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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.10.2025
Causa n. 2731 / 2024
LA /ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Massimo Belligoli in sostituzione Avv. Caserta e per la parte convenuta l'Avv. Ferrarello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI SU, all'udienza del giorno 9.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2731 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 20/11/2024 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CASERTA PAOLO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA P.IVA_1
Motivi della decisione
ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
895/2023 emessa dall (in Controparte_1
Co seguito ) lamentando il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La motivazione sostanziale, a pagina 6 del provvedimento, è testualmente riportata come segue: “ritenuto di non condividere le argomentazioni contenute negli scritti difensivi”.
Il ricorrente sostiene che questa espressione è troppo generica e non offre una motivazione esaustiva e articolata sulla mancata condivisione degli argomenti difensivi.
1 Viene richiamato l'obbligo di adeguata motivazione previsto dall'Art. 3 della
L. 241/90 per tutti gli atti amministrativi e dall'Art. 18, comma 2, della L.
689/81 per le ordinanze ingiunzioni. La giurisprudenza di Cassazione richiede che l'ordinanza sia motivata sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione all'infondatezza dei motivi allegati con il ricorso amministrativo.
La mancata indicazione della ricostruzione fattuale della condotta illecita e delle modalità con cui si è consumata l'illecito (violazione dell'Art. 29, comma 1, D.L. n. 276/2003) rende la motivazione omessa o insufficiente.
Secondo la parte ricorrente, ai sensi dell'Art. 21 septies co. 1 della L.
241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali.
Il ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni
In via principale, nel merito: ogni contraria eccezione e domanda disattesa, per le deduzioni svolte nel presente ricorso revocarsi, annullarsi, dichiararsi inefficace e comunque dichiararsi prive di effetti giuridici l'ordinanza di ingiunzione impugnata e tutti gli atti conseguenti e derivanti.
Vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.
Co L' si è costituito in giudizio ed ha contestato i motivi di opposizione.
Co L' richiama l'orientamento giurisprudenziale che considera la L.
689/1981 come lex specialis, rendendo inapplicabile la L. 241/1990
(disciplina generale dei procedimenti amministrativi).
La tutela del presunto trasgressore è comunque piena, perché l'opposizione all'ordinanza ingiunzione porta la controversia nella sua interezza (e cioè il rapporto e non l'atto) di fronte al giudice. I vizi motivazionali non comportano quindi la nullità del provvedimento.
2 L'obbligo di motivazione è comunque assolto se l'Amministrazione richiami gli atti istruttori, in particolare il verbale di accertamento delle infrazioni, dal quale emergono le ragioni della sanzione. La motivazione consiste nell'indicare dettagliatamente le norme violate, consentendo all'ingiunto di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Co L' ha preso posizione anche sul merito, sostenendo che la fattispecie illecita di somministrazione illecita di manodopera (violazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs 276/2003) è provata.
L'appalto stipulato tra e (tramite Controparte_3 Controparte_4
Dinamika Soc. Coop.) non era genuino, in quanto l'appaltatore non aveva organizzazione di mezzi propri e non assumeva il rischio di impresa.
L'attività si risolveva nella mera messa a disposizione delle energie lavorative.I lavoratori della cooperativa erano impiegati in promiscuità con i dipendenti diretti di si uniformavano alle direttive Controparte_3
impartite dal Sig. e dai suoi collaboratori (Sig. Persona_1 Per_2
, e svolgevano lavoro di produzione del prodotto finito (controllo
[...]
qualità) anziché la mera attività di facchinaggio contrattualizzata.
I dipendenti della cooperativa individuavano il Sig. come referente Per_1
per il lavoro e l'orario. Le ore venivano segnate da una dipendente di
( ). In caso di assenza di lavoro, non venivano Controparte_3 Testimone_1
pagati, confermando l'assenza di rischio d'impresa in capo alla cooperativa.
La fondatezza dei rilievi è avvalorata dal fatto che una parte significativa dei dipendenti Dinamika impiegati (10 su 14) è stata successivamente assunta direttamente da spesso con aumento di retribuzione, a Controparte_3
conferma del fatto che il loro apporto era necessario alla produzione.
