Articolo 4 della Legge sull'emigrazione
Articolo 3Articolo 5
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11 dicembre 1919

Art. 4


Il ministro degli affari esteri dovra' presentare ogni anno al Parlamento, non piu' tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti od approvati nel corso dell'anno, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

Questa relazione dovra' essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Il commissario generale puo' avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno, per cio' che concerne i servizi dell'emigrazione.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1919
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