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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 1730 del 29.05.2024 Oggetto: carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente N. R.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Monterisi Giudice ausiliario ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 Marangio
Appellante
e
in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] Lecce
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 07.06.2023
[...]
, aveva esposto: -di essere docente di laboratori di scienze e tecnologie chimiche Parte_1
e microbiologiche;
-di aver prestato servizio, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 presso l'IISS “E. Lanoce” di Maglie, l'IISS “Don Tonino Bello” di Tricase, presso l'IISS “Galileo - Costa – Scarambone” di Lecce;
- di non aver usufruito, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, della “carta docente”, beneficio dell'importo di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, finalizzato a sostenere la formazione continua del personale scolastico. Aveva chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a percepire il predetto importo di € 500,00 all'anno e che, conseguentemente, il fosse condannato al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 2.000,00.
Costituitosi in giudizio, il , Controparte_3 eccepita preliminarmente la prescrizione, aveva dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda e concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso. Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29961 del 27.10.2023, in base ai quali il presupposto per il riconoscimento in favore degli insegnanti non di ruolo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è lo svolgimento di attività di supplenza fino al termine dell'anno scolastico di riferimento (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha rilevato che nel caso di specie i suddetti requisiti sussistevano solo per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Per le altre annualità, invece, ha osservato che dallo stato matricolare prodotto dal risultavano solo CP_1 supplenze brevi e saltuarie. Ha quindi condannato il all'attribuzione in suo favore CP_1 della carta docente per un importo pari al valore spettante e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus, oltre interessi o rivalutazione;
ha rigettato il ricorso per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e compensato integralmente le spese “stante la novità della pronuncia posta a base della decisione”.
Il 26.11.2024 ha proposto appello lamentando, con il primo Parte_1 motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e lamentando una inesatta valutazione sia della documentazione prodotta in atti, sia dei principi espressi dalla Cassazione con la richiamata sentenza n.29961/23. In merito all'anno scolastico 2020/21 ha sostenuto di aver ricevuto l'assegnazione dell'incarico di supplenza con un unico contratto per tutto l'anno scolastico. Per l'anno scolastico 2019/20 ha evidenziato di aver prestato attività lavorativa in virtù di diversi contratti a tempo determinato ininterrottamente per 214 giorni, dall'11 novembre 2019 al 12 giugno 2020. Ha richiamato a proprio favore alcune pronunce giurisprudenziali di merito che davano rilievo all'elemento della continuità della prestazione lavorativa. Con il secondo motivo ha censurato la compensazione delle spese di lite stante il parziale accoglimento della domanda, e l'assenza dei presupposti ex art.92 comma 2 c.p.c. L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza gravata, il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con conseguente condanna del
[...]
e con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio. Controparte_3
Si è costituito in giudizio il , il Controparte_3 quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. La causa è stata decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito precisati.
1. Si premette che la presente decisione è stata assunta con dispositivo all'udienza dell'11.6.2025, e quindi anteriormente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia (n.268 del 3.7.2025).
E' quindi necessario rammentare i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29961/2023, a cui la decisione impugnata ha dato attuazione.
La S.C. ha affrontato la questione dell'applicazione del beneficio della cd. “carta docente” in maniera conforme al diritto dell'unione europea e in particolare al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. All'uopo ha precisato che la “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato”.
All'esito dell'articolato esame della questione, la menzionata sentenza n.29961/2023 ha affermato che “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nella stessa sentenza la S.C. ha comunque dato atto della persistente complessità delle questioni che si pongono –sul punto- con riferimento ai docenti incaricati di cd. “supplenze brevi”, laddove si legge: “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto Eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è "nella misura del possibile" che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni”.
Nel sistema normativo italiano relativo agli insegnanti vi sono differenti tipi di supplenze, ossia di contratti a tempo determinato. In base all'art. 4 l.n.124/1999 i contratti a tempo determinato nella scuola si inquadrano in tre tipologie: - vi sono le supplenze annuali sul cosiddetto “organico di diritto”, ossia su posti da coprire “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali” perché sono vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art.4, comma 1); - vi sono, inoltre, le supplenze “fino al termine dell'attività didattica”, sul cosiddetto “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per motivi connessi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica o delle classi nel singolo istituto, la cui pianta organica sia comunque rimasta immutata, oppure per la scopertura determinata all'utilizzazione provvisoria del titolare su altro posto (art.4,comma 2); - infine vi sono le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3).
Le supplenze temporanee previste dall'art. 4, comma 3, l.n.124/1999 sono comunemente e in via generale definite, anche negli atti dell'Amministrazione scolastica, come “supplenze brevi e saltuarie”, come può rilevarsi dal “curriculum giuridico” depositato in atti.
