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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 31
gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2088/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandro Schinco, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2022, la società ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza ingiunzione nr. OI-
000027713, notificata in data 21.02.2022, con la quale, con riferimento al verbale di accertamento
CP_ prot. 2100.02.03.2017.0085232 del 02.03.2017 (con il quale l' le aveva contestato il mancato pagamento di euro 224,29 a titolo di omessi contributi previdenziali relativi al periodo dicembre
2011), le era stata ordinato il pagamento della somma di euro 17.506,60, di cui 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
Motivo unico dell'opposizione è il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Instauratosi il contradditorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo la nullità della notifica del CP_1 ricorso, per mancata allegazione alla pec della procura alle liti, e, nel merito, sostenendo
1 l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto, in relazione alla pretesa contributiva in discussione, ai fini interruttivi, l'istituto aveva notificato all'interessata l'avviso di addebito – AVA
59320120003000836000, notificato alla società opponente in data 28.09.2012.
Con la nota del 30.10.2023, l'istituto previdenziale ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si era proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 336,44 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di 168,22 euro, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con la nota di trattazione del 27.01.2025, la rappresentante legale della società opponente ha dedotto e dimostrato di avere proceduto al pagamento della suddetta somma di euro 168,22, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 31.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la citata nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della rideterminazione della sanzione
CP_ ad opera dell' e del pagamento dell'importo rideterminato ad opera della contribuente, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di specifiche richieste della parte resistente in epoca successiva al versamento della somma rideterminata da parte della ricorrente, si ritiene equo dare seguito alla richiesta dell'attrice in ordine alla loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2088/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 5 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 31
gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2088/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandro Schinco, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2022, la società ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza ingiunzione nr. OI-
000027713, notificata in data 21.02.2022, con la quale, con riferimento al verbale di accertamento
CP_ prot. 2100.02.03.2017.0085232 del 02.03.2017 (con il quale l' le aveva contestato il mancato pagamento di euro 224,29 a titolo di omessi contributi previdenziali relativi al periodo dicembre
2011), le era stata ordinato il pagamento della somma di euro 17.506,60, di cui 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
Motivo unico dell'opposizione è il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Instauratosi il contradditorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo la nullità della notifica del CP_1 ricorso, per mancata allegazione alla pec della procura alle liti, e, nel merito, sostenendo
1 l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto, in relazione alla pretesa contributiva in discussione, ai fini interruttivi, l'istituto aveva notificato all'interessata l'avviso di addebito – AVA
59320120003000836000, notificato alla società opponente in data 28.09.2012.
Con la nota del 30.10.2023, l'istituto previdenziale ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si era proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 336,44 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di 168,22 euro, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con la nota di trattazione del 27.01.2025, la rappresentante legale della società opponente ha dedotto e dimostrato di avere proceduto al pagamento della suddetta somma di euro 168,22, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 31.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la citata nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della rideterminazione della sanzione
CP_ ad opera dell' e del pagamento dell'importo rideterminato ad opera della contribuente, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di specifiche richieste della parte resistente in epoca successiva al versamento della somma rideterminata da parte della ricorrente, si ritiene equo dare seguito alla richiesta dell'attrice in ordine alla loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2088/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 5 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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