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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LL RI Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 933/2023, promossa da
( ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LZ HE ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ACQUISTI MARCO ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note conclusionali autorizzate, sostitutive dell'udienza del 21.10.2025, ex artt. 127 ter e 128 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
(di seguito, solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Firenze la per sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Firenze, per i motivi e i titoli di cui al presente atto – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta- dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta ex art 1453 cc il contratto inter partes. Dichiarare che in forza dei pagamenti effettuati dalla , la committente null'altro deve alla Con Parte_1 CP_1 vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con condanna alle spese legali, di CT e di
CTP del giudizio per accertamento tecnico preventivo.”
La società ricorrente contestava il grave inadempimento dell'appaltatore nell'effettuare i lavori di ripristino della strada privata sita in Firenze, Via San Marcellino 21/25, così come accertati nel corso di ATP espletata dinanzi al Tribunale di Firenze nel procedimento recante n 2598/2021 R.G., che aveva confermato sia la mancata ultimazione dell'opera sia la sussistenza dei vizi, quantificando danni da ripristino in €
10.212,00 oltre Iva;
deduceva che a seguito all'ATP aveva invitato inutilmente l'appaltatore a finire l'opera; ribadiva la contestazione, già rilevata in sede di ATP, relativa all'esecuzione di opere extra-capitolato mai commissionate all'appaltatore, il quale ne richiedeva il pagamento per ulteriori € 4.105,00, importo riquantificato dal
CT in € 1.960,74 iva compresa;
produceva prova documentale del pagamento in favore dell'appaltatrice della complessiva somma di € 12.705,32 relativa al saldo delle somme dovute in forza dei lavori correttamente eseguiti secondo CT (avendo il CT quantificato i lavori, se correttamente eseguiti, in complessivi € 27.124,70 iva compresa, da cui detrarre: l'importo di € 12.458,64 comprensivi di Iva per danno da ripristino, la somma pagata dalla ricorrente di € 12.705,32 iva compresa, la somma di
€ 1.960,74 iva compresa per i lavori extra-capitolato mai commissionati), avendo invece l'appaltatore emesso fattura di € 21.478,10 di cui richiedeva il saldo. Per quanto riguarda le spese di ATP, venivano richiesti € 2.704,25 comprensivi di € 145,50 per spese non imponibili di CUF e Marca da Bollo;
erano inoltre prodotte le fatture delle spese di CT pagate dalla ricorrente per complessivi € 1.825,43 e di CTP per € 1.279,72.
Nella contumacia della il Tribunale, acquisito in giudizio il fascicolo Controparte_1 dell'ATP e sentito il CT a chiarimenti all'udienza del 28.3.2023 e in accoglimento totale della domanda attrice così statuiva: 1) Accertato il grave ed esclusivo inadempimento della società alle obbligazioni contratte con la società ricorrente in ordine CP_1 ai lavori appaltati per la sistemazione della strada privata posta in Firenze alla via San
Marcellino 21/25 e, per l'effetto, dichiara risolto il suddetto contratto d'appalto de quo;
2) Dichiara che in forza dei pagamenti effettuati dalla , la committente Parte_1 null'altro deve alla 3) Condanna parte resistente a rifondere a quella CP_1 ricorrente le spese di CT e CTP relative al procedimento recante nrg. 2598/2021; 4) condanna la società resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2700,00 di cui euro 145,50 a titolo di spese esenti oltre spese generali ed accessori di legge.”
La ha impugnato la predetta ordinanza sulla base di un unico motivo Parte_1 relativo al capo relativo alla liquidazione delle spese legali del giudizio.