Pertanto – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- il Tribunale non ha errato laddove ha definito le supplenze degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 come “brevi e saltuarie”, non dipendendo tale definizione dal numero dei giorni di durata del contratto di lavoro a termine, ma dalla tipologia della situazione che ha dato luogo alla supplenza.
Le supplenze avvenute negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 hanno avuto effetto per un periodo inferiore rispetto al “termine delle attività didattiche” che, come è noto, va individuato nel 30 giugno di ogni anno.
2. La “carta elettronica” o “carta docente” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015 (v. art.1 comma 21) al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e con la precisazione che essa non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Nella previsione normativa l'importo del beneficio ha una taratura “annua” e per “anno scolastico” e ciò evidenzia la connessione temporale tra lo strumento di sostegno alla formazione in esame e la didattica del singolo anno scolastico.
Se, da un lato, occorre aver riguardo al principio generale di non discriminazione nei rapporti di lavoro a termine per cui il mero carattere temporaneo del contratto di lavoro dei supplenti, non consente di escludere l'attribuzione del beneficio, da altro lato non si può non considerare la scelta di politica legislativa di individuare un criterio oggettivo idoneo a delimitare il campo del beneficio, facendo riferimento ad una certa dimensione temporale del servizio didattico e determinandolo nell'anno scolastico.
Il riconoscimento di un beneficio corrispondente all'importo di 500 Euro in misura "annua", ovvero per "anno scolastico", evidenzia che il legislatore nazionale, dovendo tener conto dei fondi di bilancio, ha inteso delimitare la platea dei potenziali destinatari in maniera compatibile con le risorse disponibili, e ha collegato il sorgere del diritto al beneficio della carta-docenti al criterio ciclico tipico dell'attività didattica. Una volta che il trattamento dei docenti assunti a tempo determinato per la durata delle attività didattiche proprie dell'anno scolastico (fino al 30 giugno) sia stato equiparato, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 Accordo Quadro CE 1999/70, a quello dei docenti assunti a tempo indeterminato a cui la carta elettronica spetta in ragione dell'anno scolastico, non sembra ravvisabile un ingiustificato trattamento deteriore in favore dei docenti assunti a tempo determinato il cui rapporto si sia esteso per un periodo inferiore rispetto alla fine dell'attività didattica, poiché in tale ultimo caso la ragione oggettiva che giustifica il differente trattamento dei supplenti (che comunque non ha natura retributiva) è rappresentata non dalla durata temporanea della loro prestazione di lavoro, ma dal mancato raggiungimento dell'entità dell'elemento temporale costitutivo, valido sia per i lavoratori a tempo indeterminato, sia per i lavoratori a termine. In sostanza l'arco annuale delle attività didattiche rappresenta un requisito oggettivo di spettanza del beneficio.
Nel caso di specie negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 i rapporti di lavoro a termine dell'appellante non hanno avuto durata fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno), essendo cessati rispettivamente il 12.6.2020 e l'11.6.2021, e quindi per tale ragione non soddisfano il requisito dell'annualità scolastica, occorrente per il sorgere del diritto al beneficio.
Il fatto che la prestazione lavorativa di alcuni docenti supplenti non si sia in concreto protratta fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico non costituisce il solo elemento di differenziazione del trattamento, e quindi non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso è collegato sia alle ragioni di prevedibilità e contenimento della spesa scolastica nei limiti dei fondi di bilancio, sia alla necessarietà logica di un elemento temporale esterno a cui collegare una prestazione economica con le caratteristiche della forfettarietà e della ciclicità.
Ne consegue che l'appello sul punto non può trovare accoglimento.
3. Risulta invece parzialmente fondato il gravame relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado.
L'accoglimento parziale (per due anni scolastici su quattro) del ricorso introduttivo del giudizio determina la soccombenza parziale del . La novità della pronuncia della CP_1
Suprema Corte (n.29961/2023) non giustifica la compensazione totale delle spese di lite, essendo intervenuta prima del termine processuale per la costituzione in giudizio del . Le spese CP_1 del primo grado devono quindi gravare per la metà del totale (metà di €1.030,00) sull'amministrazione convenuta, secondo il valore della causa (secondo scaglione) e nei minimi tariffari stante la nota diffusione della questione di diritto.
Le spese di questo grado, liquidate secondo il valore della questione dedotta in appello (primo scaglione), seguono il medesimo criterio, stante l'accoglimento parziale dell'appello.
Ne consegue la statuizione riportata in dispositivo, che tiene conto della richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art.437c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/11/2024 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_3
29/05/2024 n° 1730 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per effetto, condanna il al pagamento della CP_1 metà delle spese del giudizio di primo grado, liquidata in € 515,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Massimo Marangio.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della metà delle spese di questo grado, liquidata in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Massimo Marangio. Dichiara compensata la metà residua.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Monterisi Giudice ausiliario ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 Marangio
Appellante
e
in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] Lecce
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 07.06.2023
[...]