La causa, tenuto conto dei motivi di opposizione, non ha richiesto attività istruttoria e pertanto è stata fissata udienza di discussione all'esito della
3 quale è stata pronunciata sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Nonostante la laconicità del ricorso, sulla base delle allegazioni di parte
Co convenuta e della documentazione allegata da (docc. 22 e 23) si è potuto ricostruire che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del in qualità di obbligato solidale per il pagamento Controparte_4
delle sanzioni irrogate al trasgressore (destinatario Parte_2
dell'ordinanza n. 894/2023).
Il sig. ha proposto la presente opposizione non in proprio, ma Parte_1
quale attuale legale rappresentante pro tempore dell'obbligato solidale
Ciò premesso, la parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione
895/2023 esclusivamente sotto il profilo del requisito motivazionale.
La doglianza è infondata.
La costante giurisprudenza della Cassazione è stata efficacemente riepilogata nella motivazione della sentenza della S.C. n. 14567/2025: È orientamento costante di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quello secondo cui l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. nn. 3807/2024, 35025/2023,
28587/2022, 14489/2021, 16316/2020, 1393/2007, 8649/2006). Inoltre, è stato chiarito (Cass. nn. 28587/2022, 28275/2022, 22022/2022,
4 21924/2021, 14489/2021, Cass. Sez. U. n. 2145/2021, Cass. nn.
2959/2016, 11280/2010) che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui
l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento (come sembra ritenere parte ricorrente) ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza,
l'effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta.
L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione
(che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.
L'ordinanza impugnata contiene la motivazione con le ragioni della decisione, desunte per relationem dagli atti di contestazione dell'illecito e nel provvedimento si dà atto dell'esame degli scritti difensivi.
5 Pertanto, l'insufficienza della motivazione poteva essere contestata soltanto come sintomo dell'infondatezza nel merito della contestazione dell'illecito. Tuttavia, tale profilo di merito non è stato oggetto dei motivi di
Co opposizione. L'esame delle deduzioni svolte dalla parte convenuta sul merito della contestazione dell'illecito deve quindi ritenersi superfluo.
L'opposizione pertanto deve essere integralmente rigettata e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori medi (esclusa fase istruttoria) corrispondenti al valore della causa (€ 50.000), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite che liquida in € 5.264,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
NI SU
6
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.10.2025
Causa n. 2731 / 2024
LA /ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Massimo Belligoli in sostituzione Avv. Caserta e per la parte convenuta l'Avv. Ferrarello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI SU, all'udienza del giorno 9.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2731 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 20/11/2024 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CASERTA PAOLO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA P.IVA_1
Motivi della decisione
ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
895/2023 emessa dall (in Controparte_1
Co seguito ) lamentando il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La motivazione sostanziale, a pagina 6 del provvedimento, è testualmente riportata come segue: “ritenuto di non condividere le argomentazioni contenute negli scritti difensivi”.
Il ricorrente sostiene che questa espressione è troppo generica e non offre una motivazione esaustiva e articolata sulla mancata condivisione degli argomenti difensivi.
1 Viene richiamato l'obbligo di adeguata motivazione previsto dall'Art. 3 della
L. 241/90 per tutti gli atti amministrativi e dall'Art. 18, comma 2, della L.
689/81 per le ordinanze ingiunzioni. La giurisprudenza di Cassazione richiede che l'ordinanza sia motivata sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione all'infondatezza dei motivi allegati con il ricorso amministrativo.
La mancata indicazione della ricostruzione fattuale della condotta illecita e delle modalità con cui si è consumata l'illecito (violazione dell'Art. 29, comma 1, D.L. n. 276/2003) rende la motivazione omessa o insufficiente.
Secondo la parte ricorrente, ai sensi dell'Art. 21 septies co. 1 della L.
241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali.
Il ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni
In via principale, nel merito: ogni contraria eccezione e domanda disattesa, per le deduzioni svolte nel presente ricorso revocarsi, annullarsi, dichiararsi inefficace e comunque dichiararsi prive di effetti giuridici l'ordinanza di ingiunzione impugnata e tutti gli atti conseguenti e derivanti.
Vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.
Co L' si è costituito in giudizio ed ha contestato i motivi di opposizione.
Co L' richiama l'orientamento giurisprudenziale che considera la L.
689/1981 come lex specialis, rendendo inapplicabile la L. 241/1990
(disciplina generale dei procedimenti amministrativi).