Secondo la parte appellante, il primo giudice avrebbe violato gli artt. 91, 112 c.p.c. e l'art 4.DM 55/2014. Infatti, pur avendo nella parte motiva statuito che “le spese seguono la soccombenza”, poi nel dispositivo, al punto 3, il Tribunale ha condannato la parte resistente a rifondere a parte ricorrente le sole spese di CT e CTP;
al punto 4 ha condannato la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquidava in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 145,50 a titolo di spese esenti oltre spese generali ed accessori di legge. Sembra dunque che il Tribunale abbia liquidato complessivamente le due fasi del giudizio, anche se, nel dispositivo, ha disposto la condanna al pagamento di un solo contributo unificato e marca per € 145,50. Deduce la parte appellante che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Egli, inoltre, può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione e nel rispetto del disposto dell'art. 2233, 2° co., c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Il Tribunale, nella fattispecie, alla luce delle notule prodotte per le due fasi di giudizio, predisposte sulla base dei parametri medi, aveva omesso qualsivoglia motivazione sulla liquidazione delle spese del giudizio scendendo peraltro sotto i limiti minimi disposti dal DM 55/2014: infatti, sulla base delle tabelle 2014-2018, il valore minimo della fase di giudizio di accertamento tecnico preventivo, nello scaglione da €
5.201 a € 26.000, sarebbe stato di € 1.315,00 oltre accessori e spese vive mentre quello del giudizio di cognizione sarebbe stato di € 1.618,00 oltre accessori e spese vive, per un totale di € 2.969,00 oltre 15% spese generali iva e cap. La parte appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma Dell'Ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze del 05.04.2023 emessa nel procedimento
RG n. 13332/2021 -Repert. n. 2207/2023, accogliere le conclusioni relativamente alla richiesta di condanna alle spese legali già indicate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, per i motivi e i titoli di cui al presente atto – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta- dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta ex art 1453 cc il contratto inter partes. Dichiarare che in forza dei pagamenti effettuati dalla , la committente null'altro deve Parte_1 alla Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con condanna alle CP_1 spese legali, di CT e di CTP del giudizio per accertamento tecnico preventivo Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con condanna alle spese legali, di CT e di
CTP del giudizio per accertamento tecnico preventivo” Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi del presente grado di giudizio.»
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, facendo presente come Controparte_1 ad oggi, per il rapporto contrattuale in essere tra le parti, la stessa parte appellata sia creditrice, verso la parte appellante, per la somma residua di euro 21.478,10 e di cui alla fattura n. 64 del 9.4.2021, già inviata e nota alla debitrice con PEC del 9.04.2021, con analitica indicazione delle prestazioni/lavori svolti e non ancora saldati e di cui alla contabilità finale del 8.4.2021, credito per il quale la fa riserva di agire Controparte_1 in separata sede.
Ritenuto in diritto
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il primo giudice, una volta statuito che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente, e quindi di avrebbe dovuto liquidare Controparte_1 separatamente quelle relative alle due fasi del giudizio (accertamento tecnico preventivo e merito) o comunque liquidarle in modo complessivo ma tenendo conto di entrambe dette fasi.
Nello specifico, tenuto conto del valore della controversia, compreso nello scaglione di valore tra € 5.201 ed € 26.000, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in mancanza di elementi tali da giustificare una riduzione rispetto ai parametri medi, oltre all'importo di € 145,50 per esborsi, quello di € 2.225,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Per quanto attiene al procedimento di merito, sarebbe stato equo liquidare i compensi professionali nella misura minima, in quanto svoltosi nella contumacia di Controparte_1
(che si era invece costituita nel procedimento di ATP). Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto riconoscere, per tale fase, oltre all'importo di € 146,50 per esborsi, l'importo di
€ 1.618,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Quindi, sommando le due fasi, le spese di lite in favore di 72 avrebbero Parte_1 dovuto essere liquidate nell'importo complessivo di € 292,00 per esborsi e di € 3.843,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
La sentenza impugnata andrà dunque riformata nel senso testé indicato.
