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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 807 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 avvocati Sara D'Onofrio e Federico Commini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Oslavia 7
-APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Alfredo Fava e Mariangela Sbardella ed elettivamente domiciliato presso l'Area Legale dell'Università, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8332/2022 pubblicata in data 13/10/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda di al fine di fare accertare, con conseguente Parte_1 pronuncia di condanna a carico dell' il suo diritto a Parte_2 percepire le differenze retributive asseritamente dovute dal 1996 al 1/3/2009 in forza della sentenza n. 4443/2002 del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, retribuzioni quantificate in ricorso in € 44.456,68 con conseguente rideterminazione del TFR e accertamento della responsabilità dell' per mancato Parte_2 versamento dei contributi sulle somme rivendicate.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più Parte_3 motivi.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio preteso Parte_3 diritto ad ottenere, a decorrere dal 1/1/1996 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), le differenze tra le retribuzioni percepite nel corso del rapporto di lavoro con l'
[...]
e il trattamento economico spettante al ricercatore Controparte_2 confermato a tempo determinato, con conseguente condanna dell' al Parte_2 pagamento in suo favore dell'importo di € 44.456,68 con rideterminazione del TFR corrisposto alla cessazione del suddetto rapporto per € 3.750 e condanna della convenuta al pagamento del residuo e al risarcimento del danno per il parziale mancato versamento dei contributi previdenziali.
Allegava di essere stata assunta alle dipendenze dell' Controparte_2 nell'anno accademico 1988/1989, con contratto a termine, ai sensi dell'art. 28
[...] del d.p.r. 382/1980, quale lettrice di madre lingua straniera (stipulando ulteriori contratti a termine anche per gli anni successivi) svolgendo senza alcuna interruzione attività di insegnamento della lingua inglese presso la facoltà di Economia e Commercio e di avere ottenuto, unitamente ad altri colleghi, in via giudiziale, la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto, con accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine (sentenza del Pretore di Roma – Giudice del Lavoro n. 8958 del 31/5/1996) e, in sede di gravame (sentenza del Tribunale di Roma n. 48443 del 19/12/2002), anche l'accertamento del suo diritto all'adeguamento della retribuzione percepita a quella del professore associato a tempo definito di prima nomina, diminuita del 20%, con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di € Parte_2
37.742,48 a titolo di differenze retributive maturate dall'anno accademico 1988/1989 all'anno accademico 1994/1995, sentenza quest'ultima non impugnata dall' CP_3 convenuto.
Lamentava che per gli anni successivi sino al suo collocamento in quiescenza del 01/03/2009, le era stato riconosciuto solo un trattamento retributivo determinato in relazione ai criteri di cui al C.C.N.L. Comparto Università del 21/05/1996 e successive modifiche con retribuzione inferiore a quella indicata nella predetta sentenza passata in giudicato e a quella dovuta ai sensi del d.l. 2/2004 conv. in l. 63/2004 e dalla l. 240/2010.
Rivendicava pertanto il proprio diritto in forza della citata pronuncia n. 48443/2002 del Tribunale di Roma, a percepire maggiori retribuzioni dal 01/01/1996 sino al suo collocamento in quiescenza del 01/03/2009 (nella misura pari all'80% del trattamento retributivo del professore associato a tempo definito) quantificate in € 44.456,68, il corretto accantonamento del TFR in relazione alle somme corrisposte o da corrispondere (per € 3.750) e il risarcimento del danno da irregolarità contributiva ex art. 2116 c.c., quantificato in ricorso, con riferimento ai contributi omessi e già prescritti, in € 14.419,15.
Allegava di avere più volte adito il giudice del lavoro sia per vedersi riconoscere il trattamento economico dovuto sia al fine di ricalcolare la somma accantonata dall' a titolo di TFR, interrompendo i relativi termini di prescrizione. Parte_2
Allegava in particolare a tale ultimo proposito:
- di avere chiesto ed ottenuto, in data 24/03/2006, un decreto ingiuntivo per l'importo di € 32.532,98 a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 1/1/1996 al 31/12/2004, decreto che era stato revocato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3998/2008, in accoglimento dell'opposizione presentata dall' , Parte_2 sentenza impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma la quale, con sentenza n. 9328/2012 del 12/12/2012 aveva dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 240/2010;
- di avere agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, dapprima con richiesta di decreto ingiuntivo e, successivamente, in data 25/6/2012, con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c., al fine di ottenere la corretta liquidazione del trattamento di fine rapporto, non avendo l' , all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (1/3/2009), tenuto Parte_2 conto, nella quantificazione di tale emolumento, dell'effettiva anzianità di servizio maturata, giudizio conclusosi (sentenza n. 12409/2013) con la condanna dell' Parte_2 al pagamento in suo favore dell'importo di € 3.603,16 a titolo di integrazione del TFR, importo corrispostole dall' nel febbraio 2014. Parte_2
Il Tribunale all'esito di una causa istruita documentalmente rigettava il ricorso.
Premessa, richiamando a tale proposito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. altro precedente di merito dello stesso Tribunale, la non estensibilità del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 48443/2002, al periodo, successivo al 1995, oggetto di rivendicazione, affermava l'infondatezza della pretesa dell'appellante di vedersi riconosciuto il diritto a percepire, con riferimento al periodo oggetto di domanda, una retribuzione pari a quella corrisposta al professore associato a tempo definito di prima nomina diminuita del 20%.
Evidenziava a tale proposito come, in linea generale, “una volta che il lavoratore sia stato inquadrato in una determinata categoria professionale, introdotta dallo stesso legislatore, e una volta che le parti sociali abbiano previsto in relazione alla suddetta categoria professionale una determinata regolamentazione sia normativa sia retributiva, non è in sé certamente censurabile la condotta del datore di lavoro il quale si sia attenuto nella disciplina del lavoro alla regolamentazione pattizia” senza che, a fronte della sopravvenuta entrata in vigore di una nuova regolamentazione, possa riconoscersi la possibilità dell'espansione, oltre l'anno accademico 1994/1995, degli effetti della sentenza n. 48443/2002, evidenziando a tale proposito la natura puramente equitativa del criterio retributivo individuato con tale sentenza fondata proprio sul presupposto dell'assenza di una specifica disciplina del rapporto.
