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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 505 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCOTTO PAOLO
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FONGARO EVI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso il comune di Valdagno (VI) in data 27 maggio 2006 e trascritto nei registri di detto comune al numero 12, Parte I, serie anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello
1 Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale nell'apposito registro, alle seguenti condizioni:
1 RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE COSTITUENTE EX CASA CONIUGALE
Dichiarare che l'immobile costituente ex casa coniugale sita in Valdagno (VI),
Contrada Palazzina di Piana 40A , di proprietà del Sig. , padre del Controparte_2
Sig. , rimane nella disponibilità del marito e dei figli maggiorenni Parte_1
ed economicamente autosufficienti, ove continueranno a dimorare.
Dare atto che la Sig.ra si è trasferita in altro immobile, ubicato in Valdagno, CP_1
ed ha ivi trasportato tutti gli oggetti e gli effetti personali concordemente riconosciuti di sua proprietà ad eccezione dei mobili, noti alle parti, lasciati in uso ai figli come da accordi precedenti.
2 RELATIVAMENTE AI FIGLI
Dichiarare che i figli , nata a [...] il [...] CF. Persona_1
e , nato a [...] il [...] CF. C.F._3 Controparte_3
risultano essere entrambi maggiorenni ed economicamente C.F._4
autosufficienti e pertanto non è previsto alcun obbligo di mantenimento degli stessi.
3 RELATIVAMENTE AI CONIUGI
Dichiarare che i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, lavorando
l'una con contratto a tempo indeterminato e l'altro con attività lavorativa in proprio,
e che nulla pretendono a titolo di mantenimento reciproco.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI-UNA TANTUM
I coniugi sono pervenuti al seguente accordo patrimoniale, da intendersi indispensabile ai fini del consensuale scioglimento del vincolo matrimoniale.
A definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio in sede divorzile e a completa tacitazione di ogni e qualsiasi rivendicazione economica presente e futura, stabilire a carico del Sig. la dazione a favore Parte_1 della Sig.ra di una somma una tantum a titolo di assegno divorzile pari a € CP_1
3.000,00 (tremila) da versarsi con bonifico entro 5 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di scioglimento del matrimonio, sull' iban che sarà comunicato da . CP_1
2 Ciascun coniuge continuerà ad avere la disponibilità esclusiva dei veicoli a sé medesimo intestati, con la precisazione che la figlia continuerà ad avere l'uso del motociclo intestato alla madre. Bollo e assicurazione verranno pagati dalla figlia, effettiva utilizzatrice del motociclo.
Con il versamento della sopra descritta somma i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni, nessuna esclusa, tra gli stessi pendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo e ragione.
Ciascun ricorrente retribuirà esclusivamente il proprio avvocato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Valdagno (VI) in data 27/05/2006.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 02/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c. veniva omologata con sentenza non definitiva n. 98/2024 pubblicata in data 20/05/2024 con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 27/11/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
3 Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 98/2024 del 20/05/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-da ultimo, ancora con riferimento alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere a a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione CP_1
di ogni pretesa economica, la somma di euro 3.000,00 da versarsi con bonifico entro
5 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di scioglimento del matrimonio, alle coordinate iban che saranno comunicate da CP_1
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Valdagno (VI) il 27/05/2006 alle condizioni in epigrafe riportate CP_1
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valdagno (VI) al n. 12, parte I, anno 2006;
c) dichiara equa la somma di euro 3.000,00 riconosciuta da in favore Parte_1
di a titolo di assegno divorzile una tantum; CP_1
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 505 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCOTTO PAOLO
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FONGARO EVI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso il comune di Valdagno (VI) in data 27 maggio 2006 e trascritto nei registri di detto comune al numero 12, Parte I, serie anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello
1 Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale nell'apposito registro, alle seguenti condizioni:
1 RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE COSTITUENTE EX CASA CONIUGALE
Dichiarare che l'immobile costituente ex casa coniugale sita in Valdagno (VI),
Contrada Palazzina di Piana 40A , di proprietà del Sig. , padre del Controparte_2
Sig. , rimane nella disponibilità del marito e dei figli maggiorenni Parte_1
ed economicamente autosufficienti, ove continueranno a dimorare.
Dare atto che la Sig.ra si è trasferita in altro immobile, ubicato in Valdagno, CP_1
ed ha ivi trasportato tutti gli oggetti e gli effetti personali concordemente riconosciuti di sua proprietà ad eccezione dei mobili, noti alle parti, lasciati in uso ai figli come da accordi precedenti.
2 RELATIVAMENTE AI FIGLI
Dichiarare che i figli , nata a [...] il [...] CF. Persona_1
e , nato a [...] il [...] CF. C.F._3 Controparte_3
risultano essere entrambi maggiorenni ed economicamente C.F._4
autosufficienti e pertanto non è previsto alcun obbligo di mantenimento degli stessi.
3 RELATIVAMENTE AI CONIUGI
Dichiarare che i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, lavorando
l'una con contratto a tempo indeterminato e l'altro con attività lavorativa in proprio,
e che nulla pretendono a titolo di mantenimento reciproco.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI-UNA TANTUM
I coniugi sono pervenuti al seguente accordo patrimoniale, da intendersi indispensabile ai fini del consensuale scioglimento del vincolo matrimoniale.
A definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio in sede divorzile e a completa tacitazione di ogni e qualsiasi rivendicazione economica presente e futura, stabilire a carico del Sig. la dazione a favore Parte_1 della Sig.ra di una somma una tantum a titolo di assegno divorzile pari a € CP_1
3.000,00 (tremila) da versarsi con bonifico entro 5 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di scioglimento del matrimonio, sull' iban che sarà comunicato da . CP_1
2 Ciascun coniuge continuerà ad avere la disponibilità esclusiva dei veicoli a sé medesimo intestati, con la precisazione che la figlia continuerà ad avere l'uso del motociclo intestato alla madre. Bollo e assicurazione verranno pagati dalla figlia, effettiva utilizzatrice del motociclo.
Con il versamento della sopra descritta somma i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni, nessuna esclusa, tra gli stessi pendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo e ragione.
Ciascun ricorrente retribuirà esclusivamente il proprio avvocato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Valdagno (VI) in data 27/05/2006.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 02/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c. veniva omologata con sentenza non definitiva n. 98/2024 pubblicata in data 20/05/2024 con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 27/11/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
3 Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 98/2024 del 20/05/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-da ultimo, ancora con riferimento alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere a a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione CP_1
di ogni pretesa economica, la somma di euro 3.000,00 da versarsi con bonifico entro
5 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di scioglimento del matrimonio, alle coordinate iban che saranno comunicate da CP_1
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Valdagno (VI) il 27/05/2006 alle condizioni in epigrafe riportate CP_1
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valdagno (VI) al n. 12, parte I, anno 2006;
c) dichiara equa la somma di euro 3.000,00 riconosciuta da in favore Parte_1
di a titolo di assegno divorzile una tantum; CP_1
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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