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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
CC IA IS, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta agli atti.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stato proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, residente a [...], comune ricompreso nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 e quindi facente parte del cratere sismico, contro l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Macerata per ottenere il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate previste per i contribuenti residenti nel cratere sismico per il periodo 2016-2017.
La ricorrente, titolare di pensione INPS, non aveva usufruito della facoltà di sospensione delle ritenute fiscali
(c.d. "busta paga pesante") prevista dall'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, continuando a versare regolarmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per i periodi 1.11.2016/31.12.2016 e
1.01.2017/31.12.2017.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019, che ha disposto la restituzione dei tributi sospesi nella misura del 40% (con conseguente "sconto" del 60%), la ricorrente ha presentato istanza di rimborso per complessivi € 3.066,56, ritenendo di avere diritto alla restituzione del 60% delle imposte versate in eccesso.
L'Amministrazione non ha adottato alcuna decisione, configurandosi il silenzio-rifiuto impugnato con il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie e sostenendo che:
Sulla portata dell'art. 8, comma 2, D.L. 123/2019: La norma stabilisce semplicemente i tempi e modi per la restituzione delle ritenute fiscali sospese da parte di coloro che ne avevano fatto domanda, senza stabilire alcun diritto al rimborso per chi non aveva aderito alla sospensione. Il divieto di rimborso previsto dall'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016 ("Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato") esclude ab origine qualsiasi possibilità di rimborso per i contribuenti che non avevano fatto istanza di sospensione.
Sulla conformità costituzionale: L'interpretazione dell'Ufficio è conforme all'art. 81 Cost. in materia di equilibrio di bilancio, mentre l'interpretazione della ricorrente genererebbe un contrasto insanabile con tale principio costituzionale. La ratio legis è sempre stata quella di fornire sostegno solo ai soggetti che versavano in reale condizione di bisogno, manifestata attraverso la richiesta di sospensione.
Nel merito: Per l'anno 2016, la richiesta non può essere accolta poiché la sospensione era limitata al periodo
26 ottobre - 31 dicembre 2016 e doveva essere regolarizzata in misura completa entro il 31 maggio 2017.
Per l'anno 2017, si eccepisce la non correttezza delle somme richieste, che devono essere calcolate tenendo conto delle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria e non semplicemente del 60% delle ritenute subite.
Con le memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/92, l'Ufficio ha rappresentato il sopravvenuto orientamento della Corte di Cassazione che, con le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024, ha enunciato il principio secondo cui "l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del
2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge".
Alla luce di tale orientamento, l'Ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso per l'anno 2017, mantenendo invece l'opposizione per l'anno 2016, sostenendo che la sospensione riguardava esclusivamente le ritenute subite nel 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte dirette (IRPEF e addizionali) versate dalla ricorrente per gli anni 2016 e 2017, in quanto residente nel comune di Luogo_1, ricompreso nel cratere sismico individuato dal D.L. 189/2016, senza aver usufruito della facoltà di sospensione delle ritenute fiscali.
La disciplina applicabile è costituita da:
L'art. 48 del D.L. 189/2016, che ha previsto la possibilità per i residenti nei comuni del cratere sismico di richiedere la sospensione delle ritenute fiscali, stabilendo espressamente che "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019, che ha disposto che i pagamenti delle ritenute fiscali sospese siano effettuati "nel limite del 40 per cento degli importi dovuti", determinando di fatto uno "sconto" del 60%.
Come evidenziato dall'Ufficio nelle sue memorie e più volte affermato da questa Corte, la questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione con le citate ordinanze del 3 settembre 2024, che hanno stabilito un principio di diritto ormai consolidato. Secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 2, del D.L.
123/2019 deve essere interpretato, in conformità al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al canone di ragionevolezza, nel senso che lo "sconto" fiscale definitivo pari al 60% delle ritenute fiscali spetta anche ai contribuenti che non abbiano richiesto la sospensione dei pagamenti.
La richiesta di sospensione, infatti, non era normativamente legata al fatto che il contribuente avesse subito danni dall'evento sismico né a difficoltà reddituali, ma rimetteva al contribuente la mera valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio nell'incertezza delle modalità di futura restituzione.
Una lettura restrittiva che penalizzi chi ha scelto di pagare regolarmente i propri debiti erariali si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Nel corso del presente giudizio sono intervenuti i seguenti fatti processuali:
Rinuncia per l'anno 2016: La ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di rimborso per l'anno
2016, non insistendo più su tale pretesa.
Conciliazione per l'anno 2017: Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo per l'anno 2017, con il riconoscimento da parte dell'Ufficio del diritto al rimborso secondo i criteri indicati nelle memorie illustrative, vale a dire tenendo conto che il rimborso non può essere maggiore del carico fiscale netto sopportato dalla contribuente e deve essere nettizzato delle eventuali ritenute sospese.
Alla luce di quanto esposto, il presente giudizio deve considerarsi estinto per l'anno 2016, stante la rinuncia della ricorrente alla domanda e per l'anno 2017 stante la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo.
Le spese processuali, considerato che il ricorso è stato proposto prima del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente, devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Macerata, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio in relazione alla richiesta di rimborso per l'anno 2016 e dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di rimborso per l'anno 2017. Spese interamente compensate.