, aveva esposto: -di essere docente di laboratori di scienze e tecnologie chimiche Parte_1
e microbiologiche;
-di aver prestato servizio, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 presso l'IISS “E. Lanoce” di Maglie, l'IISS “Don Tonino Bello” di Tricase, presso l'IISS “Galileo - Costa – Scarambone” di Lecce;
- di non aver usufruito, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, della “carta docente”, beneficio dell'importo di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, finalizzato a sostenere la formazione continua del personale scolastico. Aveva chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a percepire il predetto importo di € 500,00 all'anno e che, conseguentemente, il fosse condannato al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 2.000,00.
Costituitosi in giudizio, il , Controparte_3 eccepita preliminarmente la prescrizione, aveva dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda e concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso. Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29961 del 27.10.2023, in base ai quali il presupposto per il riconoscimento in favore degli insegnanti non di ruolo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è lo svolgimento di attività di supplenza fino al termine dell'anno scolastico di riferimento (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha rilevato che nel caso di specie i suddetti requisiti sussistevano solo per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Per le altre annualità, invece, ha osservato che dallo stato matricolare prodotto dal risultavano solo CP_1 supplenze brevi e saltuarie. Ha quindi condannato il all'attribuzione in suo favore CP_1 della carta docente per un importo pari al valore spettante e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus, oltre interessi o rivalutazione;
ha rigettato il ricorso per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e compensato integralmente le spese “stante la novità della pronuncia posta a base della decisione”.
Il 26.11.2024 ha proposto appello lamentando, con il primo Parte_1 motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e lamentando una inesatta valutazione sia della documentazione prodotta in atti, sia dei principi espressi dalla Cassazione con la richiamata sentenza n.29961/23. In merito all'anno scolastico 2020/21 ha sostenuto di aver ricevuto l'assegnazione dell'incarico di supplenza con un unico contratto per tutto l'anno scolastico. Per l'anno scolastico 2019/20 ha evidenziato di aver prestato attività lavorativa in virtù di diversi contratti a tempo determinato ininterrottamente per 214 giorni, dall'11 novembre 2019 al 12 giugno 2020. Ha richiamato a proprio favore alcune pronunce giurisprudenziali di merito che davano rilievo all'elemento della continuità della prestazione lavorativa. Con il secondo motivo ha censurato la compensazione delle spese di lite stante il parziale accoglimento della domanda, e l'assenza dei presupposti ex art.92 comma 2 c.p.c. L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza gravata, il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con conseguente condanna del
[...]
e con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio. Controparte_3
Si è costituito in giudizio il , il Controparte_3 quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. La causa è stata decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito precisati.
1. Si premette che la presente decisione è stata assunta con dispositivo all'udienza dell'11.6.2025, e quindi anteriormente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia (n.268 del 3.7.2025).
E' quindi necessario rammentare i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29961/2023, a cui la decisione impugnata ha dato attuazione.
La S.C. ha affrontato la questione dell'applicazione del beneficio della cd. “carta docente” in maniera conforme al diritto dell'unione europea e in particolare al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. All'uopo ha precisato che la “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato”.
All'esito dell'articolato esame della questione, la menzionata sentenza n.29961/2023 ha affermato che “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nella stessa sentenza la S.C. ha comunque dato atto della persistente complessità delle questioni che si pongono –sul punto- con riferimento ai docenti incaricati di cd. “supplenze brevi”, laddove si legge: “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto Eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è "nella misura del possibile" che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni”.
Nel sistema normativo italiano relativo agli insegnanti vi sono differenti tipi di supplenze, ossia di contratti a tempo determinato. In base all'art. 4 l.n.124/1999 i contratti a tempo determinato nella scuola si inquadrano in tre tipologie: - vi sono le supplenze annuali sul cosiddetto “organico di diritto”, ossia su posti da coprire “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali” perché sono vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art.4, comma 1); - vi sono, inoltre, le supplenze “fino al termine dell'attività didattica”, sul cosiddetto “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per motivi connessi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica o delle classi nel singolo istituto, la cui pianta organica sia comunque rimasta immutata, oppure per la scopertura determinata all'utilizzazione provvisoria del titolare su altro posto (art.4,comma 2); - infine vi sono le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3).
Le supplenze temporanee previste dall'art. 4, comma 3, l.n.124/1999 sono comunemente e in via generale definite, anche negli atti dell'Amministrazione scolastica, come “supplenze brevi e saltuarie”, come può rilevarsi dal “curriculum giuridico” depositato in atti.