Escludeva inoltre (pur rilevando come la domanda non fosse stata prospettata in questi termini) la possibilità di applicare in favore dell'appellante il principio di irriducibilità della retribuzione evidenziando come la fattispecie in esame fosse caratterizzata da una diversa disciplina normativa e retributiva sopravvenuta medio tempore, la quale doveva trovare applicazione al presente rapporto di lavoro con conseguente insussistenza del diritto dell'odierna appellante a percepire una retribuzione diversa dal trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. e dal contratto integrativo.
Evidenziava a tale proposito come, in ogni caso, il confronto in termini di violazione del principio di irriducibilità della retribuzione non potesse essere fatto tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella corrisposta al professore associato a tempo definito di prima nomina diminuita del 20% quanto piuttosto con esclusivo riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore prima della stipula del nuovo contratto e quella prevista successivamente evidenziando a tale proposito come la lavoratrice non avesse neppure dedotto, né provato, l'inferiorità della retribuzione percepita nel periodo oggetto di domanda rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale con riferimento al periodo anteriore alla sentenza n. 24443/2002.
Escludeva anche la violazione del limite costituzionale ex art. 36 Cost. affermando inoltre come la domanda dovesse essere respinta persino ove si dovesse aderire alla diversa opinione dell'odierna appellante evidenziando come, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla resistente, la lavoratrice non avesse neppure dedotto, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, di avere provveduto alla decurtazione del 20% della retribuzione dovuta al professore associato di prima nomina e come dalle tabelle riepilogative depositate dall'Università e dagli stessi conteggi depositati nella fase monitoria, sarebbe risultata la percezione da parte della lavoratrice, nel periodo tra il 1/1/1996 ed il 31/1/2004, di una retribuzione superiore non solo rispetto a quella che la stessa afferma di avere percepito ma anche rispetto a quella percepita da un professore associato a tempo definito di prima nomina, diminuita del 20%.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 4 della l. 236 del 1995, del d.l. 2/2004 e della l. 240/2010.
Si duole in particolare della gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso il suo diritto a mantenere, sulla base di quanto statuito dalla sentenza n. 48443/2002 del Tribunale il trattamento economico corrispondente alla retribuzione del professore associato di prima nomina ridotta del 20%, contestando in particolare che gli effetti del giudicato stabilito da tale sentenza, fossero venuti meno per effetto dell'entrata in vigore della normativa relativa al Collaboratore Esperto evidenziando come Parte_4 tale circostanza non avesse fatto venire meno la continuità del rapporto di lavoro (con conseguente inidoneità a vanificare gli effetti del giudicato di cui alla sentenza citata) e come la l. n. 236/95, la l. n. 63 del 2004 e la l. n. 240 del 2010 affermassero con chiarezza il diritto degli ex lettori a conservare il trattamento di miglior favore precedentemente acquisito.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza per violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 4 l. 236/1995, del d.l. 2/2004, della l. 240/2010 anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. in particolare la sentenza 26/06/2001 resa nella causa c-210/99).
Contesta in particolare la gravata sentenza ove, nell'escludere la violazione del principio dell'irriducibilità della retribuzione, aveva affermato come a tale scopo dovesse parametrarsi la retribuzione materialmente percepita dalla lavoratrice così come cristallizzata anteriormente all'entrata in vigore della l. 236/1995, senza tenere conto degli adeguamenti stipendiali previsti per i professori associati, in ragione dell'anzianità maturata.
Evidenzia a tale proposito come l'appellante non avesse mai firmato un nuovo contratto con l'Università la quale, correttamente, in quanto ex lettrice di madre lingua straniera, l'aveva considerata in servizio dal 1988 senza soluzione di continuità.
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza per erroneo esame della documentazione allegata e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Contesta anche in questo caso quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla carenza di allegazioni sulla violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, evidenziando il contenuto del ricorso introduttivo ove sulla base di conteggi analitici era stato dedotto, nei confronti dell' , in ragione del suo diritto a percepire la Parte_2 retribuzione corrispondente a quella del professore associato di prima nomina ridotta del 20%, la sussistenza di un credito di € 44.456,68.
Contesta altresì quanto rilevato dal Tribunale ove aveva affermato l'infondatezza della domanda, anche nell'ipotesi di ritenuto suo diritto alla retribuzione del professore associato di prima nomina, stante la mancata contestazione in ordine a quanto dedotto dall' relativamente alla mancata detrazione dalle retribuzioni dovute del 20%, Parte_2
Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Deve innanzitutto escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellato la sussistenza ai fini della definizione della presente controversia, di un giudicato (esterno) in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3998/2008. Trattasi, si osserva, di sentenza espressamente menzionata dal Tribunale solo quale precedentemente conforme ex art. 118 disp att. c.p.c. (e non ai fini dell'applicazione di un giudicato esterno), e con la quale era stato revocato, affermando l'infondatezza di tali rivendicazioni retributive, il decreto ingiuntivo con cui l'odierna appellante, sulla base della citata sentenza n. 48443/2002, aveva ingiunto all' il pagamento delle Parte_2 maggiori retribuzioni asseritamente dovute per il periodo dal 01/01/1996 al 31/12/2004 (parzialmente coincidente con quello oggetto della presente controversia) per un complessivo importo di € 32.265,33.
Deve innanzitutto escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellato, che la dichiarazione di estinzione del giudizio disposta dalla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l. 240/2010, con la citata sentenza n. 9328/2012, all'esito del giudizio di impugnazione presentato dalla avverso la sentenza n. Pt_3
3998/2008, abbia determinato il passaggio in giudicato di quest'ultima pronuncia.
La norma in questione dispone infatti, dopo avere espressamente regolamentato, in sede di interpretazione autentica, il trattamento economico dei lettori di madrelingua straniera successivamente assunti come CEL, che “…Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Trattasi di estinzione estesa all'intero giudizio instaurato dal lavoratore e non semplicemente a quello di impugnazione avverso le sentenze pronunciate in primo grado (in ragione della rideterminazione da parte del legislatore, in sede di interpretazione autentica, del trattamento economico dovuto ai lettori di madrelingua straniera) con conseguente impossibilità di attribuire a queste ultime, travolte dalla estinzione dell'intero giudizio nel cui ambito erano state pronunciate, effetti vincolanti.
Deve inoltre ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale in ordine all'impossibilità, di estendere anche al periodo oggetto di domanda, quanto al parametro retributivo applicabile, il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 24443/2002 invocata dall'appellante.
Intende in particolare la Corte, ribadire a tale proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato con riferimento a fattispecie analoga, con la sentenza n. 191/2023 del 20/02/2023.
