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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2239/2024 R.G.
sul ricorso depositato il 03/05/2024
proposto dalla società (difesa dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv.Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio)
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione
1 di pagamento n. 09420239008634558, limitatamente alla parte afferente all'avviso di addebito n.
39420160000046540000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
che con intimazione di pagamento n. 09420239008634558, notificata in data 12.01.2024, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_2 CP_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute all' a titolo di contributi I.V.S. operai a tempo CP_1 determinato così per come risultante dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420160000046540000, notificato il 20.04.2016 e recante un ammontare pari ad euro 3.399,46.
Si costituiva l' e contestava la domanda del ricorrente, CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del
2 credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' prova la notifica dell'avviso di addebito il 20.04.2016.
Non deposita altri atti interruttivi.
La pretesa contributiva, in mancanza di atti interruttivi nel quinquennio successivo anche a considerare l'aggiunta di 311 giorni per sospensione emergenza Covid, è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2239/2024 R.G.
sul ricorso depositato il 03/05/2024
proposto dalla società (difesa dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv.Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio)
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione
1 di pagamento n. 09420239008634558, limitatamente alla parte afferente all'avviso di addebito n.
39420160000046540000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
che con intimazione di pagamento n. 09420239008634558, notificata in data 12.01.2024, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_2 CP_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute all' a titolo di contributi I.V.S. operai a tempo CP_1 determinato così per come risultante dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420160000046540000, notificato il 20.04.2016 e recante un ammontare pari ad euro 3.399,46.
Si costituiva l' e contestava la domanda del ricorrente, CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del
2 credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' prova la notifica dell'avviso di addebito il 20.04.2016.
Non deposita altri atti interruttivi.
La pretesa contributiva, in mancanza di atti interruttivi nel quinquennio successivo anche a considerare l'aggiunta di 311 giorni per sospensione emergenza Covid, è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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