La tutela del presunto trasgressore è comunque piena, perché l'opposizione all'ordinanza ingiunzione porta la controversia nella sua interezza (e cioè il rapporto e non l'atto) di fronte al giudice. I vizi motivazionali non comportano quindi la nullità del provvedimento.
2 L'obbligo di motivazione è comunque assolto se l'Amministrazione richiami gli atti istruttori, in particolare il verbale di accertamento delle infrazioni, dal quale emergono le ragioni della sanzione. La motivazione consiste nell'indicare dettagliatamente le norme violate, consentendo all'ingiunto di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Co L' ha preso posizione anche sul merito, sostenendo che la fattispecie illecita di somministrazione illecita di manodopera (violazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs 276/2003) è provata.
L'appalto stipulato tra e (tramite Controparte_3 Controparte_4
Dinamika Soc. Coop.) non era genuino, in quanto l'appaltatore non aveva organizzazione di mezzi propri e non assumeva il rischio di impresa.
L'attività si risolveva nella mera messa a disposizione delle energie lavorative.I lavoratori della cooperativa erano impiegati in promiscuità con i dipendenti diretti di si uniformavano alle direttive Controparte_3
impartite dal Sig. e dai suoi collaboratori (Sig. Persona_1 Per_2
, e svolgevano lavoro di produzione del prodotto finito (controllo
[...]
qualità) anziché la mera attività di facchinaggio contrattualizzata.
I dipendenti della cooperativa individuavano il Sig. come referente Per_1
per il lavoro e l'orario. Le ore venivano segnate da una dipendente di
( ). In caso di assenza di lavoro, non venivano Controparte_3 Testimone_1
pagati, confermando l'assenza di rischio d'impresa in capo alla cooperativa.
La fondatezza dei rilievi è avvalorata dal fatto che una parte significativa dei dipendenti Dinamika impiegati (10 su 14) è stata successivamente assunta direttamente da spesso con aumento di retribuzione, a Controparte_3
conferma del fatto che il loro apporto era necessario alla produzione.
La causa, tenuto conto dei motivi di opposizione, non ha richiesto attività istruttoria e pertanto è stata fissata udienza di discussione all'esito della
3 quale è stata pronunciata sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Nonostante la laconicità del ricorso, sulla base delle allegazioni di parte
Co convenuta e della documentazione allegata da (docc. 22 e 23) si è potuto ricostruire che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del in qualità di obbligato solidale per il pagamento Controparte_4
delle sanzioni irrogate al trasgressore (destinatario Parte_2
dell'ordinanza n. 894/2023).
Il sig. ha proposto la presente opposizione non in proprio, ma Parte_1
quale attuale legale rappresentante pro tempore dell'obbligato solidale
Ciò premesso, la parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione
895/2023 esclusivamente sotto il profilo del requisito motivazionale.
La doglianza è infondata.
La costante giurisprudenza della Cassazione è stata efficacemente riepilogata nella motivazione della sentenza della S.C. n. 14567/2025: È orientamento costante di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quello secondo cui l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. nn. 3807/2024, 35025/2023,
28587/2022, 14489/2021, 16316/2020, 1393/2007, 8649/2006). Inoltre, è stato chiarito (Cass. nn. 28587/2022, 28275/2022, 22022/2022,
4 21924/2021, 14489/2021, Cass. Sez. U. n. 2145/2021, Cass. nn.
2959/2016, 11280/2010) che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui
l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento (come sembra ritenere parte ricorrente) ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza,
l'effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta.
L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione
(che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.
L'ordinanza impugnata contiene la motivazione con le ragioni della decisione, desunte per relationem dagli atti di contestazione dell'illecito e nel provvedimento si dà atto dell'esame degli scritti difensivi.
5 Pertanto, l'insufficienza della motivazione poteva essere contestata soltanto come sintomo dell'infondatezza nel merito della contestazione dell'illecito. Tuttavia, tale profilo di merito non è stato oggetto dei motivi di
Co opposizione. L'esame delle deduzioni svolte dalla parte convenuta sul merito della contestazione dell'illecito deve quindi ritenersi superfluo.
L'opposizione pertanto deve essere integralmente rigettata e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori medi (esclusa fase istruttoria) corrispondenti al valore della causa (€ 50.000), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite che liquida in € 5.264,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
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