Così deciso in Macerata li 24.10.2025
Il Giudice unico Maria Cristina Pucci
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
CC IA IS, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta agli atti.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stato proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, residente a [...], comune ricompreso nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 e quindi facente parte del cratere sismico, contro l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Macerata per ottenere il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate previste per i contribuenti residenti nel cratere sismico per il periodo 2016-2017.
La ricorrente, titolare di pensione INPS, non aveva usufruito della facoltà di sospensione delle ritenute fiscali
(c.d. "busta paga pesante") prevista dall'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, continuando a versare regolarmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per i periodi 1.11.2016/31.12.2016 e
1.01.2017/31.12.2017.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019, che ha disposto la restituzione dei tributi sospesi nella misura del 40% (con conseguente "sconto" del 60%), la ricorrente ha presentato istanza di rimborso per complessivi € 3.066,56, ritenendo di avere diritto alla restituzione del 60% delle imposte versate in eccesso.
L'Amministrazione non ha adottato alcuna decisione, configurandosi il silenzio-rifiuto impugnato con il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie e sostenendo che:
Sulla portata dell'art. 8, comma 2, D.L. 123/2019: La norma stabilisce semplicemente i tempi e modi per la restituzione delle ritenute fiscali sospese da parte di coloro che ne avevano fatto domanda, senza stabilire alcun diritto al rimborso per chi non aveva aderito alla sospensione. Il divieto di rimborso previsto dall'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016 ("Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato") esclude ab origine qualsiasi possibilità di rimborso per i contribuenti che non avevano fatto istanza di sospensione.
Sulla conformità costituzionale: L'interpretazione dell'Ufficio è conforme all'art. 81 Cost. in materia di equilibrio di bilancio, mentre l'interpretazione della ricorrente genererebbe un contrasto insanabile con tale principio costituzionale. La ratio legis è sempre stata quella di fornire sostegno solo ai soggetti che versavano in reale condizione di bisogno, manifestata attraverso la richiesta di sospensione.
Nel merito: Per l'anno 2016, la richiesta non può essere accolta poiché la sospensione era limitata al periodo
26 ottobre - 31 dicembre 2016 e doveva essere regolarizzata in misura completa entro il 31 maggio 2017.
Per l'anno 2017, si eccepisce la non correttezza delle somme richieste, che devono essere calcolate tenendo conto delle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria e non semplicemente del 60% delle ritenute subite.
Con le memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/92, l'Ufficio ha rappresentato il sopravvenuto orientamento della Corte di Cassazione che, con le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024, ha enunciato il principio secondo cui "l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del
2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge".
Alla luce di tale orientamento, l'Ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso per l'anno 2017, mantenendo invece l'opposizione per l'anno 2016, sostenendo che la sospensione riguardava esclusivamente le ritenute subite nel 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte dirette (IRPEF e addizionali) versate dalla ricorrente per gli anni 2016 e 2017, in quanto residente nel comune di Luogo_1, ricompreso nel cratere sismico individuato dal D.L. 189/2016, senza aver usufruito della facoltà di sospensione delle ritenute fiscali.
La disciplina applicabile è costituita da:
L'art. 48 del D.L. 189/2016, che ha previsto la possibilità per i residenti nei comuni del cratere sismico di richiedere la sospensione delle ritenute fiscali, stabilendo espressamente che "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019, che ha disposto che i pagamenti delle ritenute fiscali sospese siano effettuati "nel limite del 40 per cento degli importi dovuti", determinando di fatto uno "sconto" del 60%.
Come evidenziato dall'Ufficio nelle sue memorie e più volte affermato da questa Corte, la questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione con le citate ordinanze del 3 settembre 2024, che hanno stabilito un principio di diritto ormai consolidato. Secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 2, del D.L.
123/2019 deve essere interpretato, in conformità al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al canone di ragionevolezza, nel senso che lo "sconto" fiscale definitivo pari al 60% delle ritenute fiscali spetta anche ai contribuenti che non abbiano richiesto la sospensione dei pagamenti.
La richiesta di sospensione, infatti, non era normativamente legata al fatto che il contribuente avesse subito danni dall'evento sismico né a difficoltà reddituali, ma rimetteva al contribuente la mera valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio nell'incertezza delle modalità di futura restituzione.
Una lettura restrittiva che penalizzi chi ha scelto di pagare regolarmente i propri debiti erariali si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Nel corso del presente giudizio sono intervenuti i seguenti fatti processuali:
Rinuncia per l'anno 2016: La ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di rimborso per l'anno
2016, non insistendo più su tale pretesa.
Conciliazione per l'anno 2017: Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo per l'anno 2017, con il riconoscimento da parte dell'Ufficio del diritto al rimborso secondo i criteri indicati nelle memorie illustrative, vale a dire tenendo conto che il rimborso non può essere maggiore del carico fiscale netto sopportato dalla contribuente e deve essere nettizzato delle eventuali ritenute sospese.
Alla luce di quanto esposto, il presente giudizio deve considerarsi estinto per l'anno 2016, stante la rinuncia della ricorrente alla domanda e per l'anno 2017 stante la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo.
Le spese processuali, considerato che il ricorso è stato proposto prima del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente, devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Macerata, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio in relazione alla richiesta di rimborso per l'anno 2016 e dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di rimborso per l'anno 2017. Spese interamente compensate.
Così deciso in Macerata li 24.10.2025
Il Giudice unico Maria Cristina Pucci