Così come risulta pacifico in causa l'odierna appellante era stata assunta dall' resistente nell'anno accademico 1988/1989 quale lettore di madrelingua Parte_2 straniera, con contratti a termine annuali ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 382/1980, normativa all'epoca vigente e che prevedeva, al comma 1, la possibilità per i Rettori di “assumere per contratto di diritto privato... in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue... lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza....” prevedendo altresì ai successivi commi 3 e 4, che “Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' sentito il consiglio di facolta'” e che “I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito”. Il suddetto rapporto era stato convertito, con la sentenza del Pretore di Roma-Giudice del lavoro n. 8958 del 3175/1996, previo accertamento della nullità del termine apposto ai citati contratti, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con successivo accertamento, con sentenza del Tribunale di Roma n. 48443 del 19/12/2002, all'esito del giudizio di appello e in parziale riforma della menzionata pronuncia pretorile, del diritto dell'odierna appellante “all'adeguamento della retribuzione percepita a quella spettante al professore associato a tempo definito di prima nomina, diminuita del 20%” e conseguente condanna dell'Università a pagare in suo favore la complessiva somma di € 37.742,48 a titolo di differenze retributive maturate dall'anno accademico 1988/1989 all'anno accademico 1994/1995.
Nelle more di tale giudizio il rapporto di lavoro tra le parti era stato convertito a tempo indeterminato in data 28/10/1994 con applicazione del contratto collettivo di ateneo del 15/10/1994 ed individuazione di un trattamento economico, rapportato a 400 ore di lavoro annuali, di £.30.805,853 determinato per il periodo dal 1/11/1994 al 31/10/1997 “ e comunque sino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di categoria” (cfr. lettera in data 28/10/1994 comunicata all'appellante in data 29/10/1994 prodotta come parte dell'all. 4 della comparsa di costituzione di primo grado dell'Università).
La predetta sentenza del Tribunale aveva accertato espressamente tale diritto sulla base del quadro normativo, vigente negli anni oggetto di controversia, di cui all'art. 28 del d.p.r. 382/1980 ed esclusivamente con riferimento agli anni dedotti in giudizio (e cioè agli anni accademici dal 1988/1989 al 1994/1995) determinando il trattamento economico dovuto, in assenza di regolamentazione normativa o contrattuale, espressamente in via equitativa (cfr. in particolare pag. 24 della citata sentenza).
Risulta pacifico in causa che il rapporto di lavoro sia proseguito tra le parti, senza soluzione di continuità, nei successivi anni accademici e quindi anche successivamente all'abrogazione della normativa citata, avvenuta per effetto dell'art. 4, comma 5, del d.l. 120/1995 conv. in l. 236/1995 (legge che aveva introdotto, all'art. 1, la figura del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua – CEL da assumersi mediante selezione pubblica) sino al 1/3/2009, data di collocamento in quiescenza dell'appellante, con riconoscimento in favore della del trattamento retributivo determinato dalla Pt_3 contrattazione collettiva (inizialmente il C.C.N.L. Ateneo del 15/10/1994 e successivamente la contrattazione collettiva nazionale di categoria così come previsto anche dalla citata lettera di conversione del 15/10/1994).
Tanto premesso ritiene il Collegio pienamente meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine al doversi determinare, con riferimento agli anni successivi a quelli oggetto del precedente accertamento giudiziale (vale a dire dal 1995/1996 in poi), il trattamento economico dovuto all'appellante, ex art. 1 del d.l. 2/2004 conv. in l. 63/2004 così come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. 240/2010, in base al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e cioè del trattamento espressamente previsto dal legislatore con riferimento alla figura professionale, rivestita dall'appellante, degli ex lettori di lingua madre straniera. Com'è noto il legislatore nel regolamentare il trattamento economico dovuto a tale figura professionale, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia - in causa c - 212/99- del 26/6/2001, aveva stabilito che “e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli;
tale equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”.
Tale disposto normativo era stato successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore il quale con l'art. 26, comma 3, della l. 240/2010 aveva disposto che lo stesso “...si interpreta nel senso che... ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".
Si richiamano in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita' alla cui stregua la continuità normativa e l'analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. n. 19164 del 2/8/2017 e n. 24963 del 23/10/2017 nonché Cass. n. 20765 del 17/08/2018).
Né in tale contesto potrebbe attribuirsi rilievo, si osserva, alla mancata sottoscrizione tra le parti, successivamente alla conversione a tempo indeterminato, in sede giudiziale, del rapporto, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve infatti essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963 del 23/10/2017).
Ciò premesso deve innanzitutto escludersi la possibilità di attribuire valore di giudicato esterno alla sentenza n. 48443/2002.
Trattasi di sentenza che, come precedentemente evidenziato, limita i propri effetti esclusivamente al trattamento economico dovuto alla suddetta lavoratrice nel periodo oggetto di tale controversia (coincidente con gli anni accademici dal 1988/1989 al 1994/1995) e che non può vanificare i successivi mutamenti normativi intervenuti in ordine al trattamento retributivo spettante agli ex lettori di madrelingua straniera.
Com'è noto nei rapporti giuridici di durata l'autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l'ultrattività del giudicato relativo alla «giusta retribuzione» è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765 del 17/08/2018. Nello stesso senso anche Cass. n. 37269 del 29/11/2021).
Ne consegue l'impossibilità di attribuire effetto vincolante ai fini della presente decisione al parametro retributivo indicato nella citata sentenza 4883/2002 (e cioè la retribuzione percepita dal professore associato a tempo definito di prima nomina diminuita del 20% con relativi incrementi contrattuali).
Questo neanche sotto il profilo della violazione del principio di irriducibilità della retribuzione o della sussistenza di un diritto dell'appellante alla conservazione di un trattamento di maggior favore.
Si osserva che i principi della irriducibilità della retribuzione e della salvezza degli effetti più favorevoli previsti dall'art. 2, comma 1, del d.l. 2/2004 devono essere rapportati esclusivamente alla retribuzione materialmente percepita dal lavoratore alla data della stipula del nuovo contratto (individuabile nel caso di specie dalla pronuncia di conversione del rapporto di lavoro) e a quella materialmente percepita in base alla citata sentenza n. 48443/2002 e non al parametro retributivo proposto in via equitativa per gli anni oggetto di controversia in tale giudizio da tale pronuncia.
