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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3780 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/08/2024 da:
1) nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), C.F._1
2) nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]12/B 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) ed entrambi difesi dall'Avv. Carla PANIZZI, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4/10/14 in San Vito al Tagliamento (PN)
(anno 2014 atto n. 21 reg. 1 parte 1 serie )
separati consensualmente con sentenza n. 163/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi, ai sensi dell'art. 473-bis.49, quella di divorzio, quest'ultima senza condizioni, in assenza di figli e sul presupposto della reciproca indipendenza economica, formulando le seguenti conclusioni:
“PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO dei sig.ri
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a [...]_2 Parte_1
(Germania) il 23.9.66, senza alcuna richiesta economica, dichiarando i coniugi di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non richiedere reciprocamente alcun mantenimento, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto limitata, in assenza di figli e di reciproche pretese economico/patrimoniali, alla pronuncia sullo stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4/10/14 in San Vito al Tagliamento
(PN) tra e Parte_1 Parte_2
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Tagliamento (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio - anno 2014 atto n. 21 reg. 1 parte 1 serie).
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/08/2024 da:
1) nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), C.F._1
2) nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]12/B 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) ed entrambi difesi dall'Avv. Carla PANIZZI, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4/10/14 in San Vito al Tagliamento (PN)
(anno 2014 atto n. 21 reg. 1 parte 1 serie )
separati consensualmente con sentenza n. 163/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi, ai sensi dell'art. 473-bis.49, quella di divorzio, quest'ultima senza condizioni, in assenza di figli e sul presupposto della reciproca indipendenza economica, formulando le seguenti conclusioni:
“PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO dei sig.ri
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a [...]_2 Parte_1
(Germania) il 23.9.66, senza alcuna richiesta economica, dichiarando i coniugi di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non richiedere reciprocamente alcun mantenimento, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto limitata, in assenza di figli e di reciproche pretese economico/patrimoniali, alla pronuncia sullo stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4/10/14 in San Vito al Tagliamento
(PN) tra e Parte_1 Parte_2
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Tagliamento (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio - anno 2014 atto n. 21 reg. 1 parte 1 serie).
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa