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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/08/2024, n. 32702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32702 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HN NE, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Gaeta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rimesso alle Sezioni unite RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/04/2024 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di NE HN avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 16/12/2023, che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32702 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/07/2024 L'inammissibilità è stata correlata al mancato deposito della dichiarazione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La Corte di appello ha rilevato che, nella specie, l'elezione di domicilio depositata risultava antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna e, quindi, priva di rilevanza ai fini di evitare l'applicazione della sanzione processuale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 581-ter cod. proc. pen. Nell'udienza di convalida dell'arresto l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore e all'atto di appello è stata allegata copia del verbale di udienza, come disposto dall'art. 581-ter cod. proc. pen. Questa disposizione prevede che con l'atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, senza richiedere, a differenza del successivo comma 1-quater relativo agli imputati nei cui confronti si è proceduto in assenza, che tale dichiarazione o elezione sia successiva rispetto alla pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha chiesto che il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite. Rileva il Procuratore che, secondo un primo orientamento espresso da questa Sezione (sent. n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01), sebbene l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a differenza della previsione contenuta nel successivo comma 1-quater, non richieda espressamente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione «ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio. Tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni». Ciò in quanto la dichiarazione o elezione di domicilio non è più un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Gli effetti della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emergono 2 chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen.: la prima disposizione prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium sopra indicati, nella seconda, coerentemente con tale disposizione, è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento» (in senso conforme: Sez. 1, 27/02/2024, n. 8607, Kallo Kadri, n.m., Sez. 5, 10/02/2024, n. 3118, Mohamad Ahmad SA, n.m.). Secondo un diverso indirizzo interpretativo, nel caso di imputato non processato In absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma i-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936). In senso conforme si è espressa Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui Mohammed, Rv. 2862699 che, in motivazione, ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, CC e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va rilevato che l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado, che si è svolto davanti al giudice del dibattimento, con rito abbreviato, subito dopo la convalida dell'arresto in flagranza. 2. In sede di convalida, l'arrestato è stato invitato dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni degli atti di citazione, e in particolare, per l'eventuale notificazione dell'atto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., ed è stato avvertito che tutti gli altri atti sarebbero stati notificati al difensore di ufficio o di fiducia ai sensi dell'art. 157-bis cod. proc. pen. L'arrestato ha dichiarato di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio già nominato. All'atto di appello il difensore dell'imputato ha allegato copia del verbale dell'udienza di convalida recante la dichiarazione di domicilio. La Corte di appello, però, ha dichiarato il gravame inammissibile per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., interpretato nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio ivi prevista deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, richiamando il primo degli orientamenti sopra citati (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad Ahmad SA Rv. 285805 - 01; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01). 3. Sul punto, come rilevato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità non è univoca, ma ritiene il Collegio che il contrasto sia oramai superato, con la prevalenza dell'orientamento opposto a quello seguito dalla Corte di appello, condiviso anche dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sent. n. 22287, 10/04/2024, Fall Name, n.m.). L'art. 581, comma 1-ter, a differenza del successivo comma 1-quater, relativo all'imputato assente, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il chiaro dato letterale impedisce di introdurre in via interpretativa un ulteriore requisito dell'atto di appello, sanzionato con la decadenza. L'applicazione estensiva di norme limitative del diritto di impugnazione contrasterebbe, infatti, con i principi costituzionali e convenzionali che tutelano il diritto di difesa - art. 24 Cost.; art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, che prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato-. L'interpretazione sistematica conduce al medesimo risultato. L'art. 161, comma 1, cod. proc. peri. stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l'altro, della "citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601" (ossia proprio quella per il giudizio di appello); l'art. 157-bis cod. proc. pen. chiarisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l'altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia. Dunque, l'elezione di domicilio è funzionale alla notificazione della citazione a giudizio, in primo grado e in appello, mentre, al di fuori di queste ipotesi, con la riforma introdotta con d. Igs. n. 150 del 2022, essa ha perso ogni utilità perché per tutte le notificazioni successive alla prima l'imputato è domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia o di ufficio (fatta salva la particolare disciplina del secondo comma dell'art. 157-bis cod. pen.). Né possono trarsi elementi concludenti nel senso della validità della opposta tesi dalla intervenuta modifica dell'art. 164 cod. proc. pen., che non prevede più che la dichiarazione o elezione di domicilio siano valide per ogni stato e grado del procedimento. Come recentemente sostenuto da questa Sezione «tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l'altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. Pertanto, risulta confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l'imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello» (sent. n. 22287, 10/04/2024, Fall Name, n.m.). 4. Va quindi ribadito il principio secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è rispettata laddove all'appello venga allegato l'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall'imputato anche se essa sia precedente alla pronuncia impugnata. Poiché l'ordinanza impugnata non si è attenuta a questo principio, se ne impone l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 10/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Gaeta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rimesso alle Sezioni unite RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/04/2024 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di NE HN avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 16/12/2023, che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32702 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/07/2024 L'inammissibilità è stata correlata al mancato deposito della dichiarazione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La Corte di appello ha rilevato che, nella specie, l'elezione di domicilio depositata risultava antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna e, quindi, priva di rilevanza ai fini di evitare l'applicazione della sanzione processuale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 581-ter cod. proc. pen. Nell'udienza di convalida dell'arresto l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore e all'atto di appello è stata allegata copia del verbale di udienza, come disposto dall'art. 581-ter cod. proc. pen. Questa disposizione prevede che con l'atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, senza richiedere, a differenza del successivo comma 1-quater relativo agli imputati nei cui confronti si è proceduto in assenza, che tale dichiarazione o elezione sia successiva rispetto alla pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha chiesto che il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite. Rileva il Procuratore che, secondo un primo orientamento espresso da questa Sezione (sent. n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01), sebbene l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a differenza della previsione contenuta nel successivo comma 1-quater, non richieda espressamente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione «ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio. Tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni». Ciò in quanto la dichiarazione o elezione di domicilio non è più un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Gli effetti della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emergono 2 chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen.: la prima disposizione prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium sopra indicati, nella seconda, coerentemente con tale disposizione, è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento» (in senso conforme: Sez. 1, 27/02/2024, n. 8607, Kallo Kadri, n.m., Sez. 5, 10/02/2024, n. 3118, Mohamad Ahmad SA, n.m.). Secondo un diverso indirizzo interpretativo, nel caso di imputato non processato In absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma i-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936). In senso conforme si è espressa Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui Mohammed, Rv. 2862699 che, in motivazione, ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, CC e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va rilevato che l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado, che si è svolto davanti al giudice del dibattimento, con rito abbreviato, subito dopo la convalida dell'arresto in flagranza. 2. In sede di convalida, l'arrestato è stato invitato dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni degli atti di citazione, e in particolare, per l'eventuale notificazione dell'atto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., ed è stato avvertito che tutti gli altri atti sarebbero stati notificati al difensore di ufficio o di fiducia ai sensi dell'art. 157-bis cod. proc. pen. L'arrestato ha dichiarato di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio già nominato. All'atto di appello il difensore dell'imputato ha allegato copia del verbale dell'udienza di convalida recante la dichiarazione di domicilio. La Corte di appello, però, ha dichiarato il gravame inammissibile per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., interpretato nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio ivi prevista deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, richiamando il primo degli orientamenti sopra citati (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad Ahmad SA Rv. 285805 - 01; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01). 3. Sul punto, come rilevato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità non è univoca, ma ritiene il Collegio che il contrasto sia oramai superato, con la prevalenza dell'orientamento opposto a quello seguito dalla Corte di appello, condiviso anche dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sent. n. 22287, 10/04/2024, Fall Name, n.m.). L'art. 581, comma 1-ter, a differenza del successivo comma 1-quater, relativo all'imputato assente, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il chiaro dato letterale impedisce di introdurre in via interpretativa un ulteriore requisito dell'atto di appello, sanzionato con la decadenza. L'applicazione estensiva di norme limitative del diritto di impugnazione contrasterebbe, infatti, con i principi costituzionali e convenzionali che tutelano il diritto di difesa - art. 24 Cost.; art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, che prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato-. L'interpretazione sistematica conduce al medesimo risultato. L'art. 161, comma 1, cod. proc. peri. stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l'altro, della "citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601" (ossia proprio quella per il giudizio di appello); l'art. 157-bis cod. proc. pen. chiarisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l'altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia. Dunque, l'elezione di domicilio è funzionale alla notificazione della citazione a giudizio, in primo grado e in appello, mentre, al di fuori di queste ipotesi, con la riforma introdotta con d. Igs. n. 150 del 2022, essa ha perso ogni utilità perché per tutte le notificazioni successive alla prima l'imputato è domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia o di ufficio (fatta salva la particolare disciplina del secondo comma dell'art. 157-bis cod. pen.). Né possono trarsi elementi concludenti nel senso della validità della opposta tesi dalla intervenuta modifica dell'art. 164 cod. proc. pen., che non prevede più che la dichiarazione o elezione di domicilio siano valide per ogni stato e grado del procedimento. Come recentemente sostenuto da questa Sezione «tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l'altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. Pertanto, risulta confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l'imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello» (sent. n. 22287, 10/04/2024, Fall Name, n.m.). 4. Va quindi ribadito il principio secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è rispettata laddove all'appello venga allegato l'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall'imputato anche se essa sia precedente alla pronuncia impugnata. Poiché l'ordinanza impugnata non si è attenuta a questo principio, se ne impone l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 10/07/2024