Tale interpretazione trova, con particolare riferimento alla salvezza degli effetti più favorevoli previsti dall'art. 2, comma 1, del d.l. 2/2004, chiaro riscontro nello stesso tenore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 26, comma 3, della l. 240/2010 ove aveva espressamente previsto il diritto dei CEL “…a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236…” con chiaro riferimento quindi alla retribuzione materialmente percepita a tale data e non certamente al relativo parametro retributivo (con successivi incrementi contrattuali) eventualmente applicato per il periodo anteriore.
Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua tale disposizione normativa risultava finalizzata ad “…escludere qualsiasi reformatio in peius nel passaggio fra il rapporto di lettorato e quello di collaborazione linguistica, salvaguardando il livello economico acquisito alla data di sottoscrizione del nuovo contratto”
Rileva a tale proposito la SC che “…A detti fini, pertanto, la retribuzione giudizialmente riconosciuta con sentenza passata in giudicato deve essere equiparata a quella concordata in sede contrattuale, che poteva essere di miglior favore rispetto al criterio indicato dal legislatore, atteso che l'art. 28 indicava come parametro massimo di commisurazione il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito….La conservazione del trattamento più favorevole, peraltro, opera nei limiti fissati dalla legge di interpretazione autentica e, quindi, non comporta il definitivo "aggancio" alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica.
In tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente.
Si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello in passato garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo…” (cfr. Cass. n. 20765 del 17/8/2028)
CP_ Trattasi di livello retributivo la cui diminuzione rispetto a quello ricevuto dall' resistente sulla base della contrattazione collettiva, se inteso in tali termini, non risulta oggetto di doglianza specifica, risultando le contestazioni dell'appellante, così come si evince in modo chiaro dal complessivo tenore dei suoi scritti difensivi, rapportate esclusivamente alla mancata applicazione del parametro retributivo indicato nella citata sentenza 4883/2002.
Le considerazioni che precedono assumono, una volta esclusa la possibilità di applicazione del parametro retributivo rivendicato dall'appellante, rilievo assorbente rispetto all'esame del terzo motivo fondato esclusivamente sulla mancata applicazione del predetto paramento retributivo (sulla base del quale l'appellante ribadisce di avere effettuato il conteggio delle somme asseritamente dovute).
Non possono trarsi elementi decisivi in senso contrario dall'ordinanza della SC n. 13334 del 24/04/2024 citata dalla lavoratrice in sede di note autorizzate, risultando la stessa fondata, essenzialmente, per quanto attiene in particolare alla questioni, rilevanti nel presente giudizio, in ordine alla interpretazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 48443/2002 e alla possibilità di estenderne gli effetti in tale giudizio (anche sotto il della conservazione del trattamento di miglior favore), su valutazioni in rito in ordine alla inammissibilità dei profili di contestazione avanzati a tale proposito dall' avverso la pronuncia impugnata (in particolare per non confrontarsi gli Parte_2 stessi con il decisum della impugnata sentenza di merito e con la sua ratio decidendi).
Parimenti, infine, non possono trarsi elementi favorevoli all'appellante dal contenuto della Circolare del del 20/5/2022 e del D.M. n. Controparte_5
688 del 24/5/2023 emesso quest'ultimo (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) in attuazione dell'art. 11, comma 2 della l. 167/2017 così come modificato dall'art. 1, comma 305, della l. 324/2021 e alla cui stregua, al fine di superare e prevenire i contenziosi con gli ex lettori di lingua straniera ex lettori di lingua straniera, “già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”, era stato demandato a un decreto interministeriale di predisporre “uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo” e di stabilire i criteri di ripartizione del cofinanziamento degli Atenei statali (trattasi provvedimenti emessi, rispettivamente, nel corso della precedente fase del giudizio e della presente fase di impugnazione e prodotti in atti dall'appellante).
Trattasi di atti finalizzati e a regolamentare, quantificando le risorse economiche necessarie, il cofinanziamento degli Atenei statali ai fini della ricostruzione della carriera degli ex lettori di madrelingua straniera e ai quali deve attribuirsi, così come condivisibilmente rilevato dall'ente appellato, natura meramente programmatica e organizzativa e che non introducono alcun diritto soggettivo direttamente azionabile, né modificano il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
Agli stessi non può pertanto attribuirsi alcun rilievo ai fini del presente giudizio fondato peraltro sul preteso diritto dell'appellante all'estensione anche per il periodo successivo alla emanazione di tale provvedimento giudiziale degli effetti della citata sentenza 4883/2002.
Con un quarto motivo l'appellante contesta l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal Tribunale. Contesta in particolare il riferimento contenuto nel dispositivo della gravata sentenza
“ ad entrambe le fasi del giudizio” evidenziandone l'erroneità trattandosi giudizio costituito da un'unica fase in quanto introdotto con ordinario ricorso ex art. 414 c.p.c. e non di opposizione a decreto ingiuntivo (lamentando come più volte il Tribunale aveva erroneamente definito l'appellante come “parte opposta” e non come “ricorrente”).
Contesta inoltre la quantificazione delle spese in quanto sproporzionata rispetto alla qualità delle parti in causa e alla complessità delle questioni trattate, invocando la compensazione delle spese di lite del proprio grado nel caso di mancato accoglimento dell'appello.
Il motivo è infondato.
Deve escludersi, tanto più alla luce della genericità del profilo di contestazione prospettato dall'appellante, il carattere sproporzionato dell'importo, pari ad € 5.500, liquidato dal Tribunale, importo che, con riferimento ad una controversia riconducibile allo scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000, risulta in ogni caso congruo rispetto all'attività svolta e comunque inferiore ai valori medi propri di tale scaglione anche se riferiti a causa priva di rilevante attività istruttoria.
Deve attribuirsi ad un mero refuso, irrilevante ai fini della liquidazione delle spese di lite, il riferimento “ad entrambe le fasi”, contenuto nel dispositivo, tanto più a fronte di una causa in cui di tale duplicità di fasi, a parte l'erronea qualificazione della lavoratrice come opponente e dell'università come opposta (anch'esse dovuta ad evidente refuso), non si dà atto in alcun modo nello descrizione dello svolgimento del processo.
