CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8554/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gaggi
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore 3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-1233 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6686/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 30.12.2024 contro la società Società_1 Spa e il Comune di Gaggi, impugnava l'intimazione n. 2024/1233 del 19/07/2024, notificata in data 14/10/2024, relativa alla TARSU
2012, ICI 2008, IMU 2013-2018, TARI 2015 e 2016, TASI 2018 per la somma complessiva di €.2.614,37.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- carenza di legittimazione attiva della Società_1 Spa;
- prescrizione/decadenza;
- difetto di motivazione;
- omessa notifica atti presupposti.
Con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in data 13.10.2025 la Società_1 Spa chiedendo l' inammissibilità del ricorso per violazione dell'a rt. 21 D. Lgs 546/92; difetto di legittimazione passiva, il rigetto del ricorso nel merito con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Non risulta costituito il Comune di Gaggi benchè regolarmente evocato in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie con le quali contestava le controdeduzioni di controparte chiedendo al Giudice di non tener conto della documentazione depositata in atti dalla Società_1 priva di attestazione di conformità all' originale e insistendo per l' accoglimento del ricorso.
All' odierna udienza, presente solo il difensore di parte ricorrente che si riporta integralmente ai propri atti, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la tardività del ricorso è una eccezione in senso proprio che, se sollevata, deve essere provata da chi la eccepisce.
Parte resistente non ha depositato la prova della notifica dell' atto impugnato e quindi non può essere dimostrata la tardività.
ll ricorso è fondato e va accolto per il seguente motivo assorbente rispetto a quanto esposto in atti da parte ricorrente.
L'attestazione di conformità certificata della documentazione depositata dalla Società_1 Spa, relativa ad atti presupposti con notifiche, relativi all' avviso di intimazione di pagamento impugnato, non è efficace essendo generica e priva della specifica indicazione dei documenti dei quali se ne attesta la conformità. Va rilevato pertanto l' impossibilità di valutare la produzione documentale prodotta da Società_1 Spa. Ai sensi dell' art. 25, comma 5 bis, del D.Lgs 546/92 ultima parte, il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica anche per immagine, munita di attestazione di conformità all' originale.
Nella impossibilità di tenere conto della documentazione prodotta ai fini della prova della notifica degli atti intimati, profilo che non richiede alcuna eccezione di parte ma che è stato comunque sollevato in memoria, non può che ritenersi la illegittimità dell' intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione 09, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l' effetto annulla l' atto impugnato.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e CU se assolto in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Messina il 11/11/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Eugenio Triveri
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8554/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gaggi
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore 3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-1233 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6686/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 30.12.2024 contro la società Società_1 Spa e il Comune di Gaggi, impugnava l'intimazione n. 2024/1233 del 19/07/2024, notificata in data 14/10/2024, relativa alla TARSU
2012, ICI 2008, IMU 2013-2018, TARI 2015 e 2016, TASI 2018 per la somma complessiva di €.2.614,37.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- carenza di legittimazione attiva della Società_1 Spa;
- prescrizione/decadenza;
- difetto di motivazione;
- omessa notifica atti presupposti.
Con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in data 13.10.2025 la Società_1 Spa chiedendo l' inammissibilità del ricorso per violazione dell'a rt. 21 D. Lgs 546/92; difetto di legittimazione passiva, il rigetto del ricorso nel merito con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Non risulta costituito il Comune di Gaggi benchè regolarmente evocato in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie con le quali contestava le controdeduzioni di controparte chiedendo al Giudice di non tener conto della documentazione depositata in atti dalla Società_1 priva di attestazione di conformità all' originale e insistendo per l' accoglimento del ricorso.
All' odierna udienza, presente solo il difensore di parte ricorrente che si riporta integralmente ai propri atti, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la tardività del ricorso è una eccezione in senso proprio che, se sollevata, deve essere provata da chi la eccepisce.
Parte resistente non ha depositato la prova della notifica dell' atto impugnato e quindi non può essere dimostrata la tardività.
ll ricorso è fondato e va accolto per il seguente motivo assorbente rispetto a quanto esposto in atti da parte ricorrente.
L'attestazione di conformità certificata della documentazione depositata dalla Società_1 Spa, relativa ad atti presupposti con notifiche, relativi all' avviso di intimazione di pagamento impugnato, non è efficace essendo generica e priva della specifica indicazione dei documenti dei quali se ne attesta la conformità. Va rilevato pertanto l' impossibilità di valutare la produzione documentale prodotta da Società_1 Spa. Ai sensi dell' art. 25, comma 5 bis, del D.Lgs 546/92 ultima parte, il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica anche per immagine, munita di attestazione di conformità all' originale.
Nella impossibilità di tenere conto della documentazione prodotta ai fini della prova della notifica degli atti intimati, profilo che non richiede alcuna eccezione di parte ma che è stato comunque sollevato in memoria, non può che ritenersi la illegittimità dell' intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione 09, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l' effetto annulla l' atto impugnato.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e CU se assolto in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Messina il 11/11/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Eugenio Triveri