembre 2018 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, non reca l'indicazione specifica del credito in questione, ma si limita a far riferimento a “1. crediti la CP_ cui cessione a favore di Eclipse 1 S.r.l. da parte di è CP_2 stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
4 Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 44 del 13 aprile 2017, ovvero crediti la cui cessione a favore di Eclipse 1 S.r.l. da parte di Banca Ifisi S.p.a. è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 95 del 11 agosto 2016;
2. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
3. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
4. crediti che derivano da contratti di credito indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con Persona_1 atto di deposito del 2 agosto 2018 (Rep. 8941; Racc. 5218), consultabile presso il suo studio di Milano in via Francesco
Cherubini 6, nonché presso la sede del cedente Eclipse 1 S.r.l. in Milano alla Via San Prospero 1” (cfr. all. 5 e analogo contenuto all.
3-4 fascicolo di parte opposta).
Ne consegue che le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nell'avviso di cessione di crediti della G.U. n. 128 del 03 novembre 2018 e così anche nell'avviso di cessione di crediti della G.U. n. 44 del 13 aprile del 2017 e n. 11 del 26 gennaio 2016, non sono sufficientemente precise e concludenti, al fine di affermare che lo specifico credito in questione sia stato oggetto della cessione. non ha fornito quindi una adeguata prova della Controparte_1 stessa sussistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel cd.
“blocco” dei rapporti ceduti. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio di Controparte_1
In conclusione, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, elaborati e affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito nel corso del presente giudizio,
l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n.
1227/2019 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1227/2019;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di
[...]
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
5 5.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 15.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5514 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Cascone, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1227 emesso in data 09.07.2019, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto di pagare in favore di l'importo Controparte_1 complessivo di € 46.552,31, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del contratto di finanziamento n. 4131070 concluso con
Santender Consumer Finanziaria spa in data 06.12.2005.
Parte opponente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della per omessa prova della Controparte_1 titolarità del credito posto a base del decreto ingiuntivo, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avversa perché non adeguatamente provata, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per illegittima applicazione da parte della banca di illeciti tassi superiori al tasso soglia usura.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta.
1 Così ha concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il DI 1227/2019 emesso dal Tribunale di Latina accogliendo le seguenti conclusioni:
▪ Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto della titolarità del credito in capo alla e il conseguente difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, nonché l'inefficacia nei confronti della sig.ra
delle cessioni dell'asserito credito e per l'effetto revocare il Pt_1
DI n. 1227/2019;
▪ Sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto revocare il DI n. 1227/2019;
▪ Nel merito, comunque revocare e dichiarare nullo ed invalido il decreto ingiuntivo n. 1227/2019 per infondatezza della domanda ed insussistenza del credito, per carenza dei presupposti di cui all' art. 633 e 634 c.p.c., nonché per l'accertata applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia stabilito dalla Legge antiusura 108/1996, e per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre IVA CPA ed oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”. si è costituita ritualmente in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 1227/2019 del 09.07.2019 rg 3784/2019 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa; in via definitiva e nel merito:
- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 1227/2019 del 09.07.2019 rg 3784/2019;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM
55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”. Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 27.11.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2 Con il primo motivo di opposizione ha eccepito il Parte_1 difetto di legittimazione attiva in capo alla quale Controparte_1 cessionaria del credito posto a fondamento della pretesa creditoria, per effetto di un contratto di cessione in blocco dei crediti della Eclipse 1 srl. In particolare, l'opponente ha eccepito che la parte opposta non avrebbe dato prova della titolarità del credito vantato in monitorio né l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali da ultimo elaborati in materia, ritiene il Tribunale che il descritto motivo di opposizione sia fondato.
Aderisce infatti il Tribunale alle valutazioni operate dalla Suprema
Corte con la recente pronuncia n. 17262 del 24 giugno 2024. Nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2, Tub prescrive che “la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del c.c.”, dispensando dunque il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie. Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati (Cass. sez. I, ord.,
24 giugno 2024 n. 17262).
Si osserva tuttavia che, da un lato, ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Dall'altro lato, occorre rammentare, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non integra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
3 Di conseguenza la pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non integra prova della effettiva conclusione e validità del contratto di cessione.
Più specificamente, la pubblicazione nella GU non dispensa la parte che agisca a titolo di successore a titolo particolare del creditore originario ex art. 58 Tub dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass., Sez.
I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
Ne consegue che, in caso di contestazione, come avvenuto nella fattispecie in esame, spetta al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte sia compreso nell'operazione di cessione in blocco. Tanto premesso, come detto parte opponente ha eccepito in modo specifico la mancanza -in capo alla della titolarità Controparte_1 dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attesa la omessa produzione del contratto di cessione, nonché la omessa prova che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito in esame. nel corso del giudizio non ha provato in via Controparte_1 documentale di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla Santender Consumer Finanziaria spa. Pur dando atto di aver stipulato un contratto di cessione di crediti con Eclipse 1 srl, che la Eclipse 1 srl ha stipulato un contratto di cessione di crediti con la che la ha CP_2 CP_2 stipulato un contratto di cessione di crediti con la Banca Ifis spa e che la Banca Ifis spa ha stipulato un contratto di cessione di crediti con la Santender Consumer Finanzia spa, parte opposta si è limitata a produrre gli estratti delle Gazzette Ufficiali recanti “avviso di cessione di credito pro-soluto” (cfr. all. 3-4-5 fascicolo di parte opposta).
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, elaborati e affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito nel corso del presente giudizio, si osserva che l'avviso contenuto sulle Gazzette ufficiali allegate dalla parte opposta non integra idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della legittimazione sostanziale di Controparte_1
È opportuno altresì precisare che l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale del 03 novembre 2018 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, non reca l'indicazione specifica del credito in questione, ma si limita a far riferimento a “1. crediti la CP_ cui cessione a favore di Eclipse 1 S.r.l. da parte di è CP_2 stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
4 Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 44 del 13 aprile 2017, ovvero crediti la cui cessione a favore di Eclipse 1 S.r.l. da parte di Banca Ifisi S.p.a. è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 95 del 11 agosto 2016;
2. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
3. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
4. crediti che derivano da contratti di credito indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con Persona_1 atto di deposito del 2 agosto 2018 (Rep. 8941; Racc. 5218), consultabile presso il suo studio di Milano in via Francesco
Cherubini 6, nonché presso la sede del cedente Eclipse 1 S.r.l. in Milano alla Via San Prospero 1” (cfr. all. 5 e analogo contenuto all.
3-4 fascicolo di parte opposta).
Ne consegue che le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nell'avviso di cessione di crediti della G.U. n. 128 del 03 novembre 2018 e così anche nell'avviso di cessione di crediti della G.U. n. 44 del 13 aprile del 2017 e n. 11 del 26 gennaio 2016, non sono sufficientemente precise e concludenti, al fine di affermare che lo specifico credito in questione sia stato oggetto della cessione. non ha fornito quindi una adeguata prova della Controparte_1 stessa sussistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel cd.
“blocco” dei rapporti ceduti. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio di Controparte_1
In conclusione, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, elaborati e affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito nel corso del presente giudizio,
l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n.
1227/2019 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1227/2019;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di
[...]
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
5 5.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 15.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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