La condanna alle spese di lite appare inoltre corretta applicazione del principio di soccombenza, non essendo stato evidenziato, nell'atto di appello profili specifici tali da ritenere la sussistenza nel caso di specie dei gravi motivi che avrebbero giustificato le spese di lite.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate le parti, l'appello dovrà essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 17.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 807 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 avvocati Sara D'Onofrio e Federico Commini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Oslavia 7
-APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Alfredo Fava e Mariangela Sbardella ed elettivamente domiciliato presso l'Area Legale dell'Università, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8332/2022 pubblicata in data 13/10/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda di al fine di fare accertare, con conseguente Parte_1 pronuncia di condanna a carico dell' il suo diritto a Parte_2 percepire le differenze retributive asseritamente dovute dal 1996 al 1/3/2009 in forza della sentenza n. 4443/2002 del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, retribuzioni quantificate in ricorso in € 44.456,68 con conseguente rideterminazione del TFR e accertamento della responsabilità dell' per mancato Parte_2 versamento dei contributi sulle somme rivendicate.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più Parte_3 motivi.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio preteso Parte_3 diritto ad ottenere, a decorrere dal 1/1/1996 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), le differenze tra le retribuzioni percepite nel corso del rapporto di lavoro con l'
[...]
e il trattamento economico spettante al ricercatore Controparte_2 confermato a tempo determinato, con conseguente condanna dell' al Parte_2 pagamento in suo favore dell'importo di € 44.456,68 con rideterminazione del TFR corrisposto alla cessazione del suddetto rapporto per € 3.750 e condanna della convenuta al pagamento del residuo e al risarcimento del danno per il parziale mancato versamento dei contributi previdenziali.
Allegava di essere stata assunta alle dipendenze dell' Controparte_2 nell'anno accademico 1988/1989, con contratto a termine, ai sensi dell'art. 28
[...] del d.p.r. 382/1980, quale lettrice di madre lingua straniera (stipulando ulteriori contratti a termine anche per gli anni successivi) svolgendo senza alcuna interruzione attività di insegnamento della lingua inglese presso la facoltà di Economia e Commercio e di avere ottenuto, unitamente ad altri colleghi, in via giudiziale, la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto, con accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine (sentenza del Pretore di Roma – Giudice del Lavoro n. 8958 del 31/5/1996) e, in sede di gravame (sentenza del Tribunale di Roma n. 48443 del 19/12/2002), anche l'accertamento del suo diritto all'adeguamento della retribuzione percepita a quella del professore associato a tempo definito di prima nomina, diminuita del 20%, con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di € Parte_2
37.742,48 a titolo di differenze retributive maturate dall'anno accademico 1988/1989 all'anno accademico 1994/1995, sentenza quest'ultima non impugnata dall' CP_3 convenuto.
Lamentava che per gli anni successivi sino al suo collocamento in quiescenza del 01/03/2009, le era stato riconosciuto solo un trattamento retributivo determinato in relazione ai criteri di cui al C.C.N.L. Comparto Università del 21/05/1996 e successive modifiche con retribuzione inferiore a quella indicata nella predetta sentenza passata in giudicato e a quella dovuta ai sensi del d.l. 2/2004 conv. in l. 63/2004 e dalla l. 240/2010.
Rivendicava pertanto il proprio diritto in forza della citata pronuncia n. 48443/2002 del Tribunale di Roma, a percepire maggiori retribuzioni dal 01/01/1996 sino al suo collocamento in quiescenza del 01/03/2009 (nella misura pari all'80% del trattamento retributivo del professore associato a tempo definito) quantificate in € 44.456,68, il corretto accantonamento del TFR in relazione alle somme corrisposte o da corrispondere (per € 3.750) e il risarcimento del danno da irregolarità contributiva ex art. 2116 c.c., quantificato in ricorso, con riferimento ai contributi omessi e già prescritti, in € 14.419,15.
Allegava di avere più volte adito il giudice del lavoro sia per vedersi riconoscere il trattamento economico dovuto sia al fine di ricalcolare la somma accantonata dall' a titolo di TFR, interrompendo i relativi termini di prescrizione. Parte_2
Allegava in particolare a tale ultimo proposito:
- di avere chiesto ed ottenuto, in data 24/03/2006, un decreto ingiuntivo per l'importo di € 32.532,98 a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 1/1/1996 al 31/12/2004, decreto che era stato revocato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3998/2008, in accoglimento dell'opposizione presentata dall' , Parte_2 sentenza impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma la quale, con sentenza n. 9328/2012 del 12/12/2012 aveva dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 240/2010;
- di avere agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, dapprima con richiesta di decreto ingiuntivo e, successivamente, in data 25/6/2012, con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c., al fine di ottenere la corretta liquidazione del trattamento di fine rapporto, non avendo l' , all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (1/3/2009), tenuto Parte_2 conto, nella quantificazione di tale emolumento, dell'effettiva anzianità di servizio maturata, giudizio conclusosi (sentenza n. 12409/2013) con la condanna dell' Parte_2 al pagamento in suo favore dell'importo di € 3.603,16 a titolo di integrazione del TFR, importo corrispostole dall' nel febbraio 2014. Parte_2
Il Tribunale all'esito di una causa istruita documentalmente rigettava il ricorso.
Premessa, richiamando a tale proposito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. altro precedente di merito dello stesso Tribunale, la non estensibilità del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 48443/2002, al periodo, successivo al 1995, oggetto di rivendicazione, affermava l'infondatezza della pretesa dell'appellante di vedersi riconosciuto il diritto a percepire, con riferimento al periodo oggetto di domanda, una retribuzione pari a quella corrisposta al professore associato a tempo definito di prima nomina diminuita del 20%.
Evidenziava a tale proposito come, in linea generale, “una volta che il lavoratore sia stato inquadrato in una determinata categoria professionale, introdotta dallo stesso legislatore, e una volta che le parti sociali abbiano previsto in relazione alla suddetta categoria professionale una determinata regolamentazione sia normativa sia retributiva, non è in sé certamente censurabile la condotta del datore di lavoro il quale si sia attenuto nella disciplina del lavoro alla regolamentazione pattizia” senza che, a fronte della sopravvenuta entrata in vigore di una nuova regolamentazione, possa riconoscersi la possibilità dell'espansione, oltre l'anno accademico 1994/1995, degli effetti della sentenza n. 48443/2002, evidenziando a tale proposito la natura puramente equitativa del criterio retributivo individuato con tale sentenza fondata proprio sul presupposto dell'assenza di una specifica disciplina del rapporto.