Le spese del presente grado - liquidate secondo dispositivo sulla base dei vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore relativo agli importi in contestazione, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), con l'applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze, confermata nel resto, condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che, tenuto conto anche della fase di accertamento tecnico
[...] preventivo, liquida in complessivi € 292,00 per esborsi ed € 3.843,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, Controparte_1 liquidate in € 355,50 per esborsi ed € 962,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
Firenze, 21/10/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
LL RI
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LL RI Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 933/2023, promossa da
( ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LZ HE ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ACQUISTI MARCO ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note conclusionali autorizzate, sostitutive dell'udienza del 21.10.2025, ex artt. 127 ter e 128 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
(di seguito, solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Firenze la per sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Firenze, per i motivi e i titoli di cui al presente atto – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta- dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta ex art 1453 cc il contratto inter partes. Dichiarare che in forza dei pagamenti effettuati dalla , la committente null'altro deve alla Con Parte_1 CP_1 vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con condanna alle spese legali, di CT e di
CTP del giudizio per accertamento tecnico preventivo.”
La società ricorrente contestava il grave inadempimento dell'appaltatore nell'effettuare i lavori di ripristino della strada privata sita in Firenze, Via San Marcellino 21/25, così come accertati nel corso di ATP espletata dinanzi al Tribunale di Firenze nel procedimento recante n 2598/2021 R.G., che aveva confermato sia la mancata ultimazione dell'opera sia la sussistenza dei vizi, quantificando danni da ripristino in €
10.212,00 oltre Iva;
deduceva che a seguito all'ATP aveva invitato inutilmente l'appaltatore a finire l'opera; ribadiva la contestazione, già rilevata in sede di ATP, relativa all'esecuzione di opere extra-capitolato mai commissionate all'appaltatore, il quale ne richiedeva il pagamento per ulteriori € 4.105,00, importo riquantificato dal
CT in € 1.960,74 iva compresa;
produceva prova documentale del pagamento in favore dell'appaltatrice della complessiva somma di € 12.705,32 relativa al saldo delle somme dovute in forza dei lavori correttamente eseguiti secondo CT (avendo il CT quantificato i lavori, se correttamente eseguiti, in complessivi € 27.124,70 iva compresa, da cui detrarre: l'importo di € 12.458,64 comprensivi di Iva per danno da ripristino, la somma pagata dalla ricorrente di € 12.705,32 iva compresa, la somma di
€ 1.960,74 iva compresa per i lavori extra-capitolato mai commissionati), avendo invece l'appaltatore emesso fattura di € 21.478,10 di cui richiedeva il saldo. Per quanto riguarda le spese di ATP, venivano richiesti € 2.704,25 comprensivi di € 145,50 per spese non imponibili di CUF e Marca da Bollo;
erano inoltre prodotte le fatture delle spese di CT pagate dalla ricorrente per complessivi € 1.825,43 e di CTP per € 1.279,72.
Nella contumacia della il Tribunale, acquisito in giudizio il fascicolo Controparte_1 dell'ATP e sentito il CT a chiarimenti all'udienza del 28.3.2023 e in accoglimento totale della domanda attrice così statuiva: 1) Accertato il grave ed esclusivo inadempimento della società alle obbligazioni contratte con la società ricorrente in ordine CP_1 ai lavori appaltati per la sistemazione della strada privata posta in Firenze alla via San
Marcellino 21/25 e, per l'effetto, dichiara risolto il suddetto contratto d'appalto de quo;
2) Dichiara che in forza dei pagamenti effettuati dalla , la committente Parte_1 null'altro deve alla 3) Condanna parte resistente a rifondere a quella CP_1 ricorrente le spese di CT e CTP relative al procedimento recante nrg. 2598/2021; 4) condanna la società resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2700,00 di cui euro 145,50 a titolo di spese esenti oltre spese generali ed accessori di legge.”
La ha impugnato la predetta ordinanza sulla base di un unico motivo Parte_1 relativo al capo relativo alla liquidazione delle spese legali del giudizio.
Secondo la parte appellante, il primo giudice avrebbe violato gli artt. 91, 112 c.p.c. e l'art 4.DM 55/2014. Infatti, pur avendo nella parte motiva statuito che “le spese seguono la soccombenza”, poi nel dispositivo, al punto 3, il Tribunale ha condannato la parte resistente a rifondere a parte ricorrente le sole spese di CT e CTP;
al punto 4 ha condannato la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquidava in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 145,50 a titolo di spese esenti oltre spese generali ed accessori di legge. Sembra dunque che il Tribunale abbia liquidato complessivamente le due fasi del giudizio, anche se, nel dispositivo, ha disposto la condanna al pagamento di un solo contributo unificato e marca per € 145,50. Deduce la parte appellante che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Egli, inoltre, può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione e nel rispetto del disposto dell'art. 2233, 2° co., c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Il Tribunale, nella fattispecie, alla luce delle notule prodotte per le due fasi di giudizio, predisposte sulla base dei parametri medi, aveva omesso qualsivoglia motivazione sulla liquidazione delle spese del giudizio scendendo peraltro sotto i limiti minimi disposti dal DM 55/2014: infatti, sulla base delle tabelle 2014-2018, il valore minimo della fase di giudizio di accertamento tecnico preventivo, nello scaglione da €
5.201 a € 26.000, sarebbe stato di € 1.315,00 oltre accessori e spese vive mentre quello del giudizio di cognizione sarebbe stato di € 1.618,00 oltre accessori e spese vive, per un totale di € 2.969,00 oltre 15% spese generali iva e cap. La parte appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma Dell'Ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze del 05.04.2023 emessa nel procedimento
RG n. 13332/2021 -Repert. n. 2207/2023, accogliere le conclusioni relativamente alla richiesta di condanna alle spese legali già indicate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, per i motivi e i titoli di cui al presente atto – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta- dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta ex art 1453 cc il contratto inter partes. Dichiarare che in forza dei pagamenti effettuati dalla , la committente null'altro deve Parte_1 alla Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con condanna alle CP_1 spese legali, di CT e di CTP del giudizio per accertamento tecnico preventivo Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con condanna alle spese legali, di CT e di
CTP del giudizio per accertamento tecnico preventivo” Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi del presente grado di giudizio.»
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, facendo presente come Controparte_1 ad oggi, per il rapporto contrattuale in essere tra le parti, la stessa parte appellata sia creditrice, verso la parte appellante, per la somma residua di euro 21.478,10 e di cui alla fattura n. 64 del 9.4.2021, già inviata e nota alla debitrice con PEC del 9.04.2021, con analitica indicazione delle prestazioni/lavori svolti e non ancora saldati e di cui alla contabilità finale del 8.4.2021, credito per il quale la fa riserva di agire Controparte_1 in separata sede.
Ritenuto in diritto
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il primo giudice, una volta statuito che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente, e quindi di avrebbe dovuto liquidare Controparte_1 separatamente quelle relative alle due fasi del giudizio (accertamento tecnico preventivo e merito) o comunque liquidarle in modo complessivo ma tenendo conto di entrambe dette fasi.
Nello specifico, tenuto conto del valore della controversia, compreso nello scaglione di valore tra € 5.201 ed € 26.000, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in mancanza di elementi tali da giustificare una riduzione rispetto ai parametri medi, oltre all'importo di € 145,50 per esborsi, quello di € 2.225,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Per quanto attiene al procedimento di merito, sarebbe stato equo liquidare i compensi professionali nella misura minima, in quanto svoltosi nella contumacia di Controparte_1
(che si era invece costituita nel procedimento di ATP). Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto riconoscere, per tale fase, oltre all'importo di € 146,50 per esborsi, l'importo di
€ 1.618,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Quindi, sommando le due fasi, le spese di lite in favore di 72 avrebbero Parte_1 dovuto essere liquidate nell'importo complessivo di € 292,00 per esborsi e di € 3.843,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
La sentenza impugnata andrà dunque riformata nel senso testé indicato.
Le spese del presente grado - liquidate secondo dispositivo sulla base dei vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore relativo agli importi in contestazione, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), con l'applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze, confermata nel resto, condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che, tenuto conto anche della fase di accertamento tecnico
[...] preventivo, liquida in complessivi € 292,00 per esborsi ed € 3.843,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, Controparte_1 liquidate in € 355,50 per esborsi ed € 962,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
Firenze, 21/10/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
LL RI
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.