Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2022
Sentenza 20 maggio 2023
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 10009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10009 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10009/2025REG.PROV.COLL.
N. 07132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7132 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’’Ufficio Territoriale del Governo Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 318 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. TO SI MA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.In data 15 luglio 2022, l’odierno appellante, signor -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Potenza una istanza volta al rinnovo della licenza di porto di fucile “ad uso tiro a volo”, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.).
Nel corso dell’istruttoria sono emerse reiterate frequentazioni, da parte del deducente e del figlio convivente, con persone gravate da pregiudizi di polizia in grado di incidere sfavorevolmente sul prescritto requisito dell’affidabilità.
La Questura ha quindi comunicato al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in risposta ai quali l’appellante ha depositato osservazioni volte a far determinare l’Amministrazione in senso a sé favorevole. In particolare l’appellante ha eccepito il difetto di istruttoria, sottolineando la mancata indicazione dei nominativi dei soggetti controindicati. Quanto alla presunta inaffidabilità del figlio convivente minorenne, evidenziava ancora l’interessato che lo stesso minore “frequentava i propri compagni di classe e che, anche laddove questi ultimi avessero pregiudizi di polizia, tale circostanza non sarebbe stata in grado di minare l’affidabilità della sua intera famiglia”.
2. Con provvedimento emesso il 28 aprile 2022 e notificato il successivo 3 maggio, la Questura ha negato l’istanza, ritenendo che le osservazioni dell’appellante non fossero in grado di scalfire il giudizio di inaffidabilità formulato alla luce dei dati fattuali richiamati.
3. L’interessato ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. di Potenza, contestando l’illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine alla omessa specificazione dei nominativi dei soggetti con cui avrebbe intrattenuto frequentazioni, nonché della natura dei pregiudizi su di essi gravanti.
3.1. Il primo giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato immune dai prospettati vizi. Il Giudice di prime cure ha, inoltre evidenziato le ragioni fondanti il giudizio discrezionale di non affidabilità al quale è pervenuta l’Amministrazione resistente. Nello specifico ha chiarito il Tribunale che: “gli approfondimenti istruttori disposti in giudizio con ordinanza n. 87/2022 hanno documentalmente le frequentazioni, neppure sempre occasionali, da parte del ricorrente e del figlio convivente , con persone gravate da gravi pregiudizi di polizia (falsità materiale e ideologica, lesioni personali, minacce): alle quali “l’Autorità di pubblica sicurezza ben può assegnare, in ottica precauzionale e nell’ambito della discrezionalità che le è riservata, rilevanza extra-penale ai fini delle valutazioni ad essa rimesse (in punto di motivato timore di un possibile abuso delle armi”.
4. L’appellante ha impugnato la citata pronuncia, riproponendo essenzialmente le doglianze non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Potenza, senza tuttavia articolare memorie difensive.
6. Nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023 il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare.
7. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
8.1. La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte costituzionale ha ancora chiarito, che: «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi» (sent. 20 marzo 2019, n. 109).
La giurisprudenza di questa Sezione, riprendendo detti principi, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.
8.2. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( ex multis , Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che «il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne», considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale dei provvedimenti in esame, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale.
È noto che dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell’indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità amministrativa, con il solo limite dell’ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost.
Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell’Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.
In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050).
A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.
8.3. Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva - e non sanzionatoria - della misura in esame.
8.4. In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.
9. Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato in primo grado, ritiene il Collegio che la decisione di prime cure e la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione consentano di evidenziare elementi qualificati idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Il provvedimento impugnato in primo grado, dato atto che, “a seguito di controlli operati in data 19.10.2020 da personale Nucleo Radiomobile Carabinieri di -OMISSIS-, il ricorrente è risultato accompagnarsi con persona gravata da pregiudizi di polizia; ed ancora: a seguito di controlli operati da personale Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, in data 10.10.2019, il medesimo ricorrente è risultato accompagnarsi con persona gravata da pregiudizi di polizia; analogamente: in data 7.12.2017 a seguito di controlli operati da personale Nucleo Radiomobile Carabinieri di -OMISSIS-(RN), è risultato accompagnarsi con persona gravata da pregiudizi di polizia; cosi come in data 23.1.2016 a seguito di controlli operati da personale Stazione Carabinieri di -OMISSIS- di -OMISSIS- (PZ), è risultato accompagnarsi con persone gravate da pregiudizi di polizia; (…) in data 7/2/2021, -OMISSIS-, figlio convivente, a seguito di controlli operati da personale Nucleo Radiomobile Carabinieri di -OMISSIS- (PZ), è risultato accompagnarsi con persone gravate da pregiudizi di polizia; in data 5/2/2021, -OMISSIS-, figlio convivente, a seguito di controlli operati da personale Questura di Potenza, è risultato accompagnarsi con persone gravate da pregiudizi di polizia; in data 15/1/2021, -OMISSIS-, figlio convivente, a seguito di controlli operati da personale Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (PZ), è risultato accompagnarsi con persone gravate da pregiudizi di polizia; in data 28/6/2020, -OMISSIS-, figlio convivente, a seguito di controlli operati da personale Stazione Carabinieri di -OMISSIS-(PZ), è risultato accompagnarsi con persona gravata da pregiudizi di polizia; in data 17/6/2020, -OMISSIS-, figlio convivente, a seguito di controlli operati da personale Nucleo Radiomobile Carabinieri di -OMISSIS- (PZ), è risultato accompagnarsi con persone gravate da pregiudizi di polizia; (…).
Si legge, infine, nel provvedimento gravato che: “gli accompagnamenti con persone gravate da pregiudizi di polizia, a prescindere da circostanze contingenti, si configurano quali elementi utili, alla luce dell’art. 43 T.U.L.P.S., a non consentire di operare un giudizio prognostico favorevole all'ottenimento del titolo di polizia in materia di armi, incidendo sull'affidabilità del richiedente; (…)”.
9.1. Nel caso in esame, analizzando i vari episodi – come sopra riportati – riportati nella motivazione del decreto questorile di diniego, il Collegio non coglie elementi indicativi della incongruità o illogicità che nell’insieme potrebbero scalfire un atto che, per natura e funzione è, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, ampiamente discrezionale.
9.2. Sbaglia l’appellante nel ritenere che il quadro istruttorio su cui si è fondato il provvedimento del Questore di Potenza sarebbe stato incompleto riguardo alle richiamate frequentazioni -del deducente e del figlio convivente- con soggetti gravati da rilevanti pregiudizi di polizia.
E sbaglia ancor più gravemente quando poi afferma che, il quadro istruttorio doveva essere rigorosamente provato con “l’identità delle persone gravate da pregiudizi di polizia”.
9.3. In disparte, la questione se tali informazioni potessero o meno esser integrate dalle memorie difensive della difesa erariale, quel che qui rileva sono i fatti incontestati delle plurime frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati; fatti analiticamente riportati nel decreto gravato e che giustificano la valutazione la inaffidabilità operata dal Questore di Potenza
Sulla scorta di tali considerazioni ben ha fatto il primo giudice ha ritenere che le plurime frequentazioni con soggetti contrindicati, poste a fondamento del decreto, supportasse adeguatamente il giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a nulla rilevando il rilievo della mancata indicazione dei nominativi di tali soggetti, permanendo infatti il dato dell’effettiva esistenza degli elementi di fatto (frequentazioni e pregiudizi di polizia) su cui del tutto legittimamente si fonda il giudizio inferenziale dell’Amministrazione.
10.Tutto ciò chiarito in fatto e in diritto, l’appello deve essere respinto e conseguentemente confermata la sentenza del TAR di Potenza impugnata.
11. In considerazione della originalità dell’oggetto della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, conferma la sentenza appellata,
Spese del grado di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE OR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
TO SI MA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SI MA | HE OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.