Escludeva inoltre (pur rilevando come la domanda non fosse stata prospettata in questi termini) la possibilità di applicare in favore dell'appellante il principio di irriducibilità della retribuzione evidenziando come la fattispecie in esame fosse caratterizzata da una diversa disciplina normativa e retributiva sopravvenuta medio tempore, la quale doveva trovare applicazione al presente rapporto di lavoro con conseguente insussistenza del diritto dell'odierna appellante a percepire una retribuzione diversa dal trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. e dal contratto integrativo.
Evidenziava a tale proposito come, in ogni caso, il confronto in termini di violazione del principio di irriducibilità della retribuzione non potesse essere fatto tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella corrisposta al professore associato a tempo definito di prima nomina diminuita del 20% quanto piuttosto con esclusivo riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore prima della stipula del nuovo contratto e quella prevista successivamente evidenziando a tale proposito come la lavoratrice non avesse neppure dedotto, né provato, l'inferiorità della retribuzione percepita nel periodo oggetto di domanda rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale con riferimento al periodo anteriore alla sentenza n. 24443/2002.
Escludeva anche la violazione del limite costituzionale ex art. 36 Cost. affermando inoltre come la domanda dovesse essere respinta persino ove si dovesse aderire alla diversa opinione dell'odierna appellante evidenziando come, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla resistente, la lavoratrice non avesse neppure dedotto, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, di avere provveduto alla decurtazione del 20% della retribuzione dovuta al professore associato di prima nomina e come dalle tabelle riepilogative depositate dall'Università e dagli stessi conteggi depositati nella fase monitoria, sarebbe risultata la percezione da parte della lavoratrice, nel periodo tra il 1/1/1996 ed il 31/1/2004, di una retribuzione superiore non solo rispetto a quella che la stessa afferma di avere percepito ma anche rispetto a quella percepita da un professore associato a tempo definito di prima nomina, diminuita del 20%.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 4 della l. 236 del 1995, del d.l. 2/2004 e della l. 240/2010.
Si duole in particolare della gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso il suo diritto a mantenere, sulla base di quanto statuito dalla sentenza n. 48443/2002 del Tribunale il trattamento economico corrispondente alla retribuzione del professore associato di prima nomina ridotta del 20%, contestando in particolare che gli effetti del giudicato stabilito da tale sentenza, fossero venuti meno per effetto dell'entrata in vigore della normativa relativa al Collaboratore Esperto evidenziando come Parte_4 tale circostanza non avesse fatto venire meno la continuità del rapporto di lavoro (con conseguente inidoneità a vanificare gli effetti del giudicato di cui alla sentenza citata) e come la l. n. 236/95, la l. n. 63 del 2004 e la l. n. 240 del 2010 affermassero con chiarezza il diritto degli ex lettori a conservare il trattamento di miglior favore precedentemente acquisito.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza per violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 4 l. 236/1995, del d.l. 2/2004, della l. 240/2010 anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. in particolare la sentenza 26/06/2001 resa nella causa c-210/99).
Contesta in particolare la gravata sentenza ove, nell'escludere la violazione del principio dell'irriducibilità della retribuzione, aveva affermato come a tale scopo dovesse parametrarsi la retribuzione materialmente percepita dalla lavoratrice così come cristallizzata anteriormente all'entrata in vigore della l. 236/1995, senza tenere conto degli adeguamenti stipendiali previsti per i professori associati, in ragione dell'anzianità maturata.
Evidenzia a tale proposito come l'appellante non avesse mai firmato un nuovo contratto con l'Università la quale, correttamente, in quanto ex lettrice di madre lingua straniera, l'aveva considerata in servizio dal 1988 senza soluzione di continuità.
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza per erroneo esame della documentazione allegata e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Contesta anche in questo caso quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla carenza di allegazioni sulla violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, evidenziando il contenuto del ricorso introduttivo ove sulla base di conteggi analitici era stato dedotto, nei confronti dell' , in ragione del suo diritto a percepire la Parte_2 retribuzione corrispondente a quella del professore associato di prima nomina ridotta del 20%, la sussistenza di un credito di € 44.456,68.
Contesta altresì quanto rilevato dal Tribunale ove aveva affermato l'infondatezza della domanda, anche nell'ipotesi di ritenuto suo diritto alla retribuzione del professore associato di prima nomina, stante la mancata contestazione in ordine a quanto dedotto dall' relativamente alla mancata detrazione dalle retribuzioni dovute del 20%, Parte_2
Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Deve innanzitutto escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellato la sussistenza ai fini della definizione della presente controversia, di un giudicato (esterno) in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3998/2008. Trattasi, si osserva, di sentenza espressamente menzionata dal Tribunale solo quale precedentemente conforme ex art. 118 disp att. c.p.c. (e non ai fini dell'applicazione di un giudicato esterno), e con la quale era stato revocato, affermando l'infondatezza di tali rivendicazioni retributive, il decreto ingiuntivo con cui l'odierna appellante, sulla base della citata sentenza n. 48443/2002, aveva ingiunto all' il pagamento delle Parte_2 maggiori retribuzioni asseritamente dovute per il periodo dal 01/01/1996 al 31/12/2004 (parzialmente coincidente con quello oggetto della presente controversia) per un complessivo importo di € 32.265,33.
Deve innanzitutto escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellato, che la dichiarazione di estinzione del giudizio disposta dalla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l. 240/2010, con la citata sentenza n. 9328/2012, all'esito del giudizio di impugnazione presentato dalla avverso la sentenza n. Pt_3
3998/2008, abbia determinato il passaggio in giudicato di quest'ultima pronuncia.
La norma in questione dispone infatti, dopo avere espressamente regolamentato, in sede di interpretazione autentica, il trattamento economico dei lettori di madrelingua straniera successivamente assunti come CEL, che “…Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Trattasi di estinzione estesa all'intero giudizio instaurato dal lavoratore e non semplicemente a quello di impugnazione avverso le sentenze pronunciate in primo grado (in ragione della rideterminazione da parte del legislatore, in sede di interpretazione autentica, del trattamento economico dovuto ai lettori di madrelingua straniera) con conseguente impossibilità di attribuire a queste ultime, travolte dalla estinzione dell'intero giudizio nel cui ambito erano state pronunciate, effetti vincolanti.
Deve inoltre ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale in ordine all'impossibilità, di estendere anche al periodo oggetto di domanda, quanto al parametro retributivo applicabile, il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 24443/2002 invocata dall'appellante.
Intende in particolare la Corte, ribadire a tale proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato con riferimento a fattispecie analoga, con la sentenza n. 191/2023 del 20/02/2023.