Pertanto – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- il Tribunale non ha errato laddove ha definito le supplenze degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 come “brevi e saltuarie”, non dipendendo tale definizione dal numero dei giorni di durata del contratto di lavoro a termine, ma dalla tipologia della situazione che ha dato luogo alla supplenza.
Le supplenze avvenute negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 hanno avuto effetto per un periodo inferiore rispetto al “termine delle attività didattiche” che, come è noto, va individuato nel 30 giugno di ogni anno.
2. La “carta elettronica” o “carta docente” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015 (v. art.1 comma 21) al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e con la precisazione che essa non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Nella previsione normativa l'importo del beneficio ha una taratura “annua” e per “anno scolastico” e ciò evidenzia la connessione temporale tra lo strumento di sostegno alla formazione in esame e la didattica del singolo anno scolastico.
Se, da un lato, occorre aver riguardo al principio generale di non discriminazione nei rapporti di lavoro a termine per cui il mero carattere temporaneo del contratto di lavoro dei supplenti, non consente di escludere l'attribuzione del beneficio, da altro lato non si può non considerare la scelta di politica legislativa di individuare un criterio oggettivo idoneo a delimitare il campo del beneficio, facendo riferimento ad una certa dimensione temporale del servizio didattico e determinandolo nell'anno scolastico.
Il riconoscimento di un beneficio corrispondente all'importo di 500 Euro in misura "annua", ovvero per "anno scolastico", evidenzia che il legislatore nazionale, dovendo tener conto dei fondi di bilancio, ha inteso delimitare la platea dei potenziali destinatari in maniera compatibile con le risorse disponibili, e ha collegato il sorgere del diritto al beneficio della carta-docenti al criterio ciclico tipico dell'attività didattica. Una volta che il trattamento dei docenti assunti a tempo determinato per la durata delle attività didattiche proprie dell'anno scolastico (fino al 30 giugno) sia stato equiparato, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 Accordo Quadro CE 1999/70, a quello dei docenti assunti a tempo indeterminato a cui la carta elettronica spetta in ragione dell'anno scolastico, non sembra ravvisabile un ingiustificato trattamento deteriore in favore dei docenti assunti a tempo determinato il cui rapporto si sia esteso per un periodo inferiore rispetto alla fine dell'attività didattica, poiché in tale ultimo caso la ragione oggettiva che giustifica il differente trattamento dei supplenti (che comunque non ha natura retributiva) è rappresentata non dalla durata temporanea della loro prestazione di lavoro, ma dal mancato raggiungimento dell'entità dell'elemento temporale costitutivo, valido sia per i lavoratori a tempo indeterminato, sia per i lavoratori a termine. In sostanza l'arco annuale delle attività didattiche rappresenta un requisito oggettivo di spettanza del beneficio.
Nel caso di specie negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 i rapporti di lavoro a termine dell'appellante non hanno avuto durata fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno), essendo cessati rispettivamente il 12.6.2020 e l'11.6.2021, e quindi per tale ragione non soddisfano il requisito dell'annualità scolastica, occorrente per il sorgere del diritto al beneficio.
Il fatto che la prestazione lavorativa di alcuni docenti supplenti non si sia in concreto protratta fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico non costituisce il solo elemento di differenziazione del trattamento, e quindi non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso è collegato sia alle ragioni di prevedibilità e contenimento della spesa scolastica nei limiti dei fondi di bilancio, sia alla necessarietà logica di un elemento temporale esterno a cui collegare una prestazione economica con le caratteristiche della forfettarietà e della ciclicità.
Ne consegue che l'appello sul punto non può trovare accoglimento.
3. Risulta invece parzialmente fondato il gravame relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado.
L'accoglimento parziale (per due anni scolastici su quattro) del ricorso introduttivo del giudizio determina la soccombenza parziale del . La novità della pronuncia della CP_1
Suprema Corte (n.29961/2023) non giustifica la compensazione totale delle spese di lite, essendo intervenuta prima del termine processuale per la costituzione in giudizio del . Le spese CP_1 del primo grado devono quindi gravare per la metà del totale (metà di €1.030,00) sull'amministrazione convenuta, secondo il valore della causa (secondo scaglione) e nei minimi tariffari stante la nota diffusione della questione di diritto.
Le spese di questo grado, liquidate secondo il valore della questione dedotta in appello (primo scaglione), seguono il medesimo criterio, stante l'accoglimento parziale dell'appello.
Ne consegue la statuizione riportata in dispositivo, che tiene conto della richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art.437c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/11/2024 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_3
29/05/2024 n° 1730 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per effetto, condanna il al pagamento della CP_1 metà delle spese del giudizio di primo grado, liquidata in € 515,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Massimo Marangio.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della metà delle spese di questo grado, liquidata in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Massimo Marangio. Dichiara compensata la metà residua.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi