TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2021 promossa da:
C.F. ) , in persona del Sindaco pro tempore Avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
[...]
- Debitore opponente contro
c.f. e partita i.v.a. in persona dell'a.u. geom. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro De Luca e Alessandro Carrubba
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Palmi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla CP_1
[... in relazione alla fatture indicate nel decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 157/2021 , emesso dal
Tribunale civile di Palmi, per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”
1 Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti discussioni:
“piaccia al Tribunale di Palmi rigettare l'opposizione a cui si resiste in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il D.I. Opposto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno argomentato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la appresenta di essere creditrice del CP_1 [...] per la complessiva somma di € 21.375,07 (oltre i.v.a. ed interessi moratori sulla sorte Pt_1 capitale) in virtù di due fatture:
- n. 15/PA/17 del 15.11.2017 avente ad oggetto “Liquidazione stato finale - rata di saldo - cig:
55991558de - c.u.p.: j64e13000130006 -contratto d'appalto in data 13.07.2015 rep. n. 1038” di € 2.690,35, di cui € 2.445,77 per imponibile ed € 244,58 per iva al 10%;
- n. 9 del 23.10.2015 per il “pagamento a rimborso degli oneri di conferimento a discarica” per
€ 23.093,90, di cui € 18.929,43 per imponibile ed € 4.164,47 per iva al 10%.
A fondamento di tale asserito credito è un contratto di appalto tra le parti con il quale le erano stati affidati i lavori di riqualificazione del . Parte_3
Il debitore emetteva quindi Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 05.05.2017 e il
Certificato Esecuzione Lavori del 14.06.2018 prot. 23409/2018 da cui risulta che “I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito” e che l'importo contabilizzato è pari ad € 428.558,06.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare se le somme di cui è stata richiesto il pagamento debbano essere effettivamente versate in favore della società creditrice.
Sul punto, si osserva che in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si
2 inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 03/04/2008, n.8549).
Peraltro, in tema di contratti pubblici qualora il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/03/2023,
n. 8038).
Nel caso di specie si osserva che il creditore, al netto delle fatture non produce alcuna ulteriore prova circa la fonte da cui scaturisce la richiesta economica avanzata nell'odierna sede processuale limitandosi a richiamare le predette fatture – peraltro contestate – e genericamente il capitolato di appalto senza tuttavia chiarire in che termini del capitolato discenderebbe tale ulteriore onere economico per la stazione appaltante a fronte di un prezzo c.d. “a corpo” dei lavori.
Pertanto, eventuali ulteriori oneri per la stazione appaltate, oltre a trovare il loro fondamento in variazioni in corso d'opera.
In altre parole, ove il contratto di appalto sia a corpo viene determinato un compenso globale per la prestazione ivi contenuta e, pertanto, quando le parti scelgono questa forma contrattuale, accettano un prezzo forfettario per la realizzazione dell'intera opera o servizio.
Le stime quantitative, se definite come meramente indicative, non ancorano l'oggetto del contratto a quelle specifiche quantità.
Di conseguenza, un aumento del lavoro da svolgere non costituisce una “variazione necessaria del progetto” ai sensi dell'art. 1660 c.c., ma rientra nel rischio imprenditoriale che l'appaltatore assume con un contratto a prezzo fisso.
Nel caso oggetto dell'odierna vicenda processuale non sono emersi variazioni tali da giustificare una variazione del prezzo pattuito dalle parti.
3 Alla luce di tali considerazioni, la pretesa creditoria avanzata appare essere infondata non essendo provata né una concordata variazione del prezzo né una fonte negoziale da cui deriverebbe l'ulteriore somma richiesta.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta. Con Pertanto, l' , quale parte soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore del che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € 255,00 Parte_1 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione rigetta la domanda promossa dalla creditrice nei confronti del e per CP_1 Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2021 emesso in data 16 marzo 2021 dal Tribunale di
Palmi; condanna la alla rifusione delle spese di lite, in favore del che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € 255,00.
Palmi, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2021 promossa da:
C.F. ) , in persona del Sindaco pro tempore Avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
[...]
- Debitore opponente contro
c.f. e partita i.v.a. in persona dell'a.u. geom. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro De Luca e Alessandro Carrubba
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Palmi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla CP_1
[... in relazione alla fatture indicate nel decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 157/2021 , emesso dal
Tribunale civile di Palmi, per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”
1 Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti discussioni:
“piaccia al Tribunale di Palmi rigettare l'opposizione a cui si resiste in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il D.I. Opposto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno argomentato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la appresenta di essere creditrice del CP_1 [...] per la complessiva somma di € 21.375,07 (oltre i.v.a. ed interessi moratori sulla sorte Pt_1 capitale) in virtù di due fatture:
- n. 15/PA/17 del 15.11.2017 avente ad oggetto “Liquidazione stato finale - rata di saldo - cig:
55991558de - c.u.p.: j64e13000130006 -contratto d'appalto in data 13.07.2015 rep. n. 1038” di € 2.690,35, di cui € 2.445,77 per imponibile ed € 244,58 per iva al 10%;
- n. 9 del 23.10.2015 per il “pagamento a rimborso degli oneri di conferimento a discarica” per
€ 23.093,90, di cui € 18.929,43 per imponibile ed € 4.164,47 per iva al 10%.
A fondamento di tale asserito credito è un contratto di appalto tra le parti con il quale le erano stati affidati i lavori di riqualificazione del . Parte_3
Il debitore emetteva quindi Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 05.05.2017 e il
Certificato Esecuzione Lavori del 14.06.2018 prot. 23409/2018 da cui risulta che “I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito” e che l'importo contabilizzato è pari ad € 428.558,06.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare se le somme di cui è stata richiesto il pagamento debbano essere effettivamente versate in favore della società creditrice.
Sul punto, si osserva che in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si
2 inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 03/04/2008, n.8549).
Peraltro, in tema di contratti pubblici qualora il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/03/2023,
n. 8038).
Nel caso di specie si osserva che il creditore, al netto delle fatture non produce alcuna ulteriore prova circa la fonte da cui scaturisce la richiesta economica avanzata nell'odierna sede processuale limitandosi a richiamare le predette fatture – peraltro contestate – e genericamente il capitolato di appalto senza tuttavia chiarire in che termini del capitolato discenderebbe tale ulteriore onere economico per la stazione appaltante a fronte di un prezzo c.d. “a corpo” dei lavori.
Pertanto, eventuali ulteriori oneri per la stazione appaltate, oltre a trovare il loro fondamento in variazioni in corso d'opera.
In altre parole, ove il contratto di appalto sia a corpo viene determinato un compenso globale per la prestazione ivi contenuta e, pertanto, quando le parti scelgono questa forma contrattuale, accettano un prezzo forfettario per la realizzazione dell'intera opera o servizio.
Le stime quantitative, se definite come meramente indicative, non ancorano l'oggetto del contratto a quelle specifiche quantità.
Di conseguenza, un aumento del lavoro da svolgere non costituisce una “variazione necessaria del progetto” ai sensi dell'art. 1660 c.c., ma rientra nel rischio imprenditoriale che l'appaltatore assume con un contratto a prezzo fisso.
Nel caso oggetto dell'odierna vicenda processuale non sono emersi variazioni tali da giustificare una variazione del prezzo pattuito dalle parti.
3 Alla luce di tali considerazioni, la pretesa creditoria avanzata appare essere infondata non essendo provata né una concordata variazione del prezzo né una fonte negoziale da cui deriverebbe l'ulteriore somma richiesta.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta. Con Pertanto, l' , quale parte soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore del che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € 255,00 Parte_1 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione rigetta la domanda promossa dalla creditrice nei confronti del e per CP_1 Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2021 emesso in data 16 marzo 2021 dal Tribunale di
Palmi; condanna la alla rifusione delle spese di lite, in favore del che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € 255,00.
Palmi, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
4