Così come risulta pacifico in causa l'odierna appellante era stata assunta dall' resistente nell'anno accademico 1988/1989 quale lettore di madrelingua Parte_2 straniera, con contratti a termine annuali ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 382/1980, normativa all'epoca vigente e che prevedeva, al comma 1, la possibilità per i Rettori di “assumere per contratto di diritto privato... in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue... lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza....” prevedendo altresì ai successivi commi 3 e 4, che “Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' sentito il consiglio di facolta'” e che “I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito”. Il suddetto rapporto era stato convertito, con la sentenza del Pretore di Roma-Giudice del lavoro n. 8958 del 3175/1996, previo accertamento della nullità del termine apposto ai citati contratti, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con successivo accertamento, con sentenza del Tribunale di Roma n. 48443 del 19/12/2002, all'esito del giudizio di appello e in parziale riforma della menzionata pronuncia pretorile, del diritto dell'odierna appellante “all'adeguamento della retribuzione percepita a quella spettante al professore associato a tempo definito di prima nomina, diminuita del 20%” e conseguente condanna dell'Università a pagare in suo favore la complessiva somma di € 37.742,48 a titolo di differenze retributive maturate dall'anno accademico 1988/1989 all'anno accademico 1994/1995.
Nelle more di tale giudizio il rapporto di lavoro tra le parti era stato convertito a tempo indeterminato in data 28/10/1994 con applicazione del contratto collettivo di ateneo del 15/10/1994 ed individuazione di un trattamento economico, rapportato a 400 ore di lavoro annuali, di £.30.805,853 determinato per il periodo dal 1/11/1994 al 31/10/1997 “ e comunque sino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di categoria” (cfr. lettera in data 28/10/1994 comunicata all'appellante in data 29/10/1994 prodotta come parte dell'all. 4 della comparsa di costituzione di primo grado dell'Università).
La predetta sentenza del Tribunale aveva accertato espressamente tale diritto sulla base del quadro normativo, vigente negli anni oggetto di controversia, di cui all'art. 28 del d.p.r. 382/1980 ed esclusivamente con riferimento agli anni dedotti in giudizio (e cioè agli anni accademici dal 1988/1989 al 1994/1995) determinando il trattamento economico dovuto, in assenza di regolamentazione normativa o contrattuale, espressamente in via equitativa (cfr. in particolare pag. 24 della citata sentenza).
Risulta pacifico in causa che il rapporto di lavoro sia proseguito tra le parti, senza soluzione di continuità, nei successivi anni accademici e quindi anche successivamente all'abrogazione della normativa citata, avvenuta per effetto dell'art. 4, comma 5, del d.l. 120/1995 conv. in l. 236/1995 (legge che aveva introdotto, all'art. 1, la figura del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua – CEL da assumersi mediante selezione pubblica) sino al 1/3/2009, data di collocamento in quiescenza dell'appellante, con riconoscimento in favore della del trattamento retributivo determinato dalla Pt_3 contrattazione collettiva (inizialmente il C.C.N.L. Ateneo del 15/10/1994 e successivamente la contrattazione collettiva nazionale di categoria così come previsto anche dalla citata lettera di conversione del 15/10/1994).
Tanto premesso ritiene il Collegio pienamente meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine al doversi determinare, con riferimento agli anni successivi a quelli oggetto del precedente accertamento giudiziale (vale a dire dal 1995/1996 in poi), il trattamento economico dovuto all'appellante, ex art. 1 del d.l. 2/2004 conv. in l. 63/2004 così come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. 240/2010, in base al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e cioè del trattamento espressamente previsto dal legislatore con riferimento alla figura professionale, rivestita dall'appellante, degli ex lettori di lingua madre straniera. Com'è noto il legislatore nel regolamentare il trattamento economico dovuto a tale figura professionale, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia - in causa c - 212/99- del 26/6/2001, aveva stabilito che “e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli;
tale equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”.
Tale disposto normativo era stato successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore il quale con l'art. 26, comma 3, della l. 240/2010 aveva disposto che lo stesso “...si interpreta nel senso che... ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".
Si richiamano in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita' alla cui stregua la continuità normativa e l'analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. n. 19164 del 2/8/2017 e n. 24963 del 23/10/2017 nonché Cass. n. 20765 del 17/08/2018).
Né in tale contesto potrebbe attribuirsi rilievo, si osserva, alla mancata sottoscrizione tra le parti, successivamente alla conversione a tempo indeterminato, in sede giudiziale, del rapporto, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve infatti essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963 del 23/10/2017).
Ciò premesso deve innanzitutto escludersi la possibilità di attribuire valore di giudicato esterno alla sentenza n. 48443/2002.
Trattasi di sentenza che, come precedentemente evidenziato, limita i propri effetti esclusivamente al trattamento economico dovuto alla suddetta lavoratrice nel periodo oggetto di tale controversia (coincidente con gli anni accademici dal 1988/1989 al 1994/1995) e che non può vanificare i successivi mutamenti normativi intervenuti in ordine al trattamento retributivo spettante agli ex lettori di madrelingua straniera.
Com'è noto nei rapporti giuridici di durata l'autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l'ultrattività del giudicato relativo alla «giusta retribuzione» è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765 del 17/08/2018. Nello stesso senso anche Cass. n. 37269 del 29/11/2021).
Ne consegue l'impossibilità di attribuire effetto vincolante ai fini della presente decisione al parametro retributivo indicato nella citata sentenza 4883/2002 (e cioè la retribuzione percepita dal professore associato a tempo definito di prima nomina diminuita del 20% con relativi incrementi contrattuali).
Questo neanche sotto il profilo della violazione del principio di irriducibilità della retribuzione o della sussistenza di un diritto dell'appellante alla conservazione di un trattamento di maggior favore.
Si osserva che i principi della irriducibilità della retribuzione e della salvezza degli effetti più favorevoli previsti dall'art. 2, comma 1, del d.l. 2/2004 devono essere rapportati esclusivamente alla retribuzione materialmente percepita dal lavoratore alla data della stipula del nuovo contratto (individuabile nel caso di specie dalla pronuncia di conversione del rapporto di lavoro) e a quella materialmente percepita in base alla citata sentenza n. 48443/2002 e non al parametro retributivo proposto in via equitativa per gli anni oggetto di controversia in tale giudizio da tale pronuncia.
Tale interpretazione trova, con particolare riferimento alla salvezza degli effetti più favorevoli previsti dall'art. 2, comma 1, del d.l. 2/2004, chiaro riscontro nello stesso tenore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 26, comma 3, della l. 240/2010 ove aveva espressamente previsto il diritto dei CEL “…a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236…” con chiaro riferimento quindi alla retribuzione materialmente percepita a tale data e non certamente al relativo parametro retributivo (con successivi incrementi contrattuali) eventualmente applicato per il periodo anteriore.
Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua tale disposizione normativa risultava finalizzata ad “…escludere qualsiasi reformatio in peius nel passaggio fra il rapporto di lettorato e quello di collaborazione linguistica, salvaguardando il livello economico acquisito alla data di sottoscrizione del nuovo contratto”
Rileva a tale proposito la SC che “…A detti fini, pertanto, la retribuzione giudizialmente riconosciuta con sentenza passata in giudicato deve essere equiparata a quella concordata in sede contrattuale, che poteva essere di miglior favore rispetto al criterio indicato dal legislatore, atteso che l'art. 28 indicava come parametro massimo di commisurazione il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito….La conservazione del trattamento più favorevole, peraltro, opera nei limiti fissati dalla legge di interpretazione autentica e, quindi, non comporta il definitivo "aggancio" alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica.
In tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente.
Si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello in passato garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo…” (cfr. Cass. n. 20765 del 17/8/2028)
CP_ Trattasi di livello retributivo la cui diminuzione rispetto a quello ricevuto dall' resistente sulla base della contrattazione collettiva, se inteso in tali termini, non risulta oggetto di doglianza specifica, risultando le contestazioni dell'appellante, così come si evince in modo chiaro dal complessivo tenore dei suoi scritti difensivi, rapportate esclusivamente alla mancata applicazione del parametro retributivo indicato nella citata sentenza 4883/2002.
Le considerazioni che precedono assumono, una volta esclusa la possibilità di applicazione del parametro retributivo rivendicato dall'appellante, rilievo assorbente rispetto all'esame del terzo motivo fondato esclusivamente sulla mancata applicazione del predetto paramento retributivo (sulla base del quale l'appellante ribadisce di avere effettuato il conteggio delle somme asseritamente dovute).
Non possono trarsi elementi decisivi in senso contrario dall'ordinanza della SC n. 13334 del 24/04/2024 citata dalla lavoratrice in sede di note autorizzate, risultando la stessa fondata, essenzialmente, per quanto attiene in particolare alla questioni, rilevanti nel presente giudizio, in ordine alla interpretazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 48443/2002 e alla possibilità di estenderne gli effetti in tale giudizio (anche sotto il della conservazione del trattamento di miglior favore), su valutazioni in rito in ordine alla inammissibilità dei profili di contestazione avanzati a tale proposito dall' avverso la pronuncia impugnata (in particolare per non confrontarsi gli Parte_2 stessi con il decisum della impugnata sentenza di merito e con la sua ratio decidendi).
Parimenti, infine, non possono trarsi elementi favorevoli all'appellante dal contenuto della Circolare del del 20/5/2022 e del D.M. n. Controparte_5
688 del 24/5/2023 emesso quest'ultimo (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) in attuazione dell'art. 11, comma 2 della l. 167/2017 così come modificato dall'art. 1, comma 305, della l. 324/2021 e alla cui stregua, al fine di superare e prevenire i contenziosi con gli ex lettori di lingua straniera ex lettori di lingua straniera, “già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”, era stato demandato a un decreto interministeriale di predisporre “uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo” e di stabilire i criteri di ripartizione del cofinanziamento degli Atenei statali (trattasi provvedimenti emessi, rispettivamente, nel corso della precedente fase del giudizio e della presente fase di impugnazione e prodotti in atti dall'appellante).
Trattasi di atti finalizzati e a regolamentare, quantificando le risorse economiche necessarie, il cofinanziamento degli Atenei statali ai fini della ricostruzione della carriera degli ex lettori di madrelingua straniera e ai quali deve attribuirsi, così come condivisibilmente rilevato dall'ente appellato, natura meramente programmatica e organizzativa e che non introducono alcun diritto soggettivo direttamente azionabile, né modificano il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
Agli stessi non può pertanto attribuirsi alcun rilievo ai fini del presente giudizio fondato peraltro sul preteso diritto dell'appellante all'estensione anche per il periodo successivo alla emanazione di tale provvedimento giudiziale degli effetti della citata sentenza 4883/2002.
Con un quarto motivo l'appellante contesta l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal Tribunale. Contesta in particolare il riferimento contenuto nel dispositivo della gravata sentenza
“ ad entrambe le fasi del giudizio” evidenziandone l'erroneità trattandosi giudizio costituito da un'unica fase in quanto introdotto con ordinario ricorso ex art. 414 c.p.c. e non di opposizione a decreto ingiuntivo (lamentando come più volte il Tribunale aveva erroneamente definito l'appellante come “parte opposta” e non come “ricorrente”).
Contesta inoltre la quantificazione delle spese in quanto sproporzionata rispetto alla qualità delle parti in causa e alla complessità delle questioni trattate, invocando la compensazione delle spese di lite del proprio grado nel caso di mancato accoglimento dell'appello.
Il motivo è infondato.
Deve escludersi, tanto più alla luce della genericità del profilo di contestazione prospettato dall'appellante, il carattere sproporzionato dell'importo, pari ad € 5.500, liquidato dal Tribunale, importo che, con riferimento ad una controversia riconducibile allo scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000, risulta in ogni caso congruo rispetto all'attività svolta e comunque inferiore ai valori medi propri di tale scaglione anche se riferiti a causa priva di rilevante attività istruttoria.
Deve attribuirsi ad un mero refuso, irrilevante ai fini della liquidazione delle spese di lite, il riferimento “ad entrambe le fasi”, contenuto nel dispositivo, tanto più a fronte di una causa in cui di tale duplicità di fasi, a parte l'erronea qualificazione della lavoratrice come opponente e dell'università come opposta (anch'esse dovuta ad evidente refuso), non si dà atto in alcun modo nello descrizione dello svolgimento del processo.
La condanna alle spese di lite appare inoltre corretta applicazione del principio di soccombenza, non essendo stato evidenziato, nell'atto di appello profili specifici tali da ritenere la sussistenza nel caso di specie dei gravi motivi che avrebbero giustificato le spese di lite.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate le parti, l'appello dovrà